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IL DIRITTO DI IMMAGINE
AVV. CLAUDIA ROGGERO
Per chi lavora nel settore dei
media …
….. della comunicazione e delle arti in
genere il diritto d’immagine non è da
sottovalutare, ma da conoscere.
Quando entra in gioco il diritto
d’immagine?
Sono molte le occasioni in cui assume
rilevanza il diritto d’immagine.
Fotografia
Quando si valuta se e come utilizzare una
fotografia, non solo si deve considerare il
diritto di chi ha scattato la fotografia, ma
anche quello della persona o delle persone
ritratte.
Video
Se si vuole realizzare un video,
riprendendo delle persone, va
considerato se e come si possono
riprendere le immagini di queste
persone
Pubblicita’
Determinate tipologie di artisti, gli attori, le
modelle, i cantanti, i testimonial di una
campagna pubblicitaria si trovano a
negoziare con terzi contratti che hanno
come oggetto lo sfruttamento della
propria immagine.
Comunicazione a mezzo
stampa
Si deve conoscere se, come ed in quali
limiti pubblicare foto su giornali,
riviste ecc.
Definizione
Diritto della persona a che la propria
immagine non venga, divulgata,
esposta o comunque pubblicata, senza
il suo consenso e fuori dai casi previsti
dalla legge.
Diritto d’immagine
Diritto della personalità
Rientra tra i diritti inviolabili della persona
Costituzione Italiana Art. 2;
Trattati internazionali: Dichiarazione universale
dei diritti dell'uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel
1948, Dichiarazione del consiglio d'Europa per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali sottoscritta a Roma nel 1950
Diritti inviolabili
della persona
Sono diritti soggettivi aventi ad oggetto
aspetti essenziali della personalità
umana
Caratteristiche generali dei diritti della
persona
• essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e
morale della persona
• assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes
• non patrimoniali: non sono valutabili economicamente
• personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono
collegati ad essa in maniera inscindibile
• inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi
non possono essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinunzia,
transazione o, invia indiretta, per il mezzo della confessione
• intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non
possono essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa
• imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si
prescrivono per il non uso
• originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a
mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento
I principali diritti della personalità
• diritto alla vita e integrità fisica Sono vietati gli atti di disposizione
sul proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente
all'integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al
buon costume, (non sarà possibile vendere un rene, ma si potranno
vendere i propri capelli.
• diritto all'onore: tutela la dignità della persona.
• diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale
dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza. In cui
rientra anche il diritto all’immagine.
• diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare il proprio
nome come segno distintivo della persona; in altre parole tale diritto
tutela l'interesse alla propria differenziazione e identificazione sociale.
Fonti normative
• Cost. Art. 2 “Diritti inviolabili della Persona”
• Cod. Civ. Art. 10 “Delle Persone Fisiche”
• L. 633/41 Artt. 96-97-98 “Diritto d’Immagine”
• Legge sulla Privacy L. 675/96
• Codice deontologico dei giornalisti
• Cod. Pen. Es. è vietato pubblicare immagini di persone
soggette a misure restrittive della libertà personale, dei
minori coinvolti in procedimenti penali, di vittime di
violenza sessuale
Come e in che limiti si possono
pubblicare immagini altrui?
Art. 10 c.c.: prima risposta
Vi è abuso quando la pubblicazione dell’immagine sia
stata effettuata:
• fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sia
consentita dalla legge
• se effettuata con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona ritratta
Art. 10 c.c.
Tutela il diritto d’immagine “in negativo” ossia
descrivendo il comportamento vietato dalla legge e
non attribuendo diritti al titolare di un diritto.
Da tale articolo si ricava che la pubblicazione e
l’esposizione dell’immagine è possibile sino a che la
leggi non lo vieti.
Pertanto tale articolo deve essere letta congiuntamente
con gli artt. 96 e 97 della L.d.A. (L. 633/41)
“Diritto relativi al ritratto”:
Il c.d. principio generale del consenso
Art. 96 L.d.A.
“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto
o messo in commercio senza il consenso di questa
(…)”
Dopo la morte della persona ritratta occorre il
consenso degli eredi sino al 4°.
Art. 96 L.d.A.
Prima di esporre, riprodurre o mettere
in commercio il ritratto di una persona
si deve ottenere il consenso della
persona ritratta.
Come si può ottenere il consenso?
Non sono necessari vincoli di forma, ossia non è
necessario un atto scritto ad substantiam
Il consenso può essere ottenuto
• Tacitamente (es. ossia la persona ritratta non si
oppone all’utilizzo della sua immagine);
• Per fatti concludenti (es. persona si sottopone
volontariamente ad un servizio fotografico);
• Presunzione del consenso (es. un soggetto si
colloca volontariamente tra personaggi pubblici
dimostrando gradimento per la possibilità di
essere ritratto (Caso di Gabriele Paolini).
Limiti all’utilizzo delle immagini pur in presenza
del consenso della persona ritratta
La giurisprudenza è molto rigorosa nel ritenere che
i limiti posti dalla persona ritratta circa le
modalità di
diffusione della propria immagine vanno intesi
in modo rigido e restrittivo e siano da porsi in
stretta correlazione alle circostanze di tempo e
di luogo, alle finalità ed ai modi per cui
il permesso fu accordato.
Il Caso Enrica Bonaccorti
In occasione della vicenda occorsa a
Enrica Bonaccorti è stato escluso che il
consenso prestato agli inizi della
carriera alla diffusione di
fotografie in cui era ritratta nuda
potesse ritenersi esteso alla
divulgazione delle medesime a distanza
di alcuni anni
Cosa fare per evitare problematiche?
Far firmare un’apposita liberatoria, alla persona di cui si
intende riprendere l’immagine, in modo da precostituirsi una
prova del suo consenso.
Solo così si possono evitare problematiche nel caso in cui la
persona ritratta, contesti in un secondo momento di aver
prestato il proprio consenso all’utilizzo della propria immagine.
Nella Liberatoria deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile:
• il fine per cui si intende utilizzare l’immagine;
• Le modalità (es. ripresa video, foto, pubblicazione di immagini
in un giornale ecc.);
• Il tempo ed il luogo in cui l’immagine sarà utilizzata.
Art. 97 L.d.A.
Eccezioni al principio del consenso
Non occorre il consenso della persona ritrattata:
• quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla
notorietà della persona ritratta
• quando il ritratto si riferisce a fatti di interesse pubblico o svoltisi
in pubblico
• quando il ritratto viene riprodotto per fini scientifici, didattici o
culturali
• quando il ritratto viene riprodotto da necessità di giustizia o di
polizia
Personaggi notori
La divulgazione del ritratto di una persona che
possa definirsi notoria è lecita
• non in ragione dell’accertata notorietà del
soggetto ritratto
• ma soltanto se e in quanto la diffusione
dell’immagine risponda ad esigenze di pubblica
informazione (Cass. 6.2.1993).
Esigenze di pubblica informazione
quali sono?
• far conoscere al pubblico le fattezze di una
persona notoria;
• documentare visivamente le notizie che di questa
persona vengono date al pubblico.
Non esistono esigenze di pubblica
informazione
• nel caso di periodici che perseguono fini di lucro
pubblicando fotografie volte solo a soddisfare la
curiosità dei lettori (es. pubblicare foto di nudo,
intese solo a soddisfare la pubblica curiosità per
le parti intime delle persone ritratte: la cellulite
delle modelle e/o delle attrici).
• Pubblicazioni di immagini attinenti la sfera
personale della persona.
Un caso particolare
Immagini di processi penali
• Alcune sentenze non le ammettono in quanto
considerano in quanto l’esigenza di tutela dell’imputato
prevalente sull’esigenza della collettività a controllare
l’amministrazione della giustizia. (Trib. Torino,
10.9.1988; conforme anche App. Milano 11.4.1985).
• In altri casi si è sottolineato che è lecita la trasmissione
televisiva, nonostante manchi il consenso dell’imputato,
qualora la trasmissione sia finalizzata ad assolvere
funzioni non solo cronachistiche, ma anche culturali e
sociali" (Trib. Roma 5.7.1989).
Interesse Pubblico
Fatto svoltosi in pubblico
• fatti di interesse pubblico (ad es. per esigenze
di pubblica informazione);
• riproduzione dell’immagine di persona in
relazione a fatti, avvenimenti, cerimonie di
interesse pubblico o svoltesi in pubblico (Ad
es. partecipare come pubblico ad una
manifestazione sportiva o di carattere politico).
Ritratto viene riprodotto per fini
scientifici, didattici, culturali
• Riportare un immagine in un libro di antologia
• Riproduzioni di immagini per far conoscere
opere artistiche (Es. Disegni di Claudia Schiffer
su Max)
Claudia Schiffer vs RCS
• C. S. cita in giudizio la RCS
contestando violazione del suo
diritto d’ immagine e di
riservatezza
• RCS si difende sostenendo la
natura artistica della riproduzione
dell’immagine della modella
• bilanciamento tra scopi
commerciali (usare immagine di C.
S. per vendere più copie) e scopi
culturali (far conoscere le opere di
Ramos)
• Pubblicazione legittima per la
natura artistica delle opere
pubblicate, in quanto tratte dalla
collezione di Mel Ramos.
Mel Ramos, Doggie Dinah (Claudia Schiffer Model),
1995. Olio su tela.
Riproduzioni per fini di giustizia e di
polizia
Ad es. per fini di indagini
Limite generale che vale sempre
L’uso non deve ledere l’onore, la reputazione o il
decoro della persona di cui si utilizza
l’immagine.
Conseguenze della lesione del diritto
all’immagine
L’uso dell’immagine di persone note senza il loro
consenso ovvero al di fuori dei casi sopra
descritti rappresenta un vero e proprio
atto illecito
da cui può derivare un
danno patrimoniale e/o morale
Danno Patrimoniale
• lesione del diritto allo sfruttamento economico
della propria immagine;
• riduzione del suo valore commerciale
• Impedisce di sfruttare la propria notorietà
Danni morali
Esiste lesione dei diritti morali in
quanto vi è lesione di un diritto
tutelato dalla Cost. Italiana (art. 2)
I mezzi di tutela contro l’abuso
dell’immagine altrui
Azione inibitoria
La persona lesa può richiedere al giudice che ordini
la cessazione dell’abuso, attraverso:
• il ritiro dal commercio;
• il sequestro dell’opera utilizzata (ad esempio del
periodico in cui le foto sono pubblicate);
• La distruzione o la modificazione (ad esempio
asportando le parti che contengono l’immagine
della persona lesa). I
Funzione dell’Inibitoria
• Il rimedio della inibitoria mira a tutelare
soprattutto gli aspetti non patrimoniali della
persona (come nome e reputazione)
Risarcimento danni
Il c.d “Prezzo del consenso”
Il criterio spesso utilizzato per valutare il danno
derivante dallo sfruttamento d’immagine non
autorizzato è quello del prezzo che l'interessato
avrebbe richiesto per acconsentire a tale uso.

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Presentation diritto di immagine

  • 1. IL DIRITTO DI IMMAGINE AVV. CLAUDIA ROGGERO
  • 2. Per chi lavora nel settore dei media … ….. della comunicazione e delle arti in genere il diritto d’immagine non è da sottovalutare, ma da conoscere.
  • 3. Quando entra in gioco il diritto d’immagine? Sono molte le occasioni in cui assume rilevanza il diritto d’immagine.
  • 4. Fotografia Quando si valuta se e come utilizzare una fotografia, non solo si deve considerare il diritto di chi ha scattato la fotografia, ma anche quello della persona o delle persone ritratte.
  • 5. Video Se si vuole realizzare un video, riprendendo delle persone, va considerato se e come si possono riprendere le immagini di queste persone
  • 6. Pubblicita’ Determinate tipologie di artisti, gli attori, le modelle, i cantanti, i testimonial di una campagna pubblicitaria si trovano a negoziare con terzi contratti che hanno come oggetto lo sfruttamento della propria immagine.
  • 7. Comunicazione a mezzo stampa Si deve conoscere se, come ed in quali limiti pubblicare foto su giornali, riviste ecc.
  • 8. Definizione Diritto della persona a che la propria immagine non venga, divulgata, esposta o comunque pubblicata, senza il suo consenso e fuori dai casi previsti dalla legge.
  • 9. Diritto d’immagine Diritto della personalità Rientra tra i diritti inviolabili della persona Costituzione Italiana Art. 2; Trattati internazionali: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dalle Nazioni Unite nel 1948, Dichiarazione del consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sottoscritta a Roma nel 1950
  • 10. Diritti inviolabili della persona Sono diritti soggettivi aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana
  • 11. Caratteristiche generali dei diritti della persona • essenziali: tutelano le ragioni fondamentali della vita e dello sviluppo fisico e morale della persona • assoluti: come tali sono diritti opponibili erga omnes • non patrimoniali: non sono valutabili economicamente • personalissimi: avendo ad oggetto un modo di essere della persona sono collegati ad essa in maniera inscindibile • inalienabili: non avendo carattere patrimoniale ed essendo personalissimi non possono essere ceduti ad altri soggetti, nemmeno attraverso rinunzia, transazione o, invia indiretta, per il mezzo della confessione • intrasmissibili: non fanno parte del patrimonio della persona, e quindi non possono essere trasmessi per atto tra vivi o mortis causa • imprescrittibili: possono essere fatti valere in qualsiasi momento non si prescrivono per il non uso • originari o innati: si acquistano in seguito alla nascita o in seguito a mutamento di status e indipendentemente da un qualsiasi atto di trasferimento
  • 12. I principali diritti della personalità • diritto alla vita e integrità fisica Sono vietati gli atti di disposizione sul proprio corpo quando cagionino una diminuzione permanente all'integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume, (non sarà possibile vendere un rene, ma si potranno vendere i propri capelli. • diritto all'onore: tutela la dignità della persona. • diritto alla riservatezza: tutela l'esigenza ad avere una sfera personale dalla quale si può escludere chiunque dalla sua conoscenza. In cui rientra anche il diritto all’immagine. • diritto al nome: tutela l'interesse della persona ad usare il proprio nome come segno distintivo della persona; in altre parole tale diritto tutela l'interesse alla propria differenziazione e identificazione sociale.
  • 13. Fonti normative • Cost. Art. 2 “Diritti inviolabili della Persona” • Cod. Civ. Art. 10 “Delle Persone Fisiche” • L. 633/41 Artt. 96-97-98 “Diritto d’Immagine” • Legge sulla Privacy L. 675/96 • Codice deontologico dei giornalisti • Cod. Pen. Es. è vietato pubblicare immagini di persone soggette a misure restrittive della libertà personale, dei minori coinvolti in procedimenti penali, di vittime di violenza sessuale
  • 14. Come e in che limiti si possono pubblicare immagini altrui? Art. 10 c.c.: prima risposta Vi è abuso quando la pubblicazione dell’immagine sia stata effettuata: • fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sia consentita dalla legge • se effettuata con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona ritratta
  • 15. Art. 10 c.c. Tutela il diritto d’immagine “in negativo” ossia descrivendo il comportamento vietato dalla legge e non attribuendo diritti al titolare di un diritto. Da tale articolo si ricava che la pubblicazione e l’esposizione dell’immagine è possibile sino a che la leggi non lo vieti. Pertanto tale articolo deve essere letta congiuntamente con gli artt. 96 e 97 della L.d.A. (L. 633/41) “Diritto relativi al ritratto”:
  • 16. Il c.d. principio generale del consenso Art. 96 L.d.A. “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (…)” Dopo la morte della persona ritratta occorre il consenso degli eredi sino al 4°.
  • 17. Art. 96 L.d.A. Prima di esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona si deve ottenere il consenso della persona ritratta.
  • 18. Come si può ottenere il consenso? Non sono necessari vincoli di forma, ossia non è necessario un atto scritto ad substantiam
  • 19. Il consenso può essere ottenuto • Tacitamente (es. ossia la persona ritratta non si oppone all’utilizzo della sua immagine); • Per fatti concludenti (es. persona si sottopone volontariamente ad un servizio fotografico); • Presunzione del consenso (es. un soggetto si colloca volontariamente tra personaggi pubblici dimostrando gradimento per la possibilità di essere ritratto (Caso di Gabriele Paolini).
  • 20.
  • 21. Limiti all’utilizzo delle immagini pur in presenza del consenso della persona ritratta La giurisprudenza è molto rigorosa nel ritenere che i limiti posti dalla persona ritratta circa le modalità di diffusione della propria immagine vanno intesi in modo rigido e restrittivo e siano da porsi in stretta correlazione alle circostanze di tempo e di luogo, alle finalità ed ai modi per cui il permesso fu accordato.
  • 22. Il Caso Enrica Bonaccorti
  • 23. In occasione della vicenda occorsa a Enrica Bonaccorti è stato escluso che il consenso prestato agli inizi della carriera alla diffusione di fotografie in cui era ritratta nuda potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni
  • 24. Cosa fare per evitare problematiche? Far firmare un’apposita liberatoria, alla persona di cui si intende riprendere l’immagine, in modo da precostituirsi una prova del suo consenso. Solo così si possono evitare problematiche nel caso in cui la persona ritratta, contesti in un secondo momento di aver prestato il proprio consenso all’utilizzo della propria immagine. Nella Liberatoria deve risultare in modo chiaro ed inequivocabile: • il fine per cui si intende utilizzare l’immagine; • Le modalità (es. ripresa video, foto, pubblicazione di immagini in un giornale ecc.); • Il tempo ed il luogo in cui l’immagine sarà utilizzata.
  • 25. Art. 97 L.d.A. Eccezioni al principio del consenso Non occorre il consenso della persona ritrattata: • quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà della persona ritratta • quando il ritratto si riferisce a fatti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico • quando il ritratto viene riprodotto per fini scientifici, didattici o culturali • quando il ritratto viene riprodotto da necessità di giustizia o di polizia
  • 26. Personaggi notori La divulgazione del ritratto di una persona che possa definirsi notoria è lecita • non in ragione dell’accertata notorietà del soggetto ritratto • ma soltanto se e in quanto la diffusione dell’immagine risponda ad esigenze di pubblica informazione (Cass. 6.2.1993).
  • 27. Esigenze di pubblica informazione quali sono? • far conoscere al pubblico le fattezze di una persona notoria; • documentare visivamente le notizie che di questa persona vengono date al pubblico.
  • 28. Non esistono esigenze di pubblica informazione • nel caso di periodici che perseguono fini di lucro pubblicando fotografie volte solo a soddisfare la curiosità dei lettori (es. pubblicare foto di nudo, intese solo a soddisfare la pubblica curiosità per le parti intime delle persone ritratte: la cellulite delle modelle e/o delle attrici). • Pubblicazioni di immagini attinenti la sfera personale della persona.
  • 29.
  • 30. Un caso particolare Immagini di processi penali • Alcune sentenze non le ammettono in quanto considerano in quanto l’esigenza di tutela dell’imputato prevalente sull’esigenza della collettività a controllare l’amministrazione della giustizia. (Trib. Torino, 10.9.1988; conforme anche App. Milano 11.4.1985). • In altri casi si è sottolineato che è lecita la trasmissione televisiva, nonostante manchi il consenso dell’imputato, qualora la trasmissione sia finalizzata ad assolvere funzioni non solo cronachistiche, ma anche culturali e sociali" (Trib. Roma 5.7.1989).
  • 31. Interesse Pubblico Fatto svoltosi in pubblico • fatti di interesse pubblico (ad es. per esigenze di pubblica informazione); • riproduzione dell’immagine di persona in relazione a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico (Ad es. partecipare come pubblico ad una manifestazione sportiva o di carattere politico).
  • 32. Ritratto viene riprodotto per fini scientifici, didattici, culturali • Riportare un immagine in un libro di antologia • Riproduzioni di immagini per far conoscere opere artistiche (Es. Disegni di Claudia Schiffer su Max)
  • 33. Claudia Schiffer vs RCS • C. S. cita in giudizio la RCS contestando violazione del suo diritto d’ immagine e di riservatezza • RCS si difende sostenendo la natura artistica della riproduzione dell’immagine della modella • bilanciamento tra scopi commerciali (usare immagine di C. S. per vendere più copie) e scopi culturali (far conoscere le opere di Ramos) • Pubblicazione legittima per la natura artistica delle opere pubblicate, in quanto tratte dalla collezione di Mel Ramos. Mel Ramos, Doggie Dinah (Claudia Schiffer Model), 1995. Olio su tela.
  • 34. Riproduzioni per fini di giustizia e di polizia Ad es. per fini di indagini
  • 35. Limite generale che vale sempre L’uso non deve ledere l’onore, la reputazione o il decoro della persona di cui si utilizza l’immagine.
  • 36. Conseguenze della lesione del diritto all’immagine L’uso dell’immagine di persone note senza il loro consenso ovvero al di fuori dei casi sopra descritti rappresenta un vero e proprio atto illecito da cui può derivare un danno patrimoniale e/o morale
  • 37. Danno Patrimoniale • lesione del diritto allo sfruttamento economico della propria immagine; • riduzione del suo valore commerciale • Impedisce di sfruttare la propria notorietà
  • 38. Danni morali Esiste lesione dei diritti morali in quanto vi è lesione di un diritto tutelato dalla Cost. Italiana (art. 2)
  • 39. I mezzi di tutela contro l’abuso dell’immagine altrui Azione inibitoria La persona lesa può richiedere al giudice che ordini la cessazione dell’abuso, attraverso: • il ritiro dal commercio; • il sequestro dell’opera utilizzata (ad esempio del periodico in cui le foto sono pubblicate); • La distruzione o la modificazione (ad esempio asportando le parti che contengono l’immagine della persona lesa). I
  • 40. Funzione dell’Inibitoria • Il rimedio della inibitoria mira a tutelare soprattutto gli aspetti non patrimoniali della persona (come nome e reputazione)
  • 41. Risarcimento danni Il c.d “Prezzo del consenso” Il criterio spesso utilizzato per valutare il danno derivante dallo sfruttamento d’immagine non autorizzato è quello del prezzo che l'interessato avrebbe richiesto per acconsentire a tale uso.

Notas del editor

  1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ….” Il diritto d’immagine non è elencato tra i diritti inviolabili della persona, ma vi è stato incluso dalla giurisprudenza unanime e costante del ns. Paese.
  2. ha escluso che il consenso prestato agli inizi della carriera alla diffusione di fotografie in cui era ritratta nuda potesse ritenersi esteso alla divulgazione delle medesime a distanza di alcuni anni).