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raffaele fiengo 
La lunga strada da Padova 
per l’introduzione in Italia 
di un Freedom Of Information Act 
Penso che questa raccolta sia il luogo più giusto dove conser-vare 
il percorso di una ricerca coltivata e alimentata nell’Universi-tà 
di Padova. E anche dove raccogliere gli strumenti utilizzabili sul 
campo (da giornalisti, cittadini, associazioni) per chiedere e otte-nere 
l’accesso alle informazioni nella disponibilità di ogni organi-smo 
pubblico allo stato delle norme. 
Negli ultimi anni ho sempre più identificato una delle cause del 
cosiddetto declino italiano nella mancanza di un istituto di traspa-renza 
pubblica, che invece è ben presente, in forme diverse, in 
tutti i paesi occidentali: il Freedom of Information Act. 
La legge americana firmata dal presidente Lyndon Johnson il 4 
luglio 1966 (foia) è di solito presa come modello per descrivere 
un assetto dove ogni membro della comunità, anche se non citta-dino, 
possa accedere – senza dover motivare la propria domanda 
– a tutte le informazioni, i documenti, gli atti che si producono 
nella pubblica amministrazione, a qualsiasi livello. Si pagano solo 
le fotocopie; università e giornalisti nemmeno quelle. L’ampiezza 
di questo diritto, riconosciuto in più di ottanta stati democratici, 
va dalle questioni più delicate a quelle più futili. 
Nel famoso scandalo delle torture praticate nel carcere di Abu 
Ghraib, venuto alla luce nell’aprile del 2004, divennero pubbliche 
tutte le comunicazioni interne, comprese le email, con le quali i 
comandi militari interpretarono i regolamenti sui modi da usare 
negli interrogatori degli arrestati come possibili o presunti terrori-sti 
in Iraq. Questo fu possibile per una istanza foia presentata 
dall’American Civil Liberties Union (aclu) che permise a Barack 
Obama di pubblicare trentamila documenti su Iraq, Afghanistan e 
85
da venezia al mondo intero 
86 
la lunga strada da padova per l’introduzione in italia di un freedom 
lavoro amministrativo. L’“accessibilità totale” introdotta nella nor-mativa 
italiana vigente (Legge 15/2009; 150/2009; 183/2010) è una 
mera affermazione di principio, non in grado di vincolare la pub-blica 
amministrazione. L’anomalia italiana è stata denunciata da 
diverse parti senza successo. In particolare, la Scuola superiore 
della pubblica amministrazione ha cercato di sollecitare gli appa-rati 
a colmare il vuoto. Nel 2009 ha pubblicato una bella ricerca 
su «diritto di accesso e trasparenza» coordinata dalla storica Elena 
Aga Rossi (che sarà presidente della «Iniziativa per il foia») e 
dalla professoressa Mariella Guercio 1. Alcuni giornalisti, dopo espe-rienze 
dirette nel mondo anglosassone, hanno scritto articoli e libri 
su questo clamoroso vuoto nella democrazia italiana. Ma nulla si è 
mosso. Troppo forti le resistenze, anche passive, nelle roccaforti 
che proteggono lo spirito del segreto, del riserbo e della discrezio-nalità 
nell’esercizio dei poteri amministrativi. Su tutti il Consiglio 
di Stato, che ha sempre accompagnato nell’interpretazione le aper-ture 
alla trasparenza con i limiti voluti fin dalla nascita della famo-sa 
legge n. 241 del 1990. Questa carenza ha condizionato e devia-to, 
insieme con altri fattori, la stessa funzione giornalistica. 
Un nostro studente dell’anno accademico 2008/2009 si è appas-sionato 
al tema, è andato in America per un’indagine sul campo 
mantenendosi lì come cameriere. È tornato dicendomi: «Professore, 
se non introduciamo un Freedom of Information Act in Italia qui 
la democrazia muore». Ha scritto una buona tesi: “Freedom of 
Information Act” (foia), l’accesso ai documenti del governo federale 
statunitense alla portata di tutti. Si chiama Fabio Friso, e dopo la 
laurea ha trovato un lavoro in Australia. Ora è in Perù. Prima di 
partire è venuto a Urbino dove, come direttore 2008-2009 della 
scuola di giornalismo, ho chiesto al professor Mario Tedeschini 
Lalli di coordinare i trenta allievi ora giornalisti in una inchiesta 
sul foia («Documenti aperti a tutti anche in Italia come in usa»), 
rintracciabile sul sito della Scuola alla voce «Libertà di conoscere». 
Nell’autunno del 2010, una studentessa allora di ventidue anni, 
Martina Forciniti, ha ripreso la questione da una diversa angola-zione. 
In materia di ambiente, esiste una Convenzione di Aarhus, del 
1998, ratificata dall’Italia, che prevede l’accessibilità degli atti pub-blici 
vicino ai criteri del foia. La possibilità di avere tutti i docu-menti, 
i pareri, i progetti e quanto prodotto da un Comune per 
aprire una discarica, per fronteggiare un inquinamento, è pratica-mente 
ignorata dai giornalisti e anche dagli ambientalisti 2. 
87 
Guantanamo. Si comprese così come e perché i militari si sentiro-no 
autorizzati a praticare anche il waterboarding, una vera e propria 
tortura. 
È un esempio chiaro di come la trasparenza totale possa per-mettere 
a un Paese di affrontare anche le questioni più spinose. 
Sapere con esattezza come si sono prodotte le scelte dell’ammini-strazione 
militare aiuta a correggere eventuali errori, pur in pre-senza 
di un sentimento dell’opinione pubblica che (negli Stati Uniti 
del dopo 11 settembre) antepone la sicurezza a ogni altro valore. 
Per questo, nel gennaio 2010, insieme con Vittorio Roidi, do-cente 
di Etica del giornalismo, presidente della Federazione nazio-nale 
della stampa dal 1992 al 1996, abbiamo fatto tradurre tutta 
la documentazione che Barack Obama rese pubblica in base a una 
richiesta foia. 
Il dossier si può leggere sul sito www.lsdi.it (Liberta di Stampa 
e Diritti di Informazione) e sul sito www.giornalismoedemocrazia.it. 
Un caso recente, invece, di carattere “leggero”, riguarda la bir-ra 
della Casa Bianca, prodotta per gli ospiti del Presidente con una 
ricetta mantenuta rigorosamente segreta. Obama, per una richiesta 
foia, fu costretto a pubblicare integralmente ingredienti e dosi. 
In verità il principio della trasparenza totale degli atti pubblici 
non nasce negli Stati Uniti, ma in Europa. A Siena, nel Quattrocento, 
i funzionari pubblici avevano l’obbligo tassativo di fornire a richie-sta 
dei cittadini ogni atto, pena multe pesantissime. E nel Nord 
Europa risale almeno al Settecento la regola per cui il borgomastro 
metteva a disposizione dei cittadini una stanza con tutte le carte 
di qualsiasi opera pubblica, comprese le ricevute di pagamento dei 
carretti che avevano portato le pietre per costruire una strada. 
Oggi, in Italia, nonostante solenni affermazioni di principio sulla 
trasparenza portate anche nelle norme, un macigno schiaccia questo 
diritto: per chiedere le informazioni e le carte bisogna avere «un 
interesse legittimo diretto, attuale e concreto». E tuttora è esclusa 
esplicitamente la possibilità di utilizzare l’accesso agli atti come 
mezzo di controllo delle attività della pubblica amministrazione. 
Quello che è esplicitamente negato dalla legge italiana, in altre 
parole, costituisce la ragion d’essere della disciplina in vigore in 
gran parte dei paesi occidentali. 
Il principio del Freedom of information obbliga la pubblica 
amministrazione a rendere pubblici i propri atti e rende possibile 
a tutti i cittadini di chiedere conto delle scelte e dei risultati del
da venezia al mondo intero 
88 
la lunga strada da padova per l’introduzione in italia di un freedom 
strativi, in conformità con il diritto europeo, compete a chiunque 
li richieda indipendentemente dai motivi e/o dalle intenzioni per 
cui li voglia conoscere (il principio del foia per cui gli atti delle 
amministrazioni sono naturalmente pubblici). In particolare è eli-minato 
il fatto che la norma vigente consente l’accesso agli atti 
pubblici unicamente a coloro che hanno un interesse diretto, le-gittimo 
e già giuridicamente tutelato. 
Al fine di realizzare un diritto fondamentale in funzione della 
collettività generale, la proposta abroga l’impossibilità di accedere 
agli atti pubblici al fine di esercitare un controllo dell’operato 
delle pubbliche amministrazioni (comma 3, art. 24). Si intendono 
così eliminare la necessità della motivazione della domanda di 
accesso (può valere anche la semplice curiosità) e il pagamento di 
tasse e balzelli (salvi gli oneri per la mera riproduzione della carta 
o del file). 
Si vogliono inoltre portare regole di trasparenza cogenti ed 
efficaci in tutti i settori (pubblicità preventiva), soprattutto in re-lazione 
alle attività afferenti il territorio (urbanistica, ambiente). 
sotto questa spinta, Mario Monti e il suo governo hanno mos-so 
qualcosa, ma in modo contraddittorio. Nel decreto sulla cresci-ta 
di Corrado Passera c’è un segnale: l’obbligo della pubblicazione 
prima di poter incassare i soldi in ogni spesa oltre una certa cifra. 
Uno scontro sotterraneo con il ministero della Funzione Pubblica 
(Patroni Griffi) ha portato in pochi mesi alla cancellazione della 
norma. Poco prima di morire, come suo ultimo atto, il governo 
Monti ha partorito un Decreto sulla trasparenza che ha cercato di 
far passare come il foia italiano. È stato pubblicato il 14 marzo 
2013, ma fino a quel momento era, data la materia, paradossalmente 
“segreto”. Per un momento ci hanno creduto solo i grandi media. 
«Una bufala», ha commentato su lsdi Andrea Fama, coordina-tore 
dell’«Iniziativa»: «Come hanno preso i media questa falsa 
notizia? L’hanno copiata e incollata. Almeno le testate giornalisti-che 
più in vista, infatti, hanno rilanciato pedissequamente il comu-nicato 
della Presidenza del Consiglio, con buona pace per l’appro-fondimento 
critico, il fact checking o eventuali rettifiche». 
In verità, all’articolo 1, un problema in teoria lo risolve: 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 
89 
Forciniti, per molti mesi a Rosarno, in Calabria, ha lavorato a 
una tesi sul campo proprio attorno a una discarica contestata dai 
cittadini. Ha chiesto al sindaco, in nome della legge, le carte. Alla 
fine le ha avute, sia pure accompagnate da un discorsetto intimi-datorio 
3. 
L’attenzione verso la trasparenza cresceva insieme con le notizie, 
che ogni giorno uscivano sui giornali a proposito di usi e abusi 
della politica e dei politici. Ogni caso dimostrava che i cittadini 
non sapevano nulla di quanto accadeva nell’area del pubblico. 
Nessuno immaginava che i partiti si trattenevano enormi somme 
del finanziamento pubblico anche quando non le avevano spese. 
Con il giornalista Pino Rea e gli altri di lsdi abbiamo dato 
spazio a una questione fino a quel momento limitata agli speciali-sti. 
Giancarlo Tartaglia, direttore della fnsi, ha fatto tradurre la 
legge americana 4 e poi una guida a quella inglese. Quando ho 
proposto a Roberto Natale, l’allora presidente, di mettere la do-manda 
di un foia italiano tra le priorità per aiutare il giornalismo 
italiano annaspante nella crisi, l’ho trovato convinto. Così, nella 
primavera del 2012 abbiamo riunito nella sede fnsi giornalisti, 
studiosi e operatori della pubblica amministrazione, costituzionali-sti, 
pionieri dell’open government, professori universitari, parlamen-tari. 
Il 10 e il 30 aprile 2012 ha preso corpo l’«Iniziativa per l’intro-duzione 
in Italia di un Freedom of Information Act». Ottanta pro-motori 
e decine di associazioni. Tutti insieme sotto l’idea «The 
right to know» 5. 
Il 29 maggio 2012 avviene la presentazione con conferenza 
stampa alla Camera, e nasce il sito www.foia.it, che ha 1941 ade-sioni, 
un buon gruppo di pressione qualificato. 
Nella i Giornata della Trasparenza -– indetta il 19 settembre 
2012 presso la sede della fnsi a Roma dalla «Iniziativa per l’ado-zione 
di un Freedom of Information Act (foia) anche in Italia» – è 
nata una proposta formale. 
Il testo 6 è emerso, sulla base di un modello dell’avvocato dello 
Stato Giuseppe Fiengo, da un confronto con costituzionalisti (Enzo 
Cheli, Valerio Onida e Stefano Passigli), esperti della pubblica 
amministrazione, tecnici ministeriali, rappresentanti delle istituzio-ni 
giornalistiche e di gruppi e associazioni che fanno capo alla 
«Iniziativa per un foia in Italia». 
Le proposte di modifica della legge 241/90 sanciscono l’intro-duzione 
del principio secondo il quale l’accesso agli atti ammini-
da venezia al mondo intero 
90 
la lunga strada da padova per l’introduzione in italia di un freedom 
di smaltimento rifiuti della discarica di ...., situata in..... 
• documenti contenenti informazioni sulle sostanze trattate e smaltite dall’impianto 
di discarica di ..... 
• documenti contenenti informazioni che comprovino la non pericolosità e nocività 
dell’impianto di ... per l’ambiente e la salute dei cittadini. 
La richiesta è fondata sulla diretta applicazione, negli Stati membri dell’Unione eu-ropea, 
della Convenzione di Aahrus del 25 giugno 1998 e sulla disposizione nazio-nale 
che consente in materia ambientale di prescindere, ai fini dell’accesso ai docu-menti 
amministrativi, da ogni indagine sull’esistenza di un interesse particolare, 
attuale e concreto in ordine all’acquisizione dei documenti. Allego alla presente ri-chiesta 
91 
la suddetta Convenzione. 
Si tenga inoltre presente che essa stabilisce il principio per cui il cittadino: 
• ha diritto a essere informato; 
• ha diritto a partecipare; 
• ha diritto a essere coinvolto e consultato nelle scelte ambientali che lo riguardano 
e che toccano la salute e l’ambiente. 
Prendo atto che: 
• la presa visione della documentazione è gratuita; 
• il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura; 
• entro 30 giorni mi verrà comunicato l’esito della richiesta di accesso. 
Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo: .... Oppure 
e-mail .... 
3 La tesi di laurea triennale in Linguaggio giornalistico intitolata Trasparenza e diritto 
di accesso: le limitazioni e le insufficienze dell’amministrazione italiana si può leggere all’in-dirizzo 
www.lsdi.it. Di notevole interesse anche la trascrizione del colloquio con il sindaco 
al momento della consegna dei materiali richiesti. 
4 I primi due atti di Obama presidente sono stati un allargamento del foia. 
5 gli 80 promotori: Elena Aga Rossi, Vittorio Alvino, Gregorio Arena, Giulia Barrera, 
Romano Bartoloni, Ernesto Belisario, Amelia Beltramini, Giovanni Boccia Artieri, Sandra 
Bonsanti, Ennio Caretto, Paola Carucci, Roberto Casalini, Gegia Celotti, Enzo Cheli, Gui-do 
Columba, Marco Contini, Paolo Costa, Emilia De Biasi, Francesco De Vito, Arturo Di 
Corinto, Andrea Fama, Giuseppe Fiengo, Raffaele Fiengo, Giancarlo Ghirra, Angelo Gia-cobelli, 
Giuseppe Giulietti, Linda Giuva, Mariella Guercio, Pietro Ichino, Claudia Lope-dote, 
Enzo Marzo, Elio Matarazzo, Andrea Menapace, Roberto Natale, Ernesto Navazio, 
Valerio Onida, Piero Pantucci, Stefano Passigli, Mario Pianta, Francesca Piazza, Tommaso 
Piffer, Alberto Pinna, Guido Possa, Pino Rea, Andrea Riscassi, Vittorio Roidi, Guido Romeo, 
Renzo Santelli, Guido Scorza, Roberto Seghetti, Paolo Serventi Longhi, Alberto Spampina-to, 
Corrado Stajano, Giancarlo Tartaglia, Mario Tedeschini Lalli, Giovanni Valentini, Gio-vanni 
Vetritto, Vincenzo Vita 
condividono l’«Iniziativa»: Alessio Altichieri, Giulio Anselmi, Edoardo De Biasi, Gianni 
Riotta, Giovanni Sartori 
associazioni: L’«Iniziativa» è sostenuta da: Articolo 21, liberi di..., Associazione Italiana 
della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Associazione Stampa Romana, Conoscere per 
Deliberare, Consiglio italiano per le Scienze Sociali, Associazione Italiana per l’Open Go-vernment, 
Diritto di Sapere, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Fondazione 
Critica Liberale, Fondazione Di Vittorio, Giornalismo e Democrazia, Istituto per le politiche 
dell’innovazione, Libertà e Giustizia, lsdi - Libertà di Stampa Diritto all’Informazione, 
Nuova Informazione! Openpolis, Ossigeno per l’informazione, Rete degli archivi per non 
dimenticare, Science Writers in Italy, Senza Bavaglio, Social Watch Italia, Società Pannunzio 
per la libertà d’informazione, Unione Nazionale Cronisti Italiani. 
6 Le modifiche legislative proposte: 
1. In attuazione della Convenzione sull’accesso ai documenti ufficiali, approvata il 18 
giugno 2009 dal Consiglio d’Europa, la Repubblica attribuisce a chiunque il diritto di 
avere accesso ai documenti amministrativi, senza riguardo ai motivi o alle intenzioni per cui 
li richiede. 
Ma non vale per l’accesso! Il principio si applica solo per la 
pubblicazione naturale degli atti amministrativi. Passi molto picco-li, 
insomma. 
Con la tragedia di Lampedusa (il 3 ottobre 2013 più di trecen-to 
profughi dal Nordafrica morti in un naufragio non lontano 
dalla riva) ho pensato che si potesse avere accesso alle comunica-zioni 
(le email, per esempio) tra navi di soccorso, capitaneria, su-periori. 
Per capire se la legge Bossi-Fini ha contribuito o no a ri-tardare 
i salvataggi, per valutare le cose sui fatti materiali e non su 
pregiudizi delle parti politiche. Ho contattato i colleghi del 
«Corriere» e della «Repubblica» impegnati a Lampedusa e ho 
fatto loro pervenire un modello di richiesta 7 preparato da Ernesto 
Belisario, esperto di open government che partecipa a «Iniziativa». 
Ultimo atto di questa storia non ancora arrivata al lieto fine è 
stato un incontro ufficiale di «Iniziativa», il 22 luglio 2013, con la 
presidente della Camera, Laura Boldrini. Le ho espresso l’opinione 
che la riforma foia sia una premessa più urgente di tutto il resto 
per rimettere in moto il Paese. Ha condiviso profondamente. E 
aiuterà nei modi consentiti dal suo ruolo. 
L’ultima parola ora al governo di Matteo Renzi: nel programma 
delle primarie ha scritto che il Freedom of Information Act sarebbe 
stato il suo primo atto come premier. 
Personalmente, come pro memoria, l’ultima parola allo studen-te 
Fabio Friso, che introduce la sua tesi citando James Madison, 
quarto presidente degli Stati Uniti: «Un governo popolare senza 
una informazione popolare, o che non offra i mezzi per acquisirla, 
è solo il prologo di una farsa o di una tragedia; o forse di tutte e 
due. La conoscenza prevarrà sempre sull’ignoranza; e un popolo 
che vuole governare se stesso deve armarsi con il potere offerto 
dalla conoscenza». 
Padova, 4 aprile 2014 
1 Il dossier si può leggere nel sito www.sspa.it cercando «Freedom of information». 
2 Il format per richiedere informazioni di natura ambientale in base alla Convenzione 
di Aahrus: 
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Oggetto: Richiesta di accesso a documenti amministrativi 
Il/La sottoscritto/a....nato/a ...... Il ...... codice fiscale ..., residente a ...... in via/ 
piazza ..... telefono ... e-mail ..... 
chiede di avere copia in carta semplice di: 
• documenti contenenti informazioni sul (ESEMPIO) funzionamento dell’impianto
da venezia al mondo intero 
92 
jean a. gili 
Les acteurs français dans le cinéma italien 
de 1945 aux années soixante-dix 
Il existe un véritable mythe autour des coproductions franco-italiennes. 
Aussi bien les responsables politiques que les décideurs 
économiques en parlent comme d’un âge d’or: tous les problèmes 
auxquelles les productions nationales sont aujourd’hui confrontées 
étaient autrefois résolus par la mise en commun des capitaux et 
des talents. De fait, il y a eu pendant un peu plus de vingt cinq 
ans – des années cinquante aux années soixante-dix – une 
complémentarité des deux pays qui a favorisé le développement 
des industries nationales et même, d’une certaine manière, d’une 
industrie transnationale. 
les coproductions avec la france 
Parmi les divers partenaires possibles, au sortir de la guerre, 
l’Italie se lance prioritairement dans la voie des coproductions avec 
la France. Il est vrai que les relations entre les deux pays sont 
étroites depuis l’époque du muet et, durant la années trente et au 
début des années quarante, nombreux sont les cinéastes français 
qui ont pris la direction des studios italiens. Au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, dans un souci évident de mettre en 
commun toutes les énergies afin de reconstruire moralement et 
économiquement des cinématographies sinistrées, et aussi pour 
restaurer des images troublées de méconnaissance réciproque, 
Italiens et Français souhaitent mettre en oeuvre une politique de 
coproductions déjà expérimentée dans le passé. Cette aventure va 
mobiliser des centaines de cinéastes, de scénaristes, de comédiens, 
93 
2. Sono conseguentemente modificate le seguenti disposizioni della legge 7 agosto 1990 
n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: 
all’art. 22 comma 1 lett. «a» sono soppresse le parole «degli interessati»; 
all’art. 22, comma 1 è soppressa l’intera lett. «b»; 
all’art. 24 comma 1 sono soppresse le lettere «b» e «c»; 
l’art. 24 comma 3 è soppresso; 
all’art. 24 comma 6 è soppressa la lettera «b»; 
all’art. 24 comma 6 lett. «b» sono soppresse le parole «finanziario, industriale e commer-ciale 
»; 
l’art. 24 comma 7 è soppresso; 
l’art. 25 comma 2 è soppresso; 
all’art. 25 comma 1 è soppresso l’inciso «salve le disposizioni in materia di bollo nonché i 
diritti di ricerca e di visura». 
3. Le misure di pubblicità e le condizioni di efficacia degli atti previste dal d.l. 22 
agosto 2012 n. 83 si estendono a tutti i documenti amministrativi comunque protocollati 
in entrata e in uscita da un ufficio pubblico. 
O in alternativa 
3 bis. Le misure di pubblicità e le condizioni di efficacia degli atti previste dal d.l. 22 
agosto 2012 n. 83 si estendono a tutti gli atti amministrativi, ivi compresi quelli endopro-cedurali 
che formalizzino una fase dell’esercizio di una funzione. 
7 
Ufficio Circondariale di Lampedusa Isola 
Piazza Castello n. 18 
92010 Lampedusa Isola (ag) 
Oggetto: istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e 5 
del D.Lgs. n. 33/2013 
Il sottoscritto ___________, nato a ___________ il ___________ e residente a 
___________, c.f.: ___________, nella sua qualità di giornalista professionista, 
___________, domiciliato ai fini della presente istanza presso la sede di ___________, 
Posta certificata ___________ dovendo redigere un’inchiesta sul naufragio verifica-tosi 
la mattina del 3 ottobre 2013, quando un barcone di migranti è naufragato a 
circa mezzo miglio dell’Isola dei Conigli al largo di Lampedusa, con la presente 
formula ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990, 
ISTANZA DI ACCESSO 
a tutte le relazioni di servizio e, in generale, a tutti gli atti in possesso di codesto 
Ufficio relativi al naufragio del 3 ottobre 2013 e ai relativi soccorsi (ivi comprese le 
comunicazioni con altre amministrazioni/autorità, fotografie, filmati, etc.). 
Sussiste l’interesse qualificato del richiedente, soggetto di un organo di informazione 
titolare del diritto di cronaca a presidio di posizioni costituzionalmente garantite, 
nonché il precipuo diritto all’ostensione in ragione di quanto previsto dall’art. 1 del 
D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. “Decreto Trasparenza”) che garantisce l’“accessibilità totale” 
alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e ai risultati dell’atti-vità 
di misurazione e valutazione svolta dai competenti organi, al fine di “favorire 
forme diffuse di controllo” dell’operato della pubblica amministrazione. 
Degli atti sopra descritti si richiede il rilascio di copia (se possibile, in formato 
elettronico). 
RIMANE 
a tal fine in attesa di conoscere, ai sensi dell’art. 8, comma 2 lett. c), della L. n. 
241/90, il nominativo del responsabile del procedimento di accesso avviato con la 
presente istanza e 
CHIEDE ALTRESÌ 
che ogni eventuale comunicazione afferente al presente procedimento sia indirizzata 
all’indirizzo di posta certificata ___________ 
Distinti saluti. 
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La lunga storia per l'introduzione di un FOIA in Italia

  • 1. raffaele fiengo La lunga strada da Padova per l’introduzione in Italia di un Freedom Of Information Act Penso che questa raccolta sia il luogo più giusto dove conser-vare il percorso di una ricerca coltivata e alimentata nell’Universi-tà di Padova. E anche dove raccogliere gli strumenti utilizzabili sul campo (da giornalisti, cittadini, associazioni) per chiedere e otte-nere l’accesso alle informazioni nella disponibilità di ogni organi-smo pubblico allo stato delle norme. Negli ultimi anni ho sempre più identificato una delle cause del cosiddetto declino italiano nella mancanza di un istituto di traspa-renza pubblica, che invece è ben presente, in forme diverse, in tutti i paesi occidentali: il Freedom of Information Act. La legge americana firmata dal presidente Lyndon Johnson il 4 luglio 1966 (foia) è di solito presa come modello per descrivere un assetto dove ogni membro della comunità, anche se non citta-dino, possa accedere – senza dover motivare la propria domanda – a tutte le informazioni, i documenti, gli atti che si producono nella pubblica amministrazione, a qualsiasi livello. Si pagano solo le fotocopie; università e giornalisti nemmeno quelle. L’ampiezza di questo diritto, riconosciuto in più di ottanta stati democratici, va dalle questioni più delicate a quelle più futili. Nel famoso scandalo delle torture praticate nel carcere di Abu Ghraib, venuto alla luce nell’aprile del 2004, divennero pubbliche tutte le comunicazioni interne, comprese le email, con le quali i comandi militari interpretarono i regolamenti sui modi da usare negli interrogatori degli arrestati come possibili o presunti terrori-sti in Iraq. Questo fu possibile per una istanza foia presentata dall’American Civil Liberties Union (aclu) che permise a Barack Obama di pubblicare trentamila documenti su Iraq, Afghanistan e 85
  • 2. da venezia al mondo intero 86 la lunga strada da padova per l’introduzione in italia di un freedom lavoro amministrativo. L’“accessibilità totale” introdotta nella nor-mativa italiana vigente (Legge 15/2009; 150/2009; 183/2010) è una mera affermazione di principio, non in grado di vincolare la pub-blica amministrazione. L’anomalia italiana è stata denunciata da diverse parti senza successo. In particolare, la Scuola superiore della pubblica amministrazione ha cercato di sollecitare gli appa-rati a colmare il vuoto. Nel 2009 ha pubblicato una bella ricerca su «diritto di accesso e trasparenza» coordinata dalla storica Elena Aga Rossi (che sarà presidente della «Iniziativa per il foia») e dalla professoressa Mariella Guercio 1. Alcuni giornalisti, dopo espe-rienze dirette nel mondo anglosassone, hanno scritto articoli e libri su questo clamoroso vuoto nella democrazia italiana. Ma nulla si è mosso. Troppo forti le resistenze, anche passive, nelle roccaforti che proteggono lo spirito del segreto, del riserbo e della discrezio-nalità nell’esercizio dei poteri amministrativi. Su tutti il Consiglio di Stato, che ha sempre accompagnato nell’interpretazione le aper-ture alla trasparenza con i limiti voluti fin dalla nascita della famo-sa legge n. 241 del 1990. Questa carenza ha condizionato e devia-to, insieme con altri fattori, la stessa funzione giornalistica. Un nostro studente dell’anno accademico 2008/2009 si è appas-sionato al tema, è andato in America per un’indagine sul campo mantenendosi lì come cameriere. È tornato dicendomi: «Professore, se non introduciamo un Freedom of Information Act in Italia qui la democrazia muore». Ha scritto una buona tesi: “Freedom of Information Act” (foia), l’accesso ai documenti del governo federale statunitense alla portata di tutti. Si chiama Fabio Friso, e dopo la laurea ha trovato un lavoro in Australia. Ora è in Perù. Prima di partire è venuto a Urbino dove, come direttore 2008-2009 della scuola di giornalismo, ho chiesto al professor Mario Tedeschini Lalli di coordinare i trenta allievi ora giornalisti in una inchiesta sul foia («Documenti aperti a tutti anche in Italia come in usa»), rintracciabile sul sito della Scuola alla voce «Libertà di conoscere». Nell’autunno del 2010, una studentessa allora di ventidue anni, Martina Forciniti, ha ripreso la questione da una diversa angola-zione. In materia di ambiente, esiste una Convenzione di Aarhus, del 1998, ratificata dall’Italia, che prevede l’accessibilità degli atti pub-blici vicino ai criteri del foia. La possibilità di avere tutti i docu-menti, i pareri, i progetti e quanto prodotto da un Comune per aprire una discarica, per fronteggiare un inquinamento, è pratica-mente ignorata dai giornalisti e anche dagli ambientalisti 2. 87 Guantanamo. Si comprese così come e perché i militari si sentiro-no autorizzati a praticare anche il waterboarding, una vera e propria tortura. È un esempio chiaro di come la trasparenza totale possa per-mettere a un Paese di affrontare anche le questioni più spinose. Sapere con esattezza come si sono prodotte le scelte dell’ammini-strazione militare aiuta a correggere eventuali errori, pur in pre-senza di un sentimento dell’opinione pubblica che (negli Stati Uniti del dopo 11 settembre) antepone la sicurezza a ogni altro valore. Per questo, nel gennaio 2010, insieme con Vittorio Roidi, do-cente di Etica del giornalismo, presidente della Federazione nazio-nale della stampa dal 1992 al 1996, abbiamo fatto tradurre tutta la documentazione che Barack Obama rese pubblica in base a una richiesta foia. Il dossier si può leggere sul sito www.lsdi.it (Liberta di Stampa e Diritti di Informazione) e sul sito www.giornalismoedemocrazia.it. Un caso recente, invece, di carattere “leggero”, riguarda la bir-ra della Casa Bianca, prodotta per gli ospiti del Presidente con una ricetta mantenuta rigorosamente segreta. Obama, per una richiesta foia, fu costretto a pubblicare integralmente ingredienti e dosi. In verità il principio della trasparenza totale degli atti pubblici non nasce negli Stati Uniti, ma in Europa. A Siena, nel Quattrocento, i funzionari pubblici avevano l’obbligo tassativo di fornire a richie-sta dei cittadini ogni atto, pena multe pesantissime. E nel Nord Europa risale almeno al Settecento la regola per cui il borgomastro metteva a disposizione dei cittadini una stanza con tutte le carte di qualsiasi opera pubblica, comprese le ricevute di pagamento dei carretti che avevano portato le pietre per costruire una strada. Oggi, in Italia, nonostante solenni affermazioni di principio sulla trasparenza portate anche nelle norme, un macigno schiaccia questo diritto: per chiedere le informazioni e le carte bisogna avere «un interesse legittimo diretto, attuale e concreto». E tuttora è esclusa esplicitamente la possibilità di utilizzare l’accesso agli atti come mezzo di controllo delle attività della pubblica amministrazione. Quello che è esplicitamente negato dalla legge italiana, in altre parole, costituisce la ragion d’essere della disciplina in vigore in gran parte dei paesi occidentali. Il principio del Freedom of information obbliga la pubblica amministrazione a rendere pubblici i propri atti e rende possibile a tutti i cittadini di chiedere conto delle scelte e dei risultati del
  • 3. da venezia al mondo intero 88 la lunga strada da padova per l’introduzione in italia di un freedom strativi, in conformità con il diritto europeo, compete a chiunque li richieda indipendentemente dai motivi e/o dalle intenzioni per cui li voglia conoscere (il principio del foia per cui gli atti delle amministrazioni sono naturalmente pubblici). In particolare è eli-minato il fatto che la norma vigente consente l’accesso agli atti pubblici unicamente a coloro che hanno un interesse diretto, le-gittimo e già giuridicamente tutelato. Al fine di realizzare un diritto fondamentale in funzione della collettività generale, la proposta abroga l’impossibilità di accedere agli atti pubblici al fine di esercitare un controllo dell’operato delle pubbliche amministrazioni (comma 3, art. 24). Si intendono così eliminare la necessità della motivazione della domanda di accesso (può valere anche la semplice curiosità) e il pagamento di tasse e balzelli (salvi gli oneri per la mera riproduzione della carta o del file). Si vogliono inoltre portare regole di trasparenza cogenti ed efficaci in tutti i settori (pubblicità preventiva), soprattutto in re-lazione alle attività afferenti il territorio (urbanistica, ambiente). sotto questa spinta, Mario Monti e il suo governo hanno mos-so qualcosa, ma in modo contraddittorio. Nel decreto sulla cresci-ta di Corrado Passera c’è un segnale: l’obbligo della pubblicazione prima di poter incassare i soldi in ogni spesa oltre una certa cifra. Uno scontro sotterraneo con il ministero della Funzione Pubblica (Patroni Griffi) ha portato in pochi mesi alla cancellazione della norma. Poco prima di morire, come suo ultimo atto, il governo Monti ha partorito un Decreto sulla trasparenza che ha cercato di far passare come il foia italiano. È stato pubblicato il 14 marzo 2013, ma fino a quel momento era, data la materia, paradossalmente “segreto”. Per un momento ci hanno creduto solo i grandi media. «Una bufala», ha commentato su lsdi Andrea Fama, coordina-tore dell’«Iniziativa»: «Come hanno preso i media questa falsa notizia? L’hanno copiata e incollata. Almeno le testate giornalisti-che più in vista, infatti, hanno rilanciato pedissequamente il comu-nicato della Presidenza del Consiglio, con buona pace per l’appro-fondimento critico, il fact checking o eventuali rettifiche». In verità, all’articolo 1, un problema in teoria lo risolve: La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 89 Forciniti, per molti mesi a Rosarno, in Calabria, ha lavorato a una tesi sul campo proprio attorno a una discarica contestata dai cittadini. Ha chiesto al sindaco, in nome della legge, le carte. Alla fine le ha avute, sia pure accompagnate da un discorsetto intimi-datorio 3. L’attenzione verso la trasparenza cresceva insieme con le notizie, che ogni giorno uscivano sui giornali a proposito di usi e abusi della politica e dei politici. Ogni caso dimostrava che i cittadini non sapevano nulla di quanto accadeva nell’area del pubblico. Nessuno immaginava che i partiti si trattenevano enormi somme del finanziamento pubblico anche quando non le avevano spese. Con il giornalista Pino Rea e gli altri di lsdi abbiamo dato spazio a una questione fino a quel momento limitata agli speciali-sti. Giancarlo Tartaglia, direttore della fnsi, ha fatto tradurre la legge americana 4 e poi una guida a quella inglese. Quando ho proposto a Roberto Natale, l’allora presidente, di mettere la do-manda di un foia italiano tra le priorità per aiutare il giornalismo italiano annaspante nella crisi, l’ho trovato convinto. Così, nella primavera del 2012 abbiamo riunito nella sede fnsi giornalisti, studiosi e operatori della pubblica amministrazione, costituzionali-sti, pionieri dell’open government, professori universitari, parlamen-tari. Il 10 e il 30 aprile 2012 ha preso corpo l’«Iniziativa per l’intro-duzione in Italia di un Freedom of Information Act». Ottanta pro-motori e decine di associazioni. Tutti insieme sotto l’idea «The right to know» 5. Il 29 maggio 2012 avviene la presentazione con conferenza stampa alla Camera, e nasce il sito www.foia.it, che ha 1941 ade-sioni, un buon gruppo di pressione qualificato. Nella i Giornata della Trasparenza -– indetta il 19 settembre 2012 presso la sede della fnsi a Roma dalla «Iniziativa per l’ado-zione di un Freedom of Information Act (foia) anche in Italia» – è nata una proposta formale. Il testo 6 è emerso, sulla base di un modello dell’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo, da un confronto con costituzionalisti (Enzo Cheli, Valerio Onida e Stefano Passigli), esperti della pubblica amministrazione, tecnici ministeriali, rappresentanti delle istituzio-ni giornalistiche e di gruppi e associazioni che fanno capo alla «Iniziativa per un foia in Italia». Le proposte di modifica della legge 241/90 sanciscono l’intro-duzione del principio secondo il quale l’accesso agli atti ammini-
  • 4. da venezia al mondo intero 90 la lunga strada da padova per l’introduzione in italia di un freedom di smaltimento rifiuti della discarica di ...., situata in..... • documenti contenenti informazioni sulle sostanze trattate e smaltite dall’impianto di discarica di ..... • documenti contenenti informazioni che comprovino la non pericolosità e nocività dell’impianto di ... per l’ambiente e la salute dei cittadini. La richiesta è fondata sulla diretta applicazione, negli Stati membri dell’Unione eu-ropea, della Convenzione di Aahrus del 25 giugno 1998 e sulla disposizione nazio-nale che consente in materia ambientale di prescindere, ai fini dell’accesso ai docu-menti amministrativi, da ogni indagine sull’esistenza di un interesse particolare, attuale e concreto in ordine all’acquisizione dei documenti. Allego alla presente ri-chiesta 91 la suddetta Convenzione. Si tenga inoltre presente che essa stabilisce il principio per cui il cittadino: • ha diritto a essere informato; • ha diritto a partecipare; • ha diritto a essere coinvolto e consultato nelle scelte ambientali che lo riguardano e che toccano la salute e l’ambiente. Prendo atto che: • la presa visione della documentazione è gratuita; • il rilascio di copia è legato al rimborso dei costi di riproduzione, ricerca e visura; • entro 30 giorni mi verrà comunicato l’esito della richiesta di accesso. Eventuali comunicazioni potranno essere inviate al seguente indirizzo: .... Oppure e-mail .... 3 La tesi di laurea triennale in Linguaggio giornalistico intitolata Trasparenza e diritto di accesso: le limitazioni e le insufficienze dell’amministrazione italiana si può leggere all’in-dirizzo www.lsdi.it. Di notevole interesse anche la trascrizione del colloquio con il sindaco al momento della consegna dei materiali richiesti. 4 I primi due atti di Obama presidente sono stati un allargamento del foia. 5 gli 80 promotori: Elena Aga Rossi, Vittorio Alvino, Gregorio Arena, Giulia Barrera, Romano Bartoloni, Ernesto Belisario, Amelia Beltramini, Giovanni Boccia Artieri, Sandra Bonsanti, Ennio Caretto, Paola Carucci, Roberto Casalini, Gegia Celotti, Enzo Cheli, Gui-do Columba, Marco Contini, Paolo Costa, Emilia De Biasi, Francesco De Vito, Arturo Di Corinto, Andrea Fama, Giuseppe Fiengo, Raffaele Fiengo, Giancarlo Ghirra, Angelo Gia-cobelli, Giuseppe Giulietti, Linda Giuva, Mariella Guercio, Pietro Ichino, Claudia Lope-dote, Enzo Marzo, Elio Matarazzo, Andrea Menapace, Roberto Natale, Ernesto Navazio, Valerio Onida, Piero Pantucci, Stefano Passigli, Mario Pianta, Francesca Piazza, Tommaso Piffer, Alberto Pinna, Guido Possa, Pino Rea, Andrea Riscassi, Vittorio Roidi, Guido Romeo, Renzo Santelli, Guido Scorza, Roberto Seghetti, Paolo Serventi Longhi, Alberto Spampina-to, Corrado Stajano, Giancarlo Tartaglia, Mario Tedeschini Lalli, Giovanni Valentini, Gio-vanni Vetritto, Vincenzo Vita condividono l’«Iniziativa»: Alessio Altichieri, Giulio Anselmi, Edoardo De Biasi, Gianni Riotta, Giovanni Sartori associazioni: L’«Iniziativa» è sostenuta da: Articolo 21, liberi di..., Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale, Associazione Stampa Romana, Conoscere per Deliberare, Consiglio italiano per le Scienze Sociali, Associazione Italiana per l’Open Go-vernment, Diritto di Sapere, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Fondazione Critica Liberale, Fondazione Di Vittorio, Giornalismo e Democrazia, Istituto per le politiche dell’innovazione, Libertà e Giustizia, lsdi - Libertà di Stampa Diritto all’Informazione, Nuova Informazione! Openpolis, Ossigeno per l’informazione, Rete degli archivi per non dimenticare, Science Writers in Italy, Senza Bavaglio, Social Watch Italia, Società Pannunzio per la libertà d’informazione, Unione Nazionale Cronisti Italiani. 6 Le modifiche legislative proposte: 1. In attuazione della Convenzione sull’accesso ai documenti ufficiali, approvata il 18 giugno 2009 dal Consiglio d’Europa, la Repubblica attribuisce a chiunque il diritto di avere accesso ai documenti amministrativi, senza riguardo ai motivi o alle intenzioni per cui li richiede. Ma non vale per l’accesso! Il principio si applica solo per la pubblicazione naturale degli atti amministrativi. Passi molto picco-li, insomma. Con la tragedia di Lampedusa (il 3 ottobre 2013 più di trecen-to profughi dal Nordafrica morti in un naufragio non lontano dalla riva) ho pensato che si potesse avere accesso alle comunica-zioni (le email, per esempio) tra navi di soccorso, capitaneria, su-periori. Per capire se la legge Bossi-Fini ha contribuito o no a ri-tardare i salvataggi, per valutare le cose sui fatti materiali e non su pregiudizi delle parti politiche. Ho contattato i colleghi del «Corriere» e della «Repubblica» impegnati a Lampedusa e ho fatto loro pervenire un modello di richiesta 7 preparato da Ernesto Belisario, esperto di open government che partecipa a «Iniziativa». Ultimo atto di questa storia non ancora arrivata al lieto fine è stato un incontro ufficiale di «Iniziativa», il 22 luglio 2013, con la presidente della Camera, Laura Boldrini. Le ho espresso l’opinione che la riforma foia sia una premessa più urgente di tutto il resto per rimettere in moto il Paese. Ha condiviso profondamente. E aiuterà nei modi consentiti dal suo ruolo. L’ultima parola ora al governo di Matteo Renzi: nel programma delle primarie ha scritto che il Freedom of Information Act sarebbe stato il suo primo atto come premier. Personalmente, come pro memoria, l’ultima parola allo studen-te Fabio Friso, che introduce la sua tesi citando James Madison, quarto presidente degli Stati Uniti: «Un governo popolare senza una informazione popolare, o che non offra i mezzi per acquisirla, è solo il prologo di una farsa o di una tragedia; o forse di tutte e due. La conoscenza prevarrà sempre sull’ignoranza; e un popolo che vuole governare se stesso deve armarsi con il potere offerto dalla conoscenza». Padova, 4 aprile 2014 1 Il dossier si può leggere nel sito www.sspa.it cercando «Freedom of information». 2 Il format per richiedere informazioni di natura ambientale in base alla Convenzione di Aahrus: All’Ufficio Relazioni con il Pubblico Oggetto: Richiesta di accesso a documenti amministrativi Il/La sottoscritto/a....nato/a ...... Il ...... codice fiscale ..., residente a ...... in via/ piazza ..... telefono ... e-mail ..... chiede di avere copia in carta semplice di: • documenti contenenti informazioni sul (ESEMPIO) funzionamento dell’impianto
  • 5. da venezia al mondo intero 92 jean a. gili Les acteurs français dans le cinéma italien de 1945 aux années soixante-dix Il existe un véritable mythe autour des coproductions franco-italiennes. Aussi bien les responsables politiques que les décideurs économiques en parlent comme d’un âge d’or: tous les problèmes auxquelles les productions nationales sont aujourd’hui confrontées étaient autrefois résolus par la mise en commun des capitaux et des talents. De fait, il y a eu pendant un peu plus de vingt cinq ans – des années cinquante aux années soixante-dix – une complémentarité des deux pays qui a favorisé le développement des industries nationales et même, d’une certaine manière, d’une industrie transnationale. les coproductions avec la france Parmi les divers partenaires possibles, au sortir de la guerre, l’Italie se lance prioritairement dans la voie des coproductions avec la France. Il est vrai que les relations entre les deux pays sont étroites depuis l’époque du muet et, durant la années trente et au début des années quarante, nombreux sont les cinéastes français qui ont pris la direction des studios italiens. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un souci évident de mettre en commun toutes les énergies afin de reconstruire moralement et économiquement des cinématographies sinistrées, et aussi pour restaurer des images troublées de méconnaissance réciproque, Italiens et Français souhaitent mettre en oeuvre une politique de coproductions déjà expérimentée dans le passé. Cette aventure va mobiliser des centaines de cinéastes, de scénaristes, de comédiens, 93 2. Sono conseguentemente modificate le seguenti disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: all’art. 22 comma 1 lett. «a» sono soppresse le parole «degli interessati»; all’art. 22, comma 1 è soppressa l’intera lett. «b»; all’art. 24 comma 1 sono soppresse le lettere «b» e «c»; l’art. 24 comma 3 è soppresso; all’art. 24 comma 6 è soppressa la lettera «b»; all’art. 24 comma 6 lett. «b» sono soppresse le parole «finanziario, industriale e commer-ciale »; l’art. 24 comma 7 è soppresso; l’art. 25 comma 2 è soppresso; all’art. 25 comma 1 è soppresso l’inciso «salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura». 3. Le misure di pubblicità e le condizioni di efficacia degli atti previste dal d.l. 22 agosto 2012 n. 83 si estendono a tutti i documenti amministrativi comunque protocollati in entrata e in uscita da un ufficio pubblico. O in alternativa 3 bis. Le misure di pubblicità e le condizioni di efficacia degli atti previste dal d.l. 22 agosto 2012 n. 83 si estendono a tutti gli atti amministrativi, ivi compresi quelli endopro-cedurali che formalizzino una fase dell’esercizio di una funzione. 7 Ufficio Circondariale di Lampedusa Isola Piazza Castello n. 18 92010 Lampedusa Isola (ag) Oggetto: istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e 5 del D.Lgs. n. 33/2013 Il sottoscritto ___________, nato a ___________ il ___________ e residente a ___________, c.f.: ___________, nella sua qualità di giornalista professionista, ___________, domiciliato ai fini della presente istanza presso la sede di ___________, Posta certificata ___________ dovendo redigere un’inchiesta sul naufragio verifica-tosi la mattina del 3 ottobre 2013, quando un barcone di migranti è naufragato a circa mezzo miglio dell’Isola dei Conigli al largo di Lampedusa, con la presente formula ai sensi degli artt. 22 e ss. Legge n. 241/1990, ISTANZA DI ACCESSO a tutte le relazioni di servizio e, in generale, a tutti gli atti in possesso di codesto Ufficio relativi al naufragio del 3 ottobre 2013 e ai relativi soccorsi (ivi comprese le comunicazioni con altre amministrazioni/autorità, fotografie, filmati, etc.). Sussiste l’interesse qualificato del richiedente, soggetto di un organo di informazione titolare del diritto di cronaca a presidio di posizioni costituzionalmente garantite, nonché il precipuo diritto all’ostensione in ragione di quanto previsto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 (c.d. “Decreto Trasparenza”) che garantisce l’“accessibilità totale” alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione e ai risultati dell’atti-vità di misurazione e valutazione svolta dai competenti organi, al fine di “favorire forme diffuse di controllo” dell’operato della pubblica amministrazione. Degli atti sopra descritti si richiede il rilascio di copia (se possibile, in formato elettronico). RIMANE a tal fine in attesa di conoscere, ai sensi dell’art. 8, comma 2 lett. c), della L. n. 241/90, il nominativo del responsabile del procedimento di accesso avviato con la presente istanza e CHIEDE ALTRESÌ che ogni eventuale comunicazione afferente al presente procedimento sia indirizzata all’indirizzo di posta certificata ___________ Distinti saluti. FIRMA