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Deposito in albergo
Codice civile ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore  I. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. II. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. III. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore   I. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. II. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. III. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785 Limiti di responsabilità  I. L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.
Art. 1785 Bis Responsabilità per colpa dell'albergatore  I. L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Per “cose consegnate” debbono intendersi tanto le cose consegnate e ricevute dall'albergatore o dai suoi preposti e rappresentati, quanto quelle che da questi siano state rifiutate pur avendo l'obbligo di riceverle
L'albergatore ha infatti l'obbligo di ricevere carte-valori, denaro contante ed oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverle solo qualora si tratti di oggetti pericolosi, come ad esempio materiale esplosivo o sostanze tossiche, ovvero di natura ingombrante o di valore eccessivo rispetto alle condizioni di gestione dell'albergo.
Il regime di responsabilità previsto dal legislatore per l'albergatore, viene meno quando la distruzione, sottrazione ovvero il deterioramento vengano denunciati dal cliente con ritardo ingiustificato, salvo il caso in cui tali eventi dannosi siano dipesi dal comportamento colposo dell'albergatore o dei suoi collaboratori
Art. 1785 Limiti di responsabilità   I. L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.

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Deposito in albergo[1]

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  • 3.
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  • 5.
  • 6.
  • 7. Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore I. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. II. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. III. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato. Art. 1784 Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore I. La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. II. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. III. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
  • 8. Art. 1785 Limiti di responsabilità I. L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.
  • 9. Art. 1785 Bis Responsabilità per colpa dell'albergatore I. L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
  • 10. Per “cose consegnate” debbono intendersi tanto le cose consegnate e ricevute dall'albergatore o dai suoi preposti e rappresentati, quanto quelle che da questi siano state rifiutate pur avendo l'obbligo di riceverle
  • 11. L'albergatore ha infatti l'obbligo di ricevere carte-valori, denaro contante ed oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverle solo qualora si tratti di oggetti pericolosi, come ad esempio materiale esplosivo o sostanze tossiche, ovvero di natura ingombrante o di valore eccessivo rispetto alle condizioni di gestione dell'albergo.
  • 12. Il regime di responsabilità previsto dal legislatore per l'albergatore, viene meno quando la distruzione, sottrazione ovvero il deterioramento vengano denunciati dal cliente con ritardo ingiustificato, salvo il caso in cui tali eventi dannosi siano dipesi dal comportamento colposo dell'albergatore o dei suoi collaboratori
  • 13. Art. 1785 Limiti di responsabilità I. L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa.