CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA
Statuto Regione Calabria (vigente)
1. Statuto
Della
Regione Calabria
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20
aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3 e 9 novembre 2010, n. 27)
2. b) il riconoscimento dei diritti delle fasce più
TITOLO I deboli della popolazione mediante il
PRINCIPI FONDAMENTALI superamento delle cause che ne
determinano la disuguaglianza e il disagio;
c) il sostegno della famiglia, orientando a tal
Articolo 1 fine le politiche sociali, economiche e
(La Regione Calabria) finanziarie e di organizzazione dei servizi;
1. La Calabria è Regione autonoma, con d) la rimozione di ogni ostacolo che
propri poteri e funzioni secondo i principi impedisce la piena parità degli uomini e delle
fissati nella Costituzione e nel presente donne nella vita sociale, economica e
Statuto, nell’unità della Repubblica Italiana e culturale, nonché la promozione della parità
nell’ambito dell’Unione Europea. di accesso tra gli uomini e le donne alle
cariche elettive;
2. La Calabria fa propria la carta dei diritti d bis) la realizzazione di condizioni sociali,
dell’Unione Europea. culturali ed economiche per il più efficace
3. La Regione è costituita dalle comunità contrasto alle organizzazioni di stampo
residenti nei territori dei Comuni e delle mafioso e il più ampio sostegno alle vittime
Province calabresi. della criminalità organizzata;
e) l’attuazione del principio di sussidiarietà,
4. Capoluogo della Regione è Catanzaro, dove
conferendo ai Comuni, alle Province e alle
hanno sede il Presidente della Giunta
Città metropolitane tutte le funzioni e i
regionale e la Giunta.
compiti che non attengono ad esigenze
5. Il Consiglio regionale ha sede nella città di unitarie per la collettività ed il territorio
Reggio Calabria. regionale, incentivando l’esercizio associato
6. La Regione ha un proprio gonfalone ed uno delle funzioni sulla base dei criteri di
stemma, stabiliti con legge regionale. differenziazione, adeguatezza e prossimità,
nonché promuovendo e valorizzando
l’autonoma iniziativa delle formazioni sociali,
Articolo 2 delle autonomie funzionali e dei cittadini
(Principi e finalità) singoli o associati per lo svolgimento delle
attività di interesse generale, di
1. La Regione concorre a dare attuazione ai
soddisfacimento dei diritti e di realizzazione
principi costituzionali sui quali si fonda la
della solidarietà sociale;
Repubblica italiana, una e indivisibile,
f) il riconoscimento delle formazioni sociali,
informando il proprio ordinamento ai principi
culturali, economiche e politiche nelle quali si
di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia,
esprime la personalità umana, promuovendo
solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale,
il libero svolgimento delle loro funzioni ed
pace e non violenza.
attività;
2. La Regione ispira in particolare la sua g) la promozione di un sistema di istruzione e
azione al raggiungimento dei seguenti formazione volto ad assicurare maggiori
obiettivi: opportunità personali di crescita culturale,
a) l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per sociale e civile;
tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla h) il pieno rispetto dei diritti naturali ed
Costituzione, operando per il superamento inviolabili della persona, promuovendo
degli ostacoli di ordine economico e sociale l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed
che impediscono il pieno sviluppo della economici per gli immigrati, i profughi, i
persona umana; rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il
1
3. loro pieno inserimento nella comunità t) la collaborazione ed il raccordo con le altre
regionale; Regioni italiane, particolarmente con quelle
i) la piena occupazione, promuovendo le finitime e del Mezzogiorno, o con enti
condizioni che rendono effettivi il diritto al territoriali di altri Stati;
lavoro e la libertà di iniziativa economica; u) la valorizzazione e la disciplina del sistema
l) la realizzazione di un sistema integrato di locale delle comunicazioni, al fine di
interventi e servizi, anche favorendo garantirne il pluralismo e la concorrenza;
l’associazionismo e le attività di volontariato, v) la tutela del patrimonio faunistico e
volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, floristico regionale, il rispetto ed il
allo studio, alla salute dei cittadini, con riconoscimento dei diritti degli animali,
specifica attenzione alle persone che vivono promuovendone la cura e la presenza nel
situazioni di disagio, operando per assicurare proprio territorio per l’affermazione del
in ogni comunità del territorio regionale livelli principio di una corretta convivenza con
essenziali di servizi; l’uomo.
m) la partecipazione popolare e delle
autonomie locali alle funzioni legislativa ed
amministrativa, nonché al controllo Articolo 3
dell'azione dei poteri pubblici; (Rapporti interregionali, con l’Unione
n) la programmazione e la concertazione Europea e con altri Stati)
dell'attività economica per indirizzarla e 1. La Regione coordina la propria azione con
coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della quella delle altre Regioni per il migliore
Regione, promuovendo le iniziative e i esercizio delle proprie funzioni e la cura di
raccordi opportuni con gli organi della interessi ultraregionali, adottando le
programmazione dello Stato e dell’Unione opportune intese e costituendo, ove occorra,
Europea; apposite strutture organizzative. Le intese
o) la valorizzazione delle risorse economiche interregionali sono ratificate con legge
e produttive di ciascuna area del territorio regionale.
regionale, tesa al superamento delle
disuguaglianze derivanti da squilibri 2. La Regione, nel rispetto delle norme di
territoriali e settoriali della Regione; procedura stabilite con legge dello Stato,
p) la tutela e la valorizzazione delle concorre alla determinazione delle politiche
minoranze etniche, linguistiche e religiose dell’Unione Europea, partecipa alle decisioni
presenti in Calabria, con particolare riguardo dirette alla formazione degli atti normativi
alle popolazioni di origine albanese, comunitari e provvede all’attuazione ed
grecanica, occitanica e rom; esecuzione degli accordi internazionali e
q) il legame con i calabresi emigrati nel comunitari.
mondo; 3. La Regione realizza, altresì, forme di
r) la protezione dell'ambiente, la salvaguardia collegamento con gli organi dell’Unione
dell'assetto del territorio e del paesaggio e la Europea per l'esercizio delle proprie funzioni
valorizzazione della loro vocazione, relative all'applicazione delle normative
nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative comunitarie e per l'adeguamento dei propri
assunte in sede nazionale, europea ed atti alle fonti comunitarie.
internazionale;
4. Nelle materie di sua competenza la
s) la salvaguardia del patrimonio artistico,
Regione conclude accordi con Stati e intese
culturale e naturale della Regione e la
con enti territoriali interni ad altro Stato, nei
valorizzazione delle tradizioni popolari delle
casi e con le forme disciplinati da leggi dello
comunità calabresi, anche curando l’identità
culturale della Calabria in Italia e all’estero;
2
4. Stato, con particolare riferimento alle Nazioni accordi, intese e di strumenti conciliativi per
prospicienti il Mediterraneo. la composizione dei conflitti.
5. La legge regionale ratifica gli accordi con
Stati e le intese con enti territoriali interni ad Articolo 6
altro Stato. (Difensore civico)
1. La Regione istituisce con legge l’ufficio del
Difensore civico.
TITOLO II
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE Articolo 7
(Consulta dell’ambiente)
1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
Articolo 4
(Partecipazione popolare)
1. La Regione promuove la partecipazione dei Articolo 8
singoli, delle formazioni sociali e politiche e di (Commissione per le pari opportunità)
tutte le componenti della Comunità 1. La Regione istituisce con legge la
calabrese, nonché delle comunità dei Commissione per le pari opportunità.
calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni
regionali, al fine di realizzare una democrazia
compiuta e lo sviluppo civile delle Articolo 9
popolazioni. (Informazione)
2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e 1. La Regione, nel rispetto del pluralismo,
criteri idonei per rendere effettiva la predispone gli strumenti necessari per offrire
partecipazione, assicurando servizi e un'informazione costante sull’attività
strutture regionali e prevedendo la istituzionale e per acquisire informazioni sulle
consultazione di organismi rappresentativi di esigenze e sulle aspirazioni della comunità
istanze sociali diffuse. calabrese in Italia e all’estero.
3. Negli ambiti di propria competenza, la 2. La Regione istituisce appositi organismi per
Regione può attivare particolari forme di assistere i cittadini nella ricerca ed
cooperazione con le confessioni religiose acquisizione di informazioni sull'attività
presenti in Calabria. regionale e per favorire il controllo sociale sul
buon andamento e sull'imparzialità
dell'azione amministrativa.
Articolo 5
3. La Regione riconosce nel diritto
(Trasparenza)
all’informazione il presupposto fondamentale
1. Tutti gli atti dell'amministrazione della della partecipazione ed un aspetto essenziale
Regione, degli enti e delle aziende da essa dei diritti del cittadino ed assicura la più
dipendenti sono pubblici, salvo i limiti ampia informazione sugli atti, sui programmi
espressamente posti dalla legge. e sulle iniziative di propria competenza,
2. La legge regionale definisce le procedure nonché sul funzionamento dei propri organi
per l'accesso ai documenti amministrativi e ed uffici attraverso l’impiego di strumenti di
disciplina l'intervento degli interessati, singoli informazione e di comunicazione di massa e,
od associati, nel procedimento in particolare, di quelli radiotelevisivi.
amministrativo; favorisce l'adozione di
3
5. Articolo 10 4. La proposta soggetta a referendum è
(Modalità di partecipazione) approvata se ha partecipato la maggioranza
degli aventi diritto e se è stata raggiunta la
1. Tutti hanno il diritto di rivolgere petizioni
maggioranza dei voti validamente espressi.
agli organi regionali, per richiederne
l'intervento e per sollecitare l'adozione di 5. Il giudizio sulla regolarità e sulla
provvedimenti di interesse generale. ammissibilità della richiesta di referendum è
affidato alla Consulta statutaria, secondo
2. I Comuni e le Province possono rivolgere
modalità procedurali disciplinate dalla legge
interrogazioni alla Regione su questioni di
regionale.
loro interesse, con le procedure previste nel
Regolamento interno del Consiglio regionale. 6. Non può esser presentata richiesta di
referendum nell'anno anteriore alla scadenza
3. Il corpo elettorale esercita l'iniziativa delle
del Consiglio regionale e nei sei mesi
leggi regionali a norma dell'articolo 39 del
successivi alla convocazione dei comizi
presente Statuto.
elettorali per l'elezione del Consiglio
regionale. Nel caso di anticipato scioglimento
del Consiglio regionale i referendum già
indetti sono sospesi all'atto della
Articolo 11 pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
(Referendum abrogativo) Regione del decreto di convocazione dei
1. E' indetto referendum popolare per comizi elettorali per l'elezione del nuovo
l'abrogazione, totale o parziale, di una legge Consiglio, e sono indetti nuovamente entro
o di un regolamento regionale quando ne sei mesi dall’insediamento del nuovo
facciano richiesta almeno il quattro per cento Consiglio.
degli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni 7. Qualora la votazione sul referendum abbia
della Regione, ovvero due o più Consigli avuto esito negativo, la stessa richiesta non
provinciali o dieci Consigli comunali che può essere presentata prima che siano
rappresentino almeno centomila elettori trascorsi 3 anni.
iscritti nelle proprie liste elettorali.
2. Non è ammesso referendum per
l'abrogazione:
a) dello Statuto; Articolo 12
b) dei regolamenti interni del Consiglio (Referendum consultivo)
regionale;
1. E’ indetto referendum consultivo su
c) delle leggi di bilancio;
questioni di interesse regionale allorquando
d) delle leggi tributarie;
ne faccia richiesta il quaranta per cento dei
e) delle leggi urbanistiche e di tutela
Consiglieri regionali ovvero il dieci per cento
dell'ambiente;
del corpo elettorale.
f) delle leggi di attuazione e di esecuzione
2. Il referendum è valido se vi ha partecipato
delle normative comunitarie nonché delle
il trenta per cento degli aventi diritto.
leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione
degli accordi internazionali della Regione e 3. Se il quorum di cui al comma precedente è
delle intese con altre regioni italiane. raggiunto, il Consiglio regionale è obbligato a
pronunciarsi sull’oggetto del referendum
3. Hanno diritto di partecipare al referendum
entro centoventi giorni dal suo svolgimento.
tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei
Comuni della Regione.
4
6. Articolo 13 Regione; svolge funzioni di indirizzo e di
(Disciplina referendaria) controllo sulla Giunta regionale.
1. La legge regionale disciplina i referendum 2. Il Consiglio inoltre:
previsti nel presente titolo. a) nelle forme e nei modi stabiliti dal
regolamento, approva le dichiarazioni
programmatiche per la legislatura rese dal
Presidente eletto ed i relativi aggiornamenti;
b) approva il documento di programmazione
TITOLO III economico-finanziaria presentato dalla
ORGANI DELLA REGIONE Giunta;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed
il bilancio pluriennale della Regione, le loro
Articolo 14 variazioni e il rendiconto generale presentati
(Organi della Regione) dalla Giunta;
1. Sono organi della Regione: Il Consiglio d) autorizza l’esercizio provvisorio;
regionale, il Presidente della Giunta regionale e) delibera con legge i criteri ed i limiti per la
e la Giunta regionale. fissazione dei tributi e delle imposte regionali
e di ogni altra prestazione personale e
2. Sono altresì organi della Regione, per
patrimoniale;
l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo
f) approva le leggi di attuazione delle
Statuto e dalla legge, il Presidente del
direttive comunitarie;
Consiglio regionale e l’Ufficio di Presidenza.
g) approva, su proposta della Giunta, gli
indirizzi generali dell’assetto e utilizzazione
del territorio;
h) delibera le nomine che sono attribuite
CAPO I espressamente alla sua competenza dalle
IL CONSIGLIO REGIONALE leggi ed esprime il proprio parere sulle
nomine di competenza della Giunta, nei casi
e nelle forme previste dalla legge regionale;
Articolo 15 i) valuta la rispondenza dei risultati agli
(Composizione del Consiglio regionale) obiettivi, accertando la conformità al
programma, ai piani regionali ed ai principi di
1. Il Consiglio è composto da 50 membri, buon andamento dell’attività amministrativa
salvo quanto stabilito dalla legge elettorale svolta dagli uffici della Regione, degli enti e
per agevolare la formazione di maggioranze delle aziende da essa dipendenti;
stabili ed assicurare la rappresentanza delle l) delibera con legge l’istituzione di enti ed
minoranze. aziende regionali, la loro fusione o
soppressione;
m) delibera sulla partecipazione a consorzi e
Articolo 16
società finanziarie;
(Attribuzioni del Consiglio regionale)
n) fornisce indirizzi alla Giunta e agli Assessori
1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di in ordine al coordinamento interregionale
rappresentanza della società calabrese, nell’esercizio delle funzioni relative alle
esercita la potestà legislativa e le altre materie attribuite alla potestà legislativa
funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, della Regione;
dallo Statuto e dalle leggi; definisce nelle o) ratifica le intese della Regione con le altre
forme e nei modi previsti dalla Costituzione e Regioni, nonché gli accordi con Stati e le
dallo Statuto, l’indirizzo politico della
5
7. intese con enti territoriali interni ad altri entro il primo giorno non festivo della
Stati; settimana successiva.
p) approva i regolamenti nelle materie di 3. La presidenza provvisoria del Consiglio,
legislazione esclusiva dello Stato nel caso di fino alla elezione del Presidente, è assunta
delega della potestà regolamentare alla dal Consigliere che, tra i presenti, è il più
Regione; anziano di età. I due Consiglieri più giovani
q) elegge i delegati della Regione per svolgono le funzioni di segretari.
l’elezione del Presidente della Repubblica in
modo da assicurare la rappresentanza della
minoranza; Articolo 20
r) delibera sulle richieste di referendum di cui (Elezione del Presidente del Consiglio
agli articoli 75 e 138 della Costituzione; regionale e dell’Ufficio di Presidenza)
s) formula i pareri previsti dagli articoli 132 e
133 della Costituzione; 1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta,
t) può presentare proposte di legge alle procede, con votazione separata e a scrutinio
Camere. segreto, alla elezione del suo Presidente e
dell’Ufficio di Presidenza, che è composto dal
3. Le funzioni legislative non sono delegabili. Presidente, da due Vicepresidenti, uno dei
quali in rappresentanza delle opposizioni, e
da due Segretari-Questori, uno dei quali in
Articolo 17 rappresentanza delle opposizioni.
(Durata della legislatura)
2. Il Presidente è eletto a maggioranza dei
1. La legislatura dura cinque anni, salvo due terzi dei componenti del Consiglio. Se
diversa previsione della legge statale di dopo due scrutini nessun candidato ottiene la
principio e i casi di scioglimento del Consiglio, maggioranza richiesta, nel terzo, da tenersi
come disciplinati dall’art. 33 dello Statuto. nel giorno successivo, è sufficiente la
maggioranza dei voti dei Consiglieri regionali.
Qualora nella terza votazione nessuno abbia
Articolo 18
riportato la maggioranza richiesta, si
(Convalida degli eletti)
procede, nello stesso giorno, al ballottaggio
1. I Consiglieri regionali entrano nell’esercizio fra i due candidati che hanno ottenuto nel
delle loro funzioni all'atto della precedente scrutinio il maggior numero dei
proclamazione. voti e viene proclamato eletto quello che
2. Fino a quando non siano completate le consegue la maggioranza dei voti. A parità di
operazioni di proclamazione degli eletti sono voti è eletto o entra in ballottaggio il più
prorogati i poteri del precedente Consiglio. anziano di età.
3. Per l’elezione dei due Vicepresidenti e dei
due Segretari-Questori, i Consiglieri regionali
Articolo 19 votano per un solo nome. Sono eletti coloro
(Prima seduta del Consiglio regionale) che ottengono il maggior numero di voti e, a
1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la parità di voti, i più anziani di età.
prima adunanza non oltre il primo giorno non 4. Il Presidente del Consiglio e l’Ufficio di
festivo della terza settimana successiva alla Presidenza sono rinnovati dopo trenta mesi
proclamazione degli eletti, su convocazione dalla prima seduta del Consiglio regionale.
del Presidente del Consiglio uscente.
2. Nel caso in cui non si provveda ai sensi del
comma 1, il Consiglio si riunisce di diritto
6
8. Articolo 21 strumenti di indirizzo e di controllo, nelle
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio) forme e secondo le procedure disciplinate nel
Regolamento interno. Ha, inoltre, il diritto di
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio; lo
ottenere dagli uffici della Regione, degli enti
convoca e lo presiede; ne assicura la
e delle aziende da essa dipendenti copia degli
regolarità delle sedute ed il buon
atti e documenti, anche preparatori, senza
funzionamento nel rispetto delle norme dei
che possa essere opposto il segreto di ufficio
regolamenti interni.
se non nei casi espressamente previsti dalla
legge.
Articolo 22 3. Ai Consiglieri regionali sono attribuiti, con
(Ufficio di Presidenza) legge regionale, il rimborso delle spese ed
1. L’Ufficio di Presidenza esercita le funzioni indennità, il cui ammontare è determinato in
previste dallo Statuto e dai regolamenti e relazione alle funzioni e alle attività svolte in
coadiuva il Presidente del Consiglio Consiglio.
nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 25
Articolo 23 (Sedute del Consiglio)
(Autonomia funzionale, contabile e 1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria
organizzativa del Consiglio) secondo quanto disposto dalle norme del
1. Il Consiglio regionale, nell’esercizio delle Regolamento interno.
sue funzioni e nell’espletamento delle sue 2. Al di fuori della sessione ordinaria, il
attività, gode di autonomia organizzativa, Presidente convoca il Consiglio, in un termine
funzionale e contabile secondo le norme dei non superiore a venti giorni, quando lo
regolamenti interni. richiedano un quinto dei Consiglieri o il
2. Il Presidente e l’Ufficio di Presidenza Presidente della Giunta, iscrivendo all’ordine
sottopongono al Consiglio l’approvazione del del giorno le questioni richieste.
bilancio preventivo e del conto consuntivo, 3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il
secondo le procedure recate nei regolamenti Consiglio può deliberare di riunirsi in seduta
interni. non pubblica.
3. Lo stanziamento complessivo del bilancio 4. Le deliberazioni del Consiglio non sono
preventivo del Consiglio è incluso nel bilancio valide se non è presente la maggioranza dei
di previsione della Regione e le risultanze componenti e se non sono adottate a
finali del conto consuntivo sono incluse nel maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è
rendiconto generale della Regione. prescritta una maggioranza qualificata.
Articolo 24 Articolo 26
(I Consiglieri regionali) (Regolamenti del Consiglio)
1. I Consiglieri regionali rappresentano 1. Il Consiglio regionale, a maggioranza
l'intera Regione senza vincolo di mandato. assoluta dei componenti, adotta e modifica i
Essi non possono essere chiamati a propri regolamenti che sono pubblicati nel
rispondere per le opinioni espresse ed i voti Bollettino Ufficiale della Regione entro
dati nell'esercizio delle loro funzioni. quindici giorni dalla loro approvazione.
2. Ogni Consigliere ha il diritto di avvalersi,
per l'esercizio del suo mandato, degli
7
9. 2. Nel Regolamento interno del Consiglio Articolo 28
sono previste e disciplinate la Giunta delle (Commissioni permanenti)
elezioni, la Giunta per il Regolamento ed il 1. Il Consiglio regionale istituisce al suo
Comitato per la qualità e la fattibilità delle interno Commissioni permanenti, distinte per
leggi. settori organici di materia. Il Regolamento
3. Il Regolamento interno, in conformità alle interno ne disciplina il numero, la
disposizioni dello Statuto e nel rispetto dei composizione e le modalità di
diritti delle opposizioni, determina funzionamento, prevedendo che una
l’organizzazione e il funzionamento del apposita Commissione sia preposta alla
Consiglio e dei suoi organi interni. trattazione delle questioni relative ai rapporti
con l’Unione Europea e di quelle con le
4. Il Regolamento interno di amministrazione
regioni e i paesi extra-europei del
e contabilità definisce princìpi e procedure
Mediterraneo.
per la gestione ed il controllo delle risorse
finanziarie del Consiglio regionale. 2. I gruppi consiliari devono essere presenti
in ciascuna Commissione permanente,
secondo i criteri della designazione
Articolo 27 proporzionale e comunque garantendo la
(Gruppi consiliari) rappresentanza in Commissione di ciascun
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in gruppo.
gruppi, composti da almeno tre membri, 3. Non possono far parte delle Commissioni
secondo le norme fissate dal Regolamento permanenti il Presidente del Consiglio, il
del Consiglio. Presidente e il Vicepresidente della Giunta e
2. I gruppi consiliari possono essere composti gli Assessori in carica.
da un numero inferiore, solo nel caso che gli 4. Il Presidente della Giunta, il
stessi siano espressione di liste che abbiano Vicepresidente, gli Assessori e ciascun
raggiunto alle elezioni regionali la soglia del Consigliere possono partecipare, con diritto
quattro per cento dei voti. di parola e di proposta, ai lavori delle
3. I Consiglieri regionali, che non facciano Commissioni permanenti.
parte dei gruppi costituiti ai sensi dei commi 5. L'Ufficio di Presidente di Commissione è
precedenti, formano un unico gruppo misto, incompatibile con quello di componente
nel quale sono specificatamente garantite, ai l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
fini organizzativi e di funzionamento, le 6. Il Regolamento interno stabilisce forme di
singole componenti che siano emanazione di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
liste presenti alle elezioni regionali, secondo
le norme del Regolamento interno del
Consiglio. Articolo 29
(Competenze delle Commissioni
4. L'Ufficio di Presidenza, sentita la
permanenti)
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi,
provvede, nei limiti della legge regionale e 1. Le Commissioni esaminano,
nel rispetto del Regolamento del Consiglio, preventivamente, i progetti di legge e gli altri
all'assegnazione ai gruppi consiliari, nonché provvedimenti di competenza del Consiglio
alle componenti del gruppo misto, di deferendoli, entro un termine e secondo le
personale, strutture e contributi iscritti nel modalità stabilite dal Regolamento interno, al
bilancio del Consiglio. Consiglio, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 30.
8
10. 2. Le Commissioni deliberano a maggioranza, da essa dipendenti e ne riferiscono al
purché sia presente la metà più uno dei loro Consiglio. A tal fine, le Commissioni possono:
componenti. a) richiedere l'intervento del Presidente della
Giunta e degli Assessori per ottenere
3. Prima dell'esame delle proposte di legge di
chiarimenti sulle questioni di loro
iniziativa popolare o di enti locali, la
competenza;
Commissione competente ascolta i
b) richiedere al Presidente della Giunta e agli
rappresentanti dei firmatari e del Consiglio
Assessori informazioni, notizie e documenti;
delle autonomie locali, secondo le norme del
c) richiedere, previa comunicazione al
Regolamento interno.
Presidente della Giunta o al Presidente del
Consiglio, l'intervento dei titolari degli uffici
Articolo 30 dell'amministrazione regionale, degli enti e
(Funzioni redigenti delle Commissioni delle aziende da essa dipendenti.
permanenti) 2. Le Commissioni, nelle materie di loro
1. Il Regolamento interno può stabilire i casi competenza, possono disporre, d’intesa con
in cui le Commissioni permanenti esaminano l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, indagini
i provvedimenti in sede redigente, riservando conoscitive dirette ad acquisire notizie,
al Consiglio l’approvazione finale con sole informazioni e documenti utili
dichiarazioni di voto. all’approfondimento di particolari tematiche
o questioni relative alla loro attività e a quella
2. Sino alla votazione da parte del Consiglio, i del Consiglio.
provvedimenti assegnati alla Commissione in
sede redigente sono sottoposti alla 3. Le Commissioni possono chiedere al
procedura normale di esame e di Presidente della Giunta e agli Assessori di
approvazione qualora ne facciano richiesta la riferire, anche per iscritto, in merito
Giunta o un decimo dei componenti del all'attuazione data a leggi della Regione e
Consiglio o un quinto dei componenti della dello Stato, agli accordi internazionali e alla
Commissione. normativa comunitaria, oltre che a mozioni,
risoluzioni ed ordini del giorno approvati dal
3. Il procedimento in sede redigente non può Consiglio.
essere utilizzato per l’esame dei progetti di
legge relativi alla modifica dello Statuto, alla 4. Il Presidente della Giunta e gli altri membri
legge elettorale regionale, alla legge della Giunta hanno il diritto e, ove richiesto,
finanziaria e alle leggi di approvazione del l’obbligo di partecipare ai lavori delle
bilancio, del rendiconto, alle leggi di ratifica Commissioni, senza diritto di voto.
delle intese della Regione con altre Regioni,
nonché degli accordi con gli Stati e delle
Articolo 32
intese con enti territoriali interni ad altri
(Commissioni d’inchiesta)
Stati.
1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un
decimo dei componenti, con deliberazione
Articolo 31 adottata a maggioranza dei Consiglieri
(Attività conoscitiva e sindacato ispettivo regionali, può istituire Commissioni con il
delle Commissioni permanenti) compito di svolgere inchieste sull'attività
1. Le Commissioni, ciascuna nell'ambito delle amministrativa della Regione, degli enti e
proprie competenze, svolgono funzioni di aziende sottoposti a suo controllo e vigilanza,
controllo sull'attività amministrativa degli nonché su ogni altra questione di interesse
uffici della Regione, degli enti e delle aziende regionale.
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11. 2. La presidenza delle Commissioni istituite ai il voto negativo sulla questione di fiducia
sensi del comma 1 compete ad un Consigliere posta ai sensi dell’art. 37, comma 3,
appartenente alle opposizioni. comportano le dimissioni del Presidente e lo
scioglimento del Consiglio regionale. I
3. Le Commissioni d’inchiesta sono costituite
medesimi effetti conseguono alle dimissioni
dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari,
contestuali della maggioranza dei
in proporzione alla loro composizione
componenti il Consiglio.
numerica.
6. Si procede parimenti a nuove elezioni del
4. Le modalità di funzionamento sono
Consiglio e del Presidente della Giunta in
disciplinate con il Regolamento interno del
caso di rimozione, impedimento permanente,
Consiglio.
morte, incompatibilità sopravvenuta e
5. Quando non sia altrimenti previsto, alle dimissioni volontarie del Presidente.
Commissioni d’inchiesta si applicano le
7. Il Presidente della Giunta e la Giunta
disposizioni stabilite dallo Statuto e dal
rimangono in carica fino alla proclamazione
Regolamento interno del Consiglio per le
del nuovo Presidente.
Commissioni permanenti.
8. Nei dieci giorni successivi alla
proclamazione di cui al comma precedente il
Presidente della Giunta regionale compie gli
CAPO II atti improrogabili ed urgenti di competenza
della Giunta.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E LA
GIUNTA REGIONALE
Articolo 34
(Attribuzioni del Presidente della Giunta
Articolo 33 regionale)
(Presidente della Giunta regionale)
1. Il Presidente della Giunta regionale:
1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a) rappresenta la Regione;
a suffragio universale diretto, secondo le b) dirige la politica della Giunta e ne è
modalità dettate dalla legge elettorale responsabile;
regionale nei limiti dei principi fondamentali c) nomina e revoca il Vice Presidente e gli
stabiliti con legge della Repubblica. Assessori;
2. Il Presidente della Giunta entra d) attribuisce gli incarichi all'interno della
nell’esercizio delle sue funzioni all’atto della Giunta e può revocarli;
proclamazione. e) effettua le nomine di competenza della
Giunta, previa deliberazione della medesima,
3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni
e provvede alle nomine e alle designazioni
dall’insediamento nomina il Vice Presidente e
che la legge gli attribuisce;
gli altri componenti della Giunta.
f) pone la questione di fiducia davanti al
4. Nella prima seduta successiva alla elezione Consiglio regionale, previo assenso della
del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Giunta;
Presidenza, il Presidente della Giunta g) presenta al Consiglio, previa delibera della
presenta il programma di governo e da Giunta, i disegni di legge e ogni altro
comunicazione della nomina dei componenti provvedimento d'iniziativa della Giunta;
della Giunta. h) promulga le leggi regionali, indice i
5. L’approvazione di una mozione di sfiducia referendum previsti dallo Statuto;
al Presidente ai sensi dell’art. 37, comma 2, e
10
12. i) emana i regolamenti regionali approvati componenti e se sono assunte a maggioranza
dalla Giunta e dal Consiglio; dei presenti. In caso di parità, prevale il voto
l) sovrintende ai settori ed ai servizi del Presidente.
dell'amministrazione anche a mezzo dei 8. Le sedute della Giunta non sono pubbliche,
componenti della Giunta; salva diversa decisione della stessa Giunta.
m) adotta i provvedimenti contingibili ed
urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti 9. Le indennità del Presidente e degli
sostitutivi di competenza della Regione, ove Assessori sono stabilite con legge regionale.
non sia disposto diversamente; 10. Il Presidente può nominare fino a due
n) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla sottosegretari per farsi coadiuvare nello
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi. svolgimento dei compiti inerenti al mandato.
I sottosegretari, le cui indennità sono fissate
dalla legge regionale, partecipano alle sedute
Articolo 35 della Giunta pur non facendone parte.
(Organizzazione e funzionamento della
Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo Articolo 36
della Regione. (Attribuzioni della Giunta regionale)
2. Nel rispetto delle direttive del Presidente, 1. La Giunta regionale:
la Giunta concorre alla determinazione ed a) provvede in ordine all’attuazione del
all’attuazione dell'indirizzo politico- programma di governo esercitando, nel
amministrativo della Regione. rispetto delle attribuzioni del Presidente della
Giunta, tutte le competenze diverse da quelle
3. La Giunta regionale è composta dal legislative, regolamentari, di indirizzo e di
Presidente, dal Vice Presidente e da un controllo spettanti al Consiglio;
numero di Assessori non inferiore a otto e b) esercita la potestà regolamentare nelle
non superiore a dieci. forme di cui all’articolo 43 del presente
4. I membri della Giunta possono essere Statuto;
nominati anche al di fuori dei componenti del c) predispone il bilancio di previsione ed il
Consiglio fra i cittadini che non si trovino rendiconto generale della Regione e la loro
nelle condizioni di ineleggibilità e di variazione, oltre che ogni altro atto di
incompatibilità alla carica di Consigliere programmazione finanziaria;
regionale. Il numero dei membri esterni non d) gestisce il bilancio, amministra il
può essere complessivamente superiore a patrimonio ed il demanio regionali e delibera
quattro unità. sui contratti, secondo le modalità e nei limiti
stabiliti dallo Statuto e dalla legge;
4 bis. (Abrogato)
e) nel rispetto degli obiettivi generali e degli
5. La Giunta opera collegialmente. Il indirizzi deliberati dal Consiglio, su proposta
Presidente ripartisce tra gli Assessori della stessa Giunta, rende esecutivo il piano
l'esercizio delle funzioni per settori organici regionale di sviluppo economico-sociale;
di materie. f) sovrintende, nel rispetto dei principi
6. La Giunta adotta, su proposta del generali deliberati dal Consiglio,
Presidente, un Regolamento per disciplinare all'ordinamento ed alla gestione delle
le modalità relative al proprio imprese od aziende dipendenti dalla Regione,
funzionamento. degli enti a partecipazione regionale e delle
società interregionali, provvedendo a tutte le
7. Le deliberazioni della Giunta sono valide se nomine di competenza regionale, con
è presente la maggioranza dei suoi
11
13. esclusione di quelle espressamente riservate 4. Le questioni di fiducia presentate dal
alla competenza di altri organi; Presidente della Giunta sono poste in
g) adotta i provvedimenti relativi votazione non prima di tre giorni e non oltre i
all’individuazione delle risorse umane, quindici giorni dalla loro presentazione e si
materiali ed economico-finanziarie da intendono respinte se esprime voto contrario
destinare alle diverse finalità e determina la la maggioranza assoluta dei componenti del
loro ripartizione fra gli uffici di livello Consiglio regionale.
dirigenziale apicale; 5. Il Consiglio può esprimere, a maggioranza
h) adotta, su proposta del Presidente della assoluta, la censura nei confronti di un
Giunta, il Regolamento per l’esercizio della singolo Assessore.
propria attività;
i) stabilisce gli obiettivi ed i programmi
amministrativi da attuare ed adotta gli atti
che rientrano nello svolgimento di tali
funzioni ai quali devono uniformarsi gli uffici TITOLO IV
regionali; verifica la rispondenza dei risultati SISTEMA DI ELEZIONE,
dell’attività amministrativa e della gestione
agli indirizzi impartiti;
INELEGGIBILITA',
l) esercita le altre attribuzioni ad essa INCOMPATIBILITA’
demandate dalla Costituzione, dallo Statuto e
dalle leggi.
Articolo 38
(Sistema elettorale)
Articolo 37 1. Nel rispetto dei principi fondamentali
Mozione di sfiducia – Questione di fiducia - previsti dalla normativa statale, la legge
Censura al singolo Assessore elettorale regionale, approvata a
1. Il voto del Consiglio regionale contrario ad maggioranza assoluta dei Consiglieri,
una proposta della Giunta non comporta disciplina:
obbligo di dimissioni. a) il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità
e incompatibilità del Presidente e degli altri
2. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei
componenti della Giunta regionale nonché
confronti del Presidente della Giunta
dei Consiglieri regionali;
mediante mozione motivata. La mozione,
b) le modalità di indizione delle elezioni
sottoscritta da almeno un quinto dei
politiche regionali;
componenti del Consiglio, è posta in
c) le modalità di proclamazione degli eletti al
votazione non prima di tre giorni e non oltre
Consiglio;
quindici giorni dalla presentazione ed è
d) la rappresentanza in Consiglio di ogni
approvata per appello nominale a
Provincia.
maggioranza assoluta dei componenti.
2. La legge regionale promuove la parità di
3. Il Presidente della Giunta può porre la
accesso tra donne e uomini alle cariche
questione di fiducia sull'attuazione del
elettive.
programma di governo e sui suoi
aggiornamenti, sulla legge finanziaria e sulla
legge di bilancio annuale e pluriennale, sulle
leggi relative alla fissazione di tributi e
imposte regionali, nonché su questioni
particolarmente rilevanti per la collettività
regionale.
12
14. TITOLO V 2. I progetti di legge di iniziativa popolare, del
Consiglio delle Autonomie locali o degli enti
PROCEDIMENTO DI locali sono portati all’esame del Consiglio
FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI regionale entro tre mesi dalla data di
REGOLAMENTI REGIONALI presentazione. Scaduto tale termine, il
progetto è iscritto all’ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio e discusso con
Articolo 39 precedenza su ogni altro argomento. La
(Iniziativa legislativa) stessa procedura è seguita per ogni altro
progetto, qualora ne facciano richiesta
1. L'iniziativa della legge regionale compete
almeno un quarto dei Consiglieri regionali.
alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere
regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a
ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Articolo 41
Provincia, a non meno di tre Consigli (Promulgazione e pubblicazione)
comunali la cui popolazione sia
complessivamente superiore ai diecimila 1. La legge regionale è promulgata dal
abitanti, agli elettori della Regione in numero Presidente della Giunta entro dieci giorni
non inferiore a cinquemila, nonché al dalla sua approvazione, è pubblicata nel
Consiglio delle Autonomie locali di cui Bollettino Ufficiale della Regione entro i
all’articolo 48. successivi dieci giorni ed entra in vigore
quindici giorni dopo la sua pubblicazione,
2. L’iniziativa legislativa viene esercitata salvo che la legge stessa preveda un termine
mediante la presentazione al Presidente del diverso.
Consiglio regionale di un progetto di legge
redatto in articoli e illustrato da una relazione
descrittiva e, nel caso comporti spese a carico Articolo 42
del bilancio regionale, da una relazione (Regione e disciplina comunitaria)
tecnico- finanziaria.
1. La Regione, nelle materie di sua
3. Le ulteriori modalità per l’esercizio del competenza, partecipa alla definizione degli
diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e indirizzi assunti in sede comunitaria dall’Italia
comunali e degli stessi elettori sono stabilite nonché alla formazione degli atti normativi
da apposita legge regionale. comunitari e alla loro attuazione ed
4. Le proposte di legge presentate al esecuzione, nel rispetto delle norme di
Consiglio regionale decadono con la fine della procedura stabilite dalla legge dello Stato.
legislatura, escluse quelle di iniziativa 2. La legge regionale, nel rispetto del potere
popolare. di rappresentanza del Presidente della Giunta
e del diritto del Consiglio ad una
informazione preventiva e successiva sugli
affari comunitari, determina le modalità del
Articolo 40 concorso dello stesso Consiglio allo
(Procedimento) svolgimento delle attività di cui al comma 1.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo
30, ogni progetto di legge è esaminato dalla Articolo 43
competente Commissione permanente e poi (Potestà regolamentare)
dal Consiglio regionale, che lo approva
articolo per articolo e con votazione finale. 1. Nel rispetto degli ambiti costituzionali di
competenza della potestà regolamentare
13
15. degli enti locali, la Regione esercita la potestà Articolo 44
regolamentare nelle materie di propria (Testi unici)
competenza legislativa e, in caso di delega da 1. Il Consiglio può, con legge, delegare la
parte dello Stato della potestà regolamentare Giunta a riordinare e coordinare in un testo
nelle materie di legislazione esclusiva statale; unico le disposizioni riguardanti uno o più
esercita altresì la potestà regolamentare per settori omogenei. La legge indica l’ambito del
l’attuazione e l’esecuzione degli accordi riordino e del coordinamento, ne precisa i
internazionali e degli atti dell’Unione caratteri e i criteri direttivi ed individua le
Europea, nel rispetto delle norme di fonti legislative e regolamentari da
procedura stabilite con legge dello Stato. raccogliere nel testo unico disponendone
2. Il Consiglio regionale esercita la potestà l’abrogazione dalla data di entrata in vigore
regolamentare nella forma di regolamenti di della disciplina di riordino.
attuazione e di integrazione in materia di 2. Nel termine assegnato dalla legge, la
legislazione esclusiva delegata dallo Stato. Giunta presenta il testo unico al Consiglio,
3. La Giunta regionale esercita la potestà che lo approva con unico voto, previo parere
regolamentare regionale attraverso del Consiglio delle Autonomie locali e della
regolamenti esecutivi, regolamenti di Consulta statutaria.
attuazione e di integrazione, regolamenti 3. Nel tempo previsto per la presentazione al
delegati, nonché regolamenti di Consiglio del testo unico, le proposte di legge
organizzazione dell’Amministrazione tendenti a modificare i provvedimenti
regionale secondo le disposizioni generali di oggetto di riordino e coordinamento possono
principio dettate dalla legge regionale. essere discusse e approvate solo sotto forma
4. L’attuazione e l’esecuzione degli accordi di proposte di modifica alla legge di delega.
internazionali e degli atti dell’Unione Europea 4. Le disposizioni contenute nei testi unici
avviene con legge o con regolamento possono essere abrogate o derogate solo da
regionale a seconda delle rispettive previsioni esplicite, che comunque devono
competenze e nel rispetto delle norme di prevedere l’inserimento della nuova norma
procedura stabilite con legge dello Stato. all’interno del testo unico.
5. Nelle materie di competenza esclusiva
della Regione che non siano riservate alla
legge dallo Statuto e dalla Costituzione, la Articolo 45
Giunta, sulla base della legge regionale di (Conflitti di competenza)
autorizzazione, che determina le norme 1. La Regione, qualora ritenga che una legge
generali regolatrici della materia e dispone o un atto avente valore di legge dello Stato o
l’abrogazione delle norme vigenti con effetto di un’altra Regione leda la sua sfera di
dall’entrata in vigore delle norme competenza, può promuovere, anche su
regolamentari, adotta i regolamenti delegati proposta del Consiglio delle Autonomie locali,
di cui al comma 3. la questione di legittimità costituzionale,
6. I regolamenti regionali sono emanati dal entro sessanta giorni dalla pubblicazione
Presidente della Giunta e sono pubblicati nel della legge o dell’atto avente valore di legge.
Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e 2. Il Consiglio delle Autonomie locali, ove
nei tempi previsti per la pubblicazione della ritenga che una legge regionale leda la sfera
legge regionale. delle competenze e prerogative degli enti
locali od incida sulla loro autonomia
costituzionale, può chiedere al Consiglio
regionale di pronunciarsi in merito ai rilievi
14
16. formulati, previa acquisizione del parere della limite inderogabile all’autonomia normativa
Consulta statutaria. degli enti locali.
4. La Regione utilizza gli istituti della
concertazione e della programmazione
negoziata come strumenti essenziali di
TITOLO VI governo, disciplinando con legge le
procedure, le forme e le modalità relative alla
RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
stipula e all’attuazione degli accordi e delle
intese.
Articolo 46 5. La Regione favorisce la gestione coordinata
(Rapporti fra Regione ed enti locali) e associata delle funzioni da parte dei
1. La Regione adegua i princìpi ed i metodi Comuni, promovendone la fusione e
della sua legislazione alle esigenze attribuendo alle Province un ruolo di
dell’autonomia e del decentramento. coordinamento sul territorio nelle materie di
loro competenza.
2. La Regione, in particolare:
a) informa la propria attività ai princìpi 6. La Regione favorisce altresì la costituzione
dell’autonomia, della sussidiarietà, della di Città metropolitane, promuovendo
solidarietà, della adeguatezza, della eventuali necessarie intese interregionali nel
responsabilità e della differenziazione delle rispetto delle relative norme statali.
funzioni, in relazione alle caratteristiche dei 7. Nell’esercizio della potestà legislativa e
soggetti istituzionali; regolamentare la Regione rispetta
b) riconosce e valorizza la partecipazione l’autonomia normativa dei Comuni, delle
degli enti locali all’attività legislativa e Province e delle Città metropolitane.
amministrativa regionale, nel rispetto dei
8. Sono riservate con legge alla Regione le
princìpi della leale collaborazione e della
sole funzioni amministrative che per loro
complementarietà delle funzioni;
natura, o per assicurare requisiti essenziali di
c) promuove la cooperazione fra Comuni, fra
uniformità, vanno esercitate a livello
Province, fra Comuni e Province e tra questi
regionale
Enti e la Regione in funzione degli obiettivi
della programmazione;
d) valorizza e promuove l’esercizio associato Articolo 47
delle funzioni fra enti locali. (Finanziamento delle funzioni conferite e
e) valorizza le associazioni di rappresentanza delegate)
degli enti locali.
1. La Regione trasferisce annualmente agli
3. In attuazione dell’articolo 118 della enti locali una quota delle sue entrate
Costituzione, la Regione, conferisce le ordinarie, al netto di quelle gravate da vincoli
funzioni amministrative a livello locale esterni di destinazione, per il finanziamento
attribuendole ai Comuni, alle Comunità delle funzioni conferite, secondo criteri che
Montane, alle Province, alle Città tengano conto delle esigenze di
metropolitane, secondo i principi di perequazione, del fabbisogno di spesa, della
sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, predisposizione di strumenti di
garantendo il pieno esercizio della potestà razionalizzazione delle strutture organizzative
organizzativa e regolamentare degli Enti e dell’attività gestionale, nonché della
locali, nonché in rapporto alla popolazione ed promozione dell’esercizio associato di
alle caratteristiche del territorio, enunciando funzioni.
espressamente i princìpi che costituiscono
15
17. 2. La Regione assicura la partecipazione degli esso demandata dal presente Statuto e dalle
enti locali, nelle sedi concertative e leggi regionali.
consultive, alla definizione dei criteri per il 6. Con il Regolamento interno del Consiglio
riparto delle risorse. regionale sono stabilite le modalità e i
termini per la trasmissione degli atti e per
l’acquisizione del parere del Consiglio delle
Articolo 48
Autonomie locali da parte delle Commissioni
(Consiglio delle Autonomie locali)
permanenti e del Consiglio regionale.
1. È istituito presso il Consiglio regionale il
7. Nel caso di parere contrario sulle proposte
Consiglio delle Autonomie locali, quale
di legge sottoposte alla valutazione del
organo rappresentativo degli enti locali e di
Consiglio delle Autonomie locali, il Consiglio
consultazione e cooperazione tra gli stessi e
regionale può comunque procedere alla
gli organi della Regione.
relativa approvazione con la maggioranza dei
2. Il Consiglio è composto da un numero di Consiglieri.
membri fissato dalla legge, comunque non
8. Il Consiglio delle Autonomie locali può
superiore a trentacinque.
proporre alla Giunta regionale la promozione
3. La legge regionale: della questione di legittimità costituzionale
a) disciplina le modalità e i criteri di nei casi previsti dall’articolo 127, comma 2,
composizione dell’organo, garantendo la della Costituzione.
rappresentanza dei diversi livelli istituzionali
9. Con le modalità previste dall’articolo 39, il
interni agli enti locali, ispirandosi a criteri di
Consiglio delle Autonomie locali, a
pluralismo politico e di rappresentanza
maggioranza assoluta dei componenti,
territoriale nella individuazione dei suoi
esercita l’iniziativa delle leggi regionali.
componenti, tutelando la rappresentanza dei
piccoli comuni, dei comuni montani, nonché
dei comuni delle minoranze linguistiche.
b) garantisce piena autonomia nella scelta
del Presidente, nella propria organizzazione e TITOLO VII
nell’uso dei mezzi messi a sua disposizione;
ORDINAMENTO
c) assicura l’attribuzione di strumenti e mezzi
finanziari; AMMINISTRATIVO
d) prevede forme di raccordo tra il Consiglio
delle Autonomie locali e la Giunta regionale.
Articolo 49
4. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime (Princìpi dell’attività amministrativa
pareri sulle proposte di modifica dello regionale)
Statuto, sulle proposte di legge aventi ad
oggetto la determinazione o la modifica del 1. L'attività amministrativa della Regione è
riparto delle competenze tra Regione ed enti informata ai princìpi del buon andamento e
locali ovvero tra enti locali, l’istituzione di dell’imparzialità, della semplificazione e della
enti regionali, il conferimento o la delega di pubblicità delle procedure e degli atti
funzioni e delle relative risorse, il documento amministrativi, della partecipazione degli
di programmazione economico-finanziaria, il interessati alle fasi istruttorie e decisorie del
bilancio e il programma regionale di sviluppo. procedimento, nonché della consensualità
dell’azione amministrativa, nel rispetto dei
5. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla
il proprio parere su ogni altra questione ad normativa comunitaria.
16
18. 2. La Regione predispone con legge gli Consiglio, dal Presidente e dall’Ufficio di
strumenti e le procedure idonei ad operare il Presidenza.
controllo sulla legittimità, sull’efficienza e 5. Nell’esercizio della potestà statutaria,
l’efficacia dell’attività amministrativa della legislativa e regolamentare, la Regione
Regione, degli enti e delle aziende da essa provvede a disciplinare il regime contrattuale
dipendenti e sulla gestione del bilancio e del dei dirigenti, l’attribuzione e la revoca degli
patrimonio. incarichi, l’accertamento delle responsabilità
3. La legge regionale stabilisce i princìpi e la comminazione delle sanzioni, nonché ad
relativi all’organizzazione amministrativa istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il
regionale in modo da assicurarne ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale.
funzionalità, efficienza, efficacia ed 6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere
economicità nell’acquisizione ed utilizzazione formalmente conferiti entro 60 giorni
delle risorse, nel rispetto dei princìpi di dall’insediamento dei nuovi organi regionali.
professionalità e di responsabilità, anche ai
fini della determinazione della dotazione 7. La legge regionale fissa i principi relativi
organica nei ruoli, distinti, del Consiglio e all’organizzazione dei controlli interni, con
della Giunta regionale. riferimento all’analisi dei costi e dei
rendimenti dell’attività amministrativa. I
regolamenti di organizzazione del Consiglio e
Articolo 50 della Giunta regionale si conformano ai
(Organizzazione amministrativa regionale) principi di buon andamento ed imparzialità
delle attività amministrative, e a tal fine
1. Nel rispetto dei criteri fissati dalla legge
prevedono, nel rispetto dei principi fissati
regionale, l’ordinamento e le attribuzioni
dalla legge, un sistema di controlli interni,
delle strutture regionali sono disciplinati da
successivi e concomitanti, tendenti ad
appositi regolamenti di organizzazione,
assicurare il miglioramento dell’azione
adottati dalla Giunta e, per il Consiglio,
pubblica.
dall’Ufficio di Presidenza.
2. La legge ed i regolamenti di
organizzazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo
e funzioni di gestione amministrativa, TITOLO VIII
finanziaria e tecnica, disciplinano FINANZA, BILANCIO, DEMANIO E
l’organizzazione regionale ispirandosi a criteri PATRIMONIO
di flessibilità, funzionalità ed operatività, con
la previsione di formule organizzative
funzionali alle esigenze di programmazione e Articolo 51
coordinamento dell’azione amministrativa. (Autonomia finanziaria della Regione)
3. Per lo svolgimento di compiti specifici, con 1. La Regione dispone di risorse autonome ed
legge della Regione sono istituite agenzie ha autonomia finanziaria di entrata e di
regionali, dotate di autonomia operativa, spesa.
nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Giunta
regionale. 2. In armonia con la Costituzione e secondo i
principi di finanza pubblica e del sistema
4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di tributario, la Regione, con legge, applica
attuazione degli obiettivi e dei programmi tributi ed entrate proprie, individuando il
definiti con gli atti di indirizzo adottati dal presupposto dell’imposizione, i soggetti
Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al passivi, la base imponibile e le aliquote. La
17
19. legge regionale definisce altresì le modalità di coordinamento della finanza pubblica e del
accertamento e di riscossione dei tributi patto di stabilità comunitario.
regionali. 2. La legge stabilisce i termini per
3. La Regione inoltre: l’approvazione del bilancio.
a) dispone di compartecipazioni al gettito di 3. L’esercizio provvisorio del bilancio non può
tributi erariali riferibili al proprio territorio; essere concesso se non per legge e per un
b) partecipa alla definizione, da parte dello periodo non superiore complessivamente a
Stato, dell’entità e delle modalità di quattro mesi.
distribuzione del fondo perequativo previsto
dalla legge statale per i territori con minore 4. Con la legge di approvazione del bilancio
capacità fiscale; non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
c) accede alle risorse statali aggiuntive, al fine spese.
di promuovere lo sviluppo economico, la 5. Ogni altra legge che comporti nuove o
coesione e la solidarietà sociale, nonché per maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi
rimuovere gli squilibri economici e sociali e fronte.
per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona.
4. La Regione ha un proprio patrimonio, Articolo 53
attribuito secondo i principi generali (Rendiconto generale)
determinati dalla legge dello Stato. La 1. Il Consiglio regionale approva con legge il
Regione, inoltre, può ricorrere rendiconto generale entro il 30 giugno
all’indebitamento solo per finanziare spese di successivo all’anno cui si riferisce.
investimento.
2. Con il rendiconto generale la Giunta
5. La Regione non può istituire dazi di presenta al Consiglio una relazione sullo stato
importazione o esportazione o transito tra di attuazione della programmazione
Regioni, né adottare provvedimenti che economico-sociale della Regione, dei piani
ostacolino in qualsiasi modo la libera settoriali e dei singoli progetti concernenti
circolazione delle persone e delle cose tra le servizi ed opere della Regione, con
Regioni, né limitare l’esercizio del diritto al l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari
lavoro in qualunque parte del territorio ed operativi.
nazionale.
6. Nel rispetto dei principi di armonizzazione
dei bilanci pubblici e di coordinamento della
finanza pubblica, la legge può prevedere TITOLO IX
strumenti di controllo della regolare gestione
finanziaria e dell’efficienza ed efficacia
ATTIVITA’ ECONOMICHE
dell’azione amministrativa. REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI
Articolo 52 Articolo 54
(Ordinamento contabile) (Soggetti privati, enti, aziende e imprese
regionali)
1. L'ordinamento contabile, il bilancio di
previsione annuale e il bilancio pluriennale 1. La Regione riconosce, garantisce e
della Regione sono disciplinati con legge favorisce l’intervento delle autonomie locali,
regionale, nel rispetto dei principi di sociali e funzionali e dei soggetti privati nella
promozione dello sviluppo economico,
18
20. sociale e culturale del proprio territorio, nel delle aziende dipendenti, i quali vengono
rispetto del principio di sussidiarietà e di ratificati nei termini e nelle forme previste
solidarietà. dalla legge regionale.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al 10. I consuntivi degli enti e aziende
comma 1, la Regione promuove la dipendenti dalla Regione sono allegati al
programmata dismissione delle forme rendiconto generale della Regione.
gestionali di tipo pubblico e orienta i suoi
interventi alle sole funzioni di indirizzo
generale, alla determinazione degli standard Articolo 55
ed alla garanzia del corretto funzionamento Autonomie funzionali - Cooperazione
dei servizi. 1. Nel quadro delle iniziative per lo sviluppo
3. Con legge approvata a maggioranza di due economico, la coesione e la solidarietà
terzi dei componenti del Consiglio regionale, sociale, la Regione promuove e favorisce la
la Regione può istituire enti, aziende e cooperazione a carattere di mutualità e senza
società regionali, anche a carattere fini speculativi, definendone con legge gli
consortile, con enti locali o con altre Regioni, strumenti necessari.
nonché partecipare o promuovere intese, 2. La Regione favorisce il concorso delle
anche di natura finanziaria. autonomie funzionali all’attività propria e
4. La Regione esercita sugli enti, le aziende e degli enti locali secondo i principi di
società regionali poteri di indirizzo e di sussidiarietà e solidarietà.
controllo, anche attraverso l’esame e
l’approvazione dei loro atti fondamentali.
Articolo 56
5. A tal fine il Consiglio regionale: (Consiglio regionale dell’economia e del
a) nomina i rappresentanti della Regione sia lavoro)
negli enti ed aziende consortili che nelle
imprese a partecipazione regionale ove 1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
previsto da espresse disposizioni di legge;
b) approva i bilanci e i programmi generali di
sviluppo e di riordino, nonché quelli che
prevedono nuovi investimenti e revisioni
tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali.
TITOLO X
6. Nella nomina dei rappresentanti è
assicurata, nei modi stabiliti dal Regolamento
STRUMENTI DI GARANZIA
interno, la rappresentanza della minoranza
del Consiglio. Articolo 57
7. Il personale degli enti e delle aziende (Consulta statutaria)
dipendenti dalla Regione è equiparato ad 1. Abrograto dalla L.R. 19 gennaio 2010, n. 3
ogni effetto al personale regionale, salvo
diverse disposizioni delle leggi istitutive.
8. Il bilancio degli enti ed aziende dipendenti
dalla Regione deve essere presentato al
Consiglio prima che inizi la discussione del
bilancio regionale.
9. Con il bilancio regionale sono approvati gli
stanziamenti relativi ai bilanci degli enti e
19
21. TITOLO XI 3. Entro quattro mesi dall’entrata in vigore
dello Statuto il Consiglio regionale provvede
REVISIONE DELLO STATUTO ad adeguare il proprio Regolamento interno.
4. La legge stabilisce le modalità con le quali
Articolo 58 gli Organi regionali possono indirizzare gli
(Revisione dello Statuto) enti locali nell’esercizio delle funzioni
delegate, disciplina i poteri di vigilanza e
1. Lo Statuto è approvato e modificato dal
prevede i mezzi finanziari con i quali gli enti
Consiglio regionale con legge assunta a
locali possono far fronte alle nuove spese.
maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con due deliberazioni successive adottate ad 5. Eventuali modifiche dell’art. 126, comma
intervallo non minore di due mesi. 3, della Costituzione si applicano nei rapporti
tra Consiglio e Presidente della Giunta anche
2. Le proposte di revisione dello Statuto non
se intervengono durante la legislatura
approvate dal Consiglio non possono essere
regionale. Nei casi e nei limiti della
ripresentate prima che sia trascorso un anno
subentrante disposizione costituzionale, in
dalla loro reiezione.
deroga all’art. 33, il Consiglio regionale può
3. L'abrogazione totale dello Statuto non è eleggere un nuovo Presidente della Giunta
ammessa se non previa deliberazione di un nell’ambito della stessa maggioranza del
nuovo Statuto. Presidente eletto a suffragio universale e
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum diretto.
popolare qualora entro tre mesi dalla sua «5 bis. Il numero dei membri del Consiglio
pubblicazione ne faccia richiesta un regionale di cui all’art. 15 dello Statuto può
cinquantesimo degli elettori della Regione o essere aumentato ai sensi dell’art. 15, comma
un quinto dei componenti del Consiglio 13, nn. 6, 7 e 8, della legge 17 febbraio 1968,
regionale. n. 108, così come modificata dalla legge 23
febbraio 1995, n. 43, e dall’art. 5, comma 1,
5. Lo Statuto sottoposto a referendum non è della legge costituzionale 22 novembre 1999,
promulgato se non è approvato dalla n. 1».
maggioranza dei voti validi.
6. Il Presente Statuto è pubblicato ai fini
notiziali nel Bollettino Ufficiale della Regione
ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione dopo
TITOLO XII la promulgazione del suo testo integrale nel
NORME TRANSITORIE E FINALI Bollettino Ufficiale della Regione.
Articolo 59
(Norme transitorie e finali)
1. La Regione può chiedere, ai sensi dell’art.
116, terzo comma, della Costituzione
l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia.
2. Con legge è disciplinato il referendum
previsto dall’art. 123 della Costituzione.
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