02 cassazione penale sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284
1. Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284 - Caduta dall'alto e omissione di misure di sicurez
Venerdì 05 Ottobre 2012 14:10 - Ultimo aggiornamento Venerdì 05 Ottobre 2012 15:06
Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284 - Caduta dall'alto e omissione di
misure di sicurezza: responsabilità di un committente e di un appaltatore
- Appalto e Contratto d’opera
- Committente
- Datore di Lavoro
- Dispositivo di Protezione Individuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo - Presidente
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere
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2. Cassazione Penale, Sez. 4, 20 settembre 2012, n. 36284 - Caduta dall'alto e omissione di misure di sicurezz
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Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (Omissis) N. IL (Omissis);
2) (Omissis) N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 4091/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 23/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA
PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello R., che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso di (Omissis);
Udito per la parte civile l'Avv. (Omissis) del foro di (Omissis) in sost. dell'avv. (Omissis) del
medesimo foro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. (Omissis) del foro di (Omissis) difensore di (Omissis) e l'avv. (Omissis)
del foro di (Omissis) per (Omissis) sostituto dell'avv. (Omissis) del foro di (Omissis), che hanno
concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava in punto di
responsabilità quella di primo grado, con la quale (Omissis) e (Omissis) erano stati ritenuti
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responsabili del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa
antinfortunistica in danno del lavoratore (Omissis) (il fatto è del (Omissis)).
Trattavasi di un infortunio sul lavoro contestato ai (Omissis), nella qualità di legale
rappresentante della s.r.l. (Omissis), committente dei lavori di pulitura del capannone ove si era
verificato l'infortunio ed allo (Omissis), quale datore di lavoro del (Omissis).
La verificazione del sinistro, le conseguenze pregiudizievoli derivatene al lavoratore e la
ricostruzione del nesso di causalità tra lo svolgimento dell'attività lavorativa cui il (Omissis) era
addetto, in assenza dell'impiego dei dispositivi di sicurezza, e le lesioni riportate, non sono
oggetto di contestazione.
Il punto nodale del procedimento è costituito dal contestato ruolo svolto da ciascuno degli
imputati nella vicenda, in ordine alla quale i giudici di merito sono arrivati alla conclusione di
una responsabilità concorrente di entrambi.
Ciò che è certo è che l'operaio cadde dal tetto del capannone industriale di proprietà della
(Omissis) s.r.l., riportando gravi ferite, per un cedimento improvviso delle strutture a causa
dell'assenza di strumenti di protezione, quali cinture di sicurezza, ponteggi o impalcature.
Ciò che è tuttora in discussione è se al momento dell'infortunio il (Omissis) fosse tuttora
dipendente della ditta (Omissis), come sostenuto dalla difesa (Omissis) oppure avesse
accettato di lavorare per conto del coimputato (Omissis), il quale lo aveva reclutato
approfittando di un periodo di stasi della impresa (Omissis), per un lavoro di sostituzione delle
grondaie e di sistemazione della copertura di un capannone.
I giudici di merito hanno ritenuto che le deposizioni dei testi escussi non consentivano di
ritenere l'effettiva estraneità dello (Omissis) alla vicenda in esame, rilevando altresì evidenti
discordanze nelle dichiarazioni rese dall'operaio che aveva operato l'intermediazione tra lo
(Omissis) ed il (Omissis) e l'intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, la
quale aveva affermato di avere sempre lavorato nei tre anni antecedente l'incidente per il
(Omissis), come del resto risultava dai documenti acquisiti e da altri elementi probatori ivi
indicati (in particolare il sequestro del ponteggio in occasione dell'incidente, mai contestato
dallo (Omissis), e la denuncia all'INAIL dell'infortunio dallo stesso trasmessa quale datore di
lavoro).
Per quanto attiene alla posizione del (Omissis), i giudici di merito hanno fondato la
responsabilità del medesimo sulla violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo
3 , comma 8, che prevede l'obbligo del
committente, anche nel caso di affidamento del lavori ad un'unica impresa, di verificare
l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici (e dei lavoratori autonomi) in relazione
ai lavori da affidare e quello di verificare i rischi per la sicurezza dei lavoratori quando questi
siano esposti al pericolo, come nel caso in esame, di caduta da altezza superiore ai due metri.
Ciò tento conto che il (Omissis) era certamente a conoscenza delle condizioni dell'immobile
che aveva acquistato ad un' asta giudiziaria e che aveva visionato personalmente prima di
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affidare i lavori in appalto allo (Omissis) e che risultava dimostrato come durante l'esecuzione
dei lavori egli avesse frequentato il cantiere tanto da avere avanzato specifiche richieste per la
rimozione delle lastre in eternit e di avere dato disposizioni al capo squadra perchè detto
materiale pericoloso fosse gettato in una fossa nel terreno in modo da non attivare le
procedure previste dalla legge per it suo smaltimento. Si afferma altresì che il (Omissis) aveva
anche visionato in cantiere il ponteggio, privo di ripari, sul quale erano state montate delle ruote
per renderlo mobile e che lo stesso non aveva verificato previamente la solidità della struttura
del tetto, che già dai rilievi fotografici appariva precario e malandato.
Propongono ricorso per Cassazione, tramite difensore, entrambi i prevenuti.
Nell'interesse del (Omissis) vengono articolati tre motivi.
Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'articolo 522 c.p.p. sul rilievo che i giudici di
appello hanno addebitato al ricorrente di avere omesso, nella qualità di committente delle
opere da eseguirsi nella sua proprietà, di nominare il coordinatore della sicurezza per la fase
della progettazione e per quella della esecuzione, così immutando la contestazione accusatoria
in cui veniva individuato quale profilo di colpa generica quello di non avere verificato la
resistenza delle lastre di copertura del tetto e quale profilo di colpa specifica l'omessa verifica
della idoneità tecnico- professionale delle imprese esecutrici in relazione ai lavori da affidare di
cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 3, comma 8.
Con il secondo motivo si duole della erronea applicazione della legge con riferimento al nesso
di causalità tra l'omessa nomina del coordinatore della sicurezza e l'evento.
Con il terzo motivo lamenta che la Corte territoriale ha erroneamente fatto ricadere sul
committente l'onere di accertarsi che l'appaltatore doti i propri lavoratori di idonei mezzi di
protezione ed appronti le misure tecniche necessarie a che il lavoro commissionato sia svolto
in condizioni che assicurino la salute dei lavoratori, in violazione del Decreto Legislativo n. 494
del 1996, articolo 3 così sovrapponendo i doveri del committente e del datore di lavoro.
Nell'interesse dello (Omissis) si articola un unico motivo con il quale si lamenta la carenza di
motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inattendibile la tesi
difensiva che aveva negato che lo (Omissis) potesse essere individuato quale datore di lavoro
dell'infortunato assumendo che il (Omissis) e gli altri operai al momento del sinistro stavano
lavorando per conto del coimputato (Omissis), il quale li aveva reclutati, approfittando di un
periodo di stasi dell'attività della impresa del ricorrente, tramite l'intermediazione di altro
operaio. Sul punto si sostiene che - pur in presenza di elementi di segno contrario (in
particolare le dichiarazioni di altri operai, tra cui quelle di colui che avrebbe svolto le funzioni di
intermediario, l'assenza di contratto (Omissis) - (Omissis)), nonchè di una contraddittorietà
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intrinseca delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, portatrice di un interesse proprio di tipo
previdenziale - il giudicante ha dato esclusivo rilievo alle dichiarazioni del (Omissis),
escludendo immotivatamente le risultanze di senso contrario.
E' stata depositata una memoria difensiva nell'interesse dell'INAIL con la quale è stato
contestato il fondamento dei ricorsi e si è concluso per il rigetto degli stessi.
Diritto
Le censure sulla responsabilità di entrambi gli imputati sono inammissibili perchè evocano un
controllo di merito sull'apprezzamento del quadro probatorio che il giudice di merito ha
sviluppato in modo congruo la sentenza di secondo grado va ovviamente letta unitamente a
quella di primo grado facendo corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in
tema di infortuni sui lavoro.
Con riferimento al ricorso proposto nell'interesse dello (Omissis), questi, a ben vedere, evoca
una diversa ed opinabile ricostruzione del fatto e del proprio ruolo nella vicenda, che però è
meramente assertiva a fronte di una ricostruzione della vicenda linearmente sviluppata in primo
e in secondo grado, in coerenza con il materiale probatorio. Nulla autorizza ad apprezzare un
travisamento dei fatti atto a fondare la esclusiva responsabilità del committente.
è del tutto infondata, infatti, la censura svolta con il motivo di ricorso, volta a contrastare la
ritenuta sussistenza della posizione di garanzia del ricorrente, sul rilievo della estraneità alle
direttive impartite dal committente al lavoratore.
La ricostruzione fattuale dell'episodio, avallata dalla tesi difensiva, è stata puntualmente
smentita dai giudici di merito, i quali hanno posto in risalto gli elementi probatori, molteplici e
concordanti, in base ai quali è rimasto accertato che il (Omissis) alla data dei sinistro lavorava
per lo (Omissis) e che il cantiere era caratterizzato da una carente adozione delle misure
antinfortunistiche, quali l'uso di ponteggi ed impalcati adeguati ad evitare pericolo di caduta
delle persone dall'alto, come pure l'omessa verifica, prima dell'inizio dei lavori, della robustezza
e resistenza della copertura del tetto.
Il ricorrente introduce argomentazioni di fatto che non possono trovare ingresso in questa
sede, facendo riferimento ad una pretesa estraneità allo svolgimento della prestazione
lavorativa del (Omissis), del tutto destituita di fondamento, come già sopra rilevato, laddove si è
trattato della inammissibile diversa ricostruzione dei fatti proposta dall' imputato, già disattesa
dai giudici di merito con valutazioni esenti da censura in questa sede.
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Sotto questo profilo è manifestamente infondata la doglianza con la quale viene dedotta
violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta posizione di
garanzia, sostenendosi l'esenzione da responsabilità dell'appaltatore in quanto non
compartecipe agli ordini impartiti dal committente al lavoratore. In realtà, i giudici di merito, alla
luce dei dati oggettivi emergenti dall'istruttoria hanno correttamente ritenuto la sussistenza a
carico dell'imputato di una posizione di garanzia, con il conseguente obbligo di provvedere alla
tutela dell'integrità fisica del lavoratore, la cui prestazione indubbiamente era stata utilizzata
dall'imprenditore per l'esecuzione del contratto di appalto.
Da questa premesse, logicamente sostenibile, e quindi qui non sindacabile, è il conseguente
giudizio di sussistenza della colpa e del nesso causale posto alla base della decisione di
condanna, avendo il giudicante fornito una motivazione immune da censure, siccome del resto
basata su una considerazione fattuale incontrovertibile.
Ciò perchè anche a carico dell' appaltatore, quali che siano stati i rapporti interni con il
beneficiario della prestazione, è il rispetto delle disposizioni prevenzionali, appartenendo le
norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti
privati (cfr., Sezione 4, 8 luglio 1994, Vigani ed altro e, più di recente, con precipuo riferimento
ai rapporti tra committente ed appaltatore, v. anche Sezione 4, 21 maggio 2009, Valles ed altri,
rv. 244691, Sez. 3, 18 novembre 2008, Rappa, rv. 242735).
Nè potrebbe valere, in senso contrario, l'invocata causa di esclusione della responsabilità,
fondata su una asserita estraneità alle disposizioni impartite dal committente al lavoratore,
posto che, come emerge con evidenza dalla sentenza gravata, il ricorrente non ha in alcun
modo cooperato nell'attuazione delle misure di sicurezza e non ha promosso alcuna attività di
coordinamento ai fini della effettiva realizzazione delle misure di sicurezza, tenuto conto che il
lavoratore impiegato non era nelle condizioni di autonomia tecnico professionale da poter
provvedere ai rischi propri dell'attività che era chiamato ad eseguire (v. Decreto Legislativo n.
626 del 1994. articolo 7
, commi 2 e 3).
Anche il ricorso proposto nell'interesse del (Omissis) è manifestamente infondato.
I primi due motivi, afferenti la ritenuta violazione dell'articolo 522 c.p.p, sono manifestamente
infondati, giacchè non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione
e sentenza.
A carico del (Omissis), nella qualità di committente dei lavori, come sopra esposto, sono stati
individuati due specifici profili di colpa: avere omesso, in violazione del Decreto Legislativo n.
494 del 1996, articolo 3, comma 8 di verificare l'idoneità tecnico professionale della impresa
esecutrice in relazione ai lavori da affidare e quello, comune all'altro imputato, di avere
omesso di verificare i rischi per la sicurezza dei lavoratori quando questi siano esposti al
pericolo, come nel caso in esame, di caduta da altezza superiore ai due metri.
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Il riferimento all'omessa designazione da parte del (Omissis) del coordinatore per la sicurezza,
in violazione del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 3, comma 8 è, invero, un mero
passaggio argomentativo a supporto degli addebiti di colpa anche generici, e non una irrituale
contestazione di un nuovo profilo di colpa (ciò dovendolo desumere , tra l'altro, dalla mancanza
di contestazione e di condanna per la corrispondente ipotesi contravvenzionale
espressamente prevista dal Decreto Legislativo n. 494 del 1996, articolo 20 , lettera a e m).
Ciò premesso, la sentenza impugnata non presenta vuoti motivazionali nè è caratterizzata
dalle asserite illogicità e violazioni di legge.
In via generale va rilevato che la responsabilità dell'appaltatore non esclude, in caso di
infortunio, la configurabilità della responsabilità anche del committente (in ossequio alla
disciplina di settore: prima, il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 7; ora, trasfuso
sostanzialmente nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008 , articolo 26). Questi, infatti, in termini
generali, è corresponsabile qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa
omissione e ciò avviene, ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di
situazioni di fatto pericolose (v., tra le altre, Sezione 4, 1 luglio 2009, Vecchi ed altro, rv.
245275).
Inoltre, il committente può essere chiamato a rispondere dell'infortunio qualora l'omessa
adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile cosicchè il
committente medesimo sia in grado di accorgersi dell'inadeguatezza delle stesse senza
particolari indagini; mentre, in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del
committente, non sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale
scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua
diligenza, la puntuale osservanza (v. Sezione 4, 30 settembre 2008, n. 42131/Guerriero ed
altro, non massimata sul punto).
La giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un
contratto di appalto o di prestazione d'opera, ha in più occasioni precisato che il dovere di
sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle
disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di
infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo.
Si è, altresì, specificato che tale principio non può essere applicato automaticamente, non
potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare
sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. In questa prospettiva, per fondare la
responsabilità del committente, non si può prescindere da un attento esame della situazione
fattuale, ai fine di verificare quale sia stata, in concreto, l'effettiva incidenza della condotta del
committente nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per
l'esecuzione dei lavori. A tal fine, vanno considerati: la specificità dei lavori da eseguire; i criteri
seguiti dal committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera (quale soggetto
munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge e della capacità tecnica e professionale
proporzionata al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della
stessa); l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto o del
contratto di prestazione d' opera; nonchè, la percepibilità agevole ed immediata da parte del
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committente di eventuali situazioni di pericolo (v. in tal senso, Sezione 4, 8 aprile 2010,n.
15081; Cusmano ed altri, rv.247033).
Nella concreta fattispecie, dal testo della sentenza impugnata è dato rilevare che la Corte
territoriale ha proceduto ad uno approfondito e specifico esame proprio su circostanze fattuali
rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta del committente, in relazione
ai principi di diritto appena ricordati. Il giudicante ha, infatti, sottolineato la concreta ingerenza
da parte del committente nella esecuzione dei lavori, evidenziando che il (Omissis) era
certamente a conoscenza delle condizioni dell'immobile che aveva acquistato ad un'asta
fiduciaria ed aveva visionato personalmente prima di affidare i lavori in appalto allo (Omissis). è
stato, inoltre, posto in risalto, attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni testimoniali, che il
(Omissis) aveva frequentato il cantiere, tanto da avere avanzato specifiche richieste per la
rimozione e l'illegittimo "smaltimento" delle lastre in eternit.
Anche l'altro profilo di colpa concernente la culpa in eligendo è stato correttamente e
logicamente motivato laddove il giudicante ha rilevato la evidente incapacità tecnica ed
organizzativa della ditta appaltatrice (con riferimento in particolare all'assenza di ogni
dispositivo di protezione), che non poteva sfuggire al committente.
Per le ragioni che precedono i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'articolo 616 c.p.p. la
condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello
della somma, che si ritiene equo liquidare in euro 1.000,00, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo giudizio,
liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno a quello della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre alla
rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 1.800,00, oltre
accessori come per legge.
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