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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191
—
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa della deputata GULLO
Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale,
in materia di molestia morale e violenza psicologica
nell’attività lavorativa (mobbing e straining)
Presentata il 14 marzo 2014
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La mancanza
di una norma specifica che descriva e
sanzioni la fattispecie del cosiddetto
« mobbing » ha, spesso, determinato l’as-
soluzione per soggetti che hanno posto in
essere condotte ritenute riprovevoli dalla
generalità dei consociati, ma prive di
sanzione penale specifica. Infatti, a meno
che le condotte comunemente assimilabili
al « mobbing » rientrino in differenti ti-
pologie criminose e fatta salva la possi-
bilità di ricorrere al giudice civile per il
ristoro dei danni patiti, la persona offesa
resta priva di adeguata tutela. Circa l’of-
fensività delle condotte comunemente de-
finite rientranti nel mobbing non sussi-
stono dubbi, in quanto esse sono lesive di
differenti beni protetti dalla Costituzione
quali la salute (articolo 32), la personalità
morale (articolo 2), la libertà e la dignità
dei prestatori di lavoro (articolo 41).
Peraltro, bisogna evidenziare che nel no-
stro sistema vigono il principio del « nul-
lum crimen sine lege » nonché il divieto
di analogia in materia penale. Quindi, la
mancata individuazione circoscritta della
fattispecie di reato ha determinato una
tutela mutilata dei diritti dei lavoratori, i
quali sarebbero meglio e più adeguata-
mente tutelati dalla presenza di una spe-
cifica norma penale che sanzioni tipolo-
gie specifiche come il mobbing e la sua
figura più attenuata, lo straining. La pre-
visione di tali fattispecie incriminatorie
costituirebbe un monito ulteriore rispetto
alle già previste sanzioni civili. L’attuale
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
situazione determina, pertanto, un vuoto
normativo dal quale deriva che, in man-
canza di una norma che configuri come
reato il fenomeno del mobbing e dello
straining, la condotta è punibile solo
quando rientri in altre specifiche fatti-
specie. Ad esempio, come rilevato di
recente dalla V sezione della Cassazione
penale con la sentenza n. 33624, del 29
agosto 2013, è richiesto che la condotta
posta in essere configuri le lesioni per-
sonali; diversamente, l’imputato deve es-
sere assolto nonostante la generalità dei
consociati ritenga riprovevole quanto po-
sto in essere dallo stesso.
Il primo aspetto da porre in rilievo è
quello della definizione della fattispecie
penale dei concetti di mobbing e di strai-
ning.
La fattispecie del mobbing è da ritenere
configurata, pur con varietà di accentua-
zioni, sulla base del dibattito dottrinale
delle più recenti sentenze, come una du-
revole serie di reiterati atti vessatori e
persecutori nei confronti del lavoratore
all’interno dell’ambiente di lavoro in cui
egli opera, capaci di provocare un danno
ingiusto, incidente sulla persona del lavo-
ratore e in particolare sulla sua sfera
mentale, relazionale e psico-somatica, a
prescindere dall’inadempimento di speci-
fici obblighi previsti dalla normativa re-
golante il rapporto di lavoro. Tali condotte
vessatorie possono essere poste in atto sia
da superiori gerarchici (cosiddetto « mob-
bing verticale » o « bossing ») sia da altri
colleghi, persino gerarchicamente subordi-
nati. Si tratta di comportamenti ripetuti e
protratti nel tempo, comunque preordinati
al danneggiamento dei lavoratori, anche
tramite la lesione della dignità o dell’in-
tegrità psico-fisica. Si può trattare anche
di condotte singolarmente lecite, ma com-
plessivamente dirette a danno del lavora-
tore. In sostanza il mobbing si identifica in
atti e comportamenti ostili, vessatori e di
persecuzione psicologica, posti in essere
dai colleghi, il cosiddetto « mobbing oriz-
zontale », dal datore di lavoro o dai supe-
riori gerarchici, il cosiddetto « mobbing
verticale » nei confronti di un dipendente,
individuato come vittima; atti e compor-
tamenti intenzionalmente volti ad isolarla
ed emarginarla nell’ambiente di lavoro e
spesso finalizzati ad ottenerne l’estromis-
sione. Elemento essenziale, dunque, per
definire come esistente un comportamento
di mobbing è che la vessazione psicologica
sia attuata in modo sistematico, ripetuto
per un apprezzabile periodo temporale,
così da far assumente significatività ogget-
tiva a tali atti, tipici dell’imprenditore o
meno, permettendo di distinguerli dall’in-
determinatezza dei rapporti interpersonali
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Quindi il mobbing presuppone: plura-
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ria; che sussista un nesso di causalità
logica tra condotta ed evento; che sia
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ber » il quale, approfittando della sua
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Nel merito, la proposta di legge si
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zato alla promozione della tutela dei la-
voratori nei confronti dei fenomeni discri-
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Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 2191
PROPOSTA DI LEGGE
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lenza morale, fisica o psicologica ripetute
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punito con la pena da tre mesi a due anni
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15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio ».
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 2191
*17PDL0055180*
*17PDL0055180*

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 - PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DELLA DEPUTATA GULLO

  • 1. CAMERA DEI DEPUTATI N. 2191 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa della deputata GULLO Introduzione dell’articolo 582-bis del codice penale, in materia di molestia morale e violenza psicologica nell’attività lavorativa (mobbing e straining) Presentata il 14 marzo 2014 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La mancanza di una norma specifica che descriva e sanzioni la fattispecie del cosiddetto « mobbing » ha, spesso, determinato l’as- soluzione per soggetti che hanno posto in essere condotte ritenute riprovevoli dalla generalità dei consociati, ma prive di sanzione penale specifica. Infatti, a meno che le condotte comunemente assimilabili al « mobbing » rientrino in differenti ti- pologie criminose e fatta salva la possi- bilità di ricorrere al giudice civile per il ristoro dei danni patiti, la persona offesa resta priva di adeguata tutela. Circa l’of- fensività delle condotte comunemente de- finite rientranti nel mobbing non sussi- stono dubbi, in quanto esse sono lesive di differenti beni protetti dalla Costituzione quali la salute (articolo 32), la personalità morale (articolo 2), la libertà e la dignità dei prestatori di lavoro (articolo 41). Peraltro, bisogna evidenziare che nel no- stro sistema vigono il principio del « nul- lum crimen sine lege » nonché il divieto di analogia in materia penale. Quindi, la mancata individuazione circoscritta della fattispecie di reato ha determinato una tutela mutilata dei diritti dei lavoratori, i quali sarebbero meglio e più adeguata- mente tutelati dalla presenza di una spe- cifica norma penale che sanzioni tipolo- gie specifiche come il mobbing e la sua figura più attenuata, lo straining. La pre- visione di tali fattispecie incriminatorie costituirebbe un monito ulteriore rispetto alle già previste sanzioni civili. L’attuale Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 2. situazione determina, pertanto, un vuoto normativo dal quale deriva che, in man- canza di una norma che configuri come reato il fenomeno del mobbing e dello straining, la condotta è punibile solo quando rientri in altre specifiche fatti- specie. Ad esempio, come rilevato di recente dalla V sezione della Cassazione penale con la sentenza n. 33624, del 29 agosto 2013, è richiesto che la condotta posta in essere configuri le lesioni per- sonali; diversamente, l’imputato deve es- sere assolto nonostante la generalità dei consociati ritenga riprovevole quanto po- sto in essere dallo stesso. Il primo aspetto da porre in rilievo è quello della definizione della fattispecie penale dei concetti di mobbing e di strai- ning. La fattispecie del mobbing è da ritenere configurata, pur con varietà di accentua- zioni, sulla base del dibattito dottrinale delle più recenti sentenze, come una du- revole serie di reiterati atti vessatori e persecutori nei confronti del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro in cui egli opera, capaci di provocare un danno ingiusto, incidente sulla persona del lavo- ratore e in particolare sulla sua sfera mentale, relazionale e psico-somatica, a prescindere dall’inadempimento di speci- fici obblighi previsti dalla normativa re- golante il rapporto di lavoro. Tali condotte vessatorie possono essere poste in atto sia da superiori gerarchici (cosiddetto « mob- bing verticale » o « bossing ») sia da altri colleghi, persino gerarchicamente subordi- nati. Si tratta di comportamenti ripetuti e protratti nel tempo, comunque preordinati al danneggiamento dei lavoratori, anche tramite la lesione della dignità o dell’in- tegrità psico-fisica. Si può trattare anche di condotte singolarmente lecite, ma com- plessivamente dirette a danno del lavora- tore. In sostanza il mobbing si identifica in atti e comportamenti ostili, vessatori e di persecuzione psicologica, posti in essere dai colleghi, il cosiddetto « mobbing oriz- zontale », dal datore di lavoro o dai supe- riori gerarchici, il cosiddetto « mobbing verticale » nei confronti di un dipendente, individuato come vittima; atti e compor- tamenti intenzionalmente volti ad isolarla ed emarginarla nell’ambiente di lavoro e spesso finalizzati ad ottenerne l’estromis- sione. Elemento essenziale, dunque, per definire come esistente un comportamento di mobbing è che la vessazione psicologica sia attuata in modo sistematico, ripetuto per un apprezzabile periodo temporale, così da far assumente significatività ogget- tiva a tali atti, tipici dell’imprenditore o meno, permettendo di distinguerli dall’in- determinatezza dei rapporti interpersonali e in particolare dal conflitto puro e sem- plice. Quindi il mobbing presuppone: plura- lità di azioni sistematiche e durevoli, sia illecite che singolarmente lecite; che in capo al lavoratore si determini un evento dannoso, causato dalla condotta vessato- ria; che sussista un nesso di causalità logica tra condotta ed evento; che sia presente l’elemento soggettivo del « mob- ber » il quale, approfittando della sua posizione di superiorità, « attacca » la vit- tima con la sua condotta al fine di emar- ginarla. Diversamente, se le azioni si presentano come singole, si ha la fattispecie ricadente nel concetto di straining (riconosciuto per la prima volta con la pronuncia del tri- bunale del lavoro di Bergamo nel 2005, nonché confermato dalla recente sentenza della Cassazione penale n. 28603 del 3 luglio 2013), ovvero un’azione unica e isolata con effetti duraturi nel tempo che determini stress forzato e duraturo tale da provocare effetti negativi nell’ambiente di lavoro. Lo straining è attuato apposita- mente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante. Nel merito, la proposta di legge si compone di due articoli, il primo finaliz- zato alla promozione della tutela dei la- voratori nei confronti dei fenomeni discri- minatori all’interno dell’ambiente di la- voro e il secondo che definisce le fattispe- cie da incriminare ed individua le rispettive sanzioni. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 2191
  • 3. PROPOSTA DI LEGGE — ART. 1. 1. La Repubblica promuove incontri tra i diversi soggetti del mercato del lavoro al fine di sensibilizzare i lavoratori, i datori di lavoro e i sindacati al rispetto della normativa in materia dei reati di mobbing e di straining. ART. 2. 1. Dopo l’articolo 582 del codice penale è inserito il seguente: « ART. 582-bis. – (Mobbing e straining). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro o il lavoratore che, in pendenza di un rapporto di lavoro, con più azioni di molestia, minaccia, vio- lenza morale, fisica o psicologica ripetute nel tempo ponga in pericolo o leda la salute fisica o psichica ovvero la dignità di un lavoratore, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. Il delitto è procedibile d’ufficio. Se la condotta di cui al primo comma è realizzata con un’unica azione, il reato è punito con la pena da tre mesi a due anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000. Il delitto è procedibile d’ufficio ». Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 2191