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CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER I
LAVORATORI SECONDO GLI ARTICOLI 36 e 37




            studioRosi
DEFINIZIONI
                   PROPRIETA’ O QUALITA’ INTRINSECA DI UN
                 DETERMINATO FATTORE ( PER ES.: MATERIALI O
 PERICOLO      ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI O PRATICHE DI
               LAVORO, ECC. ) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE
                                   DANNI

                 PROBABILITA’ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE
                 POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI
  RISCHIO          IMPIEGO, OVVERODI ESPOSIZIONE, DI UN
                          DETERMINATO FATTORE

               PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE
                 ENTITA’ DEL DANNO, QUALE CONSEGUENZA DEL
VALUTAZIONE       RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI
 DEL RISCHIO    LAVORATORI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO
                 MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN
                     PERICOLO SU DI UN LUOGO DI LAVORO
Lesione fisica o alterazione dello
  DANNO              stato di salute




              Incidente determinato da una
              causa violenta in occasione di
INFORUNIO   lavoro dal quale derivi la morte o
                l’invalidità permanente o
                  l’inabilità temporanea
CAUSA            EFFETTO
RISCHIO            DANNO

   CHIMICO        INFORTUNIO

    FISICO

                   MALATTIA
  BIOLOGICO
                 PROFESSIONALE

  INFORTUNI


ORGANIZZAZIONE
                  MALATTIA
  DEL LAVORO      ASPECIFICA
RISCHIO DA INFORTUNI
-Da caduta, scivolamento, sbattimento
-Da taglio ed ustione
-Da postura inadeguata
-Disturbi muscoloscheletrici (DMS) da movimentazione
manuale dei carichi
-Da utilizzo non idoneo di strumenti e apparecchiature
….
Rischio Infortuni: Caso Clinico
      Ustione con olio bollente
Roma 2007: ragazza di 16 anni che lavorava in un fast-
food è scivolata sul pavimento bagnato perché la
macchina del ghiaccio perdeva acqua. Per evitare la
caduta, si è allungata d'istinto in avanti e un braccio le è
finito nella friggitrice piena di olio bollente a 180°C.


DAI GESTI Più COMUNI E ABITUDINARI
POSSONO NASCERE GRAVI INCIDENTI!
RISCHIO CHIMICO

Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro è
riconducibile all’insieme dei rischi per la
Sicurezza e per la Salute, connessi con la
presenza, nell’ambito dello svolgimento delle
lavorazioni, di “AGENTI CHIMICI PERICOLOSI”
RISCHI DA
               ESPOSIZIONE

condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilità che agenti
chimici pericolosi, tal quali o sottoforma di emissioni (polveri,
fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti
dall’organismo attraverso:
Rischio Chimico: Caso Clinico
  Ingestione soda caustica
     A livello domestico trova uso sotto forma di soluzione
     acquosa nei prodotti per disgorgare gli scarichi dei lavelli e
     sotto forma di ipoclorito di sodio nella comune candeggina.

     Frosinone anno 2003: donna di 45 anni moglie
     del titolare di un BAR sul posto di lavoro ingerisce
     per errore candeggina contenuta in un
     contenitore senza etichetta. La candeggina ha
     causato ustioni a trachea ed esofago ed ha quasi
     perforato stomaco ed intestino.
     Ricoverata al policlinico Gemelli in prognosi
     riservata per gravi ustioni al tratto gastroenterico
     ha dovuto subire interventi chirurgici per evitare la
     perforazione dello stomaco e altri danni agli
     organi interni. Dimessa dopo 3 mesi.
RISCHIO FISICO
     Tit. VIII, Capo I –
           art. 180
•  Ai fini del presente decreto
   legislativo per agenti fisici s’intendono
•  il rumore, gli ultrasuoni, gli
   infrasuoni, le vibrazioni meccaniche,
   i campi elettromagnetici, le
   radiazioni ottiche di origine
   artificiale, il microclima e le
   atmosfere iperbariche, che possono
   comportare rischi per la salute e la
   sicurezza dei lavoratori.
ELETTROCUZIONE
l fenomeno meglio conosciuto come "scossa" elettrica, viene
propriamente detto elettrocuzione, cioè condizione di contatto
tra corpo umano ed elementi in tensione con attraversamento
del corpo da parte della corrente.
Condizione necessaria perchè avvenga l'elettrocuzione è che
la corrente abbia rispetto al corpo un punto di entrata e un
punto di uscita.

Gli effetti provocati dall'attraversamento del corpo da parte della
corrente sono:
Tetanizzazione
Arresto della respirazione
Fibrillazione ventricolare
Ustioni.
MISURE PREVENTIVE

- Assicurarsi della rispondenza dell'impianto elettrico alla L.46/90
(attestato di conformità)
-  li impianti vanno revisionati e controllati solo da personale
 G
qualificato. Non eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante
o adesivo a prese, spine e cavi.
-  ssere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro
 E
elettrico generale.
- Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un
incendio durante la vostra assenza o di notte
- Non utilizzate apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di
elevata umidità o verificarne le guarnizioni
-  vitaredi sovraccaricare le prese, possono riscaldarsi e divenire
 E
causa di corto circuiti, con conseguenze anche gravissime.
RISCHIO Biologico
RISCHIO Biologico

Germi responsabili di      Germi responsabili di
infezioni:                 intossicazioni:
•  almonella
 S                         •  tafilococco aureo (molto
                            S
                           resistente al calore)
•  lostridium perfrigens
 C
                           •  lostridium botulinum
                            C
•  scherichia coli
 E
                           (poco resistente al calore)
RISCHIO DA
     ORGANIZZAZIONE DEL
           LAVORO
-Rischio connesso ad attività ripetitive per cui è necessaria
una corretta organizzazione del lavoro al fine di limitare
possibili rischi per la salute del lavoratore.
Es Lavoro al videoterminale, manipolazione carichi pesanti,
attività stressanti dal punto di vista mentale o fisico.
-Rischio connesso a mancata efficienza nelle comunicazione
fra i lavoratori (cambio turno, lingua…)
La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al
fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i
  pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o
     prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono
                     soddisfacenti nella teoria e nella pratica.
 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ ARTICOLATA COME SEGUE

           •    Identificazione dei pericoli
           •    Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a
                rischi potenziali
           •    Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e
                quantitativo
           •    Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso
                contrario…
           •    …decisione sulla necessità di introdurre ulteriori
                provvedimenti per eliminare o limitare i rischi
è una funzione della              e della




 RISCHIO                 GRAVITA’               PROBABILITA’ DI
                                                 ACCADIMENTO

RELATIVO AL                DEL DANNO          DEL DANNO COSIDERATO

 FENOMENO                 POSSIBILE PER
                                                    •  requenza e durata di
                                                     F
PERICOLOSO                IL FENOMENO
                                                         esposizione
CONSIDERATO                PERICOLOSO
                          CONSIDERATO          •  robabilità di accadimento
                                                P
                                                    di un evento pericoloso

                                                •  ossibilità di evitare o di
                                                 P
                                                       limitare il danno
   - Elementi funzione del rischio
Tabella Scala delle probabilità (P)

Valore       Livello                 Definizioni / Criteri
                        ! Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il
                        verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.

           Altamente    ! Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella

  4        probabile
                        stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili
                        (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali,
                        dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….).
                        ! Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non
                        susciterebbe alcuno stupore in azienda.

                        !la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in
                        modo automatico e diretto.

  3         Probabile   ! E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un
                        danno.
                        ! Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata
                        sorpresa in azienda.

                        ! La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze
              Poco
  2
                        sfortunate di eventi.

            probabile
                        ! Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.
                        ! Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa


                        ! La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze

  1
                        sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.
          Improbabile   ! Non sono noti episodi già verificatisi.
                        ! Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D
              P

              4
                     4       8      12      16
              3

              2
                     3       6       9      12

              1      2       4       6       8
                     1
                     1       2
                             2       3
                                     3       4
                                             4       D

  R>8                       Azioni correttive indilazionabili

4 <= R <= 8       Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

2 <= R <= 3       Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-
                                          medio termine

   R=1            Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
PREVENZIONE

   Insieme di azioni che hanno lo
   scopo di mantenere lo stato di
salute, inteso come benessere psico-
           fisico dell’uomo




          PRIMARIA



       SECONDARIA
PREVENZIONE PRIMARIA

          Insieme di azioni-interventi per la riduzione
               dei rischi negli ambienti di lavoro
                     ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA      MANUTENZIONE

INTERVENTI ALLA      MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO         PULIZIA
   SORGENTE
                           MODIFICA IMPIANTO            CONTROLLO
                                                          RITMI
                      MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO         PRODUTTIVI


                       ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
INTERVENTI SULLA
  PROPAGAZIONE          VENTILAZIONE GENERALE             SPAZIO

                      MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO           LAY-OUT


                     DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID.     RIDUZIONE
  INTERVENTI                                               TEMPO
  SULL’UOMO            ASPIRAZIONE LOCALIZZATA          ESPOSIZIONE

                      MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO        INFORMAZIONE
PREVENZIONE SECONDARIA

       Ricerca di alterazioni precoci negli organi,
           prima che si manifesti la malattia

            SORVEGLIANZA SANITARIA
            Per gli esposti a fattori di rischio
                       professionali

-Accertamenti Sanitari Preventivi:                    prima
      dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità


-Accertamenti Sanitari Periodici:                        per
      la verifica e il controllo dello stato di salute
•  L SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (spp)
 I

•  L RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (rspp)
 I

•  L RAPPRESENTANTE DELLA SICIREZZA DEI LAVORATORI (rls)
 I

•  L MEDICO COMPETENTE (mc)
 I

•  LI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
 G

•  LI ADDETTI ALL’EMERGENZA
 G

•  LI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO
 G
•  ALUTAZIONE DEI RISCHI
 V

•  NDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
 I

•  ROGRAMMA DI ATTUAZIONE
 P

•  ROCEDURE AZIENDALI
 P

•  NFORMAZIONE
 I

•  ORMAZIONE
 F

•  ONSULTAZIONE
 C

•  IUNIONI PERIODICHE
 R
RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione
Si tratta del professionista esperto in Sicurezza designato dai
datori di lavoro per gestire tutti gli aspetti riguardanti il
mantenimento ed miglioramento della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro.

L'art. 2 lett. f) del D.Lgs.81/2008 definisce il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso
delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi».
I compiti


      •  antenere in efficienza il presidio medico
       M
      aziendale (cassetta del pronto soccorso)
      •  ggiornare i numeri telefonici dei principali presidi
       A
      sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e
      di urgenza più vicini
      •  ntervenire in caso di infortunio onde evitare che
       I
      all’infortunato siano portate azioni non corrette


Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione
                            specifico.
Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una
          sola persona, anche dallo stesso imprenditore
I compiti



•  onoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi
 C
di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di
emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani
di emergenza e di evacuazione ecc.
•  ggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici
 A
competenti
•  ggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di
 A
sicurezza e di emergenza
Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
•  pecializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
 S
psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente (*)
•  ocenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
 D
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro
•  utorizzazione di cui all’art. 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 227
 A


(*) o igiene e medicina preventiva
    o medicina legale e delle assicurazioni
Art. 1-bis D.L. 12.11.2001 n. 402 conv. con L. 8.1.2002 n.1 disposizioni urgenti in materia di
personale sanitario.
SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 – 17)

 E’ EFFETTUATA DAL:     Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela

                        Accertamenti sanitari preventivi e periodici

    MEDICO              Giudizi di idoneità alla mansione specifica
  COMPETENTE
interno, esterno,       Visite mediche richieste dal lavoratore
pubblico, privato
                        Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

    COMPRENDE:          Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp del SPP

                        Informazione ai lavoratori e al Rappr. Sicurezza
ACCERT.      ACCERT.
PREVENT.     PERIOD.
                        Dà/commenta risultati collettivi nella riun. period.


VALUTAZIONE IDONEITA’   Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc.
   ALLA MANSIONE
      SPECIFICA         Collabora all’attività di informazione e formazione
Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste
dell’art. 3 e deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e
  dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
                      per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
All’esito della valutazione il datore di lavoro elabora un documento contenente:
            a)  Una relazione sulla valutazione dei rischi per la
                sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
                specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
            c)  Individuazione delle misure di prevenzione e di
                protezione attuate in conseguenza della valutazione
                nonché delle attrezzature di protezione utilizzate
            c)  Il programma di attuazione delle misure di
                prevenzione e protezione
         Il documento è custodito presso l’azienda o l’unità produttiva.
 Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione ed il relativo
 responsabile o incarica persona o servizi esterni all’azienda e nomina nei casi
                          previsti il medico competente
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
               LAVORATORI (Art. 21 – 22)
                     RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI CON
                                        L’ATTIVITA’
IL DDL DEVE          MISURE E ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
INFORMARE
  CIASCUN            RISCHI SPECIFICI, NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI
LAVORATORE                 RESPONSABILE SPP E MEDICO COMPETENTE
     SU:
                                        SOSTANZE PERICOLOSE
                       ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO
                        LAVORATORI INCARICATI DELLE PROCEDURE DI
                                      EMERGENZA

                      DURANTE ORARIO DI LAVORO             IN MODO PERIODICO
IL DDL, I PREPOSTI
   E I PREPOSTI      -  ll’assunzione
                      A
DEVONO FORMARE       -Cambio mansione
     CIASCUN         -Cambio attrezz., tecnol., sostanze
  LAVORATORE:
                        IN MODO PARTICOLARE PER IL RAPPR. PER LA SICUR.
                      IN MODO MIRATO GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO, ECC.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti, su cui possono ricadere
gli affetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed
                alle istruzioni e ai mezzi forniti da datore di lavoro.
                        IN PARTICOLARE I LAVORATORI:
        •  sservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite
         O
        •  tilizzano correttamente tutte le attrezzature di lavoro, le sostanze
         U
        e i preparati pericolosi, nonché gli esplosivi di sicurezza
        •  tilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
         U
       •  egnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dei
        S
       dispositivi in loro uso e le eventuali condizioni di pericolo di cui
       vengono a conoscenza
       •  on rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza o di
        N
       segnalazione o di controllo
       •  on compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di
        N
       loro competenza
       •  i sottopongono ai controlli sanitari previsti
        S
       •  ontribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi imposti o
        C
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Corso rischio generico con videoterminale studio rosi

  • 1. CORSO DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER I LAVORATORI SECONDO GLI ARTICOLI 36 e 37 studioRosi
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. DEFINIZIONI PROPRIETA’ O QUALITA’ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE ( PER ES.: MATERIALI O PERICOLO ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI O PRATICHE DI LAVORO, ECC. ) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE DANNI PROBABILITA’ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI RISCHIO IMPIEGO, OVVERODI ESPOSIZIONE, DI UN DETERMINATO FATTORE PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE ENTITA’ DEL DANNO, QUALE CONSEGUENZA DEL VALUTAZIONE RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI DEL RISCHIO LAVORATORI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN PERICOLO SU DI UN LUOGO DI LAVORO
  • 7. Lesione fisica o alterazione dello DANNO stato di salute Incidente determinato da una causa violenta in occasione di INFORUNIO lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea
  • 8.
  • 9.
  • 10. CAUSA EFFETTO RISCHIO DANNO CHIMICO INFORTUNIO FISICO MALATTIA BIOLOGICO PROFESSIONALE INFORTUNI ORGANIZZAZIONE MALATTIA DEL LAVORO ASPECIFICA
  • 11. RISCHIO DA INFORTUNI -Da caduta, scivolamento, sbattimento -Da taglio ed ustione -Da postura inadeguata -Disturbi muscoloscheletrici (DMS) da movimentazione manuale dei carichi -Da utilizzo non idoneo di strumenti e apparecchiature ….
  • 12. Rischio Infortuni: Caso Clinico Ustione con olio bollente Roma 2007: ragazza di 16 anni che lavorava in un fast- food è scivolata sul pavimento bagnato perché la macchina del ghiaccio perdeva acqua. Per evitare la caduta, si è allungata d'istinto in avanti e un braccio le è finito nella friggitrice piena di olio bollente a 180°C. DAI GESTI Più COMUNI E ABITUDINARI POSSONO NASCERE GRAVI INCIDENTI!
  • 13. RISCHIO CHIMICO Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro è riconducibile all’insieme dei rischi per la Sicurezza e per la Salute, connessi con la presenza, nell’ambito dello svolgimento delle lavorazioni, di “AGENTI CHIMICI PERICOLOSI”
  • 14. RISCHI DA ESPOSIZIONE condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilità che agenti chimici pericolosi, tal quali o sottoforma di emissioni (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti dall’organismo attraverso:
  • 15.
  • 16. Rischio Chimico: Caso Clinico Ingestione soda caustica A livello domestico trova uso sotto forma di soluzione acquosa nei prodotti per disgorgare gli scarichi dei lavelli e sotto forma di ipoclorito di sodio nella comune candeggina. Frosinone anno 2003: donna di 45 anni moglie del titolare di un BAR sul posto di lavoro ingerisce per errore candeggina contenuta in un contenitore senza etichetta. La candeggina ha causato ustioni a trachea ed esofago ed ha quasi perforato stomaco ed intestino. Ricoverata al policlinico Gemelli in prognosi riservata per gravi ustioni al tratto gastroenterico ha dovuto subire interventi chirurgici per evitare la perforazione dello stomaco e altri danni agli organi interni. Dimessa dopo 3 mesi.
  • 17. RISCHIO FISICO Tit. VIII, Capo I – art. 180 •  Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici s’intendono •  il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche, che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
  • 18.
  • 19.
  • 20. ELETTROCUZIONE l fenomeno meglio conosciuto come "scossa" elettrica, viene propriamente detto elettrocuzione, cioè condizione di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con attraversamento del corpo da parte della corrente. Condizione necessaria perchè avvenga l'elettrocuzione è che la corrente abbia rispetto al corpo un punto di entrata e un punto di uscita. Gli effetti provocati dall'attraversamento del corpo da parte della corrente sono: Tetanizzazione Arresto della respirazione Fibrillazione ventricolare Ustioni.
  • 21. MISURE PREVENTIVE - Assicurarsi della rispondenza dell'impianto elettrico alla L.46/90 (attestato di conformità) -  li impianti vanno revisionati e controllati solo da personale G qualificato. Non eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi. -  ssere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro E elettrico generale. - Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante la vostra assenza o di notte - Non utilizzate apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità o verificarne le guarnizioni -  vitaredi sovraccaricare le prese, possono riscaldarsi e divenire E causa di corto circuiti, con conseguenze anche gravissime.
  • 22.
  • 24.
  • 25. RISCHIO Biologico Germi responsabili di Germi responsabili di infezioni: intossicazioni: •  almonella S •  tafilococco aureo (molto S resistente al calore) •  lostridium perfrigens C •  lostridium botulinum C •  scherichia coli E (poco resistente al calore)
  • 26. RISCHIO DA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO -Rischio connesso ad attività ripetitive per cui è necessaria una corretta organizzazione del lavoro al fine di limitare possibili rischi per la salute del lavoratore. Es Lavoro al videoterminale, manipolazione carichi pesanti, attività stressanti dal punto di vista mentale o fisico. -Rischio connesso a mancata efficienza nelle comunicazione fra i lavoratori (cambio turno, lingua…)
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50. La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro al fine di prendere in considerazione ciò che causa un danno fisico e materiale, se i pericoli possono essere eliminati, o altrimenti quali misure di protezione e/o prevenzione sono state introdotte per prevenire e se queste misure sono soddisfacenti nella teoria e nella pratica. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ ARTICOLATA COME SEGUE •  Identificazione dei pericoli •  Identificazione dei lavoratori (o di terzi) esposti a rischi potenziali •  Valutazione dei rischi, dal punto di vista qualitativo e quantitativo •  Studio della possibilità di eliminare i rischi e, in caso contrario… •  …decisione sulla necessità di introdurre ulteriori provvedimenti per eliminare o limitare i rischi
  • 51. è una funzione della e della RISCHIO GRAVITA’ PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO RELATIVO AL DEL DANNO DEL DANNO COSIDERATO FENOMENO POSSIBILE PER •  requenza e durata di F PERICOLOSO IL FENOMENO esposizione CONSIDERATO PERICOLOSO CONSIDERATO •  robabilità di accadimento P di un evento pericoloso •  ossibilità di evitare o di P limitare il danno - Elementi funzione del rischio
  • 52. Tabella Scala delle probabilità (P) Valore Livello Definizioni / Criteri ! Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Altamente ! Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella 4 probabile stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….). ! Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda. !la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto. 3 Probabile ! E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno. ! Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda. ! La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze Poco 2 sfortunate di eventi. probabile ! Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi. ! Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa ! La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze 1 sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti. Improbabile ! Non sono noti episodi già verificatisi. ! Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
  • 53. Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D P 4 4 8 12 16 3 2 3 6 9 12 1 2 4 6 8 1 1 2 2 3 3 4 4 D R>8 Azioni correttive indilazionabili 4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve- medio termine R=1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
  • 54. PREVENZIONE Insieme di azioni che hanno lo scopo di mantenere lo stato di salute, inteso come benessere psico- fisico dell’uomo PRIMARIA SECONDARIA
  • 55. PREVENZIONE PRIMARIA Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA MANUTENZIONE INTERVENTI ALLA MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO PULIZIA SORGENTE MODIFICA IMPIANTO CONTROLLO RITMI MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO PRODUTTIVI ASPIRAZIONE LOCALIZZATA INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE VENTILAZIONE GENERALE SPAZIO MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO LAY-OUT DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID. RIDUZIONE INTERVENTI TEMPO SULL’UOMO ASPIRAZIONE LOCALIZZATA ESPOSIZIONE MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO INFORMAZIONE
  • 56. PREVENZIONE SECONDARIA Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia SORVEGLIANZA SANITARIA Per gli esposti a fattori di rischio professionali -Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità -Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute
  • 57. •  L SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (spp) I •  L RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (rspp) I •  L RAPPRESENTANTE DELLA SICIREZZA DEI LAVORATORI (rls) I •  L MEDICO COMPETENTE (mc) I •  LI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO G •  LI ADDETTI ALL’EMERGENZA G •  LI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO G
  • 58. •  ALUTAZIONE DEI RISCHI V •  NDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE I •  ROGRAMMA DI ATTUAZIONE P •  ROCEDURE AZIENDALI P •  NFORMAZIONE I •  ORMAZIONE F •  ONSULTAZIONE C •  IUNIONI PERIODICHE R
  • 59. RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione Si tratta del professionista esperto in Sicurezza designato dai datori di lavoro per gestire tutti gli aspetti riguardanti il mantenimento ed miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. L'art. 2 lett. f) del D.Lgs.81/2008 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi».
  • 60.
  • 61.
  • 62.
  • 63. I compiti •  antenere in efficienza il presidio medico M aziendale (cassetta del pronto soccorso) •  ggiornare i numeri telefonici dei principali presidi A sanitari della zona compreso i servizi di soccorso e di urgenza più vicini •  ntervenire in caso di infortunio onde evitare che I all’infortunato siano portate azioni non corrette Gli addetti nominati devono partecipare ad un corso di formazione specifico. Nelle piccole imprese questi compiti possono essere svolti da una sola persona, anche dallo stesso imprenditore
  • 64. I compiti •  onoscere e mantenere in efficienza tutti i sistemi C di prevenzione incendi/estintori, idranti , uscite di emergenza, porte taglia fuoco, pompe, allarmi, piani di emergenza e di evacuazione ecc. •  ggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici A competenti •  ggiornare e mantenere efficiente la segnaletica di A sicurezza e di emergenza
  • 65. Medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli: •  pecializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e S psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente (*) •  ocenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei D lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro •  utorizzazione di cui all’art. 55 del Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 227 A (*) o igiene e medicina preventiva o medicina legale e delle assicurazioni Art. 1-bis D.L. 12.11.2001 n. 402 conv. con L. 8.1.2002 n.1 disposizioni urgenti in materia di personale sanitario.
  • 66. SORVEGLIANZA SANITARIA (Art. 16 – 17) E’ EFFETTUATA DAL: Collabora con il DDL e il SPP per misure di tutela Accertamenti sanitari preventivi e periodici MEDICO Giudizi di idoneità alla mansione specifica COMPETENTE interno, esterno, Visite mediche richieste dal lavoratore pubblico, privato Cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore COMPRENDE: Visita ambienti almeno 2 v./anno con Resp del SPP Informazione ai lavoratori e al Rappr. Sicurezza ACCERT. ACCERT. PREVENT. PERIOD. Dà/commenta risultati collettivi nella riun. period. VALUTAZIONE IDONEITA’ Collabora con DDL a organizzare il Pronto Socc. ALLA MANSIONE SPECIFICA Collabora all’attività di informazione e formazione
  • 67. Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste dell’art. 3 e deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. All’esito della valutazione il datore di lavoro elabora un documento contenente: a)  Una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa c)  Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione nonché delle attrezzature di protezione utilizzate c) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione Il documento è custodito presso l’azienda o l’unità produttiva. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione ed il relativo responsabile o incarica persona o servizi esterni all’azienda e nomina nei casi previsti il medico competente
  • 68. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 21 – 22) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI CON L’ATTIVITA’ IL DDL DEVE MISURE E ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE INFORMARE CIASCUN RISCHI SPECIFICI, NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI LAVORATORE RESPONSABILE SPP E MEDICO COMPETENTE SU: SOSTANZE PERICOLOSE ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO LAVORATORI INCARICATI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA DURANTE ORARIO DI LAVORO IN MODO PERIODICO IL DDL, I PREPOSTI E I PREPOSTI -  ll’assunzione A DEVONO FORMARE -Cambio mansione CIASCUN -Cambio attrezz., tecnol., sostanze LAVORATORE: IN MODO PARTICOLARE PER IL RAPPR. PER LA SICUR. IN MODO MIRATO GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO, ECC.
  • 69. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti, su cui possono ricadere gli affetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti da datore di lavoro. IN PARTICOLARE I LAVORATORI: •  sservano le disposizioni e le istruzioni loro impartite O •  tilizzano correttamente tutte le attrezzature di lavoro, le sostanze U e i preparati pericolosi, nonché gli esplosivi di sicurezza •  tilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione U •  egnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dei S dispositivi in loro uso e le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza •  on rimuovono o modificano i dispositivi di sicurezza o di N segnalazione o di controllo •  on compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di N loro competenza •  i sottopongono ai controlli sanitari previsti S •  ontribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi imposti o C necessari per la tutela della sicurezza e della salute