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I CONTRATTI DI CESSIONE DI DIRITTI D’AUTORE E DI EDIZIONE
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
Master di specializzazione “Diritto della Proprietà Industriale”
Il Sole 24 Ore - 28 ottobre 2017
1
2
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA)
Sfruttamento dei diritti patrimoniali
vs diritti morali (incedibili).
Art. 12 LDA: “L’autore ha … il diritto esclusivo di utilizzare
economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o
derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con
l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti”.
I diritti patrimoniali dell’opera consentono il riconoscimento di certe
facoltà che permettono all’autore di ottenere vantaggi economici
che l’opera è in grado di dare: diritti di cessione, riproduzione,
trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione, traduzione (ma
l’elenco non è tassativo).
I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
3
I diritti patrimoniali d’autore sono diritti esclusivi, che la legge
riconosce come diritti a titolo originario (che nascono
automaticamente al nascere dell’opera) in capo all’autore; possono
essere trasferiti dallo stesso sia mediante contratto o atto stipulato
tra le parti, sia per successione in caso di morte.
I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
4
Art. 107 LDA: “I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere
dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale,
possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e
forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme
contenute in questo capo”.
La legge sul diritto d’autore chiarisce come la cessione di uno o più
esemplari dell’opera “non importi, salvo patto contrario, la
trasmissione dei diritti di utilizzazione” (art. 109 LDA).
I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
5
I diritti di sfruttamento economico dell’opera durano per tutta la vita
dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte (calcolati per
anno solare, cioè con la scadenza al 31 dicembre del 70esimo anno).
I diritti patrimoniali d’autore sono tra loro interdipendenti; l’autore può
infatti decidere di trasferire uno o più diritti patrimoniali
mantenendo gli altri nella propria disponibilità.
L’esercizio di uno dei diritti patrimoniali da parte di un soggetto terzo
non esclude quindi di per sé la possibilità di esercizio esclusivo di altri
diritti patrimoniali (non ceduti) da parte dell’autore. Il contratto di
trasferimento va interpretato restrittivamente: ciascun diritto diverso
deve essere esplicitamente concesso dall’autore all’acquirente.
I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
6
La trasmissione può essere convenuta anche verbalmente o per fatti
concludenti, ma “deve essere provata per iscritto” (Art. 110 LDA),
quindi non per testimoni né per presunzioni
ma solo tra i contraenti, non i terzi
I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
7
IL CONTRATTO DI EDIZIONE
Contratto di edizione
8
Art. 118 LDA: “Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore
l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a
spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché
dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di
questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono”.
“scambio cooperativo” tra il potere di
sfruttamento economico dell’opera e
l’assunzione dell’obbligazione di pubblicarla
interesse dell’editore ad acquisire un titolo erga omnes per lo
sfruttamento economico dell’opera
vs
interesse dell’autore a vederla
stampata e distribuita sul mercato a spese dell’editore.
Contratto di edizione
9
Causa: “La causa del contratto di edizione di cui all'art. 118 l.aut.
("l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per
le stampe") è la finalità di pubblicazione dell'opera, a carico ed a
rischio dell'editore, essendo questo il reale e concreto interesse che
l'editore intende perseguire con il suo progetto imprenditoriale,
obbligandosi a sua volta l'editore a pubblicare e diffondere l'opera
nell'interesse dell'autore” (Cass. civ., sez. I, 21/11/2014, n. 24872)
“Il contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di
un'opera musicale (contratto di edizione musicale) ha una causa
diversa da quella del contratto di edizione, in quanto opera un
trasferimento della stessa titolarità dei diritti di utilizzazione
economica e non la concessione di uso degli stessi, e a differenza
di quest'ultimo non è un contratto di durata” (CdA Milano
05/12/1995)
Contratto di edizione
10
Forma scritta ad probationem:
“la forma scritta deve attenere al documento contenente le
dichiarazioni negoziali delle parti, giacché l'esibizione di elementi di
fatto attraverso i quali, mediante una valutazione presuntiva, potrebbe
essere raggiunta la prova del contratto (quali la consegna e la
pubblicazione di alcuni volumi, l'avere consegnato copia della bozza
dell'opera, l'avere proceduto alle prime correzioni) non equivale a
provare l'esistenza del contratto” (Trib. Palermo, 04/01/2010).
Contratto di edizione
11
Parti: (i) editore e (ii) autore (anche se prive di queste qualificazioni)
Art. 119 LDA: “Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di
utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni
di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla
legge vigente al momento del contratto.
Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti
esclusivi.
Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da
leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più
larga nel suo contenuto o di maggiore durata.”
Contratto di edizione
12
Art. 119 co. 4 LDA: “Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si
estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali
elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile,
compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed
alla registrazione su apparecchi meccanici.”
Contratto di edizione
“In difetto di specifica pattuizione, un
contratto di edizione non può ritenersi
comprensivo del diritto dell’editore di
cedere a terzi la facoltà di riprodurre in
altro contesto un capitolo dell’opera”
(Trib. Firenze, 16/10/2014)
13
Art. 120 LDA:
“… è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o
categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di
tempo…”
“… senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di
impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di
autore per opere da crearsi non possono avere una durata
superiore ai 10 anni”.
Norme volte ad impedire che autore possa imporre ad autore (specialmente
se ad inizio carriera) condizioni contrattuali particolarmente onerose.
Contratto di edizione
14
Durata massima:
i diritti acquistati dall’editore hanno una durata non superiore a 20 anni
(ex art. 122 LDA) salvo che per enciclopedie, dizionari, disegni,
vignette, fotografie e simili, ad uso industriale; opere drammatico
musicali e sinfoniche.
Efficacia:
l’editore acquista diritto (se esclusivo) erga omnes.
Contratto di edizione
15
2 schemi alternativi
1) “per edizione”: costituisce in capo all’editore diritto di eseguire
nell’arco di 20 anni dalla consegna del manoscritto un numero
predeterminato di edizioni, ognuna delle quali per un numero
predeterminato di esemplari. Se mancano tali indicazioni si intende
che il contratto ha per oggetto 1 edizione per il numero massimo di
2000 esemplari;
2) “a termine”: costituisce in capo all’editore diritto di eseguire nel
termine stabilito (non superiore a 20 anni) il numero di edizioni che
l’editore stimerà opportuno, per un numero minimo di esemplari
convenuto (a pena di nullità del contratto).
Edizione: complesso degli esemplari dell’opera stampati sulla base
della stessa composizione.
Contratto di edizione
16
Obblighi dell’autore
(ex art 125 LDA)
1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in
forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa;
2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la
durata del contratto.
L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di
stampa secondo le modalità fissate dall'uso.
Contratto di edizione
17
“In caso di risoluzione del contratto di edizione per inadempimento
dell’autore all’obbligazione di consegnare l’opera entro un certo
termine, l’autore deve restituire gli anticipi eventualmente percepiti
[con interessi] e risarcire i danni [profitto che l’editore avrebbe
conseguito]” (Trib. Milano, 17/07/2006).
Contratto di edizione
18
Obblighi dell’editore
(ex art 126 LDA)
1.a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore,
ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in
conformità dell'originale [salvo correzione meri refusi] e secondo
le buone norme della tecnica editoriale;
2. a pagare all'autore i compensi pattuiti.
Il compenso è costituito da una royalty calcolata sul prezzo di
copertina degli esemplari venduti. Possono essere compensate a
stralcio le opere collettive, traduzioni, articoli di giornali e riviste,
opere scientifiche, delle arti figurative e quelle musicali.
Contratto di edizione
19
“L’inadempimento colpevole dell’editore alle obbligazioni ex art. 126
l.a. non è escluso dalla circostanza che per l’esecuzione della propria
prestazione contrattuale l’editore si avvalga di soggetti terzi (anche
autonomi)” (Trib. Torino, 15/03/2012).
“La cattiva qualità di stampa delle immagini di corredo di un libro di
storia dell’arte è inevitabilmente associata dai terzi ad un errore
professionale o quantomeno ad una verifica negligente da parte
dell’autore; comporta un pregiudizio del prestigio, della reputazione
professionale e degli interessi morali dell’autore; comporta / determina
inoltre una sofferenza psichica dell’autore, che vede il frutto del
proprio impegno e dei propri sforzi e sacrifici trasformarsi in un
prodotto diverso e peggiore di quello progettato; e comporta un danno
non patrimoniale che deve essere risarcito” (Trib. Torino, 15/03/2012
Contratto di edizione
20
“Il contratto di edizione è valido anche quando non contiene una
pattuizione espressa del compenso dovuto all’autore: che deve
allora essere determinato applicando in via analogica l’art. 1474 c.c.
ed in particolare parametrandolo al compenso previsto dall’ultimo
accordo concluso tra le parti” (App. Milano, 21/02/2012).
Art. 1474 c.c. “Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non
hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto
della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente
praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si
desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli
della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le
disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in
mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma
dell'articolo precedente”
“E’ nullo in contratto di edizione che non indichi il compenso
dell’autore, qualora non risulti una espressa volontà di gratuità” (Trib.
Napoli, 02/02/2007)
Contratto di edizione
21
“L’editore che abbia stipulato un contratto di edizione con due coautori
ed ometta di indicarne uno realizza un illecito contrattuale ex art. 126
l.a., che è anzitutto di natura morale ed obbliga al risarcimento del
danno” (App. Milano, 04/06/2006)
Contratto di edizione
22
Integrità dell’opera (ex art 129 LDA)
L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede,
purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che
l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare
le maggiori spese derivanti dalla modificazione.
L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni.
L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle
nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire
le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una
nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla
aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e
distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Contratto di edizione
23
Pubblicazione dell’opera
(ex art 127 LDA)
La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il
termine fissato dal contratto (ma non superiore a 2 anni), dal giorno
della consegna dell'opera; se non convenuto, 2 anni dalla richiesta
scritta fattane all'editore. AG può fissare termine più breve se
giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso.
E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine
o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo
sopra stabilito.
Il termine di due anni non si applica alle opere collettive.
Contratto di edizione
24
Oggetto contratto “per edizione”
L'autore concede all'editore il diritto esclusivo di pubblicare per la
stampa, distribuire promuovere e vendere … edizioni dell'opera dal
titolo “____” … entro 20 anni dalla consegna del manoscritto.
Il numero di esemplari per edizioni è di ….
Oggetto contratto “a termine”
L’autore concede all’editore il diritto di pubblicare per la stampa,
distribuire promuovere e vendere il numero delle edizioni che stimi
necessarie dell'opera dal titolo “____” entro 12 anni dalla consegna
del manoscritto.
Il numero minimo di esemplari per edizione è di ….
Contratto di edizione
25
Trasferimento dei diritti
L’editore ha il diritto di cedere a terzi i diritti acquistati per la
pubblicazione delle edizioni previste nel contratto.
Contratto di edizione
26
Pacifico godimento dei diritti
L’autore dichiara di essere l'unico autore ed esclusivo proprietario
dell'opera e di avere tutti i diritti e facoltà necessari a stipulare il
contratto. L’autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il
pacifico godimento dei diritti ceduti e, in particolare, che la
pubblicazione dell'opera non violerà diritti di terzi, né in tutto, né in
parte, tenendo manlevato e indenne l’editore da tutti i danni e spese.
Contratto di edizione
27
Consegna dell'opera
L’autore si impegna a consegnare copia definitiva del manoscritto,
completo e pronto per la stampa, entro il … :
Il manoscritto non viene consegnato in originale; in caso di perdita o
distruzione, l’editore sarà tenuto a rimborsare all’autore solo il costo
materiale della nuova copia.
La copia del manoscritto rimane in proprietà dell’editore.
Contratto di edizione
28
Correzioni delle bozze e modificazioni
L’autore si impegna a correggere le bozze di stampa dell'opera.
L’autore ha diritto, a sua richiesta, ad una seconda revisione delle
bozze.
Se l’autore ometterà di restituire le bozze riviste entro … l’editore avrà
diritto di presentare l'opera nelle condizioni in cui è stata presentata
dall’autore ed accettata dall’editore.
Contratto di edizione
29
Formula e termine della pubblicazione
L’editore si impegna a pubblicare l'opera entro … dalla data di
ricevimento del manoscritto.
All’editore è riservata la scelta del tipo di edizione (carta, caratteri,
ecc...), nonché la fissazione o modificazione del prezzo di copertina.
Il titolo dell'opera può essere cambiato solo col consenso dell’autore.
Contratto di edizione
30
Compenso
L’editore si impegna a pagare all’autore una royalty pari a …% sul
prezzo di copertina di ogni copia venduta.
Oppure:
L’editore si impegna a pagare all’autore, quale compenso globale per
la cessione, la somma a stralcio di euro … versata entro ....
Contratto di edizione
31
Vendita delle copie dopo la scadenza del contratto a
partecipazione
L’editore ha la facoltà di continuare dopo la scadenza del contratto per
un periodo di tempo non superiore a … lo spaccio delle copie
stampate prima della scadenza corrispondendo all'autore il compenso
pattuito.
Rendiconti
I rendiconti per i pagamenti delle spettanze
saranno presentati all’autore entro il mese di ___ di ogni anno.
“L’inadempimento dell’editore all’obbligo di rendiconto e di
pagamento dei compensi pattuiti legittima la richiesta dell’autore di
risoluzione del contratto di edizione e di conseguente retrocessione
dei diritto di utilizzazione dell’opera” (Trib. Milano, 3 dicembre 2015).
Contratto di edizione
32
Copie gratuite
L’autore riceverà n. … copie gratuite dall’editore e avrà diritto allo
sconto librario su quelle che intendesse acquistare successivamente.
L’editore potrà inviare in omaggio altre copie gratuite per promuovere
la diffusione (le quali non potranno superare il …% della tiratura).
Prassi riconosciuta,
ma numero non elevato.
Contratto di edizione
33
Edizioni successive
Se il presente contratto prevede più edizioni, l’editore avviserà l’autore
dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso entro un
congruo termine e contemporaneamente dichiarerà all'autore se intende
o meno procedere ad una nuova edizione. Se l’editore dichiara di voler
procedere, l’autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 giorni dal
ricevimento della dichiarazione se intende o meno valersi delle facoltà di
apportare modificazioni all'opera.
Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata e l’autore rifiuti di
aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, della
nuova edizione, di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore.
Se l’editore ha dichiarato di rinunziare ad una nuova edizione, il contratto
si intende risoluto. L’autore dichiara sin d'ora di rinunziare ad ogni pretesa
di indennizzo per la mancata edizione.
Contratto di edizione
34
Vendita sottoprezzo o al macero
Qualora, trascorsi 2 anni dalla data della prima pubblicazione, l’editore
giudichi l'opera difficilmente smerciabile, previa comunicazione all’autore,
potrà vendere l'opera a prezzi di rimanenza, cioè con lo sconto del 70%
sul prezzo.
L’autore avrà la facoltà di rilevare gli esemplari a prezzo di rimanenza.
Qualora l'opera non risulti vendibile, l’editore potrà inviarla al macero
dopo averne tuttavia preventivamente offerto a tal prezzo il rilievo
all'Autore. Il ricavo del macero è esente da spettanze dell’autore.
Tanto nel caso di vendita sottoprezzo, quanto nel caso di vendita al
macero, il contratto si intende risoluto.
Contratto di edizione
35
Eventuali domande
36
Grazie dell’attenzione!
gilberto.cavagna@milalegal.com

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Diritto d'autore e contratto d'edizione copia

  • 1. I CONTRATTI DI CESSIONE DI DIRITTI D’AUTORE E DI EDIZIONE Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana Master di specializzazione “Diritto della Proprietà Industriale” Il Sole 24 Ore - 28 ottobre 2017 1
  • 2. 2 Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) Sfruttamento dei diritti patrimoniali vs diritti morali (incedibili). Art. 12 LDA: “L’autore ha … il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti”. I diritti patrimoniali dell’opera consentono il riconoscimento di certe facoltà che permettono all’autore di ottenere vantaggi economici che l’opera è in grado di dare: diritti di cessione, riproduzione, trascrizione, esecuzione, diffusione, distribuzione, traduzione (ma l’elenco non è tassativo). I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
  • 3. 3 I diritti patrimoniali d’autore sono diritti esclusivi, che la legge riconosce come diritti a titolo originario (che nascono automaticamente al nascere dell’opera) in capo all’autore; possono essere trasferiti dallo stesso sia mediante contratto o atto stipulato tra le parti, sia per successione in caso di morte. I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
  • 4. 4 Art. 107 LDA: “I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo”. La legge sul diritto d’autore chiarisce come la cessione di uno o più esemplari dell’opera “non importi, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione” (art. 109 LDA). I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
  • 5. 5 I diritti di sfruttamento economico dell’opera durano per tutta la vita dell’autore e per i successivi 70 anni dalla sua morte (calcolati per anno solare, cioè con la scadenza al 31 dicembre del 70esimo anno). I diritti patrimoniali d’autore sono tra loro interdipendenti; l’autore può infatti decidere di trasferire uno o più diritti patrimoniali mantenendo gli altri nella propria disponibilità. L’esercizio di uno dei diritti patrimoniali da parte di un soggetto terzo non esclude quindi di per sé la possibilità di esercizio esclusivo di altri diritti patrimoniali (non ceduti) da parte dell’autore. Il contratto di trasferimento va interpretato restrittivamente: ciascun diritto diverso deve essere esplicitamente concesso dall’autore all’acquirente. I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
  • 6. 6 La trasmissione può essere convenuta anche verbalmente o per fatti concludenti, ma “deve essere provata per iscritto” (Art. 110 LDA), quindi non per testimoni né per presunzioni ma solo tra i contraenti, non i terzi I contratti aventi ad oggetto diritti d’autore
  • 7. 7 IL CONTRATTO DI EDIZIONE Contratto di edizione
  • 8. 8 Art. 118 LDA: “Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno, è regolato, oltreché dalle disposizioni contenute nei codici, dalle disposizioni generali di questo capo e dalle disposizioni particolari che seguono”. “scambio cooperativo” tra il potere di sfruttamento economico dell’opera e l’assunzione dell’obbligazione di pubblicarla interesse dell’editore ad acquisire un titolo erga omnes per lo sfruttamento economico dell’opera vs interesse dell’autore a vederla stampata e distribuita sul mercato a spese dell’editore. Contratto di edizione
  • 9. 9 Causa: “La causa del contratto di edizione di cui all'art. 118 l.aut. ("l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe") è la finalità di pubblicazione dell'opera, a carico ed a rischio dell'editore, essendo questo il reale e concreto interesse che l'editore intende perseguire con il suo progetto imprenditoriale, obbligandosi a sua volta l'editore a pubblicare e diffondere l'opera nell'interesse dell'autore” (Cass. civ., sez. I, 21/11/2014, n. 24872) “Il contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica di un'opera musicale (contratto di edizione musicale) ha una causa diversa da quella del contratto di edizione, in quanto opera un trasferimento della stessa titolarità dei diritti di utilizzazione economica e non la concessione di uso degli stessi, e a differenza di quest'ultimo non è un contratto di durata” (CdA Milano 05/12/1995) Contratto di edizione
  • 10. 10 Forma scritta ad probationem: “la forma scritta deve attenere al documento contenente le dichiarazioni negoziali delle parti, giacché l'esibizione di elementi di fatto attraverso i quali, mediante una valutazione presuntiva, potrebbe essere raggiunta la prova del contratto (quali la consegna e la pubblicazione di alcuni volumi, l'avere consegnato copia della bozza dell'opera, l'avere proceduto alle prime correzioni) non equivale a provare l'esistenza del contratto” (Trib. Palermo, 04/01/2010). Contratto di edizione
  • 11. 11 Parti: (i) editore e (ii) autore (anche se prive di queste qualificazioni) Art. 119 LDA: “Il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel capo dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi. Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata.” Contratto di edizione
  • 12. 12 Art. 119 co. 4 LDA: “Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.” Contratto di edizione “In difetto di specifica pattuizione, un contratto di edizione non può ritenersi comprensivo del diritto dell’editore di cedere a terzi la facoltà di riprodurre in altro contesto un capitolo dell’opera” (Trib. Firenze, 16/10/2014)
  • 13. 13 Art. 120 LDA: “… è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo…” “… senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai 10 anni”. Norme volte ad impedire che autore possa imporre ad autore (specialmente se ad inizio carriera) condizioni contrattuali particolarmente onerose. Contratto di edizione
  • 14. 14 Durata massima: i diritti acquistati dall’editore hanno una durata non superiore a 20 anni (ex art. 122 LDA) salvo che per enciclopedie, dizionari, disegni, vignette, fotografie e simili, ad uso industriale; opere drammatico musicali e sinfoniche. Efficacia: l’editore acquista diritto (se esclusivo) erga omnes. Contratto di edizione
  • 15. 15 2 schemi alternativi 1) “per edizione”: costituisce in capo all’editore diritto di eseguire nell’arco di 20 anni dalla consegna del manoscritto un numero predeterminato di edizioni, ognuna delle quali per un numero predeterminato di esemplari. Se mancano tali indicazioni si intende che il contratto ha per oggetto 1 edizione per il numero massimo di 2000 esemplari; 2) “a termine”: costituisce in capo all’editore diritto di eseguire nel termine stabilito (non superiore a 20 anni) il numero di edizioni che l’editore stimerà opportuno, per un numero minimo di esemplari convenuto (a pena di nullità del contratto). Edizione: complesso degli esemplari dell’opera stampati sulla base della stessa composizione. Contratto di edizione
  • 16. 16 Obblighi dell’autore (ex art 125 LDA) 1. a consegnare l'opera nelle condizioni stabilite dal contratto e in forma che non ne renda troppo difficile o costosa la stampa; 2. a garantire il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto. L'autore ha altresì l'obbligo e il diritto di correggere le bozze di stampa secondo le modalità fissate dall'uso. Contratto di edizione
  • 17. 17 “In caso di risoluzione del contratto di edizione per inadempimento dell’autore all’obbligazione di consegnare l’opera entro un certo termine, l’autore deve restituire gli anticipi eventualmente percepiti [con interessi] e risarcire i danni [profitto che l’editore avrebbe conseguito]” (Trib. Milano, 17/07/2006). Contratto di edizione
  • 18. 18 Obblighi dell’editore (ex art 126 LDA) 1.a riprodurre e porre in vendita l'opera col nome dell'autore, ovvero anonima o pseudonima se ciò è previsto nel contratto in conformità dell'originale [salvo correzione meri refusi] e secondo le buone norme della tecnica editoriale; 2. a pagare all'autore i compensi pattuiti. Il compenso è costituito da una royalty calcolata sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Possono essere compensate a stralcio le opere collettive, traduzioni, articoli di giornali e riviste, opere scientifiche, delle arti figurative e quelle musicali. Contratto di edizione
  • 19. 19 “L’inadempimento colpevole dell’editore alle obbligazioni ex art. 126 l.a. non è escluso dalla circostanza che per l’esecuzione della propria prestazione contrattuale l’editore si avvalga di soggetti terzi (anche autonomi)” (Trib. Torino, 15/03/2012). “La cattiva qualità di stampa delle immagini di corredo di un libro di storia dell’arte è inevitabilmente associata dai terzi ad un errore professionale o quantomeno ad una verifica negligente da parte dell’autore; comporta un pregiudizio del prestigio, della reputazione professionale e degli interessi morali dell’autore; comporta / determina inoltre una sofferenza psichica dell’autore, che vede il frutto del proprio impegno e dei propri sforzi e sacrifici trasformarsi in un prodotto diverso e peggiore di quello progettato; e comporta un danno non patrimoniale che deve essere risarcito” (Trib. Torino, 15/03/2012 Contratto di edizione
  • 20. 20 “Il contratto di edizione è valido anche quando non contiene una pattuizione espressa del compenso dovuto all’autore: che deve allora essere determinato applicando in via analogica l’art. 1474 c.c. ed in particolare parametrandolo al compenso previsto dall’ultimo accordo concluso tra le parti” (App. Milano, 21/02/2012). Art. 1474 c.c. “Se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente e le parti non hanno determinato il prezzo, né hanno convenuto il modo di determinarlo, né esso è stabilito per atto della pubblica autorità, si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore. Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui deve essere eseguita la consegna, o da quelli della piazza più vicina. Qualora le parti abbiano inteso riferirsi al giusto prezzo, si applicano le disposizioni dei commi precedenti; e, quando non ricorrono i casi da essi previsti, il prezzo, in mancanza di accordo, è determinato da un terzo, nominato a norma del secondo comma dell'articolo precedente” “E’ nullo in contratto di edizione che non indichi il compenso dell’autore, qualora non risulti una espressa volontà di gratuità” (Trib. Napoli, 02/02/2007) Contratto di edizione
  • 21. 21 “L’editore che abbia stipulato un contratto di edizione con due coautori ed ometta di indicarne uno realizza un illecito contrattuale ex art. 126 l.a., che è anzitutto di natura morale ed obbliga al risarcimento del danno” (App. Milano, 04/06/2006) Contratto di edizione
  • 22. 22 Integrità dell’opera (ex art 129 LDA) L'autore può introdurre nell'opera tutte le modificazioni che crede, purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione. L'autore ha il medesimo diritto nei riguardi delle nuove edizioni. L'editore deve interpellarlo in proposito prima di procedere alle nuove edizioni. In difetto di accordo tra le parti il termine per eseguire le modificazioni è fissato dall'autorità giudiziaria. Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata prima di una nuova edizione e l'autore rifiuti di aggiornarla, l'editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, nella nuova edizione di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore. Contratto di edizione
  • 23. 23 Pubblicazione dell’opera (ex art 127 LDA) La pubblicazione o la riproduzione dell'opera deve aver luogo entro il termine fissato dal contratto (ma non superiore a 2 anni), dal giorno della consegna dell'opera; se non convenuto, 2 anni dalla richiesta scritta fattane all'editore. AG può fissare termine più breve se giustificato dalla natura dell'opera e da ogni altra circostanza del caso. E' nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo sopra stabilito. Il termine di due anni non si applica alle opere collettive. Contratto di edizione
  • 24. 24 Oggetto contratto “per edizione” L'autore concede all'editore il diritto esclusivo di pubblicare per la stampa, distribuire promuovere e vendere … edizioni dell'opera dal titolo “____” … entro 20 anni dalla consegna del manoscritto. Il numero di esemplari per edizioni è di …. Oggetto contratto “a termine” L’autore concede all’editore il diritto di pubblicare per la stampa, distribuire promuovere e vendere il numero delle edizioni che stimi necessarie dell'opera dal titolo “____” entro 12 anni dalla consegna del manoscritto. Il numero minimo di esemplari per edizione è di …. Contratto di edizione
  • 25. 25 Trasferimento dei diritti L’editore ha il diritto di cedere a terzi i diritti acquistati per la pubblicazione delle edizioni previste nel contratto. Contratto di edizione
  • 26. 26 Pacifico godimento dei diritti L’autore dichiara di essere l'unico autore ed esclusivo proprietario dell'opera e di avere tutti i diritti e facoltà necessari a stipulare il contratto. L’autore garantisce, per tutta la durata del contratto, il pacifico godimento dei diritti ceduti e, in particolare, che la pubblicazione dell'opera non violerà diritti di terzi, né in tutto, né in parte, tenendo manlevato e indenne l’editore da tutti i danni e spese. Contratto di edizione
  • 27. 27 Consegna dell'opera L’autore si impegna a consegnare copia definitiva del manoscritto, completo e pronto per la stampa, entro il … : Il manoscritto non viene consegnato in originale; in caso di perdita o distruzione, l’editore sarà tenuto a rimborsare all’autore solo il costo materiale della nuova copia. La copia del manoscritto rimane in proprietà dell’editore. Contratto di edizione
  • 28. 28 Correzioni delle bozze e modificazioni L’autore si impegna a correggere le bozze di stampa dell'opera. L’autore ha diritto, a sua richiesta, ad una seconda revisione delle bozze. Se l’autore ometterà di restituire le bozze riviste entro … l’editore avrà diritto di presentare l'opera nelle condizioni in cui è stata presentata dall’autore ed accettata dall’editore. Contratto di edizione
  • 29. 29 Formula e termine della pubblicazione L’editore si impegna a pubblicare l'opera entro … dalla data di ricevimento del manoscritto. All’editore è riservata la scelta del tipo di edizione (carta, caratteri, ecc...), nonché la fissazione o modificazione del prezzo di copertina. Il titolo dell'opera può essere cambiato solo col consenso dell’autore. Contratto di edizione
  • 30. 30 Compenso L’editore si impegna a pagare all’autore una royalty pari a …% sul prezzo di copertina di ogni copia venduta. Oppure: L’editore si impegna a pagare all’autore, quale compenso globale per la cessione, la somma a stralcio di euro … versata entro .... Contratto di edizione
  • 31. 31 Vendita delle copie dopo la scadenza del contratto a partecipazione L’editore ha la facoltà di continuare dopo la scadenza del contratto per un periodo di tempo non superiore a … lo spaccio delle copie stampate prima della scadenza corrispondendo all'autore il compenso pattuito. Rendiconti I rendiconti per i pagamenti delle spettanze saranno presentati all’autore entro il mese di ___ di ogni anno. “L’inadempimento dell’editore all’obbligo di rendiconto e di pagamento dei compensi pattuiti legittima la richiesta dell’autore di risoluzione del contratto di edizione e di conseguente retrocessione dei diritto di utilizzazione dell’opera” (Trib. Milano, 3 dicembre 2015). Contratto di edizione
  • 32. 32 Copie gratuite L’autore riceverà n. … copie gratuite dall’editore e avrà diritto allo sconto librario su quelle che intendesse acquistare successivamente. L’editore potrà inviare in omaggio altre copie gratuite per promuovere la diffusione (le quali non potranno superare il …% della tiratura). Prassi riconosciuta, ma numero non elevato. Contratto di edizione
  • 33. 33 Edizioni successive Se il presente contratto prevede più edizioni, l’editore avviserà l’autore dell'epoca presumibile dell'esaurimento dell'edizione in corso entro un congruo termine e contemporaneamente dichiarerà all'autore se intende o meno procedere ad una nuova edizione. Se l’editore dichiara di voler procedere, l’autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione se intende o meno valersi delle facoltà di apportare modificazioni all'opera. Se la natura dell'opera esige che essa sia aggiornata e l’autore rifiuti di aggiornarla, l’editore può farla aggiornare da altri, avendo cura, della nuova edizione, di segnalare e distinguere l'opera dell'aggiornatore. Se l’editore ha dichiarato di rinunziare ad una nuova edizione, il contratto si intende risoluto. L’autore dichiara sin d'ora di rinunziare ad ogni pretesa di indennizzo per la mancata edizione. Contratto di edizione
  • 34. 34 Vendita sottoprezzo o al macero Qualora, trascorsi 2 anni dalla data della prima pubblicazione, l’editore giudichi l'opera difficilmente smerciabile, previa comunicazione all’autore, potrà vendere l'opera a prezzi di rimanenza, cioè con lo sconto del 70% sul prezzo. L’autore avrà la facoltà di rilevare gli esemplari a prezzo di rimanenza. Qualora l'opera non risulti vendibile, l’editore potrà inviarla al macero dopo averne tuttavia preventivamente offerto a tal prezzo il rilievo all'Autore. Il ricavo del macero è esente da spettanze dell’autore. Tanto nel caso di vendita sottoprezzo, quanto nel caso di vendita al macero, il contratto si intende risoluto. Contratto di edizione