1. Milano, 25 ottobre 2010
BANCHE DATI CONDIVISE PER OTTIMIZZARE ATTIVITA’ ISPETTIVE NELLA LOTTA
ALL’EVASIONE
Con il protocollo d’intesa del 4 agosto 2010, firmato dal Ministro del Lavoro, dai presidenti di Inps e
Inail e dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, si è creata una sinergia volta a raccogliere in un’unica
banca dati condivisa tutti i dati utili a coordinare l’attività ispettiva dei singoli Enti.
Le tipologie di informazioni che saranno oggetto dell’interscambio di informazioni da attivare tra i
diversi Enti sono: per quanto riguarda le banche dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
dati anagrafici e specifici delle Comunicazioni Obbligatorie, dati georeferenziati dei datori di lavoro;
calendario delle ispezioni, verbali ispettivi, dati degli illeciti penali; per quanto riguarda le banche dati
INAIL: dati anagrafici aziende, dati classificativi aziende, verbali ispettivi, calendario delle ispezioni,
denunce di nuovo lavoro temporaneo, dati delle richieste DURC; per quanto riguarda le banche dati
INPS: dati anagrafici aziende/datori di lavoro attivi, dati delle ispezioni (verbali ispezioni avvenute o in
corso – VGOO), dati cassetto previdenziale, calendario delle ispezioni, lavoratori in godimento di
trattamenti di sostegno al reddito (indennità disoccupazione, CIG, CIGS, contratti solidarietà, indennità
mobilità, ecc.), datori di lavoro beneficiari intervento CIG ordinaria, straordinaria, agricola, CIGS,
mobilità, contratti di solidarietà, ecc; per quanto riguarda le banche dati Agenzia Entrate: dati
anagrafici dichiarativi, verbali ispettivi, dati di interesse emersi in sede di accertamento.
Grazie a questo accordo, l’incrocio dei dati sarà più tempestivo e costituirà anche un ulteriore
strumento per elaborare indicatori di rischio sempre più raffinati e capaci di indirizzare l’attività
ispettiva.
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro, è stata
pubblicata la risposta ad un quesito posto in data 01.09.2010 su quale fosse la normativa applicabile in
materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle associazioni/società sportive
dilettantistiche.
Con la sua risposta il Ministero ha equiparato i percettori di compensi sportivi ai lavoratori autonomi.
Infatti, alla luce dell’ampia definizione normativa di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal D. Lgs.
n. 81/2008 il lavoratore è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una
attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione …”, mentre
la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell’impresa, e
deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell’organizzazione delle prestazioni lavorative o
alle stesse equiparate.
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2. La principale fonte normativa che regolamenta le associazioni sportive dilettantistiche è l’art. 90 della
legge n. 289/2002, che, nell’estendere le disposizioni della legge 16.12.1991 n. 298 e s.m. e le altre
disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, disciplina ai commi 17 e 18, alcuni
aspetti relativi alla loro costituzione, nonché al contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, fra i quali
i principi generali in materia di contenuti dello statuto e dell’atto costitutivo delle stesse, come
l’assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, la gratuità degli incarichi
degli amministratori.
Per quanto riguarda il profilo tributario, va rilevata l’inclusione fra i “redditi diversi” ad opera dell’art.
67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22.12.1986 n. 917 (T.U.I.R.), delle “indennità di trasferta, i
rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, …. dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia
da essi riconosciuto”, ai quali sono stati equiparati, con le modifiche apportate a tale testo normativo,
dal comma 3 dell’art. 90 della L. n. 89/2006, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società
o di associazioni sportive dilettantistiche.
Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che l’ordinamento non detta un
particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell’ambito degli enti in questione, se non
sotto l’aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di
promozione e tutela dello sport, estende alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni
rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici al
possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti l’effettivo perseguimento di quei fini.
La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è, quindi, quella di diritto comune e va
individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la materia, salvo disposizioni speciali
espressamente previste.
Ciò premesso, si può concludere che, nel caso in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o sportivi
professionisti dipendenti, si applicano le norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
mentre è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto
di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.
Infatti, l’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, nel prevedere l’applicabilità delle norme
antinfortunistiche ai lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per la definizione degli stessi, all’art.
61 del D.Lgs. n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina
relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e
continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive
dilettantistiche …. come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n.
289”, salva comunque l’applicazione di clausole di contratto individuale io di accordo collettivo più
favorevoli per il collaboratore.
Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia quello previsto per i
collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409 del codice di procedura civile anteriormente
all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, e cioè quello previsto per i lavoratori autonomi di cui
all’art. 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone
l’applicazione degli articoli 21 e 26 del medesimo testo normativo.
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3. Al riguardo appare comunque opportuno puntualizzare come si applichino, in materia, i principi
generali di cui agli articoli 2043 e 2051 del codice civile, che impongono al responsabile dell’impianto
o dell’associazione/società sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità, di predisporre
adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell’ambito delle attività di
riferimento della associazione/società sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la
responsabilità secondo i principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati a
terzi da cose in disponibilità.
Occorre, in ogni caso, sottolineare la competenza legislativa concorrente attribuita dall’art. 117 della
Costituzione alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e sicurezza del lavoro.
Pertanto, occorrerà tenere presente anche le normative regionali eventualmente emanate in materia.
ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL CONI DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE
DILETTANTISTICHE
Con il documento n. 6175/10 il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha reso note le decisioni prese
nel corso della riunione svoltasi il 24 giugno.
La novità più rilevante riguarda l’indicazione dei termini per l’iscrizione al registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche: per le associazioni/società sportive di prima
affiliazione, l’iscrizione al Registro dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data di trasmissione del
flusso di aggiornamento da parte delle FSN/DSA/EPS; per le associazioni/società già affiliate da
almeno un anno sportivo, l’iscrizione al Registro dovrà essere eseguita inderogabilmente entro il
31.12.2010.
Dal 2011 saranno, inoltre, estese le tipologie di informazioni contenute nel Registro (raccolta dei dati
numerici sui tesserati suddivisi per fasce di età di ciascuna associazione/società iscritta, ecc.), il cui
onere di compilazione ricadrà direttamente sulle associazioni/società.
SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE: CONFERMATA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
LA POTENZIALE PIENA DEDUCIBILITA’ DI TUTTE LE SOMME EROGATE PER TALI
SCOPI
Con la Risoluzione Ministeriale n. 57/E del 23 giugno 2010 è arrivata una nuova precisazione da
parte dell’Agenzia delle Entrate in materia di fiscalità sportiva; questa volta il tema è la deducibilità dal
reddito d’impresa delle somme erogate in conseguenza di accordi di sponsorizzazioni in favore di
associazioni e società sportive dilettantistiche.
Specialmente negli ultimi anni, infatti, i numeri di spettatori attirati dalle competizioni sportive a
carattere dilettantistico, hanno rappresentato per le imprese, del settore e non, una interessante
opportunità di investimento promozionale, e conseguentemente sempre crescenti sono stati e sono
tuttora gli investimenti a carattere promo-pubblicitario nel settore dilettantistico.
Da parte loro, le associazioni e società sportive dilettantistiche hanno trovato nelle elargizioni da
sponsorizzazione, oltre ad una importante fonte di sostentamento per il generale svolgimento della vita
associativa, anche un utile supporto sia di carattere tecnico (per l’esecuzione della prestazione sportiva
stessa – ad esempio forniture di palloni, scarpe, altre strumentazioni sportive), sia per l’organizzazione
di eventi e manifestazioni.
Da questo incontro di interessi si è sviluppato il fenomeno delle sponsorizzazioni sportive che ha
assunto ormai le importanti dimensioni che tutti conosciamo ed è arrivato a rappresentare per il settore
sportivo dilettantistico una delle principali, se non la fondamentale, fonte di sostentamento.
Da qui nasce l’interesse suscitato dalla risoluzione dell’Agenzia secondo la quale il tetto dei 200.000
euro annui entro cui, a norma dell’art. 90, comma 8, L. n. 289/02 (Finanziaria 2003), le somme versate
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4. a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche costituiscono per “presunzione assoluta”
spese di pubblicità e sono, conseguentemente, considerate interamente deducibili dal reddito di
impresa, non esclude necessariamente che i corrispettivi che superano tale soglia non possano
comunque beneficiare del medesimo trattamento fiscale.
Nei rapporti di sponsorizzazione un soggetto (detto sponsor), che mira a divulgare/diffondere un
proprio segno distintivo e/o a rafforzare l’immagine propria o della propria azienda sul mercato, si
vincola ad erogare un corrispettivo (non necessariamente in denaro) per la prestazione offerta da un
altro soggetto (detto sponsee), che si impegna a sua volta a garantirgli visibilità presso il pubblico che
lo segue, allo scopo che questo venga emotivamente indotto, anche nel lungo periodo, a preferirlo e,
conseguentemente, a garantirgli un ritorno economico.
Caratteristica fondamentale di questo rapporto è la sinallagmaticità degli impegni che entrambe le parti
assumono contrattualmente: quella di sponsorizzazione è a tutti gli effetti un contratto a prestazioni
corrispettive in cui entrambi i contraenti si impegnano a prestazioni di dare o fare in favore della
controparte.
Ecco, allora, che assume importanza non da poco l’introduzione, con la L. n. 289/02 all’art. 90 comma
8, di una specifica regolamentazione fiscale delle spese di sponsorizzazione derivanti da erogazioni in
favore di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Dal punto di vista prettamente fiscale, come già anticipato sopra, all’art. 90, comma 8, della L. n.
289/02 (Finanziaria 2003) è disciplinata una “presunzione assoluta” per cui “il corrispettivo in denaro
o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da
istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori
giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a
200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917”.
L’introduzione di una simile presunzione è di notevole rilievo poiché, per quanto possibile, mette a
riparo da ogni eventuale contestazione circa il trattamento fiscale da assicurare alle spese i
sponsorizzazione dentro la soglia fissata dalla norma, soglia che va complessivamente intesa per tutte
le sponsorizzazioni concluse nel corso di un intero periodo d’imposta da un medesimo soggetto e non
in riferimento alla singola sponsorizzazione.
La soglia limite resta, infatti, unica anche qualora la stessa azienda stipuli diversi contratti di
sponsorizzazione con soggetti diversi, tutti potenzialmente riconducibili alla fattispecie del comma 8
dell’art. 90 della L. n. 289/02.
La portata ed il valore di detta presunzione sono stati, inoltre, confermati dall’Agenzia delle Entrate
anche in una circolare del 2003, la n. 21/E del 2 aprile, di commento alla normativa introdotta con la
Finanziaria 2003, attraverso la quale l’Agenzia, dopo aver precisato che l’art. 90 conteneva una
presunzione assoluta circa la natura delle spese in questione ai fini delle imposte sui redditi,
puntualizza che la fruibilità dell’agevolazione in argomento era comunque subordinata solo alla
sussistenza delle seguenti condizioni:
1) I corrispettivi erogati fossero necessariamente destinati alla promozione dell’immagine o dei
prodotti del soggetto erogante (rispetto del requisito dell’inerenza dell’erogazione: lo sponsor
eroga il denaro con l’unico intento promozionale della propria attività);
2) a fronte dell’erogazione delle somme fosse riscontrata una specifica attività del beneficiario
della medesima erogazione (necessaria sinallagmaticità del rapporto sottostante: lo sponsee si
impegna a pubblicizzare e diffondere il prodotto o il marchio dello sponsor, ad esempio
inserendolo su borsoni, magliette, brochure, ecc.).
Nulla però veniva disposto per le somme che eccedessero il limite dei 200.000 euro. A questo punto
interviene il chiarimento della R.M. n. 57/E del 23 giugno 2010.
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5. Afferma l’Agenzia che, seguendo la ratio dell’art. 90, diretta ad agevolare il settore delle società e delle
associazioni sportive dilettantistiche che trova negli accordi di sponsorizzazione la sua maggiore fonte
di finanziamento, si deriva che la previsione contenuta nella citata norma non introduce un limite
massimo all’integrale deducibilità dal reddito di impresa delle somme corrisposte in favore di questi
enti, ma individua l’importo entro il quale dette somme costituiscono per presunzione assoluta spese di
pubblicità.
L’eccedenza rispetto ai 200.000 euro, quindi, sarà deducibile dall’impresa erogante secondo le regole
ordinarie, ed il corrispettivo di ammontare superiore al limite annuo complessivo di 200.000 euro, potrà
eventualmente essere integralmente dedotto “ai sensi dell’art. 108, comma 2, primo periodo, del TUIR
a condizione che la natura del rapporto contrattuale presenti tutti i requisiti formali e sostanziali
riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria”.
Ovviamente, ai fini della legittima deducibilità dal reddito di impresa delle somme in questione, viene
richiesto dall’Agenzia il rispetto dei requisiti di cui all’art. 109 TUIR: la competenza della spesa
rispetto al periodo di imposta, la certezza dell’esistenza della stessa, la sua oggettiva determinabilità
nell’ammontare e l’inerenza dell’ammontare dedotto rispetto all’attività o ai beni da cui derivino ricavi
o altri proventi imponibili. Specie in riferimento a quest’ultimo requisito dell’inerenza, la
Giurisprudenza ha insistito affermando che esso va riferito alla complessiva attività svolta dall’impresa
al fine di produrre ricavi, derivandone in tal modo l’inerenza anche dei costi sostenuti al fine di
ottenere risultati non solo immediatamente o nell’esercizio in cui sono sostenuti, ma capaci di
influenzare potenzialmente nel futuro i ricavi dell’azienda.
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ed assistenza.
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