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Circolare Inail n.52 del 23 ottobre 2013
Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in
missione e in trasferta.
Organo: Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Avvocatura
generale
Documento: Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013
Oggetto: Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e
in trasferta.
Quadro Normativo
• Dpr 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali”. Articolo 2.
• Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a
norma dell’art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”.
Articolo 12;
• Linee guida dell’8 luglio 1999: “Criteri per la trattazione dei casi di
infortunio sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio
generico aggravato”.
PREMESSA
Con riferimento all’ argomento in oggetto, sono pervenuti numerosi quesiti in
merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di
lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con
particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al
luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché
durante il tragitto dall’ albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve
essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa.
Perplessità sono sorte anche in merito all’ indennizzabilità degli infortuni
occorsi all’ interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a
dimorare temporaneamente.
Con la presente circolare, si forniscono i chiarimenti richiesti prendendo le
mosse dall’ inquadramento generale degli istituti dell’occasione di lavoro e
dell’infortunio in itinere, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale fornita in
materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi
debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso
durante la missione e/o la trasferta del lavoratore.
OCCASIONE DI LAVORO E INFORTUNIO IN ITINERE. EVOLUZIONE
GIURISPRUDENZIALE
Occasione di lavoro. Come noto, dopo la originaria impostazione del concetto
di occasione di lavoro secondo la quale il diritto alle prestazioni assicurative
doveva essere condizionato dal presupposto che l’evento fosse riconducibile a
un rischio specifico, proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa
dell’assicurato, l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha registrato il
più favorevole orientamento consistente nell’ammettere l’indennizzabilità di
tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua
accezione più ampia. Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività
prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa,
necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata
nel senso di ritenere che l’unico limite all’indennizzabilità di un infortunio
debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e
non attinente all’attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del
lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni
del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività
lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro,
rischio ed evento(1).
Infortunio in itinere. Per quanto riguarda l’indennizzabilità dell’infortunio in
itinere, l’art.12 d.lgs. 38/2000 ha, come noto, recepito i criteri elaborati dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale aveva costantemente
affermato il principio in base al quale, affinchè si verificasse l’estensione della
copertura assicurativa, occorreva che il comportamento del lavoratore fosse
giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da
legarla indissolubilmente all’attività di locomozione.
Recependo tali criteri, il suddetto art.12 ha sancito espressamente la tutela
assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei
limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze
personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla
prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il
collegamento che giustifica la copertura assicurativa.
Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si
verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso
venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo
privato se necessitato.
INQUADRAMENTO DELL’INFORTUNIO OCCORSO IN MISSIONE E IN
TRASFERTA
Tutto ciò considerato, occorre esaminare come gli istituti in questione si
applicano nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria
attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene
abitualmente prestata.
Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere
svolta la prestazione lavorativa e viceversa.
Preliminarmente, occorre evidenziare che i rischi del percorso che collega
l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del
lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi
personali e familiari, per cui detto percorso non è determinato da esigenze
lavorative imposte dal datore di lavoro ma dipende anche da scelte di vita del
lavoratore.
Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale
situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a
quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione
lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal
datore di lavoro. Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in
missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico
che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro
temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra
l’abitazione e la sede abituale di servizio.
La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal
datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della
stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in
quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente
connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento
della sua conclusione.
Ovviamente, l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con
modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun
collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione e/o
trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio
diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo
un criterio di ragionevolezza.
Pertanto, le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un
infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono
rinvenire:
a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività
che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le
esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;
b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a
scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con
la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato
esclusivamente da tali scelte.
Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi
dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e
viceversa. Per le stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi
durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al
luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono
essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in
itinere.
Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a
dimorare temporaneamente. Con riferimento all’infortunio occorso in albergo,
occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la
privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema
Corte2 sulla base di due elementi:
a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno
dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa,
essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra
(abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi
condominiali e attività lavorativa”;
b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di
rischio da parte del soggetto assicurato.
L’iter logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte nella sentenza
citata in nota, consente agevolmente di desumere a contrariis che tutti gli
eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui
questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro,
derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali
alla prestazione lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in
occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla
particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta.
Nessuno dei due elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere
la indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione, possono
riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in missione e/o trasferta. Gli eventi
accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli
avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo
è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è
necessariamente connesso con l’attività lavorativa - e in secondo luogo poiché
il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare,
non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario,
nella propria abitazione.
CONCLUSIONI
Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, si devono ritenere
meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un
lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o
trasferta fino al rientro presso l’abitazione.
EFFICACIA NEL TEMPO
Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché
alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie
amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise
con sentenza passata in giudicato.
1 Cfr Linee guida dell’8 luglio 1999

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403 criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta.

  • 1. Circolare Inail n.52 del 23 ottobre 2013 Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta. Organo: Direzione generale, Direzione centrale prestazioni, Avvocatura generale Documento: Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013 Oggetto: Criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta. Quadro Normativo • Dpr 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articolo 2. • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art.55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”. Articolo 12; • Linee guida dell’8 luglio 1999: “Criteri per la trattazione dei casi di infortunio sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”. PREMESSA Con riferimento all’ argomento in oggetto, sono pervenuti numerosi quesiti in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall’ albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l’attività lavorativa. Perplessità sono sorte anche in merito all’ indennizzabilità degli infortuni occorsi all’ interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente. Con la presente circolare, si forniscono i chiarimenti richiesti prendendo le mosse dall’ inquadramento generale degli istituti dell’occasione di lavoro e dell’infortunio in itinere, nonché dell’evoluzione giurisprudenziale fornita in materia dalla giurisprudenza di legittimità, per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l’infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore. OCCASIONE DI LAVORO E INFORTUNIO IN ITINERE. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE Occasione di lavoro. Come noto, dopo la originaria impostazione del concetto
  • 2. di occasione di lavoro secondo la quale il diritto alle prestazioni assicurative doveva essere condizionato dal presupposto che l’evento fosse riconducibile a un rischio specifico, proprio dello svolgimento della prestazione lavorativa dell’assicurato, l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha registrato il più favorevole orientamento consistente nell’ammettere l’indennizzabilità di tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro inteso nella sua accezione più ampia. Da ciò è derivata la tutelabilità di tutte le attività prodromiche e strumentali all’esecuzione della prestazione lavorativa, necessitate dalla stessa e alla stessa funzionalmente connesse. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l’unico limite all’indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all’attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento(1). Infortunio in itinere. Per quanto riguarda l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, l’art.12 d.lgs. 38/2000 ha, come noto, recepito i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale aveva costantemente affermato il principio in base al quale, affinchè si verificasse l’estensione della copertura assicurativa, occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione. Recependo tali criteri, il suddetto art.12 ha sancito espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa. Per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, occorre, dunque, che esso si verifichi nel tragitto tra l’abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato. INQUADRAMENTO DELL’INFORTUNIO OCCORSO IN MISSIONE E IN TRASFERTA Tutto ciò considerato, occorre esaminare come gli istituti in questione si applicano nel caso in cui il lavoratore venga inviato a svolgere la propria attività lavorativa in un luogo differente rispetto a quello in cui essa viene abitualmente prestata. Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Preliminarmente, occorre evidenziare che i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari, per cui detto percorso non è determinato da esigenze lavorative imposte dal datore di lavoro ma dipende anche da scelte di vita del lavoratore. Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale
  • 3. situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio. La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, e ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione. Ovviamente, l’evento non può ritenersi indennizzabile qualora avvenga con modalità e in circostanze per le quali non si possa ravvisare alcun collegamento finalistico e topografico con l’attività svolta in missione e/o trasferta, e cioè tutte le volte in cui il soggetto pone in essere un rischio diverso e aggravato rispetto a quello normale, individuato come tale secondo un criterio di ragionevolezza. Pertanto, le uniche due cause di esclusione della indennizzabilità di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta si possono rinvenire: a) nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro; b) nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio determinato esclusivamente da tali scelte. Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. Per le stesse considerazioni sopra svolte, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere. Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente. Con riferimento all’infortunio occorso in albergo, occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte2 sulla base di due elementi: a) la oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa, essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”; b) il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato. L’iter logico-argomentativo sviluppato dalla Suprema Corte nella sentenza
  • 4. citata in nota, consente agevolmente di desumere a contrariis che tutti gli eventi occorsi al lavoratore in missione e/o trasferta, dal momento in cui questi lascia la propria abituale dimora fino a quello in cui vi fa rientro, derivanti dal compimento anche degli atti prodromici e strumentali alla prestazione lavorativa, siano indennizzabili quali infortuni avvenuti in occasione di lavoro, in attualità di lavoro, proprio perché condizionati dalla particolare situazione determinata dalla condizione di missione e/o trasferta. Nessuno dei due elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere la indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione, possono riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in missione e/o trasferta. Gli eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – e perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa - e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione. CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni precedentemente esposte, si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione. EFFICACIA NEL TEMPO Le disposizioni di cui alla presente circolare si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, che non siano prescritte o decise con sentenza passata in giudicato. 1 Cfr Linee guida dell’8 luglio 1999 Il Direttore generale Vai a tutta la lista >>