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GLI ASPETTI DELLO STATUTO 
DELL’IMPRENDITORE 
UNITÀ 4 UNIVERSITÀ 
 Pubbl icità legale (Registro Imprese) 
 Tenuta Scritture contabi l i 
 Rappresentanza commerciale 
 Fallimento e accordo di ristrutturazione 
DEGLI 
STUDI DI 
BERGAMO 
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale 
A.A. 2014/2015
LA PUBBLICITÀ DEI FATTI 
Chi opera sul mercato ha 
bisogno di informazioni 
certe relative all’esistenza 
delle imprese e alle loro 
vicende. 
Chi esercita un’attività 
d’impresa ha interesse a 
che l’esistenza e le 
vicende di tale attività 
siano conosciute dai terzi 
e siano loro opponibili. 
L’informazione consente 
di semplificare i rapporti 
economici e di prevenire 
le controversie tra le 
imprese. 
DELL’IMPRESA
LO STRUMENTO DI PUBBLICITÀ DEI 
FATTI DELLE IMPRESE 
La pubblicità dei fatti delle imprese è 
attuata attraverso il Registro delle 
Imprese previsto dal codice del 1942 
per le sole imprese commerciali 
medio grande e istituito nel 1993 
come sistema di informazione 
relativo a tutte le imprese.
STORIA DEL REGISTRO IMPRESE 
Non istituito per molti anni dopo 
l’entrata in vigore del Codice Civile. 
Attuato con L. 29-12-1993, n. 580, 
DPR 07-12-1995, n. 581 e DPR 16- 
09-1996, n. 559. 
Tenuto presso le camere di 
commercio. 
Oggi non raccoglie solo atti delle 
imprese commerciali, ma anche atti 
degli altri tipi di imprese. 
Il registro è pubblico. 
Il registro è tenuto con modalità 
informatica.
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE 
IMPRESE 
È istituito presso camera di commercio in ogni Provincia. 
È diretto da un Conservatore (segretario generale o dirigente) 
nominato dalla giunta della CCIAA, 
È vigilato da un Giudice designato dal Presidente del Tribunale 
(«Giudice del Registro», art. 2188 c.c.). 
È tenuto con tecniche informatiche e telematiche 
Chiunque può consultarlo.
LA FUNZIONE DEL 
REGISTRO DELLE IMPRESE 
“assicurare completezza ed 
organicità di pubblicità per tutte le 
imprese soggette ad iscrizione, 
garantendo la tempestività 
dell’informazione su tutto il 
territorio nazionale” (art. 8, c. 6, 
legge 580/1993)
L’ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO 
Sezione 
ordinaria 
Sezioni 
speciali 
IMPRESE
Imprenditori individuali non piccoli 
Società in nome collettivo 
Società in accomandita semplice 
Società di capitali 
Società cooperative; 
Società consortili 
Consorzi con attività esterna 
SEZIONE ORDINARIA 
Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) 
Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000 
Società estere nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in 
via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa 
Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)
soggetti per i quali 
l’iscrizione non era 
prevista dal c.c.: 
imprenditori 
individuali agricoli 
(2135 c.c.), piccoli 
imprenditori (2083 
c.c), società semplici 
imprese artigiane 
disciplinate dalla L. 
443/85 
società tra 
professionisti 
(attualmente solo 
società tra avvocati 
ex d.lgs. 96/2001) 
società o enti che 
esercitano attività di 
direzione e 
coordinamento e 
quelle che vi sono 
soggette ex art. 2497 
bis c.c., (l’iscrizione 
ai aggiunge a quella 
nella sezione 
ordinaria, se la 
società vi è tenuta); 
imprese sociali ex 
d.lgs. 115/2006 
SEZIONI SPECIALI
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA 
Iscrizione a fini di 
opponibilità ai terzi o di 
informazione 
PUBBLICITÀ 
Deposito a fini di mera 
conoscibilità (es: 
deposito bilancio) 
In taluni casi 
l’iscrizione è 
accompagnata da 
pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale (es.: 
pubblicità G.E.I.E:)
ATTI E FATTI DA ISCRIVERE O 
DEPOSITARE A REGISTRO IMPRESE 
Solo quelli specificati dalla 
legge (non esistono 
depositi o iscrizioni 
ulteriori). 
Si tratta delle informazioni 
necessarie per individuare 
l’imprenditore, l’impresa, 
la struttura e 
l’organizzazione delle 
società. 
Tutte le modificazioni degli 
atti iscritti devono essere 
iscritte.
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della 
provincia in cui l’impresa ha la sede. Nella corrispondenza deve essere 
indicato il registro delle imprese di iscrizione. 
L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, ma può avvenire 
d’ufficio se si tratta di iscrizione obbligatoria e l’interessato non vi 
provvede. 
In particolare può essere disposta la cancellazione d’ufficio: cfr. d.p.r. 
247/2004 e articolo 2490 c.c. (qualora per oltre tre anni consecutivi non 
venga depositato il bilancio la società è cancellata d’ufficio dal Registro 
Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.)
CONTROLLO SULLE ISCRIZIONI 
L’ufficio del registro delle imprese 
è incaricato di un controllo di 
legalità formale su quanto oggetto 
di iscrizione: il controllo si estende 
alla verifica dell’esistenza e della 
veridicità dell’atto.
VICENDE ISCRIZIONE 
L’iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione 
della richiesta. 
Contro il rifiuto di iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto 
giorni al Giudice del registro, che provvede con decreto. Contro il 
decreto del Giudice del registro si può ricorrere al tribunale, che 
provvede anch’esso con decreto. 
Con le stesse modalità si può ricorrere contro la cancellazione 
d’ufficio.
SANZIONI 
La mancata iscrizione è punita: 
• con sanzione amministrativa; 
• con sanzioni indirette (per es. mancato decorso 
termine di un anno per dichiarazione fallimento).
EFFICACIA ISCRIZIONE 
• efficacia dichiarativa, 
• efficacia costitutiva, 
• efficacia normativa. 
Iscrizione 
nella sezione 
ordinaria: 
• normalmente pubblicità notizia e 
certificazione anagrafica, 
• per imprese agricole e società 
semplici: efficacia dichiarativa. 
Iscrizione 
nelle sezioni 
speciali:
EFFICACIA DICHIARATIVA (ART. 2193 
C.C.) 
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono 
essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi 
provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza 
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta 
dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta (la conoscenza è sostituita da una 
formalità). 
L'adempimento pubblicitario è surrogabile dalla prova della conoscenza del fatto non 
pubblicizzato 
Questa regola subisce delle deroghe con riferimento alle società di capitali: 
• L’opponibilità ai terzi diventa piena solo decorsi 15 giorni dall’iscrizione. Durante questo periodo i terzi 
possono dimostrare la mancata conoscenza. 
• Per certi atti, previsti dalla legge, la pubblicità legale avviene tramite pubblicazione nella gazzetta ufficiale. 
• Art. 2384, 2° c.: «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione 
degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi 
abbiano intenzionalmente agito a danno della società».
EFFICACIA COSTITUTIVA 
Si ha solo quando è previsto dalla legge e non è 
surrogabile dalla conoscenza effettiva dell’atto non iscritto. 
Costituisce il presupposto perché un atto produca effetti nei 
confronti di chiunque o solo dei terzi. 
Per esempio: in mancanza di iscrizione società per azioni, 
delle società in accomandita per azioni, delle società a 
responsabilità limitata e delle cooperative non «nascono».
EFFICACIA NORMATIVA 
All’iscrizione consegue un particolare regime 
normativo, che non si applica in caso contrario. 
Per esempio: i soci delle s.n.c. e la s.a.s. iscritte 
sono sottoposti a un regime di responsabilità per 
i debiti della società meno gravoso di quello che 
si applica ai soci delle società non iscritte.
LA PUBBLICITÀ-NOTIZIA 
Ha il limitato effetto di rendere 
conoscibili determinati fatti ma non 
ha alcun rilievo in termini di 
opponibilità di tali fatti. 
Esempi di pubblicità notizia: 
iscrizione delle società tra 
Avvocati; iscrizione dei soggetti 
che esercitano attività di direzione 
e coordinamento; iscrizione del 
piccolo imprenditore commerciale.
LE SCRITTURE CONTABILI 
In un’economia fondata sul credito è fondamentale per l’imprenditore e 
per i terzi che con lui hanno rapporti avere una costante informazione 
sul movimento degli affari dell’impresa e sulla sua consistenza 
patrimoniale. 
Tale controllo si attua attraverso le scritture contabili. 
Le scritture contabili sono obbligatorie per l’imprenditore commerciale 
medio-grande, per le società commerciali anche se non svolgono 
attività commerciale, per gli enti pubblici economici e per le imprese 
sociali. 
Le scritture devono essere conservate per dieci anni.
LE SCRITTURE CONTABILI 
OBBLIGATORIE (ART. 2214 C.C.) 
Il soggetto obbligato deve tenere il libro 
giornale e il libro degli inventari (2215, 2216 e 
2217 c.c.). 
Deve altresì tenere le altre scritture contabili 
che siano richieste dalla natura e dalle 
dimensioni dell'impresa e conservare 
ordinatamente per ciascun affare gli originali 
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture 
ricevute, nonché le copie delle lettere, dei 
telegrammi e della fatture spedite.
LIBRO GIORNALE (ART. 2216 C.C.) 
In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative 
all’esercizio dell’impresa. 
Le registrazioni devono essere in ordine cronologico ma non è necessario 
che siano effettuate il giorno stesso in cui sono eseguite. 
Non devono essere registrate separatamente tutte le operazioni compiute in 
un giorno: quelle omogenee possono essere registrate giornalmente in 
modo cumulativo. 
Sono possibili libri giornali sezionali.
LIBRO DEGLI INVENTARI (ART. 2217 
C.C.) 
È un registro sistematico in cui vanno riportati l’inventario da 
redigere all’inizio e gli inventari periodici annuali. 
L’inventario deve descrivere e valutare le attività e le passività 
dell’impresa nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore 
estranee alla medesima e si chiude con il bilancio. 
Nelle valutazioni di bilancio qualsiasi imprenditore deve attenersi ai 
criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto 
applicabili.
ESEMPI DI ALTRE SCRITTURE RICHIESTE DALLA 
NATURA E DAL LE DIMENSIONI DEL L’ IMPRESA 
Libro mastro, libro cassa, libro 
magazzino. 
Molte scritture sono tenute in forza 
della legislazione fiscale. 
Altre scritture sono imposte dalla 
disciplina societaria (v. art. 2421 c.c.).
LE REGOLE DI TENUTA DELLE SCRITTURE 
CONTABILI (2215 /2219 C.C. ) 
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina 
e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio 
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio 
del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. 
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a 
bollatura né a vidimazione. 
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in 
bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria 
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. 
È oggi possibile la tenuta delle scritture con modalità informatica e archiviazione virtuale.
IL CONTROLLO DELLE SCRITTURE 
CONTABILI 
In generale le scritture contabili 
dell’imprenditore non sono soggette 
in quanto tali a controllo. 
Nelle s.p.a. e nelle s.r.l. di maggiori 
dimensioni e nelle società qualificate 
dalla legge come «enti di interesse 
pubblico» (D. Lgs. 39 del 2010) 
ovvero in quelle che le controllano o 
ne sono controllate è previsto un 
articolato sistema di revisione legale 
dei conti
SANZIONI 
L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non 
può utilizzarle come mezzo di prova a proprio favore (art. 2710 c.c.): 
le scritture irregolari fanno, però, prova contro l’imprenditore. 
In caso di fallimento la mancata tenuta della contabilità o la tenuta 
irregolare possono portare all’applicazione della sanzione per il reato 
di bancarotta. 
Le norme del diritto penale sanzionano in certi casi l’infedeltà delle 
informazioni contabili rese al pubblico attraverso i bilanci (ma non la 
mancata tenuta della contabilità in sé).
RISERVATEZZA DELLE SCRITTURE 
Le scritture contabili normalmente 
restano riservate all’imprenditore e 
non sono accessibili ai terzi. Solo il 
bilancio delle società di capitali e 
delle cooperative deve essere reso 
pubblico con il deposito nel registro 
delle imprese. Nelle società 
sottoposte a controllo pubblico il 
segreto non può essere opposto 
all’organo preposto alla vigilanza. Per 
esempio nelle quotate il segreto non 
può essere opposto alla Consob, che 
può disporre anche la diffusione di 
notizie ulteriori rispetto all’informativa 
di bilancio. 
Fanno eccezione le norme penali e 
tributarie che possono derogare al 
principio del segreto. 
CONTABILI
RILEVANZA PROBATORIA DELLE 
SCRITTURE CONTABILI NEL PROCESSO 
(2709- 2710 C.C.) 
Le scritture possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre, 
comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente). 
Chi vuole farle valere contro l’imprenditore non può scinderne il 
contenuto (l’imprenditore può dimostrare falsità o erroneità della 
registrazione contabile). 
Le scritture possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore 
(ma entro limiti rimessi all’apprezzamento del Giudice) se ricorrono 
tre condizioni: 
• le scritture sono essere regolarmente tenute, 
• la controparte deve essere un imprenditore, 
• la controversia deve riguardare rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa.
LA COMUNICAZ IONE E L’ESI BI Z IONE DEL LE 
SCRITTURE CONTABILI (2711 C.C. ) 
• Solo in tre casi tassativi il Giudice può 
ordinare la comunicazione integrale in 
giudizio di tutte le scritture contabili: 
controversie relative allo scioglimento delle 
società, controversie relative alla comunione 
di beni e controversie relative alla 
successione mortis causa. 
• Negli altri casi il giudice può ordinare, anche 
d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne 
le registrazioni concernenti la controversia in 
corso. Può ordinare altresì l'esibizione di 
singole scritture contabili, lettere, telegrammi 
o fatture concernenti la controversia stessa.
LA RAPPRESENTANZA 
COMMERCIALE 
 L’imprenditore commerciale si avvale di ausiliari 
(dipendenti o autonomi) ai quali possono essere 
conferiti poteri di rappresentanza; 
 Gli ausiliari non sono, normalmente, utilizzati dal 
piccolo imprenditore. 
 La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di 
ausiliari dell’imprenditore commerciale, dotati di 
potere di rappresentanza: institori, procuratori e 
commessi. 
 Tali ausiliari si intendono dotati di poteri di 
rappresentanza indipendentemente dall’esistenza 
di un’esplicita procura.
PECULIARITÀ RAPPRESENTANZA 
COMMERCIALE 
Institori, procuratori e commessi sono automaticamente 
investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore ex 
lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica 
comporta. Non occorre una specifica procura, dato che il 
potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della 
mansione da essi svolta. 
L’imprenditore può modificare il contenuto legale tipico 
del potere di rappresentanza di tali ausiliari: in tal caso è 
necessario uno specifico atto, opponibile ai terzi solo se 
portato a conoscenza di costoro nelle forme stabilite 
dalla legge.
L’INSTITORE 
 È colui che è preposto all'esercizio dell'impresa (art . 2203, 
1° c.) o di una sede secondaria o di un ramo di essa (art. 
2203, 2° c.). Corrisponde al direttore generale dell'impresa 
o di una filiale o di un settore produttivo. È posto al vertice 
della gerarchia del personale, in virtù di un atto di 
preposizione dell' imprenditore. 
 Solitamente è un lavoratore subordinato con la qualifica di 
dirigente. 
 L' institore è investito dall'imprenditore di un potere di 
gestione generale, che abbraccia tutte le operazioni della 
struttura alla quale è preposto. Non può essere considerato 
institore chi ha poteri limitati a un determinato settore 
funzionale dell’impresa .
GLI OBBLIGHI DELL’INSTITORE 
L'institore è tenuto, insieme all’imprenditore, 
all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro 
delle imprese e di tenuta delle scritture contabili 
dell'impresa o della sede cui è preposto (art. 2205). 
In caso di fallimento dell'imprenditore trovano 
applicazione anche nei confronti dell'institore le 
sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. f.).
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA 
DELL’INSTITORE 
All’institore è attribuito generale il potere di rappresentanza, sia sostanziale sia 
processuale, corrispondente al suo potere di gestione (art. 2204 c.c.). 
Egli può compiere in nome dell'imprenditore «tutti gli atti pertinenti all'esercizio 
dell'impresa» o della sede o del ramo cui è preposto. 
All’institore è espressamente vietato alienare o ipotecare i beni immobili del 
preponente, se non è stato a ciò specificamente autorizzato. 
L'institore può stare in giudizio, sia come attore (soggetto che inizia una causa), sia 
come convenuto (soggetto che subisce una causa) per «le obbligazioni dipendenti da 
atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2° comma).
LIMITAZIONE POTERI INSTITORE 
Il potere di rappresentanza attribuito all’institore dalla legge può essere ampliato o 
limitato dall'imprenditore, sia all'atto della preposizione sia in un momento 
successivo. 
Le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se la procura o il successivo atto di 
limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese (artt. 2206, 1° comma e 
2207, 1° comma, c.c.). In mancanza, «la rappresentanza si reputa generale», 
salvo che l’imprenditore provi che i terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di 
limitazioni al momento della conclusione dell'affare. 
La revoca della procura institoria è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se 
l'imprenditore dimostra che i terzi ne sono a conoscenza (art. 2207 c.c.).
CASSAZIONE 8397/2009 
L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità 
giuridica - va sempre imputata all'istituto di credito di cui sono emanazione. Ai dirigenti preposti 
a filiali e succursali, inoltre, va - di regola - riconosciuta la qualità di institore, ex art. 2203, 
comma 2, c.c., di modo che gli stessi possono agire o resistere in giudizio in nome della banca 
preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella filiale o succursale cui sono 
proposti, come previsto dall'art. 2204, comma 2, c.c., e dall'art. 77, comma 2, c.p.c. a norma del 
quale, tra l'altro, il potere di stare in giudizio per il preponente si presume conferito all'institore.
LA RAPPRESENTANZA INSTITORIA- 
Il rappresentante deve rendere esplicito al 
terzo con cui contratta che opera in nome 
del rappresentato, affinché l'atto compiuto e 
i relativi effetti ricadano direttamente su 
quest’ultimo (art. 1388). Il rappresentante 
che non osserva questa regola si obbliga 
personalmente. Nella disciplina generale 
della rappresentanza in tal caso il 
preponente non resta obbligato. In quella 
della rappresentanza institoria (art. 2208) 
anche il preponente è personalmente 
obbligato, quando gli atti compiuti 
dall'institore «siano pertinenti all'esercizio 
dell'impresa a cui è preposto».
CASSAZIONE 9130/2013 
La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell'impresa 
per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare 
dall'art. 2208 c.c., che l'imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti 
compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, per essere a lui riferibili, 
secondo i principi fondamentali dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le 
attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede 
quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali. 
Quindi – nel caso di specie – una Banca ha dovuto rispondere del danno 
provocato dal Direttore di Filiale con il cattivo utilizzo delle somme ricevute in 
deposito.
I PROCURATORI 
Sono coloro che «in base ad un rapporto continuativo, 
abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti 
pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo 
preposti ad esso» (art. 2209). 
Essi sono in una posizione di grado inferiore rispetto 
all'institore in quanto: 
• a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede 
secondaria; 
• b) sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere 
decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo 
dell'impresa o ad una serie specifica di atti.
POTERI E OBBLIGHI DEL 
PROCURATORE (2209 C.C.) 
Anche ai procuratori si applicano gli artt. 2206 (pubblicità della procura institoria) e 
2207 (modifica e revoca della stessa): in mancanza di specifiche limitazioni iscritte 
nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di 
rappresentanza generale dell'imprenditore, ma limitato alla specie di operazioni per 
le quali hanno potere decisionale. 
A differenza dell’institore, il procuratore non ha la rappresentanza processuale (attiva 
e/o passiva) dell'imprenditore, se tale potere non gli è stato espressamente conferito 
e non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle 
scritture contabili. 
L'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'esercizio dell'impresa, 
compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore.
COMMESSI 
I commessi sono 
ausiliari subordinati 
cui sono affidate 
mansioni esecutive 
e materiali che li 
pongono in 
contatto con i terzi.
POTERI E OBBLIGHI COMMESSI 
(2210 C.C.) 
Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di 
conferimento; essi «possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono 
incaricati». 
Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la 
consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni 
generali di contratto predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa; c) se preposti alla 
vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza 
firmata dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa. 
A tutti i commessi è poi riconosciuta — limitatamente agli affari da essi conclusi — la legittimazione a ricevere per conto 
dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze 
contrattuali. È riconosciuta, altresì, la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore 
(art. 2212). 
L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale; perciò le limitazioni 
saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio, avvisi affissi nei 
locali di vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza delle limitazioni medesime da parte dei terzi.
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE 
CONCORSUALI 
Il complesso delle regole della legge fallimentare è applicabile solo 
all’imprenditore commerciale medio-grande: 
Oggi, però, sono non sono «fallibili» tutti gli imprenditori 
commerciali medio-grandi, ma solo quelli che presentino determinati 
parametri relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e 
all’indebitamento 
In linea generale la procedura di fallimento determina lo 
spossessamento dell’imprenditore e il concorso di tutti i suoi 
creditori nella soddisfazione derivante dall’alienazione del 
patrimonio dell’impresa.
ARTICOLO 1 LEGGE FALLIMENTARE 
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una 
attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. 
II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo 
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se 
di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; 
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di 
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non 
superiore ad euro duecentomila; 
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 
III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del 
Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
MANOVRA 2011 E IMPRENDITORE 
AGRICOLO 
Importanti novità per l’imprenditore agricolo dall’articolo 23 del 
d.l. 98/2011 
In attesa di una revisione complessiva della disciplina 
dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle 
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o 
di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 
182- bis e 182-ter della legge fallimentare (accordo di 
ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale).

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Gli aspetti dello statuto dell'imprenditore

  • 1. GLI ASPETTI DELLO STATUTO DELL’IMPRENDITORE UNITÀ 4 UNIVERSITÀ  Pubbl icità legale (Registro Imprese)  Tenuta Scritture contabi l i  Rappresentanza commerciale  Fallimento e accordo di ristrutturazione DEGLI STUDI DI BERGAMO Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale A.A. 2014/2015
  • 2. LA PUBBLICITÀ DEI FATTI Chi opera sul mercato ha bisogno di informazioni certe relative all’esistenza delle imprese e alle loro vicende. Chi esercita un’attività d’impresa ha interesse a che l’esistenza e le vicende di tale attività siano conosciute dai terzi e siano loro opponibili. L’informazione consente di semplificare i rapporti economici e di prevenire le controversie tra le imprese. DELL’IMPRESA
  • 3. LO STRUMENTO DI PUBBLICITÀ DEI FATTI DELLE IMPRESE La pubblicità dei fatti delle imprese è attuata attraverso il Registro delle Imprese previsto dal codice del 1942 per le sole imprese commerciali medio grande e istituito nel 1993 come sistema di informazione relativo a tutte le imprese.
  • 4. STORIA DEL REGISTRO IMPRESE Non istituito per molti anni dopo l’entrata in vigore del Codice Civile. Attuato con L. 29-12-1993, n. 580, DPR 07-12-1995, n. 581 e DPR 16- 09-1996, n. 559. Tenuto presso le camere di commercio. Oggi non raccoglie solo atti delle imprese commerciali, ma anche atti degli altri tipi di imprese. Il registro è pubblico. Il registro è tenuto con modalità informatica.
  • 5. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE È istituito presso camera di commercio in ogni Provincia. È diretto da un Conservatore (segretario generale o dirigente) nominato dalla giunta della CCIAA, È vigilato da un Giudice designato dal Presidente del Tribunale («Giudice del Registro», art. 2188 c.c.). È tenuto con tecniche informatiche e telematiche Chiunque può consultarlo.
  • 6. LA FUNZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE “assicurare completezza ed organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell’informazione su tutto il territorio nazionale” (art. 8, c. 6, legge 580/1993)
  • 7. L’ORGANIZZAZIONE DEL REGISTRO Sezione ordinaria Sezioni speciali IMPRESE
  • 8. Imprenditori individuali non piccoli Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di capitali Società cooperative; Società consortili Consorzi con attività esterna SEZIONE ORDINARIA Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.) Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000 Società estere nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)
  • 9. soggetti per i quali l’iscrizione non era prevista dal c.c.: imprenditori individuali agricoli (2135 c.c.), piccoli imprenditori (2083 c.c), società semplici imprese artigiane disciplinate dalla L. 443/85 società tra professionisti (attualmente solo società tra avvocati ex d.lgs. 96/2001) società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette ex art. 2497 bis c.c., (l’iscrizione ai aggiunge a quella nella sezione ordinaria, se la società vi è tenuta); imprese sociali ex d.lgs. 115/2006 SEZIONI SPECIALI
  • 10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA Iscrizione a fini di opponibilità ai terzi o di informazione PUBBLICITÀ Deposito a fini di mera conoscibilità (es: deposito bilancio) In taluni casi l’iscrizione è accompagnata da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (es.: pubblicità G.E.I.E:)
  • 11. ATTI E FATTI DA ISCRIVERE O DEPOSITARE A REGISTRO IMPRESE Solo quelli specificati dalla legge (non esistono depositi o iscrizioni ulteriori). Si tratta delle informazioni necessarie per individuare l’imprenditore, l’impresa, la struttura e l’organizzazione delle società. Tutte le modificazioni degli atti iscritti devono essere iscritte.
  • 12. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della provincia in cui l’impresa ha la sede. Nella corrispondenza deve essere indicato il registro delle imprese di iscrizione. L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, ma può avvenire d’ufficio se si tratta di iscrizione obbligatoria e l’interessato non vi provvede. In particolare può essere disposta la cancellazione d’ufficio: cfr. d.p.r. 247/2004 e articolo 2490 c.c. (qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio la società è cancellata d’ufficio dal Registro Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.)
  • 13. CONTROLLO SULLE ISCRIZIONI L’ufficio del registro delle imprese è incaricato di un controllo di legalità formale su quanto oggetto di iscrizione: il controllo si estende alla verifica dell’esistenza e della veridicità dell’atto.
  • 14. VICENDE ISCRIZIONE L’iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione della richiesta. Contro il rifiuto di iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto giorni al Giudice del registro, che provvede con decreto. Contro il decreto del Giudice del registro si può ricorrere al tribunale, che provvede anch’esso con decreto. Con le stesse modalità si può ricorrere contro la cancellazione d’ufficio.
  • 15. SANZIONI La mancata iscrizione è punita: • con sanzione amministrativa; • con sanzioni indirette (per es. mancato decorso termine di un anno per dichiarazione fallimento).
  • 16. EFFICACIA ISCRIZIONE • efficacia dichiarativa, • efficacia costitutiva, • efficacia normativa. Iscrizione nella sezione ordinaria: • normalmente pubblicità notizia e certificazione anagrafica, • per imprese agricole e società semplici: efficacia dichiarativa. Iscrizione nelle sezioni speciali:
  • 17. EFFICACIA DICHIARATIVA (ART. 2193 C.C.) I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta (la conoscenza è sostituita da una formalità). L'adempimento pubblicitario è surrogabile dalla prova della conoscenza del fatto non pubblicizzato Questa regola subisce delle deroghe con riferimento alle società di capitali: • L’opponibilità ai terzi diventa piena solo decorsi 15 giorni dall’iscrizione. Durante questo periodo i terzi possono dimostrare la mancata conoscenza. • Per certi atti, previsti dalla legge, la pubblicità legale avviene tramite pubblicazione nella gazzetta ufficiale. • Art. 2384, 2° c.: «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società».
  • 18. EFFICACIA COSTITUTIVA Si ha solo quando è previsto dalla legge e non è surrogabile dalla conoscenza effettiva dell’atto non iscritto. Costituisce il presupposto perché un atto produca effetti nei confronti di chiunque o solo dei terzi. Per esempio: in mancanza di iscrizione società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative non «nascono».
  • 19. EFFICACIA NORMATIVA All’iscrizione consegue un particolare regime normativo, che non si applica in caso contrario. Per esempio: i soci delle s.n.c. e la s.a.s. iscritte sono sottoposti a un regime di responsabilità per i debiti della società meno gravoso di quello che si applica ai soci delle società non iscritte.
  • 20. LA PUBBLICITÀ-NOTIZIA Ha il limitato effetto di rendere conoscibili determinati fatti ma non ha alcun rilievo in termini di opponibilità di tali fatti. Esempi di pubblicità notizia: iscrizione delle società tra Avvocati; iscrizione dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento; iscrizione del piccolo imprenditore commerciale.
  • 21. LE SCRITTURE CONTABILI In un’economia fondata sul credito è fondamentale per l’imprenditore e per i terzi che con lui hanno rapporti avere una costante informazione sul movimento degli affari dell’impresa e sulla sua consistenza patrimoniale. Tale controllo si attua attraverso le scritture contabili. Le scritture contabili sono obbligatorie per l’imprenditore commerciale medio-grande, per le società commerciali anche se non svolgono attività commerciale, per gli enti pubblici economici e per le imprese sociali. Le scritture devono essere conservate per dieci anni.
  • 22. LE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE (ART. 2214 C.C.) Il soggetto obbligato deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari (2215, 2216 e 2217 c.c.). Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e della fatture spedite.
  • 23. LIBRO GIORNALE (ART. 2216 C.C.) In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Le registrazioni devono essere in ordine cronologico ma non è necessario che siano effettuate il giorno stesso in cui sono eseguite. Non devono essere registrate separatamente tutte le operazioni compiute in un giorno: quelle omogenee possono essere registrate giornalmente in modo cumulativo. Sono possibili libri giornali sezionali.
  • 24. LIBRO DEGLI INVENTARI (ART. 2217 C.C.) È un registro sistematico in cui vanno riportati l’inventario da redigere all’inizio e gli inventari periodici annuali. L’inventario deve descrivere e valutare le attività e le passività dell’impresa nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima e si chiude con il bilancio. Nelle valutazioni di bilancio qualsiasi imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili.
  • 25. ESEMPI DI ALTRE SCRITTURE RICHIESTE DALLA NATURA E DAL LE DIMENSIONI DEL L’ IMPRESA Libro mastro, libro cassa, libro magazzino. Molte scritture sono tenute in forza della legislazione fiscale. Altre scritture sono imposte dalla disciplina societaria (v. art. 2421 c.c.).
  • 26. LE REGOLE DI TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI (2215 /2219 C.C. ) I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili. È oggi possibile la tenuta delle scritture con modalità informatica e archiviazione virtuale.
  • 27. IL CONTROLLO DELLE SCRITTURE CONTABILI In generale le scritture contabili dell’imprenditore non sono soggette in quanto tali a controllo. Nelle s.p.a. e nelle s.r.l. di maggiori dimensioni e nelle società qualificate dalla legge come «enti di interesse pubblico» (D. Lgs. 39 del 2010) ovvero in quelle che le controllano o ne sono controllate è previsto un articolato sistema di revisione legale dei conti
  • 28. SANZIONI L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a proprio favore (art. 2710 c.c.): le scritture irregolari fanno, però, prova contro l’imprenditore. In caso di fallimento la mancata tenuta della contabilità o la tenuta irregolare possono portare all’applicazione della sanzione per il reato di bancarotta. Le norme del diritto penale sanzionano in certi casi l’infedeltà delle informazioni contabili rese al pubblico attraverso i bilanci (ma non la mancata tenuta della contabilità in sé).
  • 29. RISERVATEZZA DELLE SCRITTURE Le scritture contabili normalmente restano riservate all’imprenditore e non sono accessibili ai terzi. Solo il bilancio delle società di capitali e delle cooperative deve essere reso pubblico con il deposito nel registro delle imprese. Nelle società sottoposte a controllo pubblico il segreto non può essere opposto all’organo preposto alla vigilanza. Per esempio nelle quotate il segreto non può essere opposto alla Consob, che può disporre anche la diffusione di notizie ulteriori rispetto all’informativa di bilancio. Fanno eccezione le norme penali e tributarie che possono derogare al principio del segreto. CONTABILI
  • 30. RILEVANZA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI NEL PROCESSO (2709- 2710 C.C.) Le scritture possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente). Chi vuole farle valere contro l’imprenditore non può scinderne il contenuto (l’imprenditore può dimostrare falsità o erroneità della registrazione contabile). Le scritture possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore (ma entro limiti rimessi all’apprezzamento del Giudice) se ricorrono tre condizioni: • le scritture sono essere regolarmente tenute, • la controparte deve essere un imprenditore, • la controversia deve riguardare rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa.
  • 31. LA COMUNICAZ IONE E L’ESI BI Z IONE DEL LE SCRITTURE CONTABILI (2711 C.C. ) • Solo in tre casi tassativi il Giudice può ordinare la comunicazione integrale in giudizio di tutte le scritture contabili: controversie relative allo scioglimento delle società, controversie relative alla comunione di beni e controversie relative alla successione mortis causa. • Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
  • 32. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE  L’imprenditore commerciale si avvale di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere conferiti poteri di rappresentanza;  Gli ausiliari non sono, normalmente, utilizzati dal piccolo imprenditore.  La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari dell’imprenditore commerciale, dotati di potere di rappresentanza: institori, procuratori e commessi.  Tali ausiliari si intendono dotati di poteri di rappresentanza indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita procura.
  • 33. PECULIARITÀ RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Institori, procuratori e commessi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica comporta. Non occorre una specifica procura, dato che il potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della mansione da essi svolta. L’imprenditore può modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza di tali ausiliari: in tal caso è necessario uno specifico atto, opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza di costoro nelle forme stabilite dalla legge.
  • 34. L’INSTITORE  È colui che è preposto all'esercizio dell'impresa (art . 2203, 1° c.) o di una sede secondaria o di un ramo di essa (art. 2203, 2° c.). Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. È posto al vertice della gerarchia del personale, in virtù di un atto di preposizione dell' imprenditore.  Solitamente è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente.  L' institore è investito dall'imprenditore di un potere di gestione generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto. Non può essere considerato institore chi ha poteri limitati a un determinato settore funzionale dell’impresa .
  • 35. GLI OBBLIGHI DELL’INSTITORE L'institore è tenuto, insieme all’imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è preposto (art. 2205). In caso di fallimento dell'imprenditore trovano applicazione anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. f.).
  • 36. IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELL’INSTITORE All’institore è attribuito generale il potere di rappresentanza, sia sostanziale sia processuale, corrispondente al suo potere di gestione (art. 2204 c.c.). Egli può compiere in nome dell'imprenditore «tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa» o della sede o del ramo cui è preposto. All’institore è espressamente vietato alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò specificamente autorizzato. L'institore può stare in giudizio, sia come attore (soggetto che inizia una causa), sia come convenuto (soggetto che subisce una causa) per «le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2° comma).
  • 37. LIMITAZIONE POTERI INSTITORE Il potere di rappresentanza attribuito all’institore dalla legge può essere ampliato o limitato dall'imprenditore, sia all'atto della preposizione sia in un momento successivo. Le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se la procura o il successivo atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese (artt. 2206, 1° comma e 2207, 1° comma, c.c.). In mancanza, «la rappresentanza si reputa generale», salvo che l’imprenditore provi che i terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento della conclusione dell'affare. La revoca della procura institoria è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se l'imprenditore dimostra che i terzi ne sono a conoscenza (art. 2207 c.c.).
  • 38. CASSAZIONE 8397/2009 L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità giuridica - va sempre imputata all'istituto di credito di cui sono emanazione. Ai dirigenti preposti a filiali e succursali, inoltre, va - di regola - riconosciuta la qualità di institore, ex art. 2203, comma 2, c.c., di modo che gli stessi possono agire o resistere in giudizio in nome della banca preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella filiale o succursale cui sono proposti, come previsto dall'art. 2204, comma 2, c.c., e dall'art. 77, comma 2, c.p.c. a norma del quale, tra l'altro, il potere di stare in giudizio per il preponente si presume conferito all'institore.
  • 39. LA RAPPRESENTANZA INSTITORIA- Il rappresentante deve rendere esplicito al terzo con cui contratta che opera in nome del rappresentato, affinché l'atto compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente su quest’ultimo (art. 1388). Il rappresentante che non osserva questa regola si obbliga personalmente. Nella disciplina generale della rappresentanza in tal caso il preponente non resta obbligato. In quella della rappresentanza institoria (art. 2208) anche il preponente è personalmente obbligato, quando gli atti compiuti dall'institore «siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto».
  • 40. CASSAZIONE 9130/2013 La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell'impresa per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare dall'art. 2208 c.c., che l'imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, per essere a lui riferibili, secondo i principi fondamentali dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali. Quindi – nel caso di specie – una Banca ha dovuto rispondere del danno provocato dal Direttore di Filiale con il cattivo utilizzo delle somme ricevute in deposito.
  • 41. I PROCURATORI Sono coloro che «in base ad un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso» (art. 2209). Essi sono in una posizione di grado inferiore rispetto all'institore in quanto: • a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede secondaria; • b) sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo dell'impresa o ad una serie specifica di atti.
  • 42. POTERI E OBBLIGHI DEL PROCURATORE (2209 C.C.) Anche ai procuratori si applicano gli artt. 2206 (pubblicità della procura institoria) e 2207 (modifica e revoca della stessa): in mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza generale dell'imprenditore, ma limitato alla specie di operazioni per le quali hanno potere decisionale. A differenza dell’institore, il procuratore non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva) dell'imprenditore, se tale potere non gli è stato espressamente conferito e non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle scritture contabili. L'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'esercizio dell'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore.
  • 43. COMMESSI I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi.
  • 44. POTERI E OBBLIGHI COMMESSI (2210 C.C.) Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento; essi «possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati». Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa; c) se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa. A tutti i commessi è poi riconosciuta — limitatamente agli affari da essi conclusi — la legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. È riconosciuta, altresì, la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 2212). L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale; perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio, avvisi affissi nei locali di vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza delle limitazioni medesime da parte dei terzi.
  • 45. FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI Il complesso delle regole della legge fallimentare è applicabile solo all’imprenditore commerciale medio-grande: Oggi, però, sono non sono «fallibili» tutti gli imprenditori commerciali medio-grandi, ma solo quelli che presentino determinati parametri relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all’indebitamento In linea generale la procedura di fallimento determina lo spossessamento dell’imprenditore e il concorso di tutti i suoi creditori nella soddisfazione derivante dall’alienazione del patrimonio dell’impresa.
  • 46. ARTICOLO 1 LEGGE FALLIMENTARE Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
  • 47. MANOVRA 2011 E IMPRENDITORE AGRICOLO Importanti novità per l’imprenditore agricolo dall’articolo 23 del d.l. 98/2011 In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182- bis e 182-ter della legge fallimentare (accordo di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale).