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MISURE SULLA PREVIDENZA

                      (a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)




PREMESSA



La riforma della previdenza è il primo tassello di una riforma più completa che riguarderà anche
il mercato del lavoro (che dovrà recuperare efficienza ed efficacia nell’impiego delle risorse) e gli
ammortizzatori sociali (oggi praticamente inesistenti per una gran parte di esso).

L’insieme dei provvedimenti relativi alle pensioni abbraccia un’ottica di lungo periodo, ma orienta
nell’immediato l’applicazione di principi di equità, di trasparenza, di semplificazione e di
solidarietà sociale.

La necessità di un intervento di accelerazione e di stabilizzazione del quadro normativo non è
esclusivamente dettata dagli impegni esterni che il Paese deve rispettare. Le regole previdenziali
influenzano direttamente o indirettamente molte tra le decisioni fondamentali che gli individui
assumono nel corso della loro vita. Se le regole cambiano continuamente, diventa difficile, a livello
di scelte individuali, fare piani ragionati per il futuro con chiare implicazioni per la qualità della
vita dei singoli. Anche a livello macroeconomico e sociale, l’impatto sulla crescita di sistema e sui
saldi finanziari del medesimo, reso comunque incerto dalle variabili demografiche e finanziarie di
contorno, non può essere continuamente in balia di aggiustamenti transitori e riforme parziali,
pena l’instabilità di quello stesso sistema.

I principi su cui poggiano i provvedimenti in parola sono, in sintesi:

     l’affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un’ottica
      di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;
     la previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini
      e donne;
     l’abbattimento delle posizioni di privilegio;
     la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei
      bisognosi;




                                                                
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 la flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di
      scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua
      valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;
     la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con
      l’abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello
      contributivo.


I pilastri del modello che ne deriva hanno caratteristiche di uniformità e di innovazione:

     si armonizzano età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni;
     si individuano requisiti minimi per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la
      speranza di vita per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei;
     “pensione di vecchiaia” e “pensione anticipata” restano diritti ineludibili dei cittadini, il
      cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di “anzianità” o
      di “vecchiaia”, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali.

Semplificazione, armonizzazione ed economicità devono caratterizzare anche le strutture gestionali
del sistema (per esempio, attraverso l’accorpamento sinergico in un solo istituto delle gestioni
previdenziali).

Dal punto di vista dell’impatto in aggregato, la scelta del criterio contributivo non solo sottende un
trattamento equo infra e tra generazioni, ma costituisce altresì un metodo di calcolo che migliora
equità e sostenibilità finanziarie del sistema. Liberà altresì risorse, anche nel lungo termine,
utilizzabili per operare sul piano delle politiche di solidarietà sociale.

Come imprescindibile corollario, l’insieme dei provvedimenti richiederebbe un segnale forte e
autonomo di adeguamento, nei principi e nei criteri, da parte degli enti, delle istituzioni e degli
organi che non ne sarebbero toccati. Inoltre, a fronte dei grandi sacrifici richiesti, una parte delle
risorse risparmiate dovrebbe andare a specifiche misure a favore delle prospettive occupazionali
dei giovani e delle donne, con interventi mirati e efficaci in tempi molto rapidi.

Infine, è intenzione varare un programma di iniziative di promozione della cultura del risparmio e
dell’accantonamento previdenziale, per aiutare i giovani e i lavoratori ad effettuare scelte
responsabili e consapevoli in materia di pensioni, anche nell’ambito di forme di pensionamento
graduale.



A) MISURE SULLA TRANSIZIONE

             Dal 1° gennaio 2012 viene introdo tto, secondo il m eccanismo pro rata, il m etodo
       contributivo di calcolo delle pensioni




                                                                
                                                                                                    2 
 
       Con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la com prensibilità del sistem a, si
    aboliscono le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì
    abolite le quote, e conseguentemente le pensioni di anzianità conseguibili attraverso di esse



           L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata
    a 62 anni e a 63 e        sei m esi per le lavoratrici autonome, dal 1° gennaio 2012.
    L’equiparazione dell’età delle donne a quella de gli uomini (66 anni) avviene entro il 2018,
    sempre tenendo conto della variazione della sp eranza di vita. Nel frattem po, dall’età 62
    all’età 70 vige il pensionam ento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di
    trasformazione calcolati fino a 70 anni


         Per i lavoratori e per le lavoratrici dipendenti pubbliche, la fascia di flessibilità è
    compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni


           A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita (già
    previsti), con decorrenza dal 2013 (3 m esi già stabiliti dalla le gge n. 122/2010 nella sua
    prima attuazione)


          Permane il requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto da l
    precedente ordinamento per la vecchiaia

           L’accesso “anticipato” alla pensione è in ogni modo consentito con un ’anzianità di
    42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa
    indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di
    anticipo rispetto a 62 anni) su lla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da
    costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia

          Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
    prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano
    beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero, sulla base di acco rdi stipulati entro il
    31 ottobre 2011


          Si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori
    autonomi artigiani e commercianti, che sono increm entate progressivamente fino a
    raggiungere il 22% entro il 2018 (attualmente 20 – 21%)




                                                             
                                                                                                 3 
 
       Si vara la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli,
       portandole gradualmente al 22% e al 20% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate
       le differenziazioni delle aliquote per età)

              Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in am bito previdenziale, attraverso
       l’introduzione temporanea di un contributo di solid arietà per i pensio nati e gli attivi che
       ancora avvantaggiati da preceden ti regole d i maggior favore rispe tto a quelle vigenti
       nell’assicurazione generale obbligatoria e che non trovino giustificazioni oggettive. Il
       contributo di solidarietà è proporzionato all’incidenza di tali regole di favore

             Si favorisce la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, elim inando
       l’ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti

               Per le Casse Professionali, che operano in regim e di autonomia, si propone di
       adottare un dispositivo che impone alle casse m edesime di adottare – entro il termine di
       pochi mesi - provvedimenti funzionali al rieq uilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e
       ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede
       anche per esse l’adozione del m etodo contributivo pro rata dalla m edesima data del prim o
       gennaio 2012

             Viene istituito un Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavor o
       (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 m ln nel
       2012 e 300 negli anni successivi

              In considerazione del processo di    convergenza ed ar monizzazione del sistem a
       pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare
       l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa ne l settore previdenziale ed
       assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi e le re lative funzioni sono attribuite
       all’INPS



B) SISTEMA A REGIME (pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035)


     Il sistema previdenziale segue il modello de lla capitalizzazione virtuale, con formula
      contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età
      della fascia flessibile (con correzioni rispetto all’età minima di accesso valide soltanto per i
      lavori usuranti)




                                                                 
                                                                                                      4 
 
 I requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistem a a regim e, prevedono la coesistenza di
      una anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un im porto della pensione non
      inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata), per acquisire il diritto
      alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di im porto minimo se in possesso di
      un’età anagrafica di 70 anni di età e di un a anzianità contributiva di alm eno 5 anni. Con
      riferimento alla poss ibilità di acced ere alla pensione anticipata, il dir itto si acqu isisce al
      compimento dei 63 anni di età, una anzianità contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile
      della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte
      l’assegno sociale


     La regola è applicata u niformemente a tutti i lavora tori e incoraggia la p ermanenza in
      attività. Poiché il m etodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso
      della vita lavorativa, l’anzian ità minima deve essere tale da comportare un trattam ento
      adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di alm eno venti anni.
      Sempre a regim e, dovrebbe preved ersi la possibilità di indici zzare la pensione al P il pro-
      capite


VINCOLI FINANZIARI E INTERVENTI URGENTI


In conseguenza del vincolo fina nziario stringente che opera sul bilancio pubblico per il biennio
2012/2013 e della necessità di riportar e il sistem a Paese in condizioni di stabilità e di equilibrio,
viene inserito, per il prossim o biennio, il blocco parziale della rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, salvaguardando tuttavia le pensioni fino a 2 volte il minimo.




                                                                 
                                                                                                      5 
 

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  • 1. MISURE SULLA PREVIDENZA (a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) PREMESSA La riforma della previdenza è il primo tassello di una riforma più completa che riguarderà anche il mercato del lavoro (che dovrà recuperare efficienza ed efficacia nell’impiego delle risorse) e gli ammortizzatori sociali (oggi praticamente inesistenti per una gran parte di esso). L’insieme dei provvedimenti relativi alle pensioni abbraccia un’ottica di lungo periodo, ma orienta nell’immediato l’applicazione di principi di equità, di trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale. La necessità di un intervento di accelerazione e di stabilizzazione del quadro normativo non è esclusivamente dettata dagli impegni esterni che il Paese deve rispettare. Le regole previdenziali influenzano direttamente o indirettamente molte tra le decisioni fondamentali che gli individui assumono nel corso della loro vita. Se le regole cambiano continuamente, diventa difficile, a livello di scelte individuali, fare piani ragionati per il futuro con chiare implicazioni per la qualità della vita dei singoli. Anche a livello macroeconomico e sociale, l’impatto sulla crescita di sistema e sui saldi finanziari del medesimo, reso comunque incerto dalle variabili demografiche e finanziarie di contorno, non può essere continuamente in balia di aggiustamenti transitori e riforme parziali, pena l’instabilità di quello stesso sistema. I principi su cui poggiano i provvedimenti in parola sono, in sintesi:  l’affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un’ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;  la previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;  l’abbattimento delle posizioni di privilegio;  la presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;   1   
  • 2.  la flessibilità nell’età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell’anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;  la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l’abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo. I pilastri del modello che ne deriva hanno caratteristiche di uniformità e di innovazione:  si armonizzano età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni;  si individuano requisiti minimi per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la speranza di vita per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei;  “pensione di vecchiaia” e “pensione anticipata” restano diritti ineludibili dei cittadini, il cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di “anzianità” o di “vecchiaia”, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali. Semplificazione, armonizzazione ed economicità devono caratterizzare anche le strutture gestionali del sistema (per esempio, attraverso l’accorpamento sinergico in un solo istituto delle gestioni previdenziali). Dal punto di vista dell’impatto in aggregato, la scelta del criterio contributivo non solo sottende un trattamento equo infra e tra generazioni, ma costituisce altresì un metodo di calcolo che migliora equità e sostenibilità finanziarie del sistema. Liberà altresì risorse, anche nel lungo termine, utilizzabili per operare sul piano delle politiche di solidarietà sociale. Come imprescindibile corollario, l’insieme dei provvedimenti richiederebbe un segnale forte e autonomo di adeguamento, nei principi e nei criteri, da parte degli enti, delle istituzioni e degli organi che non ne sarebbero toccati. Inoltre, a fronte dei grandi sacrifici richiesti, una parte delle risorse risparmiate dovrebbe andare a specifiche misure a favore delle prospettive occupazionali dei giovani e delle donne, con interventi mirati e efficaci in tempi molto rapidi. Infine, è intenzione varare un programma di iniziative di promozione della cultura del risparmio e dell’accantonamento previdenziale, per aiutare i giovani e i lavoratori ad effettuare scelte responsabili e consapevoli in materia di pensioni, anche nell’ambito di forme di pensionamento graduale. A) MISURE SULLA TRANSIZIONE  Dal 1° gennaio 2012 viene introdo tto, secondo il m eccanismo pro rata, il m etodo contributivo di calcolo delle pensioni   2   
  • 3. Con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la com prensibilità del sistem a, si aboliscono le finestre di uscita, inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le quote, e conseguentemente le pensioni di anzianità conseguibili attraverso di esse  L’età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei m esi per le lavoratrici autonome, dal 1° gennaio 2012. L’equiparazione dell’età delle donne a quella de gli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della sp eranza di vita. Nel frattem po, dall’età 62 all’età 70 vige il pensionam ento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni  Per i lavoratori e per le lavoratrici dipendenti pubbliche, la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni  A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 m esi già stabiliti dalla le gge n. 122/2010 nella sua prima attuazione)  Permane il requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto da l precedente ordinamento per la vecchiaia  L’accesso “anticipato” alla pensione è in ogni modo consentito con un ’anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) su lla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia  Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero, sulla base di acco rdi stipulati entro il 31 ottobre 2011  Si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono increm entate progressivamente fino a raggiungere il 22% entro il 2018 (attualmente 20 – 21%)   3   
  • 4. Si vara la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli, portandole gradualmente al 22% e al 20% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età)  Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in am bito previdenziale, attraverso l’introduzione temporanea di un contributo di solid arietà per i pensio nati e gli attivi che ancora avvantaggiati da preceden ti regole d i maggior favore rispe tto a quelle vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria e che non trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà è proporzionato all’incidenza di tali regole di favore  Si favorisce la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, elim inando l’ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti  Per le Casse Professionali, che operano in regim e di autonomia, si propone di adottare un dispositivo che impone alle casse m edesime di adottare – entro il termine di pochi mesi - provvedimenti funzionali al rieq uilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell’equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l’adozione del m etodo contributivo pro rata dalla m edesima data del prim o gennaio 2012  Viene istituito un Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavor o (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 m ln nel 2012 e 300 negli anni successivi  In considerazione del processo di convergenza ed ar monizzazione del sistem a pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa ne l settore previdenziale ed assistenziale, l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi e le re lative funzioni sono attribuite all’INPS B) SISTEMA A REGIME (pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035)  Il sistema previdenziale segue il modello de lla capitalizzazione virtuale, con formula contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (con correzioni rispetto all’età minima di accesso valide soltanto per i lavori usuranti)   4   
  • 5.  I requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistem a a regim e, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un im porto della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di im porto minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni di età e di un a anzianità contributiva di alm eno 5 anni. Con riferimento alla poss ibilità di acced ere alla pensione anticipata, il dir itto si acqu isisce al compimento dei 63 anni di età, una anzianità contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale  La regola è applicata u niformemente a tutti i lavora tori e incoraggia la p ermanenza in attività. Poiché il m etodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l’anzian ità minima deve essere tale da comportare un trattam ento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di alm eno venti anni. Sempre a regim e, dovrebbe preved ersi la possibilità di indici zzare la pensione al P il pro- capite VINCOLI FINANZIARI E INTERVENTI URGENTI In conseguenza del vincolo fina nziario stringente che opera sul bilancio pubblico per il biennio 2012/2013 e della necessità di riportar e il sistem a Paese in condizioni di stabilità e di equilibrio, viene inserito, per il prossim o biennio, il blocco parziale della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, salvaguardando tuttavia le pensioni fino a 2 volte il minimo.   5