All’esito della consultazione pubblica sulle “Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS”, in data 20 aprile 2015
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con delibera n. 226/15/CONS, ha approvato il nuovo Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori che abroga il precedente Regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS.
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DIGITALMEDIA.INFO - APPROFONDIMENTO: Agcom approva il nuovo regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori
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AGCOM APPROVA IL NUOVO REGOLAMENTO CONCERNENTE LA RISOLUZIONE
DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI
Daniel Joseph Giuliano
All’esito della consultazione pubblica sulle “Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente la
risoluzione delle controversie tra operatori di cui alla delibera n. 352/08/CONS”, in data 20 aprile 2015
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con delibera n. 226/15/CONS, ha approvato il
nuovo Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori che abroga il precedente
Regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS.
Le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento sono le seguenti:
l’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione (i) alle controversie tra imprese che forniscono
reti o servizi di comunicazione elettronica e altre imprese che beneficiano dell’imposizione di
obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal Codice delle comunicazioni
elettroniche e (ii) alle controversie tra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione
elettronica e soggetti tenuti alla fornitura di accesso ad infrastrutture di posa di reti in fibra ottica,
laddove entrambe le parti dichiarino espressamente di adire AGCOM;
la previsione di regole in materia di improcedibilità ed inammissibilità della domanda;
la revisione della procedura cautelare di cui all’art. 4 del Regolamento attraverso (i) l’eliminazione
del riferimento alla “natura economica” del pregiudizio sofferto dal ricorrente quale presupposto per
l’emanazione di misure provvisorie, (ii) una disciplina più puntuale delle tempistiche della procedura
cautelare e (iii) l’introduzione di un provvedimento cautelare provvisorio che potrà essere emanato
dal Presidente della Commissione per le infrastrutture e le reti;
la possibilità per il responsabile del procedimento di sospendere, per un periodo non superiore a 1
mese e per non più di 3 volte, le attività istruttorie al fine di consentire alle parti di dar seguito a
tentativi di conciliazione;
relativamente alla fase di decisione della controversia, la precisazione che (i) sulle somme
eventualmente riconosciute in sede di definizione della controversia debbono riconoscersi gli
interessi legali, (ii) L’Autorità può imporre, a carico della parte che avuto nel corso del procedimento
una condotta sleale e/o scorretta tale da determinare un pregiudizio all’attività amministrativa, un
rimborso dell’attività inutilmente svolta nei confronti della controparte e/o dell’Autorità stessa e (iii)
l’Autorità può imporre, in tutto o in parte all’impresa che ha rifiutato la proposta di conciliazione
senza giustificato motivo, il pagamento delle spese documentate per l’esperimento della procedura.
2. 2/2
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore a partire dal giorno della sua pubblicazione sul sito web di
AGCOM avvenuta in data 12 agosto 2015; pertanto per alle controversie pervenute all’Autorità prima di
tale data continua ad applicarsi il Regolamento approvato con delibera n. 352/08/CONS.
Il testo completo del Regolamento è disponibile al seguente link.