2. Soggetti assicurati
Legge n. 1564/51: giornalisti professionisti
Legge n. 67/1987: praticanti giornalisti
Legge n. 67/1987: telecineoperatori
Legge n. 388/2000: giornalisti pubblicisti
TITOLARI DI UN RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
2
4. ATTIVITA’ GIORNALISTICA
ELEMENTI: autonomia, creatività, originalità.
AMBITI: carta stampata (quotidiani e periodici),
emittenza radiotelevisiva, informazione on line.
STRUMENTI: testo, immagini, grafica: qualunque
mezzo o strumento espressivo in grado di veicolare il
messaggio informativo mediante una personale ed
originale rielaborazione
INDIPENDENTEMENTE:
1. DAL CONTESTO ORGANIZZATIVO IN CUI E’ SVOLTA L’ATTIVITA’ (O
DAL SETTORE DI OPERATIVITA’ DEL DATORE DI LAVORO);
2. DAL MEZZO O STRUMENTO DI COMUNICAZIONE DEL MESSAGGIO
INFORMATIVO (TESTO SCRITTO, FILMATI, IMMAGINI, SERVIZI
AUDIO)
4
5. GIORNALISMO GRAFICO E VISIVO
ART DIRECTOR, REDATTORE GRAFICO, PHOTO EDITOR
Progettazione e realizzazione veste grafica, gabbie, menabò,
timone, ecc.)
Scelta immagini, foto, copertine, caratteri del testo, titolazioni
e didascalie, ecc.
Scelta collocazione e distribuzione in pagina di testi ed
immagini (impaginazione autonoma e creativa)
TELECINEOPERATORE E FOTOGRAFO
Realizzazione di foto o riprese aventi oggettivo contenuto
informativo aggiuntivo rispetto al commento audio o al testo
Partecipazione alle fasi montaggio o a quelle di
rieleaborazione dell’immagine
5
6. GIORNALISMO UFFICI STAMPA
AMBITO: SIA PUBBLICO CHE PRIVATO
ELEMENTI : diffusione di notizie inerenti la struttura di appartenenza
verso i media e la società
TRATTI DISTINTIVI : veicolare notizie che travalicano il ristretto
ambito delle informazioni all’utenza sui servizi dell’ente o sui prodotti
commerciali dell’azienda (attività di URP o di mera comunicazione
commerciale)
ATTIVITA’ DI RIELABORAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE
di interesse sociale, culturale, economico, che non esauriscono la loro
funzione del descrivere le caratteristiche TECNICHE o FUNZIONALI di
un servizio o prodotto, ma che tendono a considerare l’impatto che lo
stesso può avere all’esterno, consentendo di inquadrare l’attività
dell’ente o dell’azienda nel più ampio contesto del sistema di relazioni
nell’ambito del settore in cui operano (servizi pubblici, settore di mercato,
ecc.) in termini di “mission”, strategie, innovazione tecnologica,
potenziamento o riduzione dei servizi, ecc. (c.d. “ruolo sociale” di enti,
istituzioni ed imprese)
6
8. Condizioni per iscrizione
Titolarita’ status professionale
Svolgimento attività di natura giornalistica
Tali condizioni devono essere concorrenti
e non alternative.
Dal 1/01/2001, ai fini dell’iscrizione
all’INPGI, è irrilevante il CCNL applicato.
8
9. Fasi dell’Iscrizione
Gli adempimenti sono a carico del datore di lavoro.
A seguito dell’assunzione in qualità di lavoratori
dipendenti di giornalisti professionisti, pubblicisti e/
praticanti, il datore di lavoro – se non già titolari di
una posizione previdenziale – deve costituire il
rapporto assicurativo con l’Inpgi.
Il giornalista dovrà solo compilare e sottoscrivere il
modulo ISCR/GIO (reperibile sul sito www.inpgi.it)
da consegnare al datore di lavoro, il quale lo invierà
all’Istituto corredato dalla lettera di assunzione del
giornalista, unitamente al resto della
documentazione amministrativa relativa all’azienda.
9
10. LA CONTRIBUZIONE
20,28 % IVS
1,61 % DS
0,80 % di cui 0,30 Mobilità e 0,50% ammortizzatori sociali
0,30 % F.do Garanzia TFR
0,05 % CUAF (assegni familiari)
23,04 % Totale a carico dell’Azienda
Delibera CDA n. 58 del 15/07/2011 (approvata dai Ministeri vigilanti l’8/11/2011):
IVS a carico azienda:
+ 1 % dal 1° gennaio 2012; + 1 % dal 1° gennaio 2014; + 1 % dal 1° gennaio 2016
Sono inoltre a carico dell’azienda:
€ 11,88 mensili per Contributo infortuni (€ 6,00 art, 2 e 12 CNLG)
1,50% F.do integrativo contrattuale “ex fissa”
10% Contributo solidarietà sull’importo dell’1,50% (Fondo Integrativo INPGI), e sull’importo
dell’1% (Casagit).
8,69% IVS a carico giornalista
0,10% Ammortizzatori sociali (CIGS)
8,79% Totale a carico del giornalista
31,83% Totale a carico dell’Azienda e giornalista (Inps 39,35%)
Sono inoltre a carico del giornalista:
€ 5,00 fisse mensili per Fondo perequativo (solo CNLG).
10
11. L’ACCREDITO DELLA
CONTRIBUZIONE
SU BASE MENSILE
A SEGUITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA
FATTISPECIE CHE NE LEGITTIMA
L’ACCREDITO: RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO DI NATURA GIORNALISTICA (A
PRESCINDERE, QUINDI DAL MATERIALE
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI AD OPERA DEL
DATORE DI LAVORO – PRINCIPIO DI
AUTOMATICITA’ DELL’EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI)
SOSPENSIONE EFFICACIA IN CASO DI
CONTENZIOSO SULLA RICORRENZA DEI
PRESUPPOSTI
11
12. Maggiorazioni contributive
L’INPGI riconosce le seguenti
maggiorazioni contributive:
A) esposizione all’amianto;
B) periodi di lavoro con invalidità > 74%. A
differenza dell’INPS, per le invalidità
comprese tra 74 e 99 % il riconoscimento
avviene solo se l’invalidità è confermata
dal medico incaricato dall’INPGI.
12
13. Come si determina la base imponibile
Art. 51 TUIR (redditi da lavoro dipendente e assimilati)
“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
↓
COMPENSI IN DENARO + BENEFIT
13
15. Dove è possibile il distacco
PAESI DELL’UNIONE
EUROPEA
PAESI EXTRACOMUNITARI
CONVENZIONATI
PAESI EXTRACOMUNITARI
NON CONVENZIONATI
15
16. NEI PAESI ESTERI EXTRA UE
NON CONVENZIONATI
Il datore di lavoro (italiano o estero che sia) è tenuto ad
assicurare il lavoratore in Italia, anche nel caso in cui
sia tenuto ad assicurare lo stesso nel Paese estero in
cui si svolge il rapporto di lavoro (all’art. 4 del D.L.
31/07/1987, n. 317 - legge n. 398/87).
La contribuzione è quantificata sulla base di
retribuzioni convenzionali stabilite annualmente con
decreto ministeriale.
La quota di contribuzione posta a carico del datore di
lavoro è scontata del 10%.
I periodi contributivi non versati in Italia possono
essere riscattati ai sensi dell’art. 19 del Regolamento
INPGI.
16
17. NEI PAESI ESTERI EXTRA UE
CONVENZIONATI
Il lavoratore distaccato nel Paese estero convenzionato
continua a versare la contribuzione in Italia per l’intero
periodo di distacco autorizzato.
L’autorizzazione al distacco è, di norma, rilasciata dall’INPS
anche per i giornalisti iscritti all’INPGI.
L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in sicurezza
sociale con i seguenti Stati:
Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada-
Quebec, Corea del Sud, Croazia, Israele, Jersey e Isole del
Canale, Macedonia, Messico, Principato di Monaco,
Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino,
Repubblica Federale di Jugoslavia, Stati Uniti d'America,
Tunisia, Turchia, Uruguay, Vaticano e Venezuela.
17
18. NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei
nuovi regolamenti comunitari, le norme di coordinamento
dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati
membri dell’Unione europea sono state costituite dai
regolamenti CEE n. 1408 del 14 giugno 1971 e n. 574
del 21 marzo 1972.
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei
sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri
dell’Unione europea, sono state sostituite dalle norme di
coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile
2004, e dal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del
16 settembre 2009.
18
19. L’UNIONE EUROPEA
La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale
europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali
nazionali ed assicura ai lavoratori che si spostano all'interno
della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e superstiti:
la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è
tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo
stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri
cittadini;
il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la
possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel
Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;
la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione,
grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si
cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle
singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento
dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni.
19
20. DISTACCO
Modello A1 (ex E101)
Dal 1/05/2010, il distacco (massimo 2 anni) in uno dei 27 Paesi U.E.
per il giornalista italiano titolare di un rapporto di lavoro dipendente
e/o autonomo deve essere autorizzato direttamente dall’INPGI.
Per i periodi di distacco superiori a due anni e/o per le eventuali
proroghe, è necessario un accordo con l’ente estero (art. 16 Reg.
CE 883/2004) attraverso l’INPS.
Il giornalista, per tutta la durata del distacco autorizzato, continuerà
ad essere assicurato presso l’INPGI. Allo scadere del periodo
autorizzato, perdurando la situazione di distacco, le contribuzioni
saranno versate nel regime previdenziale del Paese estero di
residenza.
20
21. Adempimenti contributivi del Datore
di Lavoro
Presentazione – in via telematica
attraverso l’Agenzia delle Entrate - della
denuncia contributiva mensile (DASM)
entro il giorno 16 del mese successivo a
quello di paga;
Pagamento dei contributi dovuti –
attraverso F24 accise – entro il giorno 16
del mese successivo a quello di paga.
21
22. CONSEGUENZA DELL’INADEMPIMENTO
MISURA SANZIONI L. 388/2000
Evasione: 30% annuo – massimale 60%;
Omissioni: TUR+5,5 – massimale 40%;
- Oltre i massimali si applica interesse di mora del 5,7567 %
(8,40% fino a 30/09/2009 e 6,8358% fino al 30/09/2010);
- Evasioni denunciate spontaneamente entro 12 mesi e casi di
contrastanti orientamenti: si applicano sanzioni per omissione;
- Stato di crisi: riduzioni sanzioni al tasso legale aumentato di 1,5
punti (non inferiore al 5%) tetto del 30% ovvero, nei casi di
evasione, riduzione al tasso legale + 5 punti (non inferiore al 10%)
tetto 40%.
22
23. La contribuzione non obbligatoria
RISCATTO
RICONGIUNZIONE
CONTRIBUTI VOLONTARI
CONTRIBUTI FIGURATIVI
23
24. RISCATTO art. 21 Regolamento
Gli iscritti che possono far valere almeno dieci anni di contributi
effettivamente versati all'Istituto su retribuzioni non inferiori a quella
contrattualmente prevista per la qualifica di redattore, possono
chiedere ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della
misura della pensione stessa, il riconoscimento dei periodi
precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, coperti da contribuzione
obbligatoria, figurativa e volontaria, nella assicurazione generale
obbligatoria o in forme sostitutive, esclusive o esonerative di essa,
che non abbiano dato luogo a pensione anche se supplementare. Ai
fini del requisito contributivo decennale sono utili anche i contributi
accreditati per disoccupazione, cassa integrazione e in forza della
Legge n. 300/70, se riferiti a retribuzioni non inferiori a quella
contrattualmente prevista per la qualifica di redattore.
gli interessati devono presentare domanda entro cinque anni dalla
data di conseguimento del requisito contributivo dei 10 anni.
24
25. Riscatto Art. 21 Regolamento
Il riconoscimento comporta il versamento, da parte
dell'iscritto, di un importo pari alla riserva matematica,
ridotta del 20 per cento.
La riduzione è del 50% (80% per le domande presentate
entro il 31/12/2005) per i periodi di praticantato
giornalistico e per i periodi in cui è provato lo
svolgimento di attività giornalistica a tempo pieno.
per i periodi in cui è provato lo svolgimento di attività
giornalistica a tempo pieno, ma in assenza di
contribuzione presso altri enti, è dovuta l’intera riserva
matematica.
25
26. Riscatto art. 21 Regolamento
La quota di pensione INPGI liquidata in
base ai periodi riconosciuti in base all’art.
21 del Regolamento è decurtata di un
importo pari alla pensione o alla quota di
pensione cui l'iscritto abbia diritto da parte
di altri enti previdenziali per effetto della
contribuzione relativa allo stesso periodo
riconosciuto utile presso l'Istituto.
26
27. Riscatto art. 21 Regolamento
L’onere del riscatto può essere pagato:
a) in unica soluzione;
b) in un numero di rate pari al numero dei
mesi riscattati, fino ad un massimo di 120.
Alla rateazione si applica un tasso di
interessi pari al 4,5% annuo.
27
28. Riscatto Laurea
I periodi corrispondenti alla durata dei corsi
legali di studio universitario a seguito dei quali
siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1
della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono
riscattabili, sempre che non risultino già coperti
da contribuzione in alcuno dei regimi
previdenziali obbligatori.
Analogamente sono riscattabili i periodi di lavoro
professionale prestato all’estero non coperti da
forme di assicurazione sociale riconosciute dalla
legislazione italiana.
28
29. Pagamento Riscatto Laurea
L’onere del riscatto laurea può essere
pagato:
a) in unica soluzione;
b) in 60 rate mensili;
c) in un numero di rate pari al doppio dei
mesi riscattati.
Alle rateazioni si applica un tasso di
interessi pari al tasso legale maggiorato di
1,5 punti.
29
30. RICONGIUNZIONE
I giornalisti iscritti possono richiedere la ricongiunzione
presso l’Inpgi dei contributi versati in altre forme di
previdenza obbligatoria – art. 2 legge 29/1979 (ovvero
legge 45/1990 per i regimi dei liberi professionisti).
Tali importi - trasferiti dalle altre gestioni previdenziali -
sono costituiti dai contributi obbligatori, volontari,
figurativi e da riscatto maggiorati dell’interesse annuo
composto del 4,5% e vanno ad implementare la
posizione assicurativa del giornalista.
- Nel caso di applicazione della legge n. 29/1979, l’onere è
pari al 50% della riserva matematica, detratto quanto
trasferito dall’altro ente;
- Nel caso di applicazione della legge n. 45/1990, l’onere è
pari al 100% della riserva matematica, detratto quanto
trasferito dall’altro ente;
30
31. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Il giornalista che, avendo cessato l'attività
lavorativa subordinata, intenda proseguire
volontariamente l'assicurazione con onere
interamente a suo carico, può essere
ammesso al versamento della contribuzione.
I contributi volontari regolarmente versati
sono equiparati a tutti gli effetti ai contributi
obbligatori.
31
32. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
REQUISITI
Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi
è necessario possedere almeno 12 contributi mensili obbligatori (un anno)
nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno 5 anni
(60 contributi mensili) di contributi obbligatori qualunque sia l'epoca del
versamento
DECORRENZA DEI VERSAMENTI
Il giornalista è ammesso al versamento della contribuzione volontaria a
decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Tuttavia, l'interessato - a richiesta - può versare anche i sei mesi
immediatamente precedenti.
INTERRUZIONE DEI VERSAMENTI
Se l'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria interrompe il versamento
mensile dei contributi, può riprenderlo – con addebito di interessi - entro il
termine massimo di tre mesi dalla data di versamento dell'ultimo contributo
mensile, decorsi i quali il versamento andrà a copertura del mese in cui lo
stesso è effettuato.
RITARDI NEI VERSAMENTI
Per i contributi versati dopo il trentesimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento è dovuto un interesse di mora pari Tasso Ufficiale di
Riferimento, fissato periodicamente Banca d'Italia, aumentato di 5,5 punti
percentuali.
32
33. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
MISURA
Chi prosegue volontariamente il versamento dei contributi è tenuto a versare i
contributi ridotti del 15%, anche per la quota a carico del datore di lavoro.
BASE DI CALCOLO
Scelta dall’interessato (che può essere variata all’inizio di ogni anno) tra:
a) la retribuzione minima prevista dal CCNLG per il redattore ordinario, nell'anno
precedente la presentazione della domanda;
b) la sua retribuzione media annua precedente la data di domanda (e
determinata con gli stessi criteri con cui viene determinata la retribuzione
pensionabile)
c) una retribuzione, a scelta dell'iscritto, compresa tra quella minima di cui al
punto a) e quella di cui al punto b).
I contributi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono annualmente rivalutati in
base alla variazione del numero indice risultante dal rapporto tra i minimi
contrattuale del redattore ordinario nei due anni immediatamente precedenti.
33
34. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
Incompatibilita’
GIORNALISTI che sono contemporaneamente
soggetti, in conseguenza di un rapporto di lavoro
a carattere subordinato, all'iscrizione ad altre
forme di previdenza obbligatoria.
RAGGIUNGIMENTO DIRITTO A PENSIONE
CANCELLAZIONE DALL’ALBO
PROFESSIONALE
34
35. ASSENZE TUTELATE
Aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali provinciali o nazionali
(ART. 31 L. 300/70);
PARLAMENTARI E CONSIGLIERI REGIONALI
Membri del Parlamento nazionale e europeo o di assemblee regionali, con diritto
ad un vitalizio o ad un incremento della pensione: il giornalista è tenuto a versare
all'Inpgi la quota a carico del lavoratore (8,69%) art. 38 legge 488/1999
ENTI LOCALI
Gli Enti locali sono tenuti al versamento all'Inpgi dei contributi in sostituzione del
datore di lavoro per i giornalisti che ricoprono incarichi di amministratore locale
(sindaco, presidente di provincia, componente della giunta provinciale o comunale,
ecc.) ex all'articolo 86 Dlgs n. 267/2000.
AUTORITA' INDIPENDENTI
Per i giornalisti collocati in aspettativa non retribuita per l'assunzione di cariche
presso le Autorità indipendenti, cosiddette "Autority“, è dovuta la contribuzione
all'INPGI sui compensi erogati fino all'importo corrispondente alla retribuzione
figurativa che l'interessato avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio (art. 39
legge n. 488/1999).
35
36. CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA E ASSENZE TUTELATE
aspetti previdenziali
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA (ART. 23 CNLG) sospensione
obbligo assicurativo
ASSENZE NON RETRIBUITE (ingiustificate o a seguito di sanzioni
disciplinari) corrispondente riduzione dei giorni lavorativi nel mese
solo se attestate da idonea documentazione
MALATTIA E INFORTUNIO: ordinaria contribuzione
MATERNITA’ OBBLIGATORIA: contribuzione sul trattamento
integrativo a carico del d.d.l. – per i giornalisti dipendenti della
Pubblica Amministrazione, se non assicurati presso l'INPS, l'indennità
di maternità viene corrisposta dal datore di lavoro. Tali importi, non
avendo natura di prestazione previdenziale, sono assoggettati a
contribuzione
CONGEDI PARENTALI: contribuzione sull’eventuale trattamento
economico corrisposto e rimasto a carico del d.d.l.
36
38. LE PRESTAZIONI
TUTELA OCCUPAZIONALE
(Disoccupazione, CIGS, Contratti di Solidarietà)
PREVIDENZA
(Trattamenti pensionistici)
ASSICURAZIONE INFORTUNI
PRESTAZIONI FACOLTATIVE
(assegno di superinvalidità, case di riposo, erogazioni straordinarie)
MUTUI E PRESTITI
FONDO INTEGRATIVO CONTRATTUALE (EX FISSA)
38
39. Cosa cambia per l’INPGI con il D.L. 201/2011
convertito in Legge 214/2011 “Manovra Monti”
1. Abolizione Finestre Pensioni di Anzianità
2. Blocco Perequazione per gli anni 2012-2013:
- 100% dell’indice soltanto fino al 3 volte il
minimo INPS (euro 18.265,65 annui per il
2012, e euro 18.758,82 annui per il 2013).
3. Totalizzazione: soppresso il riferimento ai 3
anni di contribuzione presso ciascuna gestione
39
40. Principi Ispiratori della Manovra
Equità
Trasparenza
Semplificazione
Solidarietà sociale
Occupazione
Tre Pilastri
METODO CONTRIBUTIVO PRO-RATA DAL 1°/01/2012
SUPERAMENTO PENSIONI ANZIANITA’ E FINESTRE
INNALZAMENTO ETA’ VECCHIAIA CON RICORSO AD
UN SISTEMA FLESSIBILE DI USCITA TRA I 66 - 70
ANNI DI ETA’; INIZIALMENTE PER LE DONNE 62 - 70
(coefficienti di trasformazione fino a 70 anni)
40
42. 1. PENSIONE DI VECCHIAIA
2. PENSIONE DI ANZIANITA’
3. PENSIONE PRO-QUOTA
4. PREPENSIONAMENTI EX ART. 37 L. 416/81
5. PENSIONE DI INVALIDITA’
6. PENSIONE NON CONTRIBUTIVA
7. PENSIONE AI SUPERSTITI
42
43. PENSIONE DI VECCHIAIA INPGI
REQUISITI:
Anni di contribuzione Età Uomini Età Donne
almeno 20 anni 65 anni 60 anni (*)
Si prescinde dal limite dei 20 anni per coloro che,
alla data del 31/12/1992,
possono vantare almeno 15 anni di contribuzione
(*) Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ha approvato con delibera n. 60 del
15/07/2011 l’innalzamento progressivo dell’età pensionabile delle donne nell’arco di
10 anni tra il 2012 e il 2021 secondo lo schema che segue:
43
44. Quadro Riepilogativo per
PENSIONI DI VECCHIAIA DONNE INPGI
dal 01.07.2012
(Delibera n. 60 del 15/07/2011 approvata dai Ministeri Vigilanti in data 08/11/2011)
Almeno 20 anni di contributi
ANNO INPGI
01.07.2012 – 31.12.2012 61
01.01.2013 – 31.12.2013 61
01.01.2014 – 31.12.2014 61
01.01.2015 – 31.12.2015 62
01.01.2016 – 31.12.2016 62
01.01.2017 – 31.12.2017 63
01.01.2018 – 31.12.2018 63
01.01.2019 – 31.12.2019 64
01.01.2020 – 31.12.2020 64
2021 65
N.B. Per coloro le quali hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria entro il 30/06/2012
continuano a valere le regole per la vecchiaia vigenti al 30/06/2012.
44
45. Abbattimenti ridotti del 50%
periodo
transitorio (dal 1/7/2012 al 31/12/2020)
almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi
Anni di anticipo Abbattimento % Abbattimento %
Anni interi Frazioni mensili di anno
0 - 0,199
1 2,38 0,181
2 4,55 0,165
3 6,52 0,152
4 8,34 0,139
5 10,00 -
45
46. D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011
“MANOVRA MONTI”
Innalzamento ETA’ Vecchiaia Donne SUPER INPS:
Età
Dal Al con almeno 20 anni
di contributi
1°/01/2012 31/12/2013 62 anni
1°/01/2014 31/12/2015 63 anni e 6
mesi
1°/01/2016 31/12/2017 65 anni
01/01/2018 66 anni
come uomini
N.B.: Confermati gli adeguamenti alla speranza di vita
46
+ 3 mesi dal 2013
47. DECORRENZA PENSIONE VECCHIAIA INPGI
Dal 1° giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda ovvero dal
momento della maturazione del diritto.
N.B.: Per l’AGO il D.L. 201/2011 convertito in
Legge 214/2011 “MANOVRA MONTI”
sopprime la finestra mobile (12 mesi
lavoratori dipendenti; 18 mesi lavoratori
autonomi) dal 1°/01/2012.
47
48. PENSIONI DI ANZIANITA’
Almeno 35 anni di contributi
per i lavoratori dipendenti
Del. n. 2 del
ANNO L. 247/2007 C.A. 24.01.07 ANNO
INPS “Prodi” Appr. il 24.04.07
INPGI
01.01.2008 58 59 2008
31.12.2008 (nati 1949)
01.01.2009 58
30.06.2009
_____________ 59 2009
(nati 1950)
01.07.2009 (59 + 36) =
31.12.2009 59 (60 + 35) =
95
01.01.2010 59 (59 + 36) = 60 2010
31.12.2010 (60 + 35) = (nati 1950)
95
01.01.2011 60 (60 + 36) = 60 2011
31.12.2011 (61 + 35) = (nati 1951)
96
D.L. 201/2011 convertito in
Legge 214/2011
dal Donne = 41 anni e 1 mese 60 2012
01.01.2012 Uomini = 42 anni e 1 mese (nati 1952)
2013 Donne = 41 anni e 5 mesi 61 2013
+ 1 mese requisito Uomini = 42 anni e 5 mesi (nati 1952)
+ 3 mesi speranza di vita
2014 Donne = 41 anni e 6 mesi 2014
+ 1 mese requisito Uomini = 42 anni e 6 mesi 62 (nati 1952)
48
N.B. Si prescinde dall’età con almeno 40 anni di contribuzione
49. Deroga dei requisiti di accesso indicati
nella precedente tabella:
ammessi alla prosecuzione volontaria al
20/7/2007: vecchi requisiti 57 anni di età +
35 anni di contributi.
49
50. D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011
“MANOVRA MONTI”
Dal 1°/01/2012 abolizione della pensione di anzianità
con il sistema delle “quote” e previsione di una “pensione
anticipata”:
- 42 anni e 1 mese di contributi per gli uomini
- 41 anni e 1 mese di contributi per le donne;
- prima dei 62 anni di età si applica una penalizzazione
sulla quota retributiva pari a:
- 1% per i primi 2 anni mancanti ai 62 anni (dai 60 ai 62
anni)
- 2% per i successivi (prima dei 60 anni)
DEROGHE:
- coloro che hanno maturato i requisiti al 31/12/2011
- ammessi alla prosecuzione volontaria al 04/12/2011
50
51. PENSIONE DI ANZIANITA’ INPGI
CON ABBATTIMENTI
I giornalisti possono accedere alla pensione
d’anzianità anche a 57 anni anni di età e 35 di
contribuzione. In tal caso, l’importo della
pensione viene però ridotto sulla base di
aliquote di abbattimento progressive, in
relazione agli anni di anticipo rispetto all’età
prevista dalla nuova normativa INPGI, ovvero,
se più favorevoli, rispetto ai 40 anni di
contribuzione, ovvero ancora alla pensione di
vecchiaia.
51
52. Normativa INPGI: Abbattimenti % per trattamenti anticipati
(anzianità con almeno 57 anni di età e
35 anni di contributi ovvero vecchiaia
anticipata donne)
Anni di anticipo Abbattimento % Abbattimento %
Anni interi Frazioni mensili di anno
0 - 0,397
1 4,76 0,361
2 9,09 0,329
3 13,04 0,303
4 16,67 0,278
5 20,00 -
52
53. FINESTRE MOBILI DI ACCESSO ALLA
PENSIONE D’ANZIANITA’:
Il D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011
“MANOVRA MONTI” sopprime le finestre
mobili (12 mesi lavoratori dipendenti – 18
mesi lavoratori autonomi) dal 1°/01/2012.
Pertanto la decorrenza della pensione
d’anzianità è il 1° giorno del mese successivo la
presentazione della domanda, avendone i
requisiti.
53
54. PENSIONE DI VECCHIAIA PRO-QUOTA
(Art. 4, comma 5 del Regolamento)
Se un giornalista ha prestato un’altra attività lavorativa, i contributi
non coincidenti eventualmente versati all’INPS o forme sostitutive
(ENPALS) esclusive (INPDAP) e Gestione Separata INPGI (escluse
le Casse per le quali valgono le norme sulla totalizzazione), sono
riconosciuti utili ai fini del conseguimento del DIRITTO alla pensione
di vecchiaia per il raggiungimento dei 20 anni di contributi.
Il diritto alla pensione si consegue attraverso la somma dei
contributi versati ai due Istituti, nell’arco di tutta la vita lavorativa,
ciascun Ente liquiderà la propria quota di pensione, secondo le
norme in vigore in ciascun Ente, sempre che in ogni ente sia
perfezionato il requisito.
54
55. PENSIONE DI ANZIANITA’ PRO-QUOTA
INPS - INPGI
(Legge Vigorelli n. 1122/55)
Ai fini del raggiungimento dei 35 anni di contributi,
necessari per ottenere una pensione di anzianità INPGI,
possono essere cumulati i soli contributi versati all’INPS.
Dal 1°/01/2012, il D.L. 201/2011 (L.214/2011) ha
eliminato le pensioni di anzianità nell’AGO, pertanto il
giornalista avrà liquidata la sola quota di pensione Inpgi;
la quota a carico dell’INPS sarà erogata come vecchiaia
supplementare al raggiungimento dell’età richiesta per la
stessa.
55
56. PREPENSIONAMENTI
EX ART. 37 LEGGE 416/81 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Dall’anno 2009 l’onere dei prepensionamenti è posto a carico
del bilancio dello Stato, e non più dell’Istituto, per un importo annuo
pari a 20 milioni di euro (leggi 2, 14, 33 del 2009)
E’ stato introdotto un contributo del 30% riferito al costo
complessivo dell’anticipo del trattamento rispetto all’età prevista per
la pensione di vecchiaia, a carico dei singoli datori di lavoro, per
ciascun prepensionamento effettuato.
E’ stata inoltre estesa la possibilità di accedere al
prepensionamento ai giornalisti professionisti dipendenti dai
periodici oltre a quelli dipendenti dai quotidiani ed agenzie di stampa
a diffusione nazionale.
56
57. REQUISITI PREPENSIONAMENTI:
1. almeno 58 anni di età, sia per gli uomini che
per le donne
2. almeno 18 anni di contributi INPGI
3. non essere già titolare di pensione diretta a
carico di altro Ente previdenziale
57
58. MODALITA’ DI ACCESSO AI PREPENSIONAMENTI:
I giornalisti posti in cigs con almeno 58 anni di età e 18 di
contributi, qualora rientrino nel numero dei casi previsti
complessivamente dai decreti ministeriali, possono esercitare la
facoltà di accedere al prepensionamento.
Le dimissioni devono intervenire entro 60 giorni dal
collocamento in cigs.
L’interessato ha ulteriori 60 giorni di tempo per dimettersi dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di
appartenenza qualora la stessa avvenga in periodi successivi al
collocamento in cigs.
Nel caso in cui l’interessato sia stato posto in cigs ma non
abbia ancora raggiunto uno dei requisiti richiesti per il
prepensionamento (58 anni di età e 18 anni di contributi), il termine
di 60 giorni, permanendo la cigs, decorre dalla data del
raggiungimento del requisito mancante ovvero, anche in tale ipotesi,
i 60 giorni potranno decorrere dalla pubblicazione del decreto se
successiva.
58
59. TEMPI DI LIQUIDAZIONE DEI
PREPENSIONAMENTI:
L’Istituto non può procedere all’effettiva
liquidazione dei trattamenti in mancanza
dell’emanazione dei decreti ministeriali
ovvero della relativa pubblicazione in G.U.
59
60. SCIVOLO
È riconosciuto fino a 5 anni contributivi
figurativi, nei limiti di un massimo di 30
anni di contributi
Qualora il giornalista, sia uomo che
donna, abbia superato i 60 di età, lo
scivolo contributivo non può comunque
essere superiore alla differenza tra il limite
di 65 anni e l’età anagrafica raggiunta
60
61. PENSIONE DI INVALIDITA’
ETA’
Qualsiasi età purchè l’iscritto sia totalmente e permanentemente
inabile all’attività giornalistica dipendente.
CONTRIBUTI
15 anni di contributi (180 mensilità)
ovvero
5 anni (60 mensilità) dei quali almeno 1 anno nel quinquennio
precedente la domanda di pensione.
CALCOLO
Integrazione ai 20 anni di contribuzione.
61
62. PENSIONI NON CONTRIBUTIVE
ETA’
65 anni
CONTRIBUTI
Almeno 1 anno (12 mensilità) di contributi effettivi.
IMPORTO PENSIONE - LIMITE DI REDDITO
euro 8.521,61 (anno 2012)
62
63. PENSIONI AI SUPERSTITI
Reversibilità: giornalista deceduto già titolare di
pensione.
Indiretta: giornalista deceduto non titolare di pensione.
In tale caso l’assicurato deve avere una posizione
contributiva di almeno 15 anni ovvero 5 anni dei quali
almeno 1 anno nel quinquennio precedente la domanda
di pensione.
Il calcolo della pensione indiretta è integrato ai 15 anni di
contributi.
63
64. Chi ha diritto alla pensione ai superstiti?
• il coniuge ed i figli minorenni o inabili al lavoro; i figli
maggiorenni fino al 21° anno di età, qualora
frequentino una scuola media o professionale e per
la durata del corso legale di laurea ma, comunque,
non oltre il 26° anno di età;
• in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori di età
superiore ai 65 anni o inabili al lavoro e a carico del
de cujus al momento del decesso;
• in mancanza dei genitori, fratelli celibi e sorelle
nubili inabili al lavoro e a carico del de cujus al
momento del decesso.
64
65. PENSIONI DI REVERSIBILITA’:
- 75% per un superstite
- 90% per due superstiti
- 100% per tre o più superstiti.
BENEFICIARIO: SOLO CONIUGE
La percentuale varia a seconda dell’importo della pensione del de
cujus ed ai redditi del coniuge
DETERMINAZIONE DELLA % IN RELAZIONE
ALL’IMPORTO DELLA PENSIONE DEL DE CUJUS
BENEFICIARIO SOLO CONIUGE SUPERSTITE
PER L’ANNO 2012
Scaglioni di Reddito Aliquota
fino a 41.354,05 75%
da 41.354,05 a 48.253,34 70%
da 48.253,34 a 54.865,14 65%
oltre 54.865,14 60%
65
66. ABBATTIMENTO TRATTAMENTO AI SUPERSTITI IN
RELAZIONE AI REDDITI PERSONALI DEL CONIUGE
PER L’ANNO 2012
Fasce di Riduzione del
reddito personale trattamento
fino a € 27.017,52 ----------
da € 27.017,52 a € 36.023,36 -15%
da € 36.023,36 a € 43.228,03 -25%
oltre € 43.228,03 -40%
66
67. TOTALIZZAZIONE
D.Lgs. N. 42 del 2/2/2006
Consiste nella possibilità di sommare
gratuitamente i periodi contributivi non
coincidenti versati in diverse gestioni per il
conseguimento del diritto alla pensione, nei casi
in cui i lavoratori non maturino un diritto
autonomo in nessuno degli Enti previdenziali nei
quali vantano una posizione contributiva ma è
ammesso anche se si raggiunge il diritto ad una
pensione autonoma in una delle gestioni
interessate.
67
68. SOGGETTI INTERESSATI ALLA
TOTALIZZAZIONE
Lavoratori iscritti all’Ago (INPS)
Forme sostitutive (INPGI, ENPALS, INPDAI)
Forme esclusive (INPDAP)
Forme esonerative della medesime (alcuni Istituti
bancari)
Enti di cui al DLgs. 509/94 (Enti privatizzati tra i
quali rientra l’INPGI)
Enti di cui al DLgs 103/96 (tra i quali rientra la
Gestione Separata INPGI dei lavoratori autonomi)
68
69. REQUISITI
si possono totalizzare tutti i periodi contributivi non coincidenti (il
riferimento ad almeno 3 annualità è stato soppresso dal D.L.
201/2011 convertito in Legge 214/2011)
TRATTAMENTI IN TOTALIZZAZIONE
VECCHIAIA A 65 ANNI CON ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI
(uomini e donne)
ANZIANITA’ CON ALMENO 40 ANNI DI CONTRIBUTI
INVALIDITA’ E SUPERSTITI
(REQUISITO DI ACCESSO DELL’ENTE DI ULTIMA ISCRIZIONE
AL MOMENTO DELL’EVENTO)
69
70. LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO
IN TOTALIZZAZIONE
Iltrattamento complessivo (somma quota
enti interessati) è sempre liquidato
dall’INPS.
Sistema di calcolo: contributivo salvo nei
casi in cui l’interessato abbia maturato un
diritto autonomo presso la gestione.
Decorrenza: finestra 18 mesi (salvo
invalidità e superstiti)
70
71. COME SI CALCOLA
UN TRATTAMENTO DI
PENSIONE CON IL
SISTEMA RETRIBUTIVO
71
72. ELEMENTI UTILI PER IL CALCOLO
DELLA PENSIONE
1) MEDIA RETRIBUTIVA INDIVIDUALE
quota A, quota B, quota C, quota D
2) MEDIA RETRIBUTIVA DI RIFERIMENTO:
- media della categoria
- R. O. + 20%
3) MENSILITA’ CONTRIBUTIVE MATURATE
4) ALIQUOTE DI RENDIMENTO
Inpgi 2,66% - Inps 2,00%
72
73. La tabella sottostante riepiloga i sistemi di calcolo
derivanti dalle diverse quote di pensione.
QUOTE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE.
Quota Pensione Giornalisti Media retributiva Media retributiva di Indici rivalutazione
Interessati pensionabile riferimento
individuale
Quota A Ultimi 5 anni o, se più Media retributiva Costo vita ISTAT
(contributi fino al TUTTI favorevoli 10 anni della categoria
migliori
31/12/92)
(1) Più di 15 anni Ultimi 10 anni o, se più
Quota B al 31/12/92 favorevoli, 10 anni
migliori
(Contributi da gennaio 93 a Media retributiva della Costo vita
luglio 98) Meno di 15 anni tutti gli anni dopo il categoria ISTAT + 1%
(2) al 31/12/1992 1/01/1993 al netto degli
scarti Dlgs 373/93, +
ultimi 5 anni al
31/12/92.
Quota C Già iscritti (Vedi Q.ta B) Minimo contrattuale Costo vita
(Contributi post. INPGI al R.O. aumentato ISTAT + 1%
24/07/1998
agosto ‘98) del 20%
Iscritti INPGI Tutta vita lavorativa
dopo 24/07/1998
Quota D Tutta vita lavorativa Minimo contrattuale Costo vita
Contributi post TUTTI R.O. aumentato ISTAT + 1%
1° gennaio 2006 del 20%
73
74. TRASFORMAZIONE DELLA MEDIA RETRIBUTIVA PER IL COMPUTO DELLA PENSIONE
Scaglioni della retribuzione % Rendimento
Pensionabile per 1 anno
Media Retributiva pensionabile euro 90.000,00 di contributi
Fino a 42.049,00 2,66 1.118,50
da 42.049,00 a 55.925,17 2,00 277,52
da 55.925,17 a 69.801,34 1,66 230,34
da 69.801,34 a 79.893,10 1,33 134,22
da 79.893,10 a 90.000,00 0,90 90,96
TOTALE 1.851,54
COMPUTO DELLA PENSIONE ANNUA LORDA:
Rendimento 1 anno di contributi x contributi totali giornalista
1.851,54 X 32 anni = 59.249,28 65,80 %
1.851,54 X 35 anni = 64.803,90 72,01 %
1.851,54 X 40 anni = 74.061,60 82,30 %
74
75. REDDITO DA LAVORO
10% aliquota di computo libero professionisti
26% aliquota di computo co.co.co
Tale montante è rivalutato con
MONTANTE riferimento al tasso medio
INDIVIDUALE
quinquennale di variazione del
P.I.L. (ricchezza del paese)
PENSIONE
57 ANNI 65 ANNI
4,419 % Variabili in funzione della vita media 5,620 %
memmmemediamedia
%5%%%
77. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN
MATERIA DI CUMULO DEI
TRATTAMENTI INPGI
La disciplina sul cumulo è contenuta nell’art. 15
del Regolamento INPGI.
Dal 1° gennaio 2009 la normativa dell’Istituto
fissa il limite annuo cumulabile a 20.000,00
euro.
LIMITE ANNO 2012 EURO 21.014,72.
77
78. TIPOLOGIA PENSIONE DISCIPLINA CUMULO
Vecchiaia Totale cumulabilità con redditi da lavoro
autonomo e dipendente
Anzianità con almeno 40 anni di
contribuzione
Anzianità con meno di 40 anni di Lavoro dipendente e autonomo:
contribuzione cumulabilità fino a Euro 21.014,72 (per
l’anno 2012); l’eccedenza è decurtabile
fino al 50% della pensione al netto della
Prepensionamenti ex art. 37 L. 416/81
quota cumulabile
Lavoro dipendente giornalistico:
Invalidità totale incumulabilità
Lavoro dipendente non giornalistico e
lavoro autonomo:
cumulabilità fino a Euro 21.014,72 (per
l’anno 2012); l’eccedenza è decurtabile
fino al 50% della pensione al netto della
quota cumulabile
78
79. Come funziona l’applicazione del limite di cumulo
E’ comunque sempre garantito al giornalista pensionato il 50% del trattamento
pensionistico più il limite di cumulabilità di euro 20.400,00.
La restante quota di pensione è eventualmente decurtabile.
+ ulteriori euro Restante quota di
50% della pensione 20.400,00 pensione
sempre dovuto (limite cumulabile) eventualmente
decurtabile
50% della pensione + euro 20.400,00 50% della pensione
è comunque garantito – euro 20.400,00
79
80. Ne consegue che risultano totalmente
cumulabili con qualsiasi importo di reddito
le pensioni fino a 2 volte il tetto di
cumulabilità circa euro 42.000,00 per il
2012 in quanto non sussistono margini per
la decurtazione.
80
82. Requisiti per accedere al trattamento di
disoccupazione
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Iscrizione all’Istituto da almeno un biennio rispetto alla
data di cessazione del rapporto di lavoro.
Almeno 3 contributi mensili per l’assicurazione contro la
disoccupazione, accreditati nel biennio precedente la
cessazione del rapporto di lavoro, che non abbiano già
dato luogo ad un precedente trattamento di
disoccupazione.
82
83. Durata del trattamento di
disoccupazione
Trattamento ridotto (da 3 a 11 contributi mensili)
Trattamento intero (almeno 12 contributi mensili)
Sussidio straordinario 360 gg.
Il periodo di disoccupazione indennizzabile è
determinato in relazione ai giorni effettivi di lavoro
svolto.
83
84. TABELLA DISOCCUPAZIONE
(almeno 12 contributi mensili)
CAUSALE COPERTURA
CESSAZIONE DURATA FIGURATIVA SUSSIDIO TARIFFA DECORRENZA
RAPPORTO DI PER STRAORDINARIO
LAVORO TRATTAMENTO
ORDINARIO
INTERA
LICENZIAMENTO 450 GG. 1° GIORNO
O 720 GG. 360 GG. 360 GG. 15 MESI SUCCESSIVO
CESSAZIONE 24 MESI 12 MESI 12 MESI ALLA
CESSAZIONE DEL
CONTRATTO A RIDOTTA 30% RAPPORTO
TERMINE 270 GG.
9 MESI
INTERA
390 GG. 1° GIORNO
DIMISSIONI 660 GG. 300 GG. 360 GG. 13 MESI DEL 2° MESE
VOLONTARIE 22 MESI 10 MESI 12 MESI SUCCESSIVO
RIDOTTA 30% ALLA
CESSAZIONE DEL
270 GG. RAPPORTO
9 MESI
84
85. Ammontare dell’indennità di disoccupazione
L’indennità mensile è pari al 60% della retribuzione
media degli ultimi 12 mesi lavorati entro il limite
massimale dell’indennità di disoccupazione;
tale limite è pari al 60% della retribuzione del redattore
ordinario;
per l’anno 2012 l’importo massimo di disoccupazione è:
€ 52,80 giornaliero
€ 1.584,00 mensile (netto € 1.300,00 circa)
per l’anno 2012 la tariffa ridotta del 30% di
disoccupazione è:
€ 36,96 giornaliero
€ 1.108,00 mensile (netto € 978,00 circa)
85
86. In caso di dimissioni incentivate il trattamento di
disoccupazione è riconosciuto in base alla seguente
tabella:
Per somme lorde comprese: Durata massima del
sussidio:
Entro € 51.646 6 mensilità
€ 51.646,1- € 61.975 5 mensilità
€ 61.975,1- € 72.304 4 mensilità
€ 72.304,1- € 82.634 3 mensilità
€ 82.634,1- € 92.963 2 mensilità
€ 92.963,1- € 103.292 1 mensilità
Oltre € 103.292 0 mensilità
86
87. Non si applica la predetta normativa sulle dimissioni
incentivate:
ai giornalisti che risolvono il rapporto di lavoro da aziende
in crisi, per somme ricomprese nell’importo di due anni di
disoccupazione (per l’anno 2012 pari ad € 33.739,20);
ai giornalisti, che a seguito di sentenza anche non
definitiva o lodo arbitrale abbiano percepito somme a
titolo di risarcimento del danno biologico, mobbing,
demansionamento e comportamenti illeciti del datore di
lavoro.
87
88. Sospensione e cessazione del trattamento di
disoccupazione
In caso di rioccupazione per un periodo non superiore a
6 mesi, il trattamento di disoccupazione viene sospeso,
per riprendere successivamente fino allo scadere del
periodo massimo indennizzabile cui il giornalista aveva
diritto;
in caso di rioccupazione superiore a 6 mesi il trattamento
viene a cessare e il giornalista potrà presentare una
nuova domanda a condizione che ricorrano i requisiti.
88
89. Termine di presentazione della domanda di
disoccupazione
Entro 60 gg. dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Oltre il termine dei 60 gg., l’indennità decorre dal giorno
successivo quello di presentazione della domanda.
Il trattamento in questo caso viene ridotto per i giorni di ritardo accumulati
nella presentazione della domanda e viene erogato per i giorni residui ai
quali si ha diritto.
89
90. Adempimenti giornalista disoccupato
Sottoscrizione della dichiarazione mensile di
responsabilità (Mod. Dis. 3) da trasmettere all’Istituto
tramite l’Ufficio di Corrispondenza INPGI di
appartenenza, attestante il perdurare dello stato di
disoccupazione, con obbligo di comunicazione di
eventuali redditi da lavoro.
Il ritardo nella presentazione della dichiarazione mensile
(Mod. Dis. 3) può avvenire nel limite del terzo mese
successivo alla mensilità per la quale si richiede il
sussidio.
90
91. Cumulo redditi lavoro autonomo con
disoccupazione
Il 50% del reddito da lavoro autonomo è comunque
incumulabile con il trattamento di disoccupazione;
Il restante 50% di tale reddito è cumulabile nel limite di
un terzo dell’indennità stessa; la parte eccedente va a
decurtare ulteriormente il sussidio.
Il limite di reddito cumulabile per l’anno 2012 nei casi di
indennità massima di disoccupazione è di € 2.112,00
( DS + 1/3 = € 1.584,00 + € 528,00);
91
92. Cumulo con l’indennità di disoccupazione
Esempio 1
• Indennità di disoccupazione mensile: € 1.584,00
• 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 528,00
Reddito da lavoro autonomo = € 1.000,00
Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile:
€ 1.000,00 : 2 = € 500,00 < di € 528,00 (1/3 DS)
poiché il 50% del reddito non supera 1/3 dell’indennità di disoccupazione,
dall’indennità di disoccupazione viene sottratto solo il 50% non cumulabile.
Indennità di disoccupazione erogabile:
€ 1.584,00 - € 500,00 = € 1.084,00
92
93. Cumulo con l’indennità di disoccupazione
Esempio 2
• Indennità di disoccupazione mensile: € 1.584,00
• 1/3 dell’indennità di disoccupazione: € 528,00
Reddito da lavoro autonomo = € 1.100,00
Il 50% del reddito da lavoro autonomo sempre non cumulabile:
€ 1.100,00 : 2 = € 550,00 > € 528,00 (1/3 DS)
poiché il 50% del reddito (€ 550,00) è superiore ad 1/3 dell’indennità di
disoccupazione (€ 528,00) dall’indennità andrà sottratta anche la parte
eccedente il limite di 1/3.
(50% reddito) - (1/3 DS) = € 550,00 – € 528,00 = € 22,00
Indennità di disoccupazione erogabile:
€ 1.584,00 - € 550,00 - € 22,00 = € 1.012,00
93
94. DIPENDENTI DA AZIENDE IN CRISI – FALLITE O IN
LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
PER DISOCCUPAZIONE
Ai giornalisti che abbiano cessato il loro rapporto di
lavoro con aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che
abbiano ceduto un ramo di azienda e che possiedono i
seguenti requisiti:
età superiore a 40 anni;
anzianità contributiva INPGI di almeno 10 anni;
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le
aziende di cui sopra da almeno 12 mesi;
94
95. Trattamento di disoccupazione
dipendenti da aziende in crisi – fallite o in
liquidazione
Fasce di età Durata trattamento Durata sussidio
ordinario di straordinario
disoccupazione
Da 40 a 55 anni 540 gg. 180 gg.
(18 mesi) (6 mesi)
Oltre 55 anni 720 gg. 0
(24 mesi)
95
97. La CIGS è uno strumento di politica industriale finalizzato a
fronteggiare gravi situazioni di eccedenza occupazionale,
volto a scongiurare licenziamenti di massa attraverso la
riduzione dell’orario di lavoro.
CAUSE DI CONCESSIONE DELLA CIGS
(L. 416/ 81 – D. M. n° 47385/09)
L’intervento della cigs può essere richiesto per:
crisi aziendale;
cessazione totale o anche solo parziale dell’attività
aziendale anche in costanza di fallimento;
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale.
97
98. Aziende beneficiarie:
(Art. 35 comma 1 L. 416/81)
Le aziende del settore editoriale che possono fare ricorso
alla cigs sono:
le imprese editrici di giornali quotidiani;
le imprese editrici di giornali periodici;
le agenzie di stampa a diffusione nazionale
Restano escluse dall’ambito dell’applicazione della cigs:
le agenzie di stampa a diffusione locale;
le imprese radiotelevisive.
98
99. Lavoratori beneficiari
(Art. 35 comma 1 L. 416/2001)
I beneficiari del trattamento di integrazione salariale, sono i giornalisti:
professionisti;
praticanti;
pubblicisti (a decorrere dal 2001)
con anzianità aziendale di almeno 90 giorni alla data di richiesta del
trattamento
Adempimenti lavoratore in cigs:
Sottoscrizione della dichiarazione mensile di responsabilità, con
l’obbligo di comunicare le giornate lavorate e il reddito derivante
dall’attività lavorativa svolta.
99
100. CUMULO REDDITI DA LAVORO CON CIGS
Il giornalista che svolge attivita’ di lavoro
autonomo o dipendente durante il periodo di
CIGS non ha diritto al trattamento per le
giornate di lavoro effettuate.
Nel caso di lavoro autonomo spetta al lavoratore
dichiarare mensilmente l’ammontare dei
guadagni conseguiti e le giornate lavorate per il
calcolo dei giorni indennizzabili.
100
101. Durata cigs:
Procedura per la richiesta della cigs:
• fase di consultazione sindacale, dalla quale scaturisce un verbale di
accordo tra le parti sociali;
• presentazione dell’istanza al Ministero;
• emanazione del Decreto Ministeriale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adotta i provvedimenti di
concessione del trattamento di cigs per periodi semestrali consecutivi
per una durata massima di 24 mesi.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PERIODO DI CIGS
I periodi trascorsi in cigs sono coperti da contribuzione figurativa utile
sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
101
102. Misura dell’integrazione:
L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione che
sarebbe spettata al lavoratore sospeso, per le ore non
lavorate tra le 0 e le 36 ore settimanali.
L’importo è comunque soggetto a due diversi massimali
(rivalutati annualmente) da applicare a seconda se la
retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei
ratei di 13ma e 14ma, sia minore/uguale o maggiore della
retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.
L’integrazione salariale è soggetta ad una trattenuta pari al
contributo apprendisti secondo quanto disposto dall’Art. 26
L. 41/86.
Per l’anno 2012 detta trattenuta corrisponde al 5,84%.
102
104. Modalità di pagamento CIGS:
Sono previste due forme di pagamento dell’integrazione
salariale:
diretto
indiretto
104
105. PAGAMENTO CIGS
Diretto:
l’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del trattamento di
Cigs, l’integrazione salariale.
Questa modalità di pagamento deve essere espressamente
indicata nel decreto Ministeriale di autorizzazione
all’erogazione del trattamento.
Indiretto:
l’azienda anticipa il trattamento di cigs per conto dell’Istituto
e la stessa provvederà a portare a conguaglio le somme
anticipate con i contributi dovuti all’Istituto.
105
107. L’istituto del contratto di solidarietà, introdotto nel
nostro ordinamento con il D.L. 726/84 artt. 1 e 2
convertito nella L. 863/84, è uno strumento che
attraverso la riduzione dell’orario di lavoro
consente all’azienda:
di mantenere i livelli occupazionali esistenti in
presenza di crisi aziendale, scongiurando i
licenziamenti (difensivo)
ovvero di favorire l’assunzione di nuovi lavoratori
(espansivo).
107
108. Contratti di solidarietà difensivi - aziende soggette alla
CIGS
Aziende beneficiarie
Imprese editrici di quotidiani – periodici – agenzie di stampa a
diffusione nazionale.
Non possono stipulare contratti di solidarietà le imprese
sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).
Lavoratori beneficiari
Giornalisti professionisti
Praticanti
Pubblicisti (a decorrere dal 2001)
108
109. Riduzione dell’orario di lavoro
La riduzione dell’orario di lavoro può essere
giornaliera, settimanale o mensile e può essere
applicata su base orizzontale o verticale.
La percentuale di riduzione di orario, non deve
superare il 60% dell’orario di lavoro contrattuale dei
lavoratori coinvolti dal contratto di solidarietà (D.M.
n. 46448/2009)
Non è ammesso lavoro straordinario per i lavoratori
in solidarietà.
109
110. Durata del contratto di solidarietà
Durata massima 24 mesi prorogabili di ulteriori 24 mesi (36 per i
lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno).
Un nuovo contratto di solidarietà può essere stipulato trascorsi 12
mesi dal termine del precedente accordo.
Importo
Ai lavoratori spetta un’integrazione salariale, da parte dell’Inpgi, pari
al 60% del monte retributivo perso a causa della riduzione dell’orario
di lavoro.
Per fronteggiare la situazione di difficoltà del mercato del lavoro
negli anni 2009-2012, la misura dell’integrazione salariale è stata
innalzata dal 60 % all’80% anche per i giornalisti (20% a carico dello
Stato - Fondo Sociale per l’occupazione e la formazione).
L’integrazione salariale nei casi di contratto di solidarietà non trova il
limite dei massimali stabiliti per la cigs.
110
111. PAGAMENTO CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
- Diretto (introdotto dal D.M. 46488/2009)
L’INPGI eroga direttamente ai beneficiari del cds
l’integrazione salariale.
Questa modalità di pagamento, deve essere
espressamente indicata nel decreto Ministeriale di
autorizzazione.
- Indiretto
L’azienda anticipa il trattamento per conto dell’Istituto.
Successivamente, a seguito di autorizzazione dell’INPGI,
l’azienda provvederà a portare a conguaglio le somme
anticipate a titolo di solidarietà con i contributi dovuti
all’Istituto.
111
112. Contribuzione figurativa
Per i periodi di solidarietà autorizzati, è previsto
l’accredito figurativo dei contributi per la retribuzione
persa dal lavoratore a causa della riduzione dell’orario di
lavoro.
112
114. INFORTUNI
(Artt. 38, 40, 41 C.C.N.L.G.)
Aventi diritto:
giornalisti praticanti, professionisti e pubblicisti la cui
retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di
redattore.
a partire dal 1° Gennaio 2009 anche collaboratori fissi
(art.2) o corrispondenti (art. 12) con retribuzione inferiore
a quella di redattore (quota e trattamento ridotto del 50%).
Superstiti (coniuge, figli o eredi) se l’infortunio ha per
conseguenza la morte.
Requisiti:
Versamento contributo a carico dell’azienda di euro 11,88
mensili o di euro 6 per art. 2 e 12.
114
115. Quando sorge il diritto:
dal giorno dell’inizio del rapporto contrattuale con l’azienda fino alla
scadenza di 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di
lavoro.
Eventi indennizzati:
Tutti i casi di infortuni professionali ed extraprofessionali per
causa violenta dai quali derivi:
la morte;
l’invalidità permanente assoluta
l’invalidità permanente parziale (in misura superiore al 5%).
Sono considerati infortuni anche:
ictus cerebrale
infarto del miocardio.
115
116. INDENNIZZO INFORTUNI
€ 92.962,24
massimale in caso di morte
€ 108.455,95
massimale in caso di invalidità permanente assoluta
(100%)
Le cifre indicate sono maggiorate a seconda dell’età anagrafica del
soggetto colpito e dell’eventuale esistenza del coniuge e dei figli minori.
€ 1.084,56 per punto percentuale
in caso di invalidità permanente parziale
116
117. Iter procedurale
Che cosa deve fare il Giornalista quando si verifica un
infortunio
• Denuncia dell’infortunio all’INPGI entro due anni dal
verificarsi dell’evento dannoso;
• all’avvenuta stabilizzazione dei postumi dell’infortunio,
certificato medico attestante l’esito delle lesioni riportate ed
il presumibile grado di invalidità permanente;
• visita medico legale INPGI
117
118. SUPERINVALIDITA’
A chi spetta:
ai titolari di pensione diretta ed ai superstiti, ai quali sia
riconosciuta la necessità di assistenza personale
permanente, causata da deficit funzionale e relazionale
tale da rendere necessaria la piena dipendenza da altra
persona.
Non spetta ai titolari di pensione non contributiva (Art. 28
comma 9 Reg. INPGI) ed ai soggiornanti in casa di riposo
a carico Inpgi.
118
119. Requisiti reddituali assegno di superinvalidità:
reddito personale assoggettabile ad IRPEF non
superiore, per l’anno 2012 a € 67.781,59;
Importo assegno:
20% della retribuzione annua prevista per il Redattore
ordinario ed è corrisposto in 12 mensilità (anno 2012 €
600,39).
Il beneficio dell’assegno di superinvalidità è
incompatibile con il soggiorno in case di riposo.
119
120. CASE DI RIPOSO
Requisiti
Possono richiedere l’autorizzazione al soggiorno in
case di riposo:
pensionati anche con l’eventuale coniuge (supplementare
almeno 120 contributi mensili);
reddito familiare non superiore ad € 67.781,59 (anno 2012).
120
121. Retta giornaliera a carico dell’Istituto
• massimo € 45,00 + IVA per i pensionati autosufficienti
• massimo € 70,00 + IVA per i pensionati non autosufficienti.
Trattenute a carico dei pensionati in casa di riposo
(in 12 mensilità in base al reddito lordo familiare):
Reddito familiare Pensionati Pensionati non
mensile lordo autosufficienti autosufficienti
fino a € 1.550,00: 18% 25%
da € 1.550,00 a € 2.583,00 20% 27%
oltre € 2.583,00 22% 30%
121
122. EROGAZIONI STRAORDINARIE
Chi può farne richiesta:
• iscritti in favore dei quali risultino almeno 24 contributi mensili
nell’arco degli ultimi 10 anni;
• pensionati
Requisiti:
• stato di necessità legato ad un particolare evento non di natura
sanitaria.
•incompatibilità con soggiorno in casa di riposo a carico dell’Inpgi
122
123. FONDO DI GARANZIA TFR
La legge 29 maggio 1982 n. 297 ha istituito un Fondo di Garanzia
per il trattamento di fine rapporto che ha lo scopo di sostituirsi al
datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento
del TFR spettante ai lavoratori o loro aventi diritto .
Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ha esteso tale garanzia
anche alle ultime tre retribuzioni del rapporto di lavoro non
corrisposte dal datore di lavoro (artt. 1 e 2) limitata ad una somma
pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di
integrazione salariale mensile al netto delle trattenute
assistenziali e previdenziali.
123
124. Presupposti intervento Fondo di Garanzia
cessazione del rapporto di lavoro subordinato
apertura di una procedura concorsuale
l’esistenza di un credito per TFR e retribuzioni
non corrisposte rimaste insolute
La garanzia del Fondo opera indipendentemente dalla
causa che ha determinato la cessazione del rapporto,
dimissioni, licenziamento e scadenza del termine in
caso di contratto a tempo determinato.
124
126. MUTUI IPOTECARI
BENEFICIARI
Giornalisti iscritti alla Gestione previdenziale Sostitutiva A.G.O.;
Giornalisti Pensionati;
REQUISITI CONTRIBUTIVI
Almeno 24 mensilità coperte da contributi;
REQUISITI ANAGRAFICI
Non superiore ad anni 80.
FINALITA’
Acquisto prima e seconda casa;
Ristrutturazione prima e seconda casa;
Costruzione prima e seconda casa;
126
127. TIPOLOGIA TASSO
Fisso
Rateazioni:
5 anni 10 anni 15 anni 20 anni 25 anni
127
128. MISURA IMPORTO MASSIMALE CONCEDIBILE
(entro l’80% del valore di stima)
€ 300.000,00 per acquisto o costruzione di immobile prima casa;
€ 250.000,00 per acquisto o costruzione di seconda casa;
€ 450.000,00 per i coniugi o conviventi more uxorio, figli, fratelli e
sorelle entrambi giornalisti, per acquisto o costruzione, di prima casa;
€ 375.000,00 per i coniugi o conviventi more uxorio, figli, fratelli e
sorelle entrambi giornalisti, per acquisto o costruzione seconda
casa;
€ 175.000,00 per la ristrutturazione prima casa;
€ 150.000,00 per la ristrutturazione seconda casa;
128
129. FORME DI TUTELA
SOSPENSIONE
È prevista la possibilità di richiedere una sospensione nel pagamento delle rate
per un periodo massimo di 12 mesi senza la maturazione di interessi di mora e
penali per i mutuatari o familiari cointestari del mutuo che si venissero a trovare
nelle seguenti condizioni:
CIGS;
Disoccupazione;
Contratto di solidarietà;
Mobilità
Condizioni di non autosufficienza (invalidità permanente con almeno 74%);
Eredi in caso di morte del titolare del mutuo;
129
130. PRESTITI
BENEFICIARI
Giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Sostitutiva A.G.O.;
Giornalisti iscritti alla Gestione Previdenziale Separata;
REQUISITI CONTRIBUTIVI
GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO
Iscritti da almeno un biennio:
12 mensilità contributive se giornalista professionista o pubblicista
GESTIONE SEPARATA
Iscritti da almeno un biennio e in regola con versamenti contributivi
130
131. MISURA DEL PRESTITO
GESTIONE SOSTITUTIVA DELL’AGO
€ 7.000,00 giornalisti praticanti con almeno 6 mesi di contributi accreditati;
€ 12.900,00 superstiti titolari di pensione indiretta o di reversibilità;
€ 31.000,00 giornalisti in attività fino a 120 mesi di contributi accreditati;
€ 35.000,00 giornalisti pensionati;
€ 40.000,00 giornalisti in attività con oltre 120 mesi di contributi accreditati
La rata prestito non potrà essere comunque superiore:
1/5 della retribuzione lorda mensile per importi fino a € 20.200,00;
1/4 della retribuzione lorda mensile per importi fino a € 40.000,00
E’ prevista inoltre la concessione di prestiti ai giornalisti disoccupati iscritti
liste FIEG-FNSI: fino a € 3.900,00 e garantiti con polizza fideiussoria.
GESTIONE SEPARATA
Da € 2.000,00 (reddito almeno 2.000,00)
ad € 15.000,00 (reddito almeno 17.500,00)
Rapportato al reddito professionale lordo dichiarato e la cui rata non sia
superiore ad 1/5 dello stesso.
131
132. GARANZIE
INPGI 1
• Impegnativa dell’Azienda dalla quale il giornalista dipende con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e che la stessa sia in
regola con i versamenti contributivi;
• Cessione di Credito (compresa ex-fissa);
• Accollo del debito;
• Polizza assicurativa;
• Atto di impegno familiare per giornalisti pensionati e superstiti con
età anagrafica superiore a 75 anni o età inferiore con durata
ammortamento che supera i 75 anni;
INPGI 2
• Polizza assicurativa;
132
133. TASSO DI INTERESSE
Fisso a rata costante del 4,40% per i giornalisti in Cigs, disoccupati
indennizzati e disoccupati liste Fieg-Fnsi;
Fisso a rata costante del 6,40% per gli altri iscritti;
DURATA
GESTIONE SOSTITUTIVA
GESTIONE SEPARATA
DELL’AGO
Da 12 a 60 rate mensili;
Da 12 a 84 rate mensili;
7 anni 5 anni
MODALITA’ DI RIMBORSO
Trattenute mensili in busta paga per giornalisti con rapporto di lavoro in
essere;
Trattenute mensili dal ruolo pensione per pensionati e superstiti;
Bonifici bancari per altre tipologie di garanzie offerte;
133
134. ESTINZIONE DEL PRESTITO
E’ prevista la possibilità di estinguere totalmente il prestito in
qualsiasi momento senza penalità;
Non è prevista la possibilità di estinzioni parziali.
FORME DI TUTELA
SOSPENSIONE
Per i giornalisti posti in CIGS è possibile richiedere la sospensione
parziale per il pagamento delle rate per tutta la durata del
trattamento in corso;
Per i giornalisti posti in stato di disoccupazione indennizzata è
prevista la possibilità di ridurre del 50% l’importo delle rate con
conseguente allungamento della durata del prestito
134
136. Concessione di alloggi in locazione
Patrimonio di circa 2.000 immobili
Apposito regolamento per l’assegnazione (Bando) con ordine di
precedenza:
1. giornalista iscritto alla Gestione principale o titolare di pensione diretta o
di reversibilità INPGI;
2. giornalista che svolga attività di lavoro autonomo, iscritto alla Gestione
separata;
3. dipendente INPGI e degli altri Enti di categoria (Consiglio Nazionale
dell'Ordine, Ordine Regionale o Interregionale, Fnsi, Associazioni
Regionali o Interregionali di Stampa - compresi gli uffici di corrispondenza
INPGI - e CASAGIT);
4. giornalista non iscritto all'INPGI;
5. dipendente FIEG e di imprese editoriali iscritte alla FIEG, nonché
dipendente RAI, MEDIASET e di altre imprese radiotelevisive che
effettuino all'INPGI il versamento dei contributi;
in assenza dei richiedenti indicati dai punti da 1 a 5 l'Istituto si riserva di
locare le unità immobiliari anche a terzi.
136
137. Concessione di alloggi in locazione
Costituiscono causa di preferenza, nell'ordine:
1. lo sfratto esecutivo nello stesso Comune in cui si
richiede l'alloggio INPGI o casi equiparati come:
a.la separazione legale o il divorzio;
b.l'aver contratto matrimonio e non avere la disponibilità
di un alloggio;
c.la dichiarazione di inagibilità dell'alloggio abitativo.
2. Cambio di alloggio
3. Casi particolari, come il trasferimento per motivi di
lavoro.
137
138. Cause ostative alla concessione di
alloggi in locazione
a) proprietà di un'abitazione idonea al proprio nucleo
familiare sita nello stesso Comune in cui è ubicato
l'alloggio INPGI;
b) importo annuo dovuto a titolo di canone di locazione sia
superiore ad un terzo del reddito lordo percepito
dall'aspirante inquilino e dai familiari conviventi;
c) esistenza di pendenze giudiziarie penali,altre controversie
giudiziarie con l'INPGI (tranne quelle attinenti alla materia
previdenziale) e di situazioni di morosità con l'INPGI .
138
139. PUBBLICITA' DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI E
PRESENTAZIONE DOMANDA
L'INPGI provvede, nella prima decade di ogni mese, a pubblicare
per 10 giorni l'elenco degli alloggi disponibili, il relativo canone di
locazione e il costo degli oneri condominiali.
Le domande di assegnazione di alloggi in locazione vanno
presentate, a pena di decadenza, improrogabilmente entro la
scadenza indicata nel bando.
ASSEGNAZIONE A SEGUITO DI GRADUATORIA
La graduatoria dei richiedenti (resa pubblica presso l’Ufficio di
Corrispondenza) viene approvata con delibera del Presidente
dell'Istituto dopo aver acquisito il parere della Commissione
Assegnazione Alloggi ed Affitto immobili.
139
141. Il Fondo integrativo contrattuale (ex fissa)
è un trattamento previdenziale integrativo
alimentato da uno specifico contributo a
carico degli editori (1,50%), che nasce da
una convenzione stipulata in data 22
gennaio 1986 tra Fieg-Fnsi-Intersind-Rai e
disciplinata da apposito regolamento.
Il ruolo dell’Inpgi è quello di gestire per
conto terzi il Fondo che ha una propria
contabilità separata.
141
142. Normative di riferimento
Art.27 - norma integrativa – CNLG
Allegato G – CNLG
Ultima Convenzione Fieg-Fnsi-Intersind-
Rai e regolamento di attuazione Inpgi
dell’8 giugno 1994.
142
143. A chi spetta
Aigiornalisti professionisti titolari di un
rapporto di lavoro subordinato regolato
dagli artt. 1, 2, 12 del Contratto nazionale
di lavoro giornalistico soggetto a
contribuzione obbligatoria all’Inpgi.
143
144. REQUISITI PER L’ACCESSO
AL FONDO
art.3 Convenzione
65 anni di età
60 anni di età e almeno 3 anni di anzianità di servizio presso la stessa
azienda
Dimissioni avendo superato il 55° anno di età, dopo almeno 10 anni di
servizio presso la stessa azienda;
Dimissioni a qualsiasi età dopo almeno 15 anni di servizio presso la
stessa azienda;
Prepensionamento ex legge n. 416/1981 e successive modificazioni ed
integrazioni
Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale con almeno
35 anni di anzianità contributiva previdenziale e 60 anni di età nel 2011 e
2012, 61 anni nel 2013 e 62 anni dal 2014 (art. 33 del c.n.l.g., quarto
comma);
Risoluzione del rapporto per decesso dell’iscritto quando sussista il diritto
alla pensione per i superstiti previsti dal Regolamento INPGI.
144
145. Quando avviene la liquidazione del fondo
L’indennità maturata può essere
liquidata, su domanda del giornalista,
quando questi abbia chiesto e ottenuto il
trattamento di pensione a carico della
Gestione Sostitutiva dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria gestita dall’Inpgi.
145
146. MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE
DELL’INDENNITA’
Base di calcolo: retribuzione denunciata
dall’Azienda all’Inpgi ai fini contributivi nel
mese antecedente la risoluzione del rapporto
di lavoro.
Numero delle mensilità spettanti: in base alla
qualifica rivestita dal giornalista al momento
della risoluzione del rapporto di lavoro, come
da schema di seguito indicato:
146
147. Numero
mensilità Qualifica
spettanti
3 Corrispondente
7 R.O. / Collaboratore / Vice Capo Servizio /
Redattore esperto / Telecineoperatore
8 Capo servizio / Inviato / Redattore senior
9 Vice Capo redattore
10 Capo Redattore
13 Direttore / Vice Direttore / Condirettore
Le suddette misure sono aumentate di n. 1 mensilità per tutti i giornalisti che
al momento della risoluzione del rapporto di lavoro abbiano una anzianità di
servizio continuativa di almeno venti anni presso la stessa azienda (con
esclusione dei Corrispondenti ex art. 12 del CNLG).
147