Mobbing e molestie sessuali: come riconoscerli? Come prevenirli?
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Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell’economia
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale
Laboratorio di psicopatologia del lavoro
Mobbing e molestie sessuali:
come riconoscerli? Come
prevenirli?
22 novembre 2017
Liala Cattaneo
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Definizione del termine mobbing
“to mob”: assalire, accerchiare, avvilire, attaccare, …
Konrad Lorenz (1971): “attacchi di un gruppo di animali di piccola taglia
contro un animale di dimensioni maggiori”
Paul Heinemann (1972): “comportamento prepotente e spesso molto
distruttivo messo in atto contro un bambino da parte di un gruppo di
compagni (bullying)
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Definizione completa
Il terrore psicologico o mobbing lavorativo consiste in una comunicazione ostile e
non etica, diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui chiamati
mobber, contro un singolo individuo detto mobbizzato, che è spinto in una
posizione priva di appoggi o difese, e lì costretto da ripetute azioni mobbizzanti.
Questi comportamenti si verificano con una frequenza sempre maggiore e per un
lungo periodo di tempo (almeno sei mesi) (Heinz Leymann)
… causando alla vittima danni di vario tipo e gravità (H. Ege)
…. tra i quali gravi problemi fisici o psicologici (Comune di Losanna)
… con lo scopo di isolare, emarginare, allontanare o escludere la vittima dal
suo cerchio di relazioni, vedi neutralizzarla (G. Wennubst)
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Differenze tra conflitto e mobbing
Conflitto Situazione di mobbing
Oggetto Uno o più fatti La relazione in sé
Modalità Esplicita Implicita
Finalità Successo Eliminazione
Durata Breve Ripetuta
Danno Frustrazione Danni psico-fisici
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Chi è coinvolto nel mobbing?
Il mobbizzato (poco potere, situazione economica incerta – spesso
donne -, oppure i migliori, i «primi della classe», i più dotati
Il mobber (quadri intermedi o superiori diretti della vittima, oppure
colleghi
Gli spettatori (side-mobbers, oppositori, indifferenti)
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Le forme di aggressione
- attacchi alla possibilità di comunicare
- attacchi alle relazioni sociali
- attacchi all'immagine sociale della vittima
- attacchi alla situazione professionale della vittima
- attacchi alla salute della vittima
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Le fasi del mobbing – Ege 2002
1. Conflitto mirato
2. Inizio del mobbing
3. Primi sintomi psico-somatici
4. Gestione inadeguata da parte del management o delle risorse umane
5. Serio aggravamento della salute psico-fisica della vittima
6. Esclusione dal mondo del lavoro
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Parametri di identificazione
Ambiente lavorativo: il conflitto deve svolgersi sul posto di lavoro
Frequenza e ripetizione: le azioni devono accadere settimanalmente o almeno più
volte al mese
Durata: il conflitto deve essere in corso da qualche mese (Leymann indica sei mesi, ma
può durare anche meno)
Tipo di azioni: le azioni devono appartenere ad almeno una delle cinque categorie
indicate da Leymann
Intento persecutorio: nella vicenda devono essere riscontrabili scopo politico (intento
finale), obiettivo conflittuale (mezzi per raggiungere l’intento finale), carica emotiva e
soggettiva
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Il mobbing: definizioni
La “diagnosi” di mobbing non è indispensabile!
E‘ fondamentale intervenire subito!
NON ASPETTARE 6 MESI
Ogni volta che in un ambiente di lavoro accade qualcosa che colpisce la personalità, la
dignità, l’integrità fisica o psichica di una persona e il lavoro produce sofferenza o disagio
a qualcuno, siamo di fronte ad una situazione che può e deve essere arginata e bloccata
prima che degeneri in modo irrecuperabile.
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La spirale della vittima
1. L'inizio (il non capire, il minimizzare, il giustificare)
2. L'autocolpevolizzazione (lo stupore, l’incredulità, il dare la colpa a sé
stessi)
3. La solitudine (l’allontanamento dagli altri)
4. L'anestesia reattiva (la presa di coscienza, il sentirsi inermi, indifesi,
impotenti)
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Le cause del mobbing
Fattori legati alla personalità del mobber
- invidia
- frustrazione, amarezza, rancore, vendetta
- paura, senso d’inferiorità
- scarse capacità comunicative
- scarsa abilità nelle relazioni sociali
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Fattori legati alla personalità del mobbizzato
- elevate capacità professionali
- grande esperienza/alta retribuzione
- popolarità sul posto di lavoro
- autostima insufficiente
- deficit a livello sociale
- divergenze rispetto alla norma del gruppo
- fattori di stigmatizzazione
- ansia, depressione
Le cause del mobbing I
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Fattori legati alla gestione e all’ambiente di lavoro
- gestione autoritaria e unidimensionale
- impiego inadeguato del personale
- carenze a livello di comunicazione e informazione
- scarsa autonomia ai dipendenti
- scarso riconoscimento del lavoro svolto
- concorrenza, rivalità, lotte di potere
- dinamiche di gruppo malsane
Le cause del mobbing III
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Fattori legati alla struttura organizzativa
- settori di competenza poco chiari
- criteri decisionali poco chiari
- condizioni ambientali sfavorevoli
Fattori legati al contesto sociale ed economico
- mutamento dei valori socioculturali
- stigmatizzazione
- crisi economica / misure di razionalizzazione
- disoccupazione
- competitività
Le cause del mobbing V
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Per esempio …
1. Un collega ha una tendenza o predisposizione a usare violenza sugli altri. E'
prepotente e ambizioso.
2. Un altro collega appena assunto fatica ad inserirsi nel gruppo perché è
timido e perché gli altri lo prendono in giro per la sua balbuzia, ma è molto
capace nel suo lavoro ed è apprezzato dal superiore gerarchico.
3. L'ufficio si è appena riorganizzato e non si capisce più chi fa cosa e chi
decide. Il capo è spesso assente a causa delle ristrutturazione in corso e
ognuno fa ciò che vuole.
4. Il gruppo è molto competitivo e ci sono molte tensioni e conflitti
interpersonali. La dinamica del capro espiatorio mitiga l'escalation dei
conflitti.
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Le conseguenze del mobbing
Per la vittima
sintomi psicosomatici (mal di testa, disturbi gastrici e digestivi, dolori
muscolo-scheletrici, difficoltà nelle funzioni intellettuali)
sintomi emozionali (disturbi del sonno, ansia, nervosismo, aggressività,
depressione)
sintomi comportamentali (disturbi dell’alimentazione, abuso di sostanze
o farmaci)
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Per l'azienda
- deterioramento generale dell’ambiente di lavoro
- maggiori costi dovuti alle assenze
- svantaggi rispetto alla concorrenza
Per la società
- degrado dei rapporti interpersonali
- devianza
- malattie e decessi (suicidio)
- aumento dei costi sanitari
Le conseguenze del mobbing II
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Misure di prevenzione a livello aziendale
L’azienda può lottare contro il mobbing attraverso diverse misure:
Identificare delle persone di fiducia ai quali i collaboratori possano
indirizzarsi (risorse umane, commissioni del personale, …)
informare tutti i collaboratori che le relazioni interpersonali sul posto di
lavoro devono essere all’insegna del rispetto reciproco e che nessun
tipo di molestia sarà tollerato (codice etico)
sensibilizzare i quadri e il personale
creare una buona e corretta organizzazione del lavoro, definire ruoli e
competenze di ciascuno, ripartire il potere tramite organigrammi chiari
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Basi legali
Diritto del lavoro
Legge sul lavoro
tutela dell’integrità personale dei lavoratori
tutela della salute fisica e psichica dei lavoratori
Diritto privato: Codice delle obbligazioni
art. 328: rispetto e protezione della personalità
del lavoratore
art. 324: cessazione delle prestazioni di lavoro
art. 337: disdetta del contratto di lavoro
art. 336: ricorso contro il licenziamento
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L’art. 328 CO protegge:
la vita e l’integrità fisica (infortuni e malattie professionali)
la salute fisica e psichica (danni causati da rumore, stress,
sovraccarico, mobbing e molestie sessuali)
l’integrità morale e la considerazione sociale (senso dell’onore, della
dignità, la reputazione professionale)
la libertà individuale (libertà d’espressione, d’associazione, di
coscienza, diritto alla differenza)
la sfera privata (vita intima)
Basi legali
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Basi legali
Diritto penale
o lesioni al corpo e alla salute
o sottrazione di cose mobili
o accesso indebito ad un sistema informatico, acquisizione
o illecita di dati, danneggiamento di dati
o diffamazione, calunnia, ingiuria
o minacce, coazione
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Legge sulla parità dei sessi
Per comportamento discriminante si intende qualsiasi comportamento molesto
di natura sessuale o altro comportamento collegato al sesso, che leda la dignità
della persona sul posto di lavoro, in particolare minacciare, promettere
vantaggi, imporre obblighi o esercitare sull’individuo pressioni di varia natura,
per ottenere favori di tipo sessuale (art. 4 Lpar).
Se una persona è vittima di mobbing per essersi opposta ad un tentativo di
molestia sessuale, può appellarsi all’art. 5 Lpar e chiedere al giudice di vietare
o di far cessare questa discriminazione ed eventualmente obbligare il datore di
lavoro a versarle un’indennità.
Basi legali
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Le molestie sessuali
In generale, è considerato un comportamento sessista o una molestia sessuale
qualsiasi comportamento caratterizzato sessualmente, sgradito alla vittima e da
lei considerato svilente per la sua persona.
Ogni persona percepisce le molestie in modo diverso. E’ difficile fissare una
soglia di tolleranza universalmente valida. L’importante è conoscere i propri
confini e salvaguardarli.
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Quando si tratta di molestie sessuali?
Per giudicare se si tratta di un flirt o di molestie sessuali esiste
una regola semplice:
determinante non è l’intenzione della
persona che molesta, bensì come il
suo comportamento è recepito dalla
persona interessata.
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Flirt o molestie sessuali?
Un flirt
è un avvicinamento reciproco
è costruttivo, è una conferma
è desiderato da entrambi
riempie di gioia
rispetta i confini personali
Le molestie sessuali
sono avances unilaterali
sono denigranti, offensive
sono indesiderate per una
delle parti
suscitano rabbia e/o
malessere
violano i confini personali
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Le molestie sessuali
Le azioni moleste possono essere di tipo fisico, verbale e non verbale, secondo la
seguente tipologia:
manifestazioni fisiche: buffetti, carezze, pizzicotti, pacche, palpeggiamenti e
baci non desiderati, strofinamenti contro il corpo, aggressione sessuale,
stupro
comportamento verbale molesto: proposte sessuali non desiderate,
richieste o inviti ambigui, pressioni e ricatti per ottenere atti sessuali,
apprezzamenti personali, allusioni e frasi a doppio senso, commenti deliberati
sulla vita sessuale
comportamento non verbale molesto: sguardi insistenti e indiscreti, scherzi
e gesti osceni, presentazione di materiale pornografico, lettere o e-mail con
barzellette, osservazioni o immagini sul sesso, atti di esibizionismo sessuale
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Indagine del 2007
sul rischio e diffusione delle molestie sessuali sul posto di lavoro
(S. Straub e M.Schaer, Erhebung in der Deutschschweiz und Romandie, Berna 2008)
Agli intervistati sono stati sottoposti 12 comportamenti
potenzialmente molesti
Agli intervistati è stato chiesto con che frequenza li hanno subiti nel
corso degli ultimi 12 mesi e nel corso dell’intera vita professionale
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Risultati
Circa 1/3 degli intervistati ha subito nel corso degli ultimi 12 mesi
almeno uno dei comportamenti indicati
Oltre la metà lo ha subito nel corso della loro vita professionale
(55% per le donne e 49% per gli uomini)
Il 28% delle donne ed il 10% degli uomini sono stati esposti a
molestie sessuali (le situazioni menzionate sono state vissute
soggettivamente come indesiderate e indisponenti)
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Le donne hanno segnalato maggiormente:
Fischi e sguardi penetranti, osservazioni riferite a loro
stesse, avances o inviti indesiderati, contatti fisici
indesiderati.
Gli uomini hanno segnalato maggiormente:
Gesti osceni, telefonate, lettere e e-mail denigratorie,
esposizione di materiale pornografico.
Risultati
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Chi sono gli autori delle molestie?
Le molestie possono essere messe in atto da singole persone o da
gruppi.
Colleghi di lavoro (55%), clienti (16%), superiore diretto (8%),
subalterni (7%)
Le donne segnalano i superiori con una frequenza doppia rispetto
agli uomini.
Gli uomini per contro segnalano le persone subalterne tre volte più
frequenti.
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Le conseguenze delle molestie
Calo della motivazione
Chiusura e isolamento, peggioramento del clima di lavoro
Riduzione della concentrazione e delle prestazioni lavorative
Insorgenza di disturbi fisici e psichici e assenze per malattia
Danno all’immagine dell'azienda
Perdita del posto di lavoro
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La discriminazione
Anche la derisione e lo scherno degli altri per l’aspetto, l’età, la
posizione sociale, le convinzioni politiche e lo stile di vita sono forme
discriminatorie.
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Sono vittima di molestie, cosa posso fare?
Dico chiaramente e in modo determinato al molestatore che i suoi
comportamenti non mi sono graditi e gli chiedo di cessare immediatamente
questo comportamento
Se lui non smette, lo "minaccio" di parlarne con i superiori o con le risorse
umane
Se continua, mi rivolgo al superiore diretto o, qualora fosse lui il molestatore, al
suo superiore
Oppure mi rivolgo alle risorse umane o ad una persona di fiducia all'interno
dell'azienda
Se nessuno fa niente, ne parlo con il mio sindacato o con un consulente legale
o con uno specialista esterno
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Misure di prevenzione in azienda
Informare / sensibilizzare sulla definizione di molestia sessuale
Creare un codice etico aziendale, in cui si dichiara che «non si
tollerano le molestie sessuali»
Designare una persona o un servizio al quale potersi rivolgere
Informare circa le sanzioni che verranno attuate contro chi
molesta (scuse, ammonimento, trasferimento o licenziamento)
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Cosa posso fare come superiore?
Ascoltare la persona che si ritiene vittima di molestia in maniera non
giudicante, trasmettendole credibilità e attenzione
Garantire la confidenzialità su quanto esposto
Identificare fatti, eventi, persone
Indagare le volontà di azione della persona
Se la persona è d'accordo, discutere con il presunto molestatore e invitarlo a
cessare il comportamento molesto
Se la situazione non appare chiara, coinvolgere le risorse umane o specialisti
esterni
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"La violenza contro le donne è una delle
più vergognose violazioni dei diritti
umani"
Kofi Annan