Presentazione molto dettagliata relativa ai diversi aspetti dello statuto dell'imprenditore: dalla pubblicità attraverso il Registro delle Imprese, agli ausiliari dell'imprenditore alle procedure concorsuali
1. GLI ASPETTI DELLO STATUTO
DELL’IMPRENDITORE
UNITÀ 4 UNIVERSITÀ
Pubbl icità legale (Registro Imprese)
Tenuta Scritture contabi l i
Rappresentanza commerciale
Fallimento e accordo di ristrutturazione
DEGLI
STUDI DI
BERGAMO
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale
A.A. 2014/2015
2. LA PUBBLICITÀ DEI FATTI
Chi opera sul mercato ha
bisogno di informazioni
certe relative all’esistenza
delle imprese e alle loro
vicende.
Chi esercita un’attività
d’impresa ha interesse a
che l’esistenza e le
vicende di tale attività
siano conosciute dai terzi
e siano loro opponibili.
L’informazione consente
di semplificare i rapporti
economici e di prevenire
le controversie tra le
imprese.
DELL’IMPRESA
3. LO STRUMENTO DI PUBBLICITÀ DEI
FATTI DELLE IMPRESE
La pubblicità dei fatti delle imprese è
attuata attraverso il Registro delle
Imprese previsto dal codice del 1942
per le sole imprese commerciali
medio grande e istituito nel 1993
come sistema di informazione
relativo a tutte le imprese.
4. STORIA DEL REGISTRO IMPRESE
Non istituito per molti anni dopo
l’entrata in vigore del Codice Civile.
Attuato con L. 29-12-1993, n. 580,
DPR 07-12-1995, n. 581 e DPR 16-
09-1996, n. 559.
Tenuto presso le camere di
commercio.
Oggi non raccoglie solo atti delle
imprese commerciali, ma anche atti
degli altri tipi di imprese.
Il registro è pubblico.
Il registro è tenuto con modalità
informatica.
5. UFFICIO DEL REGISTRO DELLE
IMPRESE
È istituito presso camera di commercio in ogni Provincia.
È diretto da un Conservatore (segretario generale o dirigente)
nominato dalla giunta della CCIAA,
È vigilato da un Giudice designato dal Presidente del Tribunale
(«Giudice del Registro», art. 2188 c.c.).
È tenuto con tecniche informatiche e telematiche
Chiunque può consultarlo.
6. LA FUNZIONE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESE
“assicurare completezza ed
organicità di pubblicità per tutte le
imprese soggette ad iscrizione,
garantendo la tempestività
dell’informazione su tutto il
territorio nazionale” (art. 8, c. 6,
legge 580/1993)
8. Imprenditori individuali non piccoli
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
Società di capitali
Società cooperative;
Società consortili
Consorzi con attività esterna
SEZIONE ORDINARIA
Gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.)
Aziende speciali e consorzi fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
Società estere nel caso di apertura di una sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia. Associazioni ed altri enti od organismi che esercitano in
via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa
Enti pubblici economici (aventi per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale)
9. soggetti per i quali
l’iscrizione non era
prevista dal c.c.:
imprenditori
individuali agricoli
(2135 c.c.), piccoli
imprenditori (2083
c.c), società semplici
imprese artigiane
disciplinate dalla L.
443/85
società tra
professionisti
(attualmente solo
società tra avvocati
ex d.lgs. 96/2001)
società o enti che
esercitano attività di
direzione e
coordinamento e
quelle che vi sono
soggette ex art. 2497
bis c.c., (l’iscrizione
ai aggiunge a quella
nella sezione
ordinaria, se la
società vi è tenuta);
imprese sociali ex
d.lgs. 115/2006
SEZIONI SPECIALI
10. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA
Iscrizione a fini di
opponibilità ai terzi o di
informazione
PUBBLICITÀ
Deposito a fini di mera
conoscibilità (es:
deposito bilancio)
In taluni casi
l’iscrizione è
accompagnata da
pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale (es.:
pubblicità G.E.I.E:)
11. ATTI E FATTI DA ISCRIVERE O
DEPOSITARE A REGISTRO IMPRESE
Solo quelli specificati dalla
legge (non esistono
depositi o iscrizioni
ulteriori).
Si tratta delle informazioni
necessarie per individuare
l’imprenditore, l’impresa,
la struttura e
l’organizzazione delle
società.
Tutte le modificazioni degli
atti iscritti devono essere
iscritte.
12. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese della
provincia in cui l’impresa ha la sede. Nella corrispondenza deve essere
indicato il registro delle imprese di iscrizione.
L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, ma può avvenire
d’ufficio se si tratta di iscrizione obbligatoria e l’interessato non vi
provvede.
In particolare può essere disposta la cancellazione d’ufficio: cfr. d.p.r.
247/2004 e articolo 2490 c.c. (qualora per oltre tre anni consecutivi non
venga depositato il bilancio la società è cancellata d’ufficio dal Registro
Imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 c.c.)
13. CONTROLLO SULLE ISCRIZIONI
L’ufficio del registro delle imprese
è incaricato di un controllo di
legalità formale su quanto oggetto
di iscrizione: il controllo si estende
alla verifica dell’esistenza e della
veridicità dell’atto.
14. VICENDE ISCRIZIONE
L’iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla protocollazione
della richiesta.
Contro il rifiuto di iscrizione, il richiedente può ricorrere entro otto
giorni al Giudice del registro, che provvede con decreto. Contro il
decreto del Giudice del registro si può ricorrere al tribunale, che
provvede anch’esso con decreto.
Con le stesse modalità si può ricorrere contro la cancellazione
d’ufficio.
15. SANZIONI
La mancata iscrizione è punita:
• con sanzione amministrativa;
• con sanzioni indirette (per es. mancato decorso
termine di un anno per dichiarazione fallimento).
16. EFFICACIA ISCRIZIONE
• efficacia dichiarativa,
• efficacia costitutiva,
• efficacia normativa.
Iscrizione
nella sezione
ordinaria:
• normalmente pubblicità notizia e
certificazione anagrafica,
• per imprese agricole e società
semplici: efficacia dichiarativa.
Iscrizione
nelle sezioni
speciali:
17. EFFICACIA DICHIARATIVA (ART. 2193
C.C.)
I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono
essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi
provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza
L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta
dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta (la conoscenza è sostituita da una
formalità).
L'adempimento pubblicitario è surrogabile dalla prova della conoscenza del fatto non
pubblicizzato
Questa regola subisce delle deroghe con riferimento alle società di capitali:
• L’opponibilità ai terzi diventa piena solo decorsi 15 giorni dall’iscrizione. Durante questo periodo i terzi
possono dimostrare la mancata conoscenza.
• Per certi atti, previsti dalla legge, la pubblicità legale avviene tramite pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
• Art. 2384, 2° c.: «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione
degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi
abbiano intenzionalmente agito a danno della società».
18. EFFICACIA COSTITUTIVA
Si ha solo quando è previsto dalla legge e non è
surrogabile dalla conoscenza effettiva dell’atto non iscritto.
Costituisce il presupposto perché un atto produca effetti nei
confronti di chiunque o solo dei terzi.
Per esempio: in mancanza di iscrizione società per azioni,
delle società in accomandita per azioni, delle società a
responsabilità limitata e delle cooperative non «nascono».
19. EFFICACIA NORMATIVA
All’iscrizione consegue un particolare regime
normativo, che non si applica in caso contrario.
Per esempio: i soci delle s.n.c. e la s.a.s. iscritte
sono sottoposti a un regime di responsabilità per
i debiti della società meno gravoso di quello che
si applica ai soci delle società non iscritte.
20. LA PUBBLICITÀ-NOTIZIA
Ha il limitato effetto di rendere
conoscibili determinati fatti ma non
ha alcun rilievo in termini di
opponibilità di tali fatti.
Esempi di pubblicità notizia:
iscrizione delle società tra
Avvocati; iscrizione dei soggetti
che esercitano attività di direzione
e coordinamento; iscrizione del
piccolo imprenditore commerciale.
21. LE SCRITTURE CONTABILI
In un’economia fondata sul credito è fondamentale per l’imprenditore e
per i terzi che con lui hanno rapporti avere una costante informazione
sul movimento degli affari dell’impresa e sulla sua consistenza
patrimoniale.
Tale controllo si attua attraverso le scritture contabili.
Le scritture contabili sono obbligatorie per l’imprenditore commerciale
medio-grande, per le società commerciali anche se non svolgono
attività commerciale, per gli enti pubblici economici e per le imprese
sociali.
Le scritture devono essere conservate per dieci anni.
22. LE SCRITTURE CONTABILI
OBBLIGATORIE (ART. 2214 C.C.)
Il soggetto obbligato deve tenere il libro
giornale e il libro degli inventari (2215, 2216 e
2217 c.c.).
Deve altresì tenere le altre scritture contabili
che siano richieste dalla natura e dalle
dimensioni dell'impresa e conservare
ordinatamente per ciascun affare gli originali
delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
ricevute, nonché le copie delle lettere, dei
telegrammi e della fatture spedite.
23. LIBRO GIORNALE (ART. 2216 C.C.)
In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni relative
all’esercizio dell’impresa.
Le registrazioni devono essere in ordine cronologico ma non è necessario
che siano effettuate il giorno stesso in cui sono eseguite.
Non devono essere registrate separatamente tutte le operazioni compiute in
un giorno: quelle omogenee possono essere registrate giornalmente in
modo cumulativo.
Sono possibili libri giornali sezionali.
24. LIBRO DEGLI INVENTARI (ART. 2217
C.C.)
È un registro sistematico in cui vanno riportati l’inventario da
redigere all’inizio e gli inventari periodici annuali.
L’inventario deve descrivere e valutare le attività e le passività
dell’impresa nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore
estranee alla medesima e si chiude con il bilancio.
Nelle valutazioni di bilancio qualsiasi imprenditore deve attenersi ai
criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto
applicabili.
25. ESEMPI DI ALTRE SCRITTURE RICHIESTE DALLA
NATURA E DAL LE DIMENSIONI DEL L’ IMPRESA
Libro mastro, libro cassa, libro
magazzino.
Molte scritture sono tenute in forza
della legislazione fiscale.
Altre scritture sono imposte dalla
disciplina societaria (v. art. 2421 c.c.).
26. LE REGOLE DI TENUTA DELLE SCRITTURE
CONTABILI (2215 /2219 C.C. )
I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina
e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio
del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a
bollatura né a vidimazione.
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in
bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria
qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.
È oggi possibile la tenuta delle scritture con modalità informatica e archiviazione virtuale.
27. IL CONTROLLO DELLE SCRITTURE
CONTABILI
In generale le scritture contabili
dell’imprenditore non sono soggette
in quanto tali a controllo.
Nelle s.p.a. e nelle s.r.l. di maggiori
dimensioni e nelle società qualificate
dalla legge come «enti di interesse
pubblico» (D. Lgs. 39 del 2010)
ovvero in quelle che le controllano o
ne sono controllate è previsto un
articolato sistema di revisione legale
dei conti
28. SANZIONI
L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non
può utilizzarle come mezzo di prova a proprio favore (art. 2710 c.c.):
le scritture irregolari fanno, però, prova contro l’imprenditore.
In caso di fallimento la mancata tenuta della contabilità o la tenuta
irregolare possono portare all’applicazione della sanzione per il reato
di bancarotta.
Le norme del diritto penale sanzionano in certi casi l’infedeltà delle
informazioni contabili rese al pubblico attraverso i bilanci (ma non la
mancata tenuta della contabilità in sé).
29. RISERVATEZZA DELLE SCRITTURE
Le scritture contabili normalmente
restano riservate all’imprenditore e
non sono accessibili ai terzi. Solo il
bilancio delle società di capitali e
delle cooperative deve essere reso
pubblico con il deposito nel registro
delle imprese. Nelle società
sottoposte a controllo pubblico il
segreto non può essere opposto
all’organo preposto alla vigilanza. Per
esempio nelle quotate il segreto non
può essere opposto alla Consob, che
può disporre anche la diffusione di
notizie ulteriori rispetto all’informativa
di bilancio.
Fanno eccezione le norme penali e
tributarie che possono derogare al
principio del segreto.
CONTABILI
30. RILEVANZA PROBATORIA DELLE
SCRITTURE CONTABILI NEL PROCESSO
(2709- 2710 C.C.)
Le scritture possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre,
comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente).
Chi vuole farle valere contro l’imprenditore non può scinderne il
contenuto (l’imprenditore può dimostrare falsità o erroneità della
registrazione contabile).
Le scritture possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore
(ma entro limiti rimessi all’apprezzamento del Giudice) se ricorrono
tre condizioni:
• le scritture sono essere regolarmente tenute,
• la controparte deve essere un imprenditore,
• la controversia deve riguardare rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa.
31. LA COMUNICAZ IONE E L’ESI BI Z IONE DEL LE
SCRITTURE CONTABILI (2711 C.C. )
• Solo in tre casi tassativi il Giudice può
ordinare la comunicazione integrale in
giudizio di tutte le scritture contabili:
controversie relative allo scioglimento delle
società, controversie relative alla comunione
di beni e controversie relative alla
successione mortis causa.
• Negli altri casi il giudice può ordinare, anche
d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne
le registrazioni concernenti la controversia in
corso. Può ordinare altresì l'esibizione di
singole scritture contabili, lettere, telegrammi
o fatture concernenti la controversia stessa.
32. LA RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE
L’imprenditore commerciale si avvale di ausiliari
(dipendenti o autonomi) ai quali possono essere
conferiti poteri di rappresentanza;
Gli ausiliari non sono, normalmente, utilizzati dal
piccolo imprenditore.
La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di
ausiliari dell’imprenditore commerciale, dotati di
potere di rappresentanza: institori, procuratori e
commessi.
Tali ausiliari si intendono dotati di poteri di
rappresentanza indipendentemente dall’esistenza
di un’esplicita procura.
33. PECULIARITÀ RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE
Institori, procuratori e commessi sono automaticamente
investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore ex
lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica
comporta. Non occorre una specifica procura, dato che il
potere di rappresentanza costituisce effetto naturale della
mansione da essi svolta.
L’imprenditore può modificare il contenuto legale tipico
del potere di rappresentanza di tali ausiliari: in tal caso è
necessario uno specifico atto, opponibile ai terzi solo se
portato a conoscenza di costoro nelle forme stabilite
dalla legge.
34. L’INSTITORE
È colui che è preposto all'esercizio dell'impresa (art . 2203,
1° c.) o di una sede secondaria o di un ramo di essa (art.
2203, 2° c.). Corrisponde al direttore generale dell'impresa
o di una filiale o di un settore produttivo. È posto al vertice
della gerarchia del personale, in virtù di un atto di
preposizione dell' imprenditore.
Solitamente è un lavoratore subordinato con la qualifica di
dirigente.
L' institore è investito dall'imprenditore di un potere di
gestione generale, che abbraccia tutte le operazioni della
struttura alla quale è preposto. Non può essere considerato
institore chi ha poteri limitati a un determinato settore
funzionale dell’impresa .
35. GLI OBBLIGHI DELL’INSTITORE
L'institore è tenuto, insieme all’imprenditore,
all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro
delle imprese e di tenuta delle scritture contabili
dell'impresa o della sede cui è preposto (art. 2205).
In caso di fallimento dell'imprenditore trovano
applicazione anche nei confronti dell'institore le
sanzioni penali a carico del fallito (art. 227 l. f.).
36. IL POTERE DI RAPPRESENTANZA
DELL’INSTITORE
All’institore è attribuito generale il potere di rappresentanza, sia sostanziale sia
processuale, corrispondente al suo potere di gestione (art. 2204 c.c.).
Egli può compiere in nome dell'imprenditore «tutti gli atti pertinenti all'esercizio
dell'impresa» o della sede o del ramo cui è preposto.
All’institore è espressamente vietato alienare o ipotecare i beni immobili del
preponente, se non è stato a ciò specificamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio, sia come attore (soggetto che inizia una causa), sia
come convenuto (soggetto che subisce una causa) per «le obbligazioni dipendenti da
atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2° comma).
37. LIMITAZIONE POTERI INSTITORE
Il potere di rappresentanza attribuito all’institore dalla legge può essere ampliato o
limitato dall'imprenditore, sia all'atto della preposizione sia in un momento
successivo.
Le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se la procura o il successivo atto di
limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese (artt. 2206, 1° comma e
2207, 1° comma, c.c.). In mancanza, «la rappresentanza si reputa generale»,
salvo che l’imprenditore provi che i terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di
limitazioni al momento della conclusione dell'affare.
La revoca della procura institoria è opponibile ai terzi solo se pubblicata o se
l'imprenditore dimostra che i terzi ne sono a conoscenza (art. 2207 c.c.).
38. CASSAZIONE 8397/2009
L'attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca - le quali sono prive di personalità
giuridica - va sempre imputata all'istituto di credito di cui sono emanazione. Ai dirigenti preposti
a filiali e succursali, inoltre, va - di regola - riconosciuta la qualità di institore, ex art. 2203,
comma 2, c.c., di modo che gli stessi possono agire o resistere in giudizio in nome della banca
preponente, per qualsiasi rapporto derivante da atti compiuti nella filiale o succursale cui sono
proposti, come previsto dall'art. 2204, comma 2, c.c., e dall'art. 77, comma 2, c.p.c. a norma del
quale, tra l'altro, il potere di stare in giudizio per il preponente si presume conferito all'institore.
39. LA RAPPRESENTANZA INSTITORIA-
Il rappresentante deve rendere esplicito al
terzo con cui contratta che opera in nome
del rappresentato, affinché l'atto compiuto e
i relativi effetti ricadano direttamente su
quest’ultimo (art. 1388). Il rappresentante
che non osserva questa regola si obbliga
personalmente. Nella disciplina generale
della rappresentanza in tal caso il
preponente non resta obbligato. In quella
della rappresentanza institoria (art. 2208)
anche il preponente è personalmente
obbligato, quando gli atti compiuti
dall'institore «siano pertinenti all'esercizio
dell'impresa a cui è preposto».
40. CASSAZIONE 9130/2013
La nomina di un institore non esclude la responsabilità del titolare dell'impresa
per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare
dall'art. 2208 c.c., che l'imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti
compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, per essere a lui riferibili,
secondo i principi fondamentali dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le
attività svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede
quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.
Quindi – nel caso di specie – una Banca ha dovuto rispondere del danno
provocato dal Direttore di Filiale con il cattivo utilizzo delle somme ricevute in
deposito.
41. I PROCURATORI
Sono coloro che «in base ad un rapporto continuativo,
abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo
preposti ad esso» (art. 2209).
Essi sono in una posizione di grado inferiore rispetto
all'institore in quanto:
• a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di una sede
secondaria;
• b) sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere
decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo
dell'impresa o ad una serie specifica di atti.
42. POTERI E OBBLIGHI DEL
PROCURATORE (2209 C.C.)
Anche ai procuratori si applicano gli artt. 2206 (pubblicità della procura institoria) e
2207 (modifica e revoca della stessa): in mancanza di specifiche limitazioni iscritte
nel registro delle imprese, i procuratori sono ex lege investiti di un potere di
rappresentanza generale dell'imprenditore, ma limitato alla specie di operazioni per
le quali hanno potere decisionale.
A differenza dell’institore, il procuratore non ha la rappresentanza processuale (attiva
e/o passiva) dell'imprenditore, se tale potere non gli è stato espressamente conferito
e non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di tenuta delle
scritture contabili.
L'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'esercizio dell'impresa,
compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore.
43. COMMESSI
I commessi sono
ausiliari subordinati
cui sono affidate
mansioni esecutive
e materiali che li
pongono in
contatto con i terzi.
44. POTERI E OBBLIGHI COMMESSI
(2210 C.C.)
Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di
conferimento; essi «possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono
incaricati».
Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la
consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; b) non hanno il potere di derogare alle condizioni
generali di contratto predisposte dall'imprenditore o alle clausole stampate nei moduli dell'impresa; c) se preposti alla
vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza
firmata dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa.
A tutti i commessi è poi riconosciuta — limitatamente agli affari da essi conclusi — la legittimazione a ricevere per conto
dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze
contrattuali. È riconosciuta, altresì, la legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore
(art. 2212).
L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale; perciò le limitazioni
saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei (ad esempio, avvisi affissi nei
locali di vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza delle limitazioni medesime da parte dei terzi.
45. FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI
Il complesso delle regole della legge fallimentare è applicabile solo
all’imprenditore commerciale medio-grande:
Oggi, però, sono non sono «fallibili» tutti gli imprenditori
commerciali medio-grandi, ma solo quelli che presentino determinati
parametri relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e
all’indebitamento
In linea generale la procedura di fallimento determina lo
spossessamento dell’imprenditore e il concorso di tutti i suoi
creditori nella soddisfazione derivante dall’alienazione del
patrimonio dell’impresa.
46. ARTICOLO 1 LEGGE FALLIMENTARE
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una
attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
II. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo
comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se
di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di
fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non
superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
III. I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
47. MANOVRA 2011 E IMPRENDITORE
AGRICOLO
Importanti novità per l’imprenditore agricolo dall’articolo 23 del
d.l. 98/2011
In attesa di una revisione complessiva della disciplina
dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle
disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o
di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli
182- bis e 182-ter della legge fallimentare (accordo di
ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale).