1. IT
E-009506/2011, E-009753/2001, E-009862/2011, E-010169/2011
Risposta di Joaquín Almunia a nome della Commissione
(12.12.2011)
La Commissione è al corrente della decisione dell'ACAP relativa all'aumento del prezzo dei servizi di
trasporto marittimo nel golfo di Napoli. La Commissione osserva che l'autorità italiana garante della
concorrenza è intervenuta più volte in questioni relative a tali servizi con iniziative volte alla promozione
1 2
della concorrenza e con misure di applicazione delle norme in materia . La caratteristica comune di
tali iniziative è la richiesta di riforme giuridiche volte a perfezionare le norme relative ai servizi in
questione.
L'articolo 101 del TFUE vieta gli accordi anticoncorrenziali, mentre l'articolo 102 dello stesso trattato
vieta lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante qualora tale pratica abbia, tra l'altro, un effetto
considerevole sul commercio tra Stati membri. Per l'attuazione di tali disposizioni, il regolamento (CE)
3
n. 1/2003 prevede un sistema di ripartizione dei casi tra la Commissione e le autorità nazionali garanti
della concorrenza e stabilisce le rispettive competenze di intervento. Ai sensi dello stesso regolamento,
la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza applicano le regole di concorrenza
dell'UE in stretta cooperazione. La Commissione ha pubblicato una comunicazione relativa alla
ripartizione tra le autorità garanti della concorrenza dei casi ai quali sarà probabilmente applicata la
normativa antitrust dell'UE. Considerata la natura locale della presunta violazione, l'autorità italiana
garante della concorrenza sembra idonea a trattare una presunta violazione della normativa antitrust.
Pertanto la Commissione non intende indagare direttamente su tale presunta violazione, ma seguirà da
vicino le iniziative che l'autorità italiana garante della concorrenza vorrà intraprendere.
4
Il regolamento (CE) n. 169/2009 si applica a settori specifici, ovvero ai trasporti su ferrovia, su strada e
per vie di navigazione interne; servizi come quelli menzionati dagli onorevoli parlamentari nelle loro
interrogazioni non rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento. Gli accordi sulla fissazione
dei prezzi comunque non beneficiano dell'esenzione prevista da tale regolamento.
La Commissione informa che recentemente ha lanciato un procedimento di indagine sugli aiuti di Stato
relativamente a diverse misure di sostegno pubblico rivolto a favore delle imprese dell'ex Gruppo
Tirrenia (e quindi anche alla Caremar). La versione non riservata della decisione sarà pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sarà accessibile dal sito Internet della direzione generale per
la Concorrenza della Commissione.
5
Il regolamento (CEE) n. 3577/92 consente agli Stati membri di imporre oneri di servizio pubblico e
concludere contratti di servizio pubblico per servizi di cabotaggio marittimo regolari con le isole al fine di
tutelare i collegamenti marittimi non adeguatamente serviti dal mercato. Spetta alle autorità nazionali
stabilire la portata, la qualità e talune condizioni dei servizi pubblici. Ai sensi del regolamento (CEE) n.
3577/92, ogni volta che uno Stato membro conclude contratti di servizio pubblico o impone obblighi di
servizio pubblico, dovrebbe farlo su base non discriminatoria per tutti gli armatori dell'Unione. A tale
riguardo la Commissione
ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia per il ritardato espletamento delle
procedure di appalto dei contratti del servizio pubblico detenuti dalle compagnie dell'ex Gruppo
Tirrenia. Tale procedimento di infrazione è tuttora pendente.
6
Il regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie
navigabili interne, il quale stabilisce che le tariffe vanno offerte senza alcuna discriminazione diretta o
indiretta in base alla nazionalità dell'acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del
venditore di biglietti nell'Unione, si applica a partire da dicembre 2012 indipendentemente
dall'applicazione di norme in materia di concorrenza.
1
Cfr. ad esempio il parere inviato alla Regione Campania del 15 febbraio 2011.
2
Cfr. ad esempio la decisione relativa agli impegni emessa il 15 ottobre 2009. Alilauro era una delle parti del
procedimento.
3
GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
4
GU L 61 del 05.03.09, pag. 1.
5
GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.
6
GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1.