Le slides del seminario "Anacronismi del sistema SIAE. Burocrazie pre-digitali fuori tempo massimo" tenutosi presso il SAE Institute di Milano giovedì 11 aprile 2013.
Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
Aliprandi - Anacronismi del sistema SIAE - 11-04-13
1. anacronismi del sistema SIAE
burocrazie pre-digitali fuori tempo massimo
Simone Aliprandi
SAE Institute Milano – 11 aprile 2013
slides rilasciate sotto Licenza Creative Commons Attribution – Share Alike 3.0
3. fondatore e coordinatore del
Progetto Copyleft-Italia.it (dal 2005)
avvocato, libero professionista (dal 2007)
attività di consulenza legale presso Array Legal
Network (dal 2009) e Copyright-Italia.it (dal 2012)
dottore di ricerca in Società dell'informazione (dal 2012)
docente di Legal Issues presso SAE Italia (dal 2012)
redattore per Apogeonline.com dal (2012)
e per Rockit.it (dal 2013)
9. dalla prima pagina dei risultati
(ricerca del 10/04/13)
●
La burocrazia storico mostro (link)
●
Squinzi: «La burocrazia è il freno dell'Italia» (link)
●
La burocrazia che strangola i diritti (link)
●
Terremoto: la burocrazia fa più danni del sisma (link)
●
Così le lobby e la burocrazia stanno frenando le
liberalizzazioni (link)
...
12. che cos'è la SIAE
La SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) è
l'unica “collecting society” presente in Italia.*
E' un ente pubblico economico a base
associativa, preposto alla protezione e
all'esercizio dell'intermediazione
dei diritti d'autore.
_______________
* l'unica in materia di diritti d'autore in senso stretto;
ce ne sono altre nel campo dei diritti connessi.
13. che cosa fa la SIAE
agisce come ente intermediario tra il pubblico
e i detentori dei diritti, occupandosi di:
●
concedere licenze e autorizzazioni per lo
sfruttamento economico di opere, per conto e
nell'interesse degli aventi diritto;
●
percepire i proventi derivanti dalle
licenze/autorizzazioni;
●
ripartire i proventi tra gli aventi diritto.
14. che cosa fa la SIAE - bis
Oltre a ciò può esercitare altri compiti
connessi con la protezione delle opere
dell'ingegno e può assumere, per conto dello
stato, di enti pubblici o privati, servizi di
accertamento e di percezione di tasse,
contributi, diritti.
15. la denominazione
●
1882: nasce a Milano come “Società degli
Autori”
●
1927: assume la denominazione attuale di
“Società Italiana Autori ed Editori”
●
1941: diventa “Ente Italiano Per Il Diritto
D'Autore” (EIDA)
●
1945: il d.lgs. 433/1945 le conferisce
nuovamente la denominazione attuale
20. anche se...
Provvede, in base a convenzioni stipulate con la
pubblica amministrazione, alla riscossione dei diritti
erariali sugli spettacoli, sugli intrattenimenti pubblici,
sulle scommesse e sui concorsi pronostici, e di altri
diritti.
Gli agenti SIAE hanno la possibilità (in convenzione
con l'Agenzia delle Entrate) di effettuare controlli
fiscali sulle attività di pubblico spettacolo e sulle
associazioni sportive dilettantistiche.
La SIAE inoltre si occupa in convenzione con l'ENPALS
anche dei controlli contributivi per i lavoratori dello
spettacolo.
21. che cosa NON è la SIAE
...e nemmeno uno
studio legale
22. le fonti normative
●
[norma primaria] Legge sul diritto d'autore
(L. 633/1941) (link) → in particolare artt. 180-185,
ma anche artt. 58, 71septies, 71octies, 103, 152-154,
171bis, 171ter
●
[norma secondaria] Statuto SIAE (link)
(approvato con decreto del Pres. Cons. Min 9 nov. 2012
su proposta del Ministro beni e attività culturali e
di concerto con il Ministro economia e finanze)
●
[norma secondaria] Regolamento Generale
SIAE (link)
23. come usufruire
dell'intermediazione SIAE
sono possibili due forme
●
diventare associato → si può partecipare a
tutti gli effetti alla vita dell'associazione; si
deve versare una quota annuale
●
dare mandato per la gestione dei diritti su
singole opere → la SIAE trattiene delle
provvigioni sulle royalties raccolte
24. costi di adesione
●
associato → € 129,59 all'atto dell'iscrizione
+ € 151,81 quota annua
(vedi tariffario autori completo)
●
mandante → € 158,83 all'atto del
conferimento mandato + € 60,50 di
corrispettivo annuo + una provvigione
trattenuta dalla SIAE sui proventi raccolti
(vedi tariffario autori completo)
25. uffici
●
sede centrale e dirigenza a Roma
●
13 sedi regionali (nei principali capoluoghi)
●
34 filiali
●
circa 600 circoscrizioni mandatarie
(con funzioni di sportello)
26. la problematica di fondo
se (digitale + interconnessione telematica)
significa disintermediazione,
che spazio ha in questo mondo
un ente la cui attività
è proprio l'intermediazione?
30. Tra le attività istituzionali della SIAE vi è quella
di rilasciare gli appositi contrassegni (bollini) da
apporre sui supporti.
L'art. 181 bis della legge 633/1941 rende
obbligatoria l'apposizione del bollino “su tutti i
supporti contenenti opere dell'ingegno e che
siano destinati ad essere posti comunque in
commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a
fine di lucro.”
il famoso “bollino”
31. Puntata #5 di “Chiedilo all'avvocato” @ Rockit.it (link)
Devo apporre il bollino sui cd anche se i diritti
d'autore dei brani non sono gestiti dalla SIAE?
Il contrassegno SIAE (anche detto “bollino”) ha
poco a che fare con la tutela e gestione dei
diritti d'autore delle opere contenute nel
supporto. Si tratta più che altro di un sistema di
controllo sull'originalità del supporto; in altre
parole, la presenza del bollino su un supporto
segnala al pubblico che quel CD o DVD
proviene regolarmente dal suo produttore.
il famoso “bollino”
32. Puntata #11 di “Chiedilo all'avvocato” @ Rockit.it (link)
Il bollino è obbligatorio anche su copie
distribuite a titolo gratuito.
Non a caso esistono due tipi di bollini: quelli
per copie destinate alla vendita (che costano
0,0310 euro cad.) e quelli per copie omaggio
(che costano 0,0181 euro cad.).
L'unico caso di esonero dall'applicazione del bollino è
quello dei supporti che contengano solo software (senza
altri contenuti multimediali), a condizione che il
produttore dei supporti abbia preventivamente compilato
e consegnato alla Siae un apposito documento
("Dichiarazione Identificativa Sostitutiva").
il famoso “bollino”
33. La SIAE cura il servizio di contrassegno libri, che consiste
nel rilasciare ai richiedenti i bollini adesivi da apporre sui
frontespizi dei volumi pubblicati a stampa.
L’obbligo di far contrassegnare gli esemplari dell’opera
spetta all’editore ed il contrassegno è apposto, tramite la
SIAE, dalle associazioni sindacali interessate.
L’autore può, tuttavia, provvedere direttamente,
apponendo la propria firma su ciascun esemplare
dell'opera.
Il bollino SIAE da apporre sui libri non va, però, confuso
con il bollino destinato ai supporti.
La finalità del bollino librario va ricondotta nell’ambito del
contratto di edizione (art. 123 LDA) stipulato tra editore
ed autore a difesa della parte contrattualmente più
debole, ed è quella di far conoscere all’autore il numero
di copie stampate dall’editore. [fonte: sito SIAE]
il bollino per i libri
34. ...e ce n'è ancora un altro!
[musica da suspense]
35. ...e ce n'è ancora un altro!
fonte: http://aliprandi.blogspot.it/2008/02/de-bollinorum-absurditate-aneddoto.html
37. Il deposito è, assieme al bollino, il tema
su cui circolano maggiori
leggende metropolitane ed equivoci.
Innanzitutto bisogna tenere presente che
si parla di “deposito” in due sensi
1) il deposito a scopo probatorio
2) il deposito a scopo di gestione dei diritti
SONO DUE COSE DIVERSE ! !
il deposito SIAE
38. Propriamente detto “Deposito di opere
inedite”, è una formalità prevista dall'art. 103
LDA per chiunque voglia ottenere una prova
di paternità della propria opera inedita.
Per utilità degli interessati la SIAE ha istituito il
servizio di deposito delle opere inedite, di cui può
fruire anche chi non sia associato alla Società ed i
cittadini stranieri. Attraverso tale servizio, chi
deposita ottiene una prova dell’esistenza
dell’opera con data certa, che è quella del suo
deposito alla SIAE. (fonte: sito SIAE)
deposito a scopo probatorio
39. è un servizio offerto in modalità “pre-digitale”
Il richiedente deve trasmettere quanto segue:
- la domanda, compilata e sottoscritta sull’apposito modulo
(mod. 350), reperibile presso la Sezione OLAF e/o in tutti i
punti periferici della SIAE in capoluogo di provincia;
- una copia dell’opera inedita, firmata in originale e per esteso
con nome e cognome anagrafici (escludendo gli pseudonimi)
da tutti gli autori e da eventuali altri aventi diritto su ogni
facciata scritta di ciascun foglio, compreso il frontespizio
riportante il titolo. Se l’opera è riprodotta, anziché su carta, su
un supporto tipo videocassetta, nastro magnetico, floppy disk,
cassetta o CD audio, CD-ROM, DVD, ecc., la firma per esteso di
tutti gli autori e degli eventuali altri aventi diritto dovrà essere
apposta - insieme al titolo - su una etichetta adesiva applicata
direttamente sul supporto;
- una copia della ricevuta di pagamento.
(fonte: sito SIAE)
40. questo servizio da qualche mese è offerto
in modalità parzialmente digitale
si veda la sezione “Servizi online” del sito SIAE
41. e soprattutto
non si capisce la sua attuale utilità,
dato che adesso esistono vari sistemi
di firma digitale e marcatura temporale
42. E' il deposito effettuato da coloro che
intendono affidare alla SIAE la gestione
dei diritti sulle proprie opere,
siano essi associati o mandanti.
Il termine “deposito” è improprio (e genera la
confusione di cui sopra); bisognerebbe dire
“dichiarazione”. Infatti si tratta dell'atto con cui
associati e mandanti dichiarano quali sono le
opere che affidano alla gestione SIAE.
(vedi apposita sezione del sito SIAE)
“deposito” a scopo di
gestione dei diritti
43. Per avviare il rapporto con SIAE (sia in forma di
mandato sia in forma di associazione) è
necessaria la dichiarazione di almeno un'opera,
da fare mediante l'apposito bollettino, insieme
ad un esemplare dello spartito ed
all'eventuale testo. [...]
Il fac-simile del bollettino [che disponibile sul
sito! ndr] non può essere utilizzato al posto
dell'originale, che può essere richiesto agli
Uffici periferici della SIAE o agli Uffici della
Direzione Generale.
(fonte: sito SIAE)
fac-simile vietato!
46. Art. 51, co. 1, del Regolamento per l’esecuzione della
l. 633/1941 (approvato con R.D. 1369/1942)
Chi dirige l’esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura
ha l’obbligo anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di
opere soggette al pagamento del diritto demaniale di
redigere per iscritto, prima della esecuzione o
immediatamente dopo, il programma di tutte le opere o
dei brani staccati di opere musicali o delle brevi
composizioni effettivamente eseguite o rappresentate e di
consegnarlo o di trasmetterlo all’ufficio incaricato
dell’esazione del diritto o a persona da tale ufficio
incaricata, al più tardi entro il giorno successivo allo
spettacolo o trattenimento.
dal 1942 con furore
47. La Sezione Musica utilizza tre modelli di Programma
Musicale:
●
Modello 107/OR (colore rosso) - esecuzioni dal vivo, con
ballo, di complessi orchestrali o singoli esecutori;
concertini; pianobar; concerti di musica leggera, pop ed
esecuzioni simili.
●
Modello 107/SM (colore verde) - esecuzioni musicali con
strumento meccanico (juke boxes - radio - riproduttori
fonografici o digitali con o senza amplificazione ecc.).
●
Modello 107/C (colore blu) - per i concerti di musica
classica, jazz, di danza e per le musiche di scena in
spettacoli teatrali.
(fonte: sito SIAE)
moduli rigorosamente cartacei!
49. Art. 24 del Regolamento generale SIAE
Per effetto della protezione assunta dalla Società è vietato
all’Associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la
Società ha competenza in relazione al mandato esclusivo
conferitole, di:
a) rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche
se a titolo gratuito;
b) percepire direttamente, in tutto o in parte, i compensi
previsti dalla Società in corrispettivo delle utilizzazioni
consentite o avvenute, oppure di rinunziarvi, oppure di
ridurne l’ammontare.
tutta colpa di un articolo
50. Art. 2, comma 3, del Regolamento generale SIAE
L’associazione comporta l’obbligo di dichiarare
tempestivamente tutte le opere destinate alla
pubblica utilizzazione sulle quali l’Associato abbia o
acquisti diritti.
anzi, di due articoli
51. Art. 2, comma 3, del Regolamento generale SIAE
L’associazione comporta l’obbligo di dichiarare
tempestivamente tutte le opere destinate alla
pubblica utilizzazione sulle quali l’Associato abbia o
acquisti diritti.
anzi, di due articoli