Testa in aria, piedi per terra: la materializzazione di un’idea - Emiliano Fa...
Openday2016 adempimenti turismo
1. L.R. 11/2013 “SVILUPPO E SOSTENIBILITA' TURISMO VENETO”
LA RICETTIVITA' (art. 23-36)
Strutture ricettive alberghiere Strutture ricettive complementari Strutture ricettive all'aperto
Alberghi capacità ricettiva
totale/prevalente di
camere su unità abitative
Alloggio turistico Composto da una a sei
camere dotate al
massimo di 4 posti letto
ciascuna
Villaggi Turistici capacità ricettiva
totale/prevalente di unità
abitative/allestimenti
mobili installati dal titolare
Villaggi-Albergo capacità ricettiva totale di
unità abitative in più
edifici nell'area dove c'è
l'edificio principale
alberghiero
Case per vacanze Composte da un locale
soggiorno e una sala da
pranzo ad uso comune e
da camere che per più
metà hanno due o più
posti letto
Campeggi/camping capacità ricettiva
totale/prevalente di
allestimenti mobili
installati dal turista
Residenze turistico-
alberghiere
capacità ricettiva
totale/prevalente di unità
abitative su camere
Unità abitative
ammobiliate ad uso
turistico
Composte da una o più
camere dotata ciascuna
di uno o più posti letto,
servizi igienici e cucina
autonomi
Marina Resort Alberghiera
Alberghi diffusi Un edificio principale e
due o più dipendenze
alberghiere a non più di
400 mt distanza
(Solo per aree montagna, centri
storici con popolazione non sup.
5.000 residenti; nelle isole non
collegate da ponti e con
popolazione non sup. 5000
residenti)
B&B Composti da una a tre
camere dotata ciascuna
al massimo di 4 posti letto
2. Definizioni generali
• Sono strutture ricettive aperte al pubblico le strutture che, nei periodi di apertura comunicati dal titolare, offrono al pubblico, a
pagamento, alloggio temporaneo e servizi durante il soggiorno del cliente nelle strutture ricettive.
• Il periodo di apertura al pubblico delle strutture ricettive può essere annuale per l’intero anno solare, o stagionale, con una
apertura non inferiore a tre mesi consecutivi all’anno.
• È temporaneo l’alloggio non residenziale offerto al turista per un periodo anche continuativo e comunque inferiore ad un anno , ai
sensi della lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6
luglio 2011 relativo alle statistiche europee del turismo.
3. Alloggio turistico
DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO
TURISTICO-RICETTIVA
nel Regolamento Edilizio di Padova
fa parte della destinazione terziaria:
• commerciale
• dirigenziale
• turistico-ricettiva
• fino a 6 camere
• max 4 posti letto ciascuna
• Country house /Residenza rurale:
alloggio turistico con adiacente una
pertinenza di terreno di almeno 5.000
mq dotata di attrezzature sportive o
ricreative
• Locanda: alloggio turistico dotato di
un ristorante aperto al pubblico
• Camere / Rooms / Zimmer /
Chambres: denominazioni diverse di
alloggio turistico
• Legge regionale n. 11 del 14
giugno 2013
• Decreto Giunta Regionale n.
419 del 31 marzo 2015
• Allegato A e B
ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE:
Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP):
• la domanda di rilascio di classificazione
• l'allegato alla domanda di classificazione
• l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei
letti per ciascuna camera o unità abitativa
Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati:
• la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento;
• copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;
È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili.
Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'Ufficio Commercio del Comune nel quale è
situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line.
Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale
In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.
4. Case per vacanze
DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO
NORMATIVO
TURISTICO-RICETTIVA
nel Regolamento Edilizio di
Padova fa parte della
destinazione terziaria:
• commerciale
• dirigenziale
• turistico-ricettiva
• camere in numero
indeterminato (di cui però
almeno metà con due o più
posti letto)
• locale soggiorno ad uso
comune
• sala da pranzo ad uso
comune
• Casa per ferie: se il gestore è un’impresa con oggetto
comprendente sia l’attività ricettiva sia altra attività
economica oppure un’associazione senza scopo di lucro
• Centro vacanze per ragazzi: se il gestore è
un’associazione senza scopo di lucro e vi è la presenza
continuativa nel periodo di apertura di personale abilitato
nei settori medico e pedagogico
• Ostello della gioventù / Youth hostel / Hostel:
prevalentemente per la promozione del turismo giovanile
• Casa religiosa di ospitalità: se dotata di almeno un
locale destinato al culto religioso e se il gestore è un ente
ecclesiastico o un ente con finalità religiose
• Centro soggiorno studi: se dotata di almeno un locale
destinato a corsi di formazione
• Casa per vacanze sociali: se gestita da un ente senza
scopo di lucro con specifici requisiti sociali
• Legge regionale n. 11
del 14 giugno 2013
• Decreto Giunta
Regionale n. 419 del 31
marzo 2015
• Allegato A e C
ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE:
Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP):
• la domanda di rilascio di classificazione
• l'allegato alla domanda di classificazione
• l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei
letti per ciascuna camera o unità abitativa
Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati:
• la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento;
• copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;
È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili.
Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'Ufficio Commercio del Comune nel quale è
situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line.
Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale
In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.
5. Unità abitative ammobiliate ad uso turistico
DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO
TURISTICO-RICETTIVA
nel Regolamento Edilizio di Padova
fa parte della destinazione terziaria:
• commerciale
• dirigenziale
• turistico-ricettiva
• una o più camere dotata
ciascuna di uno o più posti
letto
• servizi igienici
• cucina autonoma
• Residence: unità abitative
ammobiliate ad uso turistico, site nello
stesso edificio o in più edifici all’interno
della stessa area delimitata di proprietà,
se è prestato il servizio di portineria per
almeno 8 ore giornaliere in apposito
locale all’ingresso della struttura
ricettiva;
• Appartamenti vacanze: unità
abitative ammobiliate ad uso turistico –
anche non site nello stesso edificio o in
più edifici all’interno della stessa area
delimitata di proprietà – in cui non viene
prestato il servizio di portineria;
• Legge regionale n. 11 del 14
giugno 2013
• Decreto Giunta Regionale n.
419 del 31 marzo 2015
• Allegato A e D
ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE:
Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP):
• la domanda di rilascio di classificazione
• l'allegato alla domanda di classificazione
• l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei
letti per ciascuna camera o unità abitativa
Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati:
• la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento;
• copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;
È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili.
Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'Ufficio Commercio del Comune nel quale è
situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line.
Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale
In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.
6. B&B
DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO
RESIDENZIALE
• Vedi allegato • B & B: sigla sostitutiva di Bed and
Breakfast.
• Legge regionale n. 11 del 14
giugno 2013
• Decreto Giunta Regionale n.
419 del 31 marzo 2015
• Allegato A e E
ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE:
Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP):
• la domanda di rilascio di classificazione
• l'allegato alla domanda di classificazione
• l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei
letti per ciascuna camera o unità abitativa
Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati:
• la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento;
• copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;
È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili.
Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'Ufficio Commercio del Comune nel quale è
situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line.
Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale
In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.
7. SIMBOLO DISTINTIVO DELLE STRUTTURE COMPLEMENTARI
Il simbolo distintivo della classificazione deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all’esterno dell’ingresso principale delle
strutture complementari e non costituisce messaggio pubblicitario.
Il simbolo distintivo è costituito da un letto per tutte le strutture complementari, su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini
in rosso, bianco e verde. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura complementare,
con lettere scritte in maiuscolo:
per gli alloggi turistici: CAMERE / ZIMMER / CHAMBRES / ROOMS (la seconda lingua è a
scelta del gestore);
per le Country house: COUNTRY HOUSE;
per le case per vacanze: CASA VACANZA;
per gli Ostelli della gioventù: YOUTH HOSTEL oppure, a scelta del gestore: HOSTEL;
per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico: APPARTAMENTI VACANZE;
per i residence: RESIDENCE;
per i bed & breakfast: B&B.
Nella parte inferiore dell’ellisse appaiono i leoni specificanti la categoria assegnata all’esercizio da 2 a 5 leoni.
Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le
immagini, approvati con decreto del Direttore della Sezione regionale
Turismo.
8. LOCAZIONI TURISTICHE
DESTINAZIONE
D'USO
CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI
AGGIUNTIVE
RIFERIMENTO NORMATIVO
RESIDENZIALE
• Alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità
turistiche
• non vi sono vincoli di numero di camere o posti letto
• non possono essere erogati servizi .
• Possono essere erogate esclusivamente le seguenti
prestazioni accessorie alla locazione:
· fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e,
eventualmente, il riscaldamento /climatizzazione;
· manutenzione dell’alloggio, riparazione e sostituzione di arredi e
dotazioni deteriorati;
· pulizia dell’alloggio ad ogni cambio dell’ospite e, se richiesta, la
fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, entrambi
esclusivamente ad ogni cambio dell’ospite.
• possono essere/non essere presso la propria abitazione
• c'è sempre la possibilità della locazione parziale
nessuna • Articolo 1 della legge n. 431
del 9.12.1998 e gli articoli 1575
e seguenti del codice civile per
i rapporti tra il locatore e gli
ospiti alloggiati
• Art.27 bis della l.r.n.11/2013
per la comunicazione dei dati
statistici turistici dell’alloggio
ITER AMMINISTRATIVO PER APRIRE UNA LOCAZIONE TURISTICA:
Le Locazioni turistiche non sono oggetto di classificazione.
Per diventare locatori turistici occorre presentare alla Provincia nella quale è ubicato l'immobile:
• il modulo di comunicazione
• la scheda dettaglio allegata
Entrambi sono scaricabili dal sito www.provincia.padova.it seguendo il percorso: Turismo/Operatori turistici/Locazioni turistiche.
Una volta compilati, devono essere inviati alla Provincia tramite e-mail oppure P.E.C., allegando copia del documento di identità, ai seguenti recapiti:
turismo@provincia.padova.it oppure provincia.padova@cert.ip-veneto.net oppure tramite il S.U.A.P.
Non occorre presentare S.C.I.A. di esercizio.
ATTENZIONE!!! I contratti di durata superiore a 30 giorni devono essere registrati all'Agenzia delle Entrate.
9. ADEMPIMENTI COMUNI
1. SEGNALAZIONE DEGLI ALLOGGIATI ALLA QUESTURA
I dati dei turisti devono essere inviati alla Questura entro 24 h dal loro arrivo.
Per ottenere le credenziali per l'invio telematico dei dati si deve contattare la Questura (dopo aver ottenuto la classificazione o presentato
alla Provincia il modulo di locazione turistica:
➢ tel. 049833328 - 049833645
➢ e-mail questura: focalpoint.pd@poliziadistato.it
2. DATI STATISTICI
Il “movimento” dei turisti – arrivi e partenze - deve essere inserito nel sito regionale mensilmente (entro il giorno 5 del mese successivo).
Per ottenere le credenziali per l'invio telematico dei dati statistici, ci si deve registrare nel sito internet regionale al seguente
indirizzo:http://www.veneto.eu/web/area-operatori/servizi cliccare su “Registazione Account”
Per informazioni:
Provincia di Padova
e-mail statistica@provincia.padova.it
fax 0498201303
tel. 0498201329 Marisa Masiero
3. IMPOSTA DI SOGGIORNO
I titolari di strutture situate nei comuni ove sia istituita l’Imposta di soggiorno sono tenuti ad informarsi presso gli uffici competenti in
merito alle modalità operative derivanti da tale imposta.
A Padova l'imposta deve essere versata nei quindici giorni successivi di ciascun trimestre solare (termine perentorio).
E' necessario in ogni caso contattare il Comune presso il quale si trova la struttura per avere informazioni circa l'eventuale variazione
della tassa trasporto rifiuti.
E' altresì necessario altresì informarsi per la variazione dell'importo del canone RAI
Per ulteriori chiarimenti la Regione ha predisposto delle FAQ per le varie tipologie di ricettività che potete anche trovare sul nostro sito.
10. Alloggio turistico
DESTINAZIONE D'USO CARATTERISTICHE DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE RIFERIMENTO NORMATIVO
TURISTICO-RICETTIVA
nel Regolamento Edilizio di Padova
fa parte della destinazione terziaria:
• commerciale
• dirigenziale
• turistico-ricettiva
• fino a 6 camere
• max 4 posti letto ciascuna
• Country house /Residenza rurale:
alloggio turistico con adiacente una
pertinenza di terreno di almeno 5.000
mq dotata di attrezzature sportive o
ricreative
• Locanda: alloggio turistico dotato di
un ristorante aperto al pubblico
• Camere / Rooms / Zimmer /
Chambres: denominazioni diverse di
alloggio turistico
• Legge regionale n. 11 del 14
giugno 2013
• Decreto Giunta Regionale n.
419 del 31 marzo 2015
• Allegato A e B
ITER AMMINISTRATIVO PER LA CLASSIFICAZIONE:
Il titolare di nuova struttura ricettiva complementare presenta alla Provincia per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP):
• la domanda di rilascio di classificazione
• l'allegato alla domanda di classificazione
• l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei
letti per ciascuna camera o unità abitativa
Alla dichiarazione sostitutiva sopra indicata vanno allegati:
• la relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle eventuali aree comuni e dei locali di pernottamento;
• copia delle planimetrie, dei prospetti e degli elaborati grafici approvati dal Comune;
È facoltativa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla accessibilità per le persone disabili.
Una volta ricevuta la classificazione della struttura occorrerà aprire una Segnalazione Certificata di Inizio Attività all'Ufficio Commercio del Comune nel quale è
situata la struttura, sempre per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
ATTENZIONE!!! il SUAP è uno sportello telematico dunque le domande vanno inviate on-line.
Per inviare le domande occorre essere possessori di P.E.C. (Posta Elettronica Digitale) e di chiavetta per la firma digitale
In mancanza di tali strumenti l'invio della pratica può essere affidata a soggetti terzi. Nel SUAP è presente il modello di procura.
11. Le Agenzie di Viaggio e Turismo devono:
• tenere esposti nei locali l'autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata dalla Provincia (quando entrerà in vigore la L.R. 11/2013
dovrà essere esposta la SCIA)
• comunicare ogni anno alla Provincia il rinnovo delle polizze assicurative (altrimenti sanzione e revoca dell'autorizzazione)
• essere aperte al pubblico
• definire il periodo di apertura (annuale o stagionale con non meno di 6 mesi per anno)
• comunicare alla Provincia i programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite
• comunicazione variazioni elementi autorizzazione
Direttore Tecnico
• per esame: coloro che hanno diploma scuola secondaria superiore e 3 anni di attività in Agenzia, ovvero chi ha laurea in
economia del turismo e 6 mesi in agenzia ovvero anche senza alcun periodo lavorativo per chi ha laurea (anche generica) e
diploma post universitario in materia turistica;
• per formazione/attività e solo se si apre una nuova agenzia o per cambio di direttore tecnico in Agenzia già esistente:
• 5 anni consecutivi come Titolare di un'Agenzia di viaggio e turismo
• 5 anni consecutivi come Dirigente o Responsabile di reparto inquadrati come quadro A, quadro B, livello II° o superiore
• 5 anni consecutivi come Dipendente inquadrati come quadro A, quadro B, livello I°, livello II°
• 5 anni consecutivi come Socio oppure come Institore oppure come Legale Rappresentante, che abbia prestato effettiva attività lavorativa in agenzie
di viaggio in modo continuativo
• 3 anni consecutivi come Titolare di un'Agenzia di viaggio e turismo + 3 anni di formazione professionale
• 4 anni consecutivi come Titolare di un'Agenzia di viaggio e turismo + 2 anni di formazione professionale
• 3 anni consecutivi come Titolare di un'Agenzia di viaggio e turismo + 5 anni di lavoratore subordinato
• 5 anni consecutivi come dipendente di livello V° o superiore + 3 anni di formazione professionale
• 6 anni consecutivi come dipendente di livello V° o superiore + 2 anni di formazione professionale
La formazione professionale deve essere dimostrata dai seguenti titoli di studio:
• Diploma di maturità o qualifica professionale ad indirizzo turistico (per es. Diploma di maturità in Perito Turistico rilasciato da Istituti Tecnici per il
Turismo; Diploma di maturità in Operatore Turistico rilasciato da Istituti Professionali per il Turismo o per il Commercio con indirizzo turistico;
Diploma di Addetto agli Uffici Turistici rilasciato da Istituti Professionali per il Turismo;
• Laurea I e II livello ad indirizzo turistico;
• Master ad indirizzo turistico
• Corsi di formazione professionale ad indirizzo turistico, riconosciuti da Regioni italiane e comprovati mediante attestazione di frequenza o attestati di
profitto
12. FIGURE PROFESSIONALI DEL TURISMO
Guida Turistica: chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a
scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali (art. 82, primo comma)
E’ Guida turistica colui che, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d’arte, a musei, a
gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
La figura di Guida Turistica, così come prevista dalla L.R. 33/2002, è stata innovata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 della L.
97/2013, nonché dei Decreti del Ministero per i beni e le Attività Culturali e del Turismo del 7 aprile 2015 (individuazione dei siti regionali)
e dell'11 dicembre 2015 (individuazione dei requisiti necessari per l'abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica e
procedimento di rilascio dell'abilitazione) nonché della D.G.R. Veneto n. 51/2015.
Si sono venute a individuare, conseguentemente, due figure di Guida Turistica:
1. la prima che può svolgere, una volta abilitata ex L.R. 33/2002 così come modificata dalla DGR 51/2015, la sua attività in tutto il
territorio nazionale ad esclusione dei siti specialistici;
2. la seconda che potrà effettuare le visite guidate anche all'interno dei siti specialistici regionali individuati dal DM 7 aprile, per i quali
si sia abilitata secondo le procedure previste dal DM dell'11 dicembre 2015.
Guida naturalistico-ambientale: chi, per professione, esercita l'attività di conduzione di persone nelle visite a parchi, riserve naturali,
zone di pregio o tutela ambientale o siti di interesse ambientale così come individuate dalla legislazione vigente, fornendo notizie ed
informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale, con esclusione degli ambiti di competenza delle guide alpine. In
relazione ai mezzi con cui viene esercitata l'attività nell'ambito della professione di guida naturalistico-ambientale, la Giunta regionale
individua la specifica figura professionale di chi esercita la attività a cavallo o con altro animale. (art. 82, quarto comma)
Accompagnatore Turistico: chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio
nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti
con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito
(art. 82, secondo comma)
Animatore Turistico: chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali (art. 82,
terzo comma)
Per poter esercitare è necessario:
conseguire un’abilitazione mediante superamento di svariate prove scritte ed orali (diverse per ogni tipo di professione);
iscriversi nell’elenco provinciale ove si ha la residenza;
ottenere dalla Provincia il tesserino per l'esercizio (è stata abrogata la licenza rilasciata dai Comuni