Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le PA, istanze e dichiarazioni presentate per via telematica alle PA. La gestione della posta elettronica: configurazione e istallazione attraverso i diversi client
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ACCESSIBILITA' E TRASPARENZA
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2. Modulo n. 3
Gli strumenti e la normativa per la digitalizzazione
dei processi di gestione documentale
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le PA, istanze
e dichiarazioni presentate per via telematica alle PA. La gestione della
posta elettronica: configurazione e istallazione attraverso i diversi client
(Microsoft Outlook, Outlook express,Mozzilla Thunderbird)
2Mario Grimaldi -
mario.grimaldi.743@gmail.com
3. Evoluzione della normativa
Il Codice dell’Amministrazione digitale
• D. Lgs. 82/2005 (CAD)
• Legge 15/2005 e 80/2005
• D. Lgs. 150/2009 (Legge Brunetta)
• D. Lgs. 235/2010 (Modifiche ed integrazioni nuovo CAD)
• D. L. 5/2012 convertito con L. 35/2012 (Decreto Semplificazioni)
• D. L. 83/2012 convertito con L. 134/2012 (Decreto Sviluppo)
• D. L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 (Spending Review)
• D. L. 179/2012 convertito con L. 221/2012 (Decreto crescita 2.0)
• L. 228/2012 (Legge Stabilità 2013)
• D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni)
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4. Evoluzione della normativa
Il Codice dell’Amministrazione digitale
• DPCM 3/12/2013 (protocollo)
• DPCM 3/12/2013 (conservazione)
• D.L. 24 giugno 2014, n 90 – (Decreto Pubblica Amministrazione)
• DPCM 13/11/2014 (Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonche' di formazione
e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD.)
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5. Il Codice dell’Amministrazione digitale
I nuovi diritti sono garantiti dalla disponibilità dei
seguenti strumenti innovativi:
i documenti informatici
le firme elettroniche
l’archiviazione ottica e la conservazione sostitutiva
la posta elettronicae la posta elettronica certificata
i siti Internet delle P.A.
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6. Il Processo di dematerializzazione dei documenti
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• archiviazione
digitale
• PEC
• PEO
• protocollo
informatico
• firma
digitale
formazione gestione
conservazionetrasmissione
documento informatico
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7. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo
istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta ai sensi del presente codice.
Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che
renda noti al pubblico i tempi di risposta”.
L’indirizzo di PEC (come anche esplicitato dall’art.2, comma 1,
lettera a della Legge Stanca n.4/2004), a cui fare riferimento deve
essere immediatamente accessibile nella home page del sito web
istituzionale.
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L’art.54, c.2-ter del CAD
8. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
Comunicare con il MIUR via Posta Elettronica Certificata -
applicazione degli artt. 45 e 47 del Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD) (D.Lgs 7 marzo 2005 e s.m.i.)
restituire al mittente citando: documento non conforme per la pubblicazione ai sensi
dell'art. 9 DL 179/2012 e DM 20 marzo 2013.
Il documento informatico trasmesso con PEC si
intende inviato e pervenuto al destinatario,
all‘indirizzo elettronico da questi dichiarato. La trasmissione del
documento informatico mediante PEC, equivale alla
notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla
legge.
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9. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
Il termine "Certificata" si riferisce al fatto che il gestore del
servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova
legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali
allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del
destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di
sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del
contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia
per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.
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10. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
La Posta Elettronica Certificata garantisce, in caso di contenzioso,
l'opponibilità a terzi del messaggio.
I vantaggi, invece, possono essere semplificati nei seguenti
punti:
Semplicità, risparmio, comodità
Valore legale
No virus e Spam
Sicurezza
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11. Comunicazione Elettronica Certificata tra
Pubblica Amministrazione e Cittadino
CEC-PAC
La Cec-Pac, il servizio gratuito di posta elettronica certificata istituito nel
2010 dall'ex Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta,
verrà progressivamente sospeso a partire dal 18 dicembre 2014.
dal 18 dicembre 2014 non saranno più rilasciate nuove caselle CEC-
PAC
dal 18 Marzo 2015 al 17 luglio 2015 le caselle saranno mantenute
attive solo in modalità di ricezione e sarà consentito agli utenti
l'accesso solo per la consultazione e il salvataggio dei messaggi
ricevuti;
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12. Comunicazione Elettronica Certificata tra
Pubblica Amministrazione e Cittadino
CEC-PAC
dal 18 luglio 2015 le caselle non saranno più abilitate alla ricezione di
messaggi, e l'accesso sarà consentito, fino al 17 settembre 2015, solo
per la consultazione e il salvataggio dei messaggi ricevuti;
dal 18 settembre 2015 al 17 marzo 2018, sarà garantita agli utenti del
servizio CEC-PAC la possibilità di richiedere l'accesso ai log dei propri
messaggi di posta elettronica certificata.
Inoltre, dal 18 Marzo 2015 tutti gli utenti CEC-PAC avranno l'opportunità
di richiedere una casella PEC, gratuita per un anno, attraverso l'indirizzo
richiestapec@agid.gov.it
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13. Creare aree che consentano agli utenti del servizio scolastico di
comunicare con gli uffici e con le figure di sistema
La dematerializzazione dei documenti: la comunicazione
Ma per fare questo è necessario
che tutti gli operatori scolastici
siano utenti registrati del sito
della scuola e quindi attribuzione
di un account per l'accesso al sito
ed alle procedure riservate a tutto il
personale in servizio
Ma per fare questo è necessario
che tutti gli operatori scolastici
siano telematicamente raggiun-
gibili … e quindi attribuzione di
una casella email istituzionale
a tutto il personale in servizio
riservata alle comunicazioni di
servizio.
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14. Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica
tra le pubbliche amministrazioni (Art 47 del CAD)
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione
applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo
una volta che ne sia verificata la provenienza
Le comunicazioni sono validamente inviate quando:
- sono sottoscritte con firma digitale
- dotate di segnatura di protocollo
- ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71 (esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax)
- sono trasmesse via PEC.
Le comunicazioni della PA
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15. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad avviare il
procedimento a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal
cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice
dell'amministrazione digitale (CAD): l'eventuale inosservanza
comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in
capo al titolare dell'ufficio competente.
Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio
competente a seguitodi istanza o dichiarazione inviate ai sensi e
con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis),comporta
responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso
Le comunicazioni della PA
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16. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 65 del CAD)
L'art. 65 prevede che le istanze e le dichiarazioni presentate alla P.A.
per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale
b) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della
carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
c) quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti predisposti dalle amministrazioni per l'individuazione del
soggetto che richiede il servizio (ad es. POLIS), nonché quando le
istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui
all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 ( invio telematico di
copia dell'istanza e copia non autenticata del documento)
c) bis ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria Pec-id
Le comunicazioni della PA
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17. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica. (Art 47 del CAD)
La pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti
utilizzati.
Si veda anche il rapporto 2013 del MIUR sull’uso della PEC
Le comunicazioni della PA
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18. Posta
elettronica Pubblica
Amministrazione
Le comunicazioni della PA
IPA indice degli indirizzi della PA
INIPEC
indice nazionale degli indirizi di
PEC delle imprese e dei
professionisti
ANPR* Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente
sono stati istituti
* Prevista entro giugno 2015
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19. Posta
elettronica Pubblica
Amministrazione
Le comunicazioni della PA
In sintesi, tutte le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni/
professionisti/ imprese, possono essere inviate attraverso PEC senza
che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad
accettarne l’utilizzo (art. 16, comma 9 del D.L. n° 185/2008).
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti tra le
imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in
via telematica. (DPCM del 22 luglio 2011)
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20. Art. 57 bis CAD
Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito
l’indice degli indirizzi di posta elettronica delle amministrazioni
pubbliche da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di
informazioni e per l’invio di documenti. La gestione dell’indice sono
affidate a DigitPA
Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice
tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale
secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell'indice e del loro
aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.
Le comunicazioni della PA
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21. Strumenti: la posta elettronica certificata
xxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
Nasce il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata, un elenco
attraverso il quale i cittadini potranno trovare il recapito telematico di
imprese e professionisti.
Imprese
Professionisti
Ini-Pec
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Indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata
22. Anagrafe nazionale della popolazione residente
A.N.P.R.
E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della
popolazione residente (ANPR)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre
2014, n. 194
Regolamento recante modalita' di attuazione e di funzionamento
dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di
definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi
della popolazione residente.
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