1. News 12/A/2017
Lunedì,20 Marzo 2017
Violazione prescrizioni Aia, rimane sanzione penale se relative a rifiuti.
La “depenalizzazione” dell’illecito relativo all’inosservanza delle prescrizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) non opera se la violazione concerne
la gestione dei rifiuti, resta la sanzione penale.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 14 marzo 2017, n.12170
confermando la condanna del titolare di un’azienda che non osservando le
prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata ometteva di trasferire i
rifiuti a fine turno nelle apposite baie dedicate per i rifiuti prodotti dall’impianto di
selezione.
I Supremi Giudici hanno ricordato che è vero che l’articolo 29-quattuordecies dopo
le modifiche del Dlgs 46/2014 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria in
luogo della previgente sanzione penale per chi non osserva le prescrizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale o quelle imposte dall’Autorità competente.
Rimane però la sanzione penale dell’ammenda se l’inosservanza sia relativa alla
gestione dei rifiuti come avvenuto nel caso di specie. (Articolo di Francesco
Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Mud, deadline 2 maggio 2017.
Essendo sia il 30 aprile 2017 che il successivo 1° maggio festivi, il termine finale per la
rituale denuncia dei rifiuti prodotti o gestiti nel corso del precedente anno è
prorogato al 2 maggio 2017.
L’obbligo di presentare alle Camere di commercio competenti il Modello unico di
dichiarazione ambientale (c.d. “Mud”) previsto dalla legge 70/1994 e declinato
dalla normativa speciale in materia riguarda in primis produttori e gestori di
particolari rifiuti nonché i produttori di alcuni beni.
2. Modulistica ed istruzioni da utilizzare per la dichiarazione 2017, non essendo (ex
articolo 6, comma 2-bis della citata legge) intervenute modifiche ed integrazioni
entro il termine dello scorso 1° marzo, restano ancora quelli previsti dal Dpcm 17
dicembre 2014 come confermate dal successivo Dpcm 21 dicembre 2015.
Fonte: reteambiente.it
Aee, upgrade a norme Ue su esenzioni per piombo, cadmio e Pbde.
Il Ministero dell’ambiente ha aggiornato il Dlgs. 27/2014 che vieta l’uso di alcune
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee)
recependo le ultime direttive Ue sui dispositivi medici.
In particolare, il Dm 3 marzo 2017 modifica l’allegato IV al Dlgs. 27/2014 che regola
le eccezioni ai divieti di usare determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature mediche, recependo le ultime diretteve Ue che hanno fatto
slittare il bando all’utilizzo di alcune sostanze pericolose (dovute essenzialmente al
fatto che la tecnologia non permette ancora di “rinunciare” ad alcuni metalli
pesanti in determinate apparecchiature mediche).
Il decreto in parala attua la direttiva 2016/585/Ue relativa all’esenzione per piombo,
cadmio, cromo esavalente e eteri di difenile polibromurato (Pbde) nei pezzi di
ricambio recuperati da e usati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici o di
microscopici elettronici, nonché le direttive 2016/1028/Ue, 2016/1029/Ue che
introducono specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del cadmio e del piombo in
alcune apparecchiature. (Articolo di Francesco Petrucci)
Fonte: reteambiente.it
Sistri, nuova Guida “Gestione Azienda”.
Sul portale Sistri è stato pubblicato l’aggiornamento della Guida “Gestione Azienda”
che regola l’applicativo con cui l’utente può richiedere dispositivi Usb, visualizzare
pagamenti, modificare l’anagrafica.
In data 13 marzo 2017, sul portale Sistri, è stata resa nota la Guida aggiornata al 20
febbraio 2017 dell’applicativo “Gestione Azienda”. Il documento si propone quale
3. strumento di supporto per l’applicativo “Gestione Azienda”, disponibile in area
autenticata, attraverso il quale è possibile visualizzare l’anagrafica, calcolare il
contributo, richiedere dispositivi Usb, annullare pratiche in essere, inserire pagamenti
e richieste di rimborso. Per maggiori info: www.sistri.it (Articolo di Costanza Kenda)
Fonte: reteambiente.it
Sviluppo sostenibile. Procedura autorizzatoria per la realizzazione e l’attivazione di
impianti di fonte rinnovabile.
TAR Calabria (CZ) Sez. I n. 256 del 16 febbraio 2017
La procedura autorizzatoria concernente la realizzazione e l’attivazione di impianti
di fonte rinnovabile sia se disciplinata dall’art. 6 co. 4 D.lgs 28/2011, sia se disciplinata
dall’art. 12 del D.lgs. 387/2003, in ipotesi di procedimenti più complessi, è ispirata ai
principi di derivazione “comunitaria” (cfr. Dir. CE 2001/77 e Dir. CE 2009/28, di cui le
norme nazionali citate costituiscono attuazione) della semplificazione e celerità, con
la conseguente individuazione di un’unica amministrazione titolare del
procedimento e della connessa responsabilità decisionale, salva l’attivazione degli
strumenti necessari di coordinamento (come la conferenza di servizi) nel caso siano
incisi interessi diversi (come quello paesaggistico e storico-artistico) appartenenti ad
amministrazioni diverse, ma sempre su impulso della amministrazione cui è riferibile la
responsabilità procedimentale. Il riconoscimento di un concorrente potere di
verifica ex post in capo ad un’amministrazione diversa da quella responsabile del
procedimento costituirebbe una palese violazione dei principi di semplificazione e
unicità del centro decisionale che la normativa settoriale di derivazione europea
mira invece a realizzare, nell’ottica di liberalizzazione e incentivazione delle attività
oggetto di disciplina ex art. 6 D.Lgs. 28/2011.
Fonte: lexambiente.it
Rumore. Vigenza dei valori limite differenziali anche in assenza di zonizzazione
acustica.
TAR Basilicata Sez. I n. 156 del 14 febbraio 2017.
In tema di limiti pubblicistici alle emissioni sonore, l’art. 4, comma 1, DPCM
14.11.1997, nella parte in cui fissa i valori limite differenziali in 5 dB per il periodo
4. diurno (dalle ore 6,00 fino alle ore 22,00) e in 3 dB per il periodo notturno (dalle ore
22,00 fino alle ore 6,00), trova immediata applicazione, anche se l’art. 8, comma 1,
DPCM 14.11.1997 si limita a prevedere che, in attesa della classificazione del
territorio da parte dei Comuni in zone (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a, L. n.
447/1995, previa adozione di appositi criteri con Legge Regionale), si applicano i
limiti del previgente art. 6, comma 1, DPCM 1.3.1991, in quanto quest’ultima norma
disciplina soltanto i valori limite assoluti, per cui dal contenuto letterale dell’art. 8,
comma 1, DPCM 14.11.1997 si desume che i valori limite differenziali, stabiliti dall’art.
4, comma 1, DPCM 14.11.1997, sono immediatamente vigenti, a prescindere dalla
circostanza se i Comuni abbiano o meno effettuato ai sensi dell’art. 6, comma 1,
lett. a, L. n. 447/1995 le cd. zonizzazioni acustiche. Inoltre, l’immediata vigenza dei
valori limite differenziali ex art. 4, comma 1, DPCM 14.11.1997 si evince anche dalla
circostanza che il rinvio dell’art. 8, comma 1, DPCM 14.11.1997 risulta coerente con i
principi stabiliti dalla normativa in materia di inquinamento acustico e dal nostro
ordinamento giuridico, poiché i valori limite assoluti hanno la finalità di tutelare
l’ambiente dall’inquinamento acustico, mentre i valori limite differenziali si riferiscono
al rumore percepito dall’essere umano nel suo ambiente abitativo e perciò hanno
la finalità di tutelare il diritto della salute ex art. 32 Cost. e rispondono a criteri di
logica ed opportunità.
Fonte: lexambiente.it
Rifiuti. Ordine di rimozione e inquinamento dinamico.
TAR Campania (NA) Sez. V n.377 del 8 marzo 2017
In presenza di un inquinamento "dinamico" o comunque ancora suscettibile di
aggravamento vi è la responsabilità anche del proprietario non gestore del fondo,
poiché è necessario interrompere il rischio che prosegua l'attività di inquinamento; la
valutazione dell’elemento della colpa è ravvisabile in quella parte dell’ordinanza
gravata in cui si fa riferimento alla circostanza che l'area si presenta completamente
recintata da un muro di contenimento in calcestruzzo e priva di cancello, quindi
accessibile a chiunque, nonché in quella parte in cui si rappresenta che il
proprietario dell’area non abbia posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione
dei rifiuti e alla bonifica, né tanto meno abbiano provveduto ad attivarsi per evitare
i diversi accadimenti che si sono susseguiti nel tempo, senza segnalare nulla
all'Autorità e per avere quindi passivamente e colpevolmente tollerato la condotta
di sversamento di rifiuti (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA) Fonte: lexambiente.it
5. Inquinamento acustico: è il Sindaco che emana l’ordinanza contingibile e urgente.
Il sindaco deve accertarsi che rappresenti un grave pericolo che minaccia
l’incolumità pubblica
Spetta al sindaco e non al dirigente emanare ordinanze contingibili e urgenti per il
contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Calabria (Tar) – con sentenza 7 marzo
2017, n. 382 – in riferimento alla questione che vede coinvolto il Comune di Cosenza.
Il Comune ha infatti ordinato la cessazione delle emissioni sonore prodotte e
generate in un pubblico esercizio della città. E lo ha fatto con apposito
provvedimento (ordinanza) emanato da un dirigente e non dal Sindaco.
E’ la legge quadro sull’inquinamento acustico (447/1995) che attribuisce alle
Autorità competenti (il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della
giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente e il Presidente del Consiglio dei
ministri) la facoltà di prendere provvedimenti come l’ordinanza contingibile e
urgente. E lo fa allo scopo di arginare l’inquinamento acustico, ossia quel “grave
pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”.
Il presupposto per l’emissione dell’ordinanza extra ordinem è la sussistenza di
eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui
deve farsi fronte – come specifica la norma – con misure di carattere temporaneo.
Non è sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, si deve trattare di situazione
eccezionale. Dunque di una situazione che non ha carattere permanente; del resto
la nozione di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. A
rimarcare ciò la norma richiede che le stesse misure adottate per fronteggiare la
situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità.
L’utilizzo di tale particolare potere è però consentito quando gli appositi
accertamenti tecnici rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico.
E quando tale inquinamento rappresenti una minaccia per la salute pubblica. Il
sindaco deve accertarsi che la situazione di inquinamento acustico rappresenti un
“grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”. Per questo sono necessari dei
sopralluoghi, dei controlli da parete delle Arpa che testino attraverso le apposite
apparecchiature il superamento o non dei limiti imposti dalla legge. (Articolo di
Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it
6. Inquinamento acustico: è il Sindaco che emana l’ordinanza contingibile e urgente.
Il sindaco deve accertarsi che rappresenti un grave pericolo che minaccia
l’incolumità pubblica
Spetta al sindaco e non al dirigente emanare ordinanze contingibili e urgenti per il
contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore.
Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Calabria (Tar) – con sentenza 7 marzo
2017, n. 382 – in riferimento alla questione che vede coinvolto il Comune di Cosenza.
Il Comune ha infatti ordinato la cessazione delle emissioni sonore prodotte e
generate in un pubblico esercizio della città. E lo ha fatto con apposito
provvedimento (ordinanza) emanato da un dirigente e non dal Sindaco.
E’ la legge quadro sull’inquinamento acustico (447/1995) che attribuisce alle
Autorità competenti (il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della
giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente e il Presidente del Consiglio dei
ministri) la facoltà di prendere provvedimenti come l’ordinanza contingibile e
urgente. E lo fa allo scopo di arginare l’inquinamento acustico, ossia quel “grave
pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”.
Il presupposto per l’emissione dell’ordinanza extra ordinem è la sussistenza di
eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui
deve farsi fronte – come specifica la norma – con misure di carattere temporaneo.
Non è sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, si deve trattare di situazione
eccezionale. Dunque di una situazione che non ha carattere permanente; del resto
la nozione di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. A
rimarcare ciò la norma richiede che le stesse misure adottate per fronteggiare la
situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità.
L’utilizzo di tale particolare potere è però consentito quando gli appositi
accertamenti tecnici rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico.
E quando tale inquinamento rappresenti una minaccia per la salute pubblica. Il
sindaco deve accertarsi che la situazione di inquinamento acustico rappresenti un
“grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”. Per questo sono necessari dei
sopralluoghi, dei controlli da parete delle Arpa che testino attraverso le apposite
apparecchiature il superamento o non dei limiti imposti dalla legge. (Articolo di
Eleonora Santucci)
Fonte: greenreport.it