1. Dichiarazione Universale Diritti Umani
La dichiarazione universale dei diritti umani
Articolo 19. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di
espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria
opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee
attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Diritto ATTIVO, PASSIVO E RIFLESSIVO all’informazione.
Informare, essere informati e informarsi.
2. ARTICOLO 21
La costituzione italiana Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la
parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
3. a. la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo
informazione critica) è il “diritto insopprimibile” dei giornalisti. “Le libertà
fondamentali affermate, garantite e tutelate nella Parte prima, Titolo primo,
della Costituzione della Repubblica, sono riconosciute come diritti del singolo,
che il singolo deve poter far valere erga omnes. Essendo compresa tra tali
diritti anche la libertà di manifestazione del pensiero proclamata dall’art. 21,
primo comma, della Costituzione, deve senza dubbio imporsi al rispetto di tutti,
delle autorità come dei consociati. Nessuno può quindi recarvi attentato, senza
violare un bene assistito da rigorosa tutela costituzionale”. (Corte
costituzionale, sentenza 122/1970).
Libertà Informazione
4. Diritto di Cronaca
Il diritto di cronaca Il principio tutelato dalla legge e la libertà di
informazione, cioè il diritto di cronaca. L’ordine dei giornalisti, istituito dalla
legge 3 febbraio 1963 n.69, nasce senza un codice deontologico che
definisca i limiti del diritto di cronaca, pur prevedendo sanzioni e
procedimenti disciplinari per i giornalisti "che si rendano colpevoli di fatti
non conformi al decoro alla dignità professionali, o di fatti che
compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine".
Ma chi stabilisce le regole per mantenere il decoro e la dignità della
professione giornalistica?
5. Articolo 2 L 69/1963
L’articolo 2 (Diritti e doveri) della legge professionale 69/1963 recita: “E’ diritto
insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di critica, limitata
dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed
è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati
sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere
rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte
delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a
promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra
giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori”.
6. Art. 48
L’art. 48 (Procedimento disciplinare) della legge professionale 69/1963
afferma: “Gli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti
che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono
sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato
d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del
procuratore generale competente ai sensi dell’articolo 44”. Il potere
riconosciuto al Pg di “impulso” significa solo che c’è un interesse pubblico
affinché la professione giornalistica si svolga in termini corretti.
7. Art. 15 L 47/1948
L’articolo 15 della legge 47/1948 sulla stampa vieta la pubblicazione di
immagini a contenuto impressionante o raccapricciante”: “Le disposizioni
dell’art. 528 c.p. (pubblicazioni e spettacoli osceni), si applicano anche nel caso
di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o
raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari,
in modo da poter turbare il comune sentimento della morale e l’ordine familiare
o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti”.
9. Deontologia
Che cos'è la Deontologia Deontologia, dal greco deon, che significa bisogno,
ma anche necessità, quindi dovere ma anche convenienza.
La deontologia è l’insieme dei doveri inerenti ad una particolare categoria
professionale.
Alcune professioni, per il loro carattere sociale, sono tenute a rispettare un
certo codice di comportamento atto a non ledere la dignità o la salute di chi è
oggetto dell’oro operato.
10. Tutela della persona
la tutela della persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti
principi da intendere come limiti alle libertà di informazione e di critica
11. Buona Fede
l’esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti
dalla buona fede e dalla lealtà:
12. Rettifica
Il dovere di rettificare le notizie inesatte. La pubblicazione della rettifica è un
obbligo di legge (art. 8 legge 47/1948 sulla stampa), ma sul piano deontologico
il giornalista deve provvedere autonomamente senza attendere l’impulso della
parte lesa dalla diffusione di “notizie inesatte”
14. Rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario di esse. Il segreto professionale è tutelato
soprattutto dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(legge 4 agosto 1955 n. 848) e dalle sentenze Goodwin, Roemen e Tillack della
Corte di Strasburgo dei diritti dell’uomo. La Convenzione europea tutela
espressamente le fonti dei giornalisti, stabilendo il diritto a “ricevere” notizie.
Segreto Professionale
20. Il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori
Cooperazione
21. Testo Unico
TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA Gen 22, 2019 | Deontologia, Leggi
Testo unicodei doveri del giornalistaApprovato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 27 gennaio 2016
Premessa Il «Testo unico dei doveri del giornalista» nasce dall’esigenza di armonizzare i precedenti documenti deontologici al fine di
consentire una maggiore chiarezza di interpretazione e facilitare l’applicazione di tutte le norme, la cui inosservanza può determinare la
responsabilità disciplinare dell’iscritto all’Ordine.Recepisce i contenuti dei seguenti documenti: Carta dei doveri del giornalista; Carta dei
doveri del giornalista degli Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione economica; Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia;
Carta di Roma; Carta di Treviso; Carta informazione e pubblicità; Carta informazione e sondaggi; Codice di deontologia relativo alle attività
giornalistiche; Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive; Decalogo del giornalismo
sportivo.
22. Differenza tra i Paesi
Lo stato dell’arte della professione A differenza di altri mestieri, come quello
dell’architetto o del medico,la professione del giornalista non ha delle regole
di eccellenza universali, ma si caratterizza localmente in funzione delle
caratteristiche sociali e culturali di ciascun Paese.
23. A che serve la Deontologia nel giornalismo
● Definire i margini di discrezionalità del giornalista● Tracciare i confini tra
ciò che e giornalismo e ciò che non lo e ● Definire la struttura del linguaggio
giornalistico● Individuare le possibilità e le impossibilità di questo
linguaggio● Definire limiti e prerogative del diritto di cronaca● Gestire il
conflitto tra diritto di cronaca e diritto alla privacy● Stabilire delle buone
pratiche su vari temi:○ Trattamento delle fonti○ Utilizzo delle immagini
fotografiche○ Rappresentazione dei minori e delle minoranze○
Informazione medico/scientifica○ Informazione economico/finanziaria
24. A cosa NON serve la Deontologia
●Stabilire una "morale unica" valida per tutti i professionisti●Sostituirsi ai
giornalisti nel giudizio individuale●Indicare norme assolute e certe di
comportamento
LA DEONTOLOGIA COLLETTIVA DEL GIORNALISMO NON PUO SOSTITUIRSI
ALL’ETICA INDIVIDUALE DEL GIORNALISTA NE SOVRADETERMINARLA
25. Esempio:
Thích Quang Duc Thích Quang Duc è stato un monaco buddhista vietnamita
chesi diede fuoco a Saigon l11 giugno del 1963 per protestare contro
l’amministrazione del presidente del Vietnam del Sud, di religione cattolica,
e la sua politica di oppressione dell’areligione buddhista.Il monaco divenne
celebre in tutto il mondo grazie anche alla fotografia della sua auto-
immolazione, scattata da MalcomBrowne, che gli valse il premio World
Press Photo of the Yearper il 1963. Dopo la morte, il corpo fu nuovamente
cremato. Il fatto che tra le ceneri fosse ritrovato intatto il cuore convinse
definitivamente i buddhisti del valore della sua compassione e da allora
viene venerato come bodhisattva.
26.
27. Ordine dei gionalisti
Il lavoro giornalistico inteso come attività intellettuale, a carattere professionale, contraddistinta dalla
creatività è disciplinato nel nostro Paese dalla
legge n. 69/1963 “Ordinamento della professione di giornalista”.
Tale legge istituisce l’Ordine dei Giornalisti e riconosce due categorie di soggetti: i professionisti e i
pubblicisti.
28. Professionisti e Pubblicisti
Alla tipologia dei professionisti appartengono coloro che svolgono in maniera esclusiva e continuativa la
professione giornalistica.
A quella dei pubblicisti, invece, coloro che contestualmente all’attività giornalistica svolgono altre
professioni.
29. Requisiti
Al mestiere di giornalista, sia professionista sia pubblicista, può accedere liberamente chiunque abbia
passione per l’attività giornalistica indipendentemente dal titolo di studio anche se oggi la professione,
come vedremo più avanti, ha dei canali di accesso sempre più definiti. La tendenza attuale, infatti, registra
un progressivo aumento della scolarizzazione dei giornalisti. Tale fenomeno è conseguente alla
progressiva specializzazione della professione, che ha determinato lo svilupparsi di settori molto
diversificati.
30. Professionista
Per diventare giornalista professionista, è indispensabile:
● svolgere 18 mesi di praticantato presso una redazione giornalistica. E, inoltre, frequentare anche “a
distanza” uno dei percorsi di preparazione, della durata minima di 45 ore, promossi dal Consiglio
Nazionale o dai Consigli Regionali dell’OdG;
● in alternativa, aver frequentato per un biennio una delle scuole di giornalismo riconosciute dal
Consiglio nazionale dell’OdG;
● superare l’esame di idoneità professionale.
31. I Corsi
In alternativa al praticantato, si può frequentare una scuola o un master di giornalismo riconosciuti
dall’OdG. Requisito necessario per accedere ai corsi è il possesso del titolo di laurea triennale, magistrale o
specialistica conseguito in qualsiasi disciplina.
I percorsi di formazione in giornalismo sono a numero chiuso e durano due anni. La frequenza è
obbligatoria e a tempo pieno e consentono l’ammissione agli esami finali e la conseguente iscrizione all’albo
dei professionisti.
Attualmente sul territorio nazionale si contano dodici scuole di giornalismo
32. Pubblicista
Per diventare giornalista pubblicista, occorre svolgere un’attività giornalistica retribuita e continuativa per
almeno 24 mesi presso una o più testate (web, radiotelevisiva o carta stampata) regolarmente registrata e
diretta da un iscritto all’albo dei giornalisti che attesti l’attività svolta.
33. Pubblicista
Possedere i requisiti di legge (assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di
concessione governativa); presentare gli articoli, a firma del richiedente, pubblicati in giornali e periodici e i
certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l’attività pubblicistica regolarmente retribuita da
almeno due anni; presentare in fotocopia l’eventuale contratto di collaborazione stipulato con la testata (o
le testate) cui si collabora; presentare la documentazione dei compensi percepiti negli ultimi 24 mesi, che
devono essere in regola con le norme fiscali in materia.Per quanto riguarda il numero effettivo degli articoli
necessari per l’iscrizione nell’elenco e l’ammontare dei relativi compensi, gli aspiranti pubblicisti devono
rivolgersi all’OdG della Regione in cui ha sede la propria residenza, che è competente ad accogliere la
richiesta e a valutare la congruità della retribuzione dichiarata.