SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 40
Descargar para leer sin conexión
La mancanza di autonomia
nell’apprendimento è
uno dei maggiori
problemi da affrontare,
in quanto è causa di
disistima e spesso
finisce per
compromettere il
successo formativo.
autonomia nei ragazzi dislessici




la possibilità di informarsi, apprendere e
  comunicare senza necessariamente
      dipendere da un mediatore
Per raggiungere l’autonomia occorrono

• Adeguati strumenti compensativi


        • Buona motivazione


• Un ambiente favorevole
L’informatica offre alcune risposte a
         tutti i livelli sopracitati
   am
     i ch
         ev
            ole                                   tt i vo
                                          r   a
                                     n te
                                 i
               e
            nt
         ca




                                      in
                                         st
       di




                                           an
      u
   gi




                                             ca
   n




                                               bi
no




                                                            le
STRUMENTI COMPENSATIVI
un sistema dinamico e
interattivo che puo'
essere facilmente
integrato nella pratica
didattica per migliorare
l'insegnamento e
l'apprendimento
dell'algebra, degli        www.alnuset.com
insiemi numerici e delle
funzioni
WWW.GEOGEBRA.COM

un'applicazione per lo studio di algebra e geometria.
Permette di disegnare forme geometriche e grafici di funzioni e di modificarli in tempo
reale
www.ripmat.it




www.matematicamente.it
www.math.it
http://users.libero.it/prof.lazzarini/voce03.htm
http://www.librodiscuola.altervista.org
C OO
     PE R
          AT
            IV E




  LE AR
       NIN
           G
Per gli studenti con problemi di
memorizzazione e che faticano a
prendere appunti, fornite gli
appunti o gli schemi delle
lezioni già preparati e magari
affiancate al ragazzo con DSA
un compagno che possa scrivere
gli appunti per lui (ma su sua
indicazione e non al posto suo)
                               Alternate fasi di concentrazione
                               nel lavoro (sia scrittura sia lettura
                               sia ascolto sia verbalizzazione)
                               con fasi di “decompressione”.
                               Questi suggerimenti, utili per tutti
                               gli allievi, sono indispensabili per
                               quelli cui viene richiesto uno
                               sforzo supplementare di atten-
                               zione e di concentrazione, come
                               nel caso degli allievi con DSA.
Supportate la comprensione
                            dei    testi  con    immagini
                            specifiche, con grafici e
                            schemi
                            Supportate     l’apprendimento
                            dai libri con documentari,
                            materiali        multimediali,
                            film,      audiolibri,    libri
                            digitali, che possano fornire
                            le medesime competenze
Consentite che la restituzione
della comprensione di un testo o
di un apprendimento avvenga
con modalità multisensoriali:
una      registrazione,     una
presentazione in power point,
una tabella, un diagramma,
una raccolta di foto, una mappa
concettuale, ecc
L’insegnante può…….
 realizzare mappe per ...
   – programmare strutture di contenuti, percorsi
     disciplinari e interdisciplinari
   – definire obiettivi didattici
   – presentare una lezione
   – valutare la capacità di concettualizzazione degli
     studenti
   – verificare i livelli degli apprendimenti
   – valutare le competenze acquisite
   – sostenere efficacemente allievi con difficoltà di
     apprendimento (dislessia)
VALUTAZIONE


gli errori vanno segnalati ma

• Non calcolare gli errori di calcolo

• Non calcolare gli errori di trascrizione

• Non correggere e non calcolare gli errori ortografici

• Non calcolare il tempo impiegato

• Tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti
(progressi)

• Premiare i progressi e gli sforzi (rinforzo autostima)
LE VERIFICHE
• Utilizzare esclusivamente o prevalentemente verifiche orali
programmate e guidate con domande circoscritte e univoche (non
domande con doppie negazioni)
• Verifiche scritte in stampatello maiuscolo, se pare utile, corpo16
• Preferire le verifiche strutturate
• Partire dalle richieste più facili
aumentando gradualmente la difficoltà
• Garantire tempi più lunghi al dislessico o/e
verifiche più brevi
• Preferire i test di riconoscimento, a quelli
di produzione
• Formulare le consegne sempre anche a
voce
(per es. “sbarrare le risposte giuste”, “non
scrivete a matita”)
• Esplicitare l’indicatore (dato osservativo
che dà informazioni su di un dato fenomeno):
VERIFICA di comprensione o di produzione?
L'alunno dislessico non ha bisogno di sconti,

ma di una valutazione formativa che sappia davvero
verificare le competenze acquisite e far emergere
  gli apprendimenti che, nonostante le difficoltà,
               vengono raggiunti.


                                    9


                                    8


                                    7
La dislessia può
              essere
   Certificata             Diagnosticata
                           Diagnosticata
 formalmente                   da uno
                               da uno
 come disabilità             specialista
                             specialista

 Tutele previste dalla   Personalizzazione degli
  L.104/92, compreso           interventi:
insegnante di sostegno    strum. compensativi
                          misure dispensative
ORDINANZA MINISTERIALE N. 40 Prot. n. 3744
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009.
VISTA la C.M. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia;

•ART. 6
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la
commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica
realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi
raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano
significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
•ART 12.7
La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,
relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede
di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle
altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi
più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di
apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le
verifiche in corso d’anno.
Si richiama l’attenzione ricordando che i ragazzi segnalati per D.S.A, hanno diritto ad avere un allegato riservato relativo al loro
percorso educativo personalizzato comprensivo degli strumenti di valutazione adottati in corso d’anno.
Per quanto riguarda l’uso degli strumenti informatici si fa presente che le prove vengono inviate in cartaceo e potranno essere
scannerizzate a scuola dopo l’apertura dei plichi.
In data 19 agosto 2009 è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il
 DPR n. 122 del 22 giugno 2009
  contenente il coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli
                alunni

          L’articolo n. 10
riguarda direttamente gli alunni con
                DSA.
Art. 10   – Valutazione degli alunni con DSA –

Per gli alunni con difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate in sede di esame
conclusivo dei cicli, devono tener conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali
fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle
prove d’esame, sono adottati, nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
gli strumenti metodologico-didattici compensativi e
dispensativi ritenuti più idonei.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami
non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle prove.
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 (GU n. 244 del 18-10-2010)

Salutata con entusiasmo da tutte le principali
associazioni nazionali impegnate in questo settore, la
Legge 170/10 ("Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico")
                                              scolastico
consta di nove articoli che danno un valore definitivo
e di norma primaria a tutti i provvedimenti
amministrativi precedentemente emanati. Purtroppo
un punto debole la accomuna alla Legge quadro
104/92 sulla disabilità, ovvero non aver previsto
come obbligatoria, per i docenti, la formazione
iniziale e in servizio sulla materia trattata
Sintesi delle questioni toccate
dai vari articoli
della Legge 170/10
- Articolo 1: nel fornire la definizione di dislessia,
discalculia, disgrafia e disortografia, pone l'accento
sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono
considerati dalla legge, purché non associati a
minorazioni che diano origine a disabilità.

 - Articolo 2: indica le finalità incentrate su interventi precoci,
sensibilizzazione delle famiglie e diritto all'inclusione scolastica e
sociale.

- Articolo 3: concerne l'individuazione precoce dei disturbi specifici di
apprendimento (DSA), che può essere operata anche dalla scuola previo
avviso alle famiglie. Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie
la diagnosi di DSA e che il Ministero possa avviare degli screening nelle
scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi.

- Articolo 4: prevede che siano assicurate attività formative al personale
dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado, circa le strategie di
individuazione precoce e di didattica adeguata.
LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di
                           apprendimento in ambito scolastico
                        (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244)
------------------------------------------------------------------------------------




                        La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                                       Il Presidente della Repubblica
                                                        Promulga
                                                    la seguente legge:
Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia

1.   La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
     apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in
     assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per
     alcune attività della vita quotidiana.
2.   Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
     nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella
     rapidità della lettura.
3.   Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà
     nella realizzazione grafica.
4.   Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in
     difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.
5.   Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà
     negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.
6.   La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.
7.   Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze
     scientifiche in materia.
Art. 2 Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

      a) garantire il diritto all'istruzione;

      b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione
           adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

      c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

      d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;

      e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

      f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

      g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso
           di istruzione e di formazione;

      h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Art. 3 Diagnosi

1.   La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario
     nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le
     regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati
     dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
     disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la
    scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita
    comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli
    studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce,
    comunque, una diagnosi di DSA.
Art. 4 Formazione nella scuola

1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle
scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle
problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la
conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di
flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente
iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:

      a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che
      tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e
      una strategia educativa adeguate;

      b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
      informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti
      da apprendere;

      c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione
      verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità
      dell'esonero.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il
raggiungimento degli obiettivi.

4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria,
adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione
all'università nonché gli esami universitari.
Art. 7 Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare
linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di
identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo
4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di
valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un
Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti
istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte
seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.
                                                                                             Data a Roma, addì 8 ottobre 2010
”Non c’è peggiore ingiustizia del dare cose
uguali a persone che uguali non sono”
Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile
è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non
è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa
sinfonia.
                                                        E se hai ereditato il piccolo
                                             triangolo che sa fare solo tin tin, o
                                                lo scacciapensieri che fa soltanto
                                             bloing bloing, la cosa importante è
                                             che lo facciano al momento giusto,
                                           il meglio possibile, che diventino un
                                                 ottimo triangolo, un impeccabile
                                                 scacciapensieri, e che siano fieri
                                               della qualità che il loro contributo
                                                conferisce all'insieme. Siccome il
                                           piacere dell'armonia li fa progredire
                                                 tutti, alla fine anche il piccolo
                                              triangolo conoscerà la musica,
                                               forse non in maniera brillante
                                                      come il primo violino, ma
                                                  conoscerà la stessa musica.

                                                             "DIARIO DI SCUOLA“
                                                             Daniel Pennac - 2007
… ed ora
tocca a
  voi

Más contenido relacionado

Destacado

Roguevgnome
RoguevgnomeRoguevgnome
Roguevgnomebazandar
 
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997 2003
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997   2003Unit Four Portfolio Final08 Office 1997   2003
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997 2003guest7083d9
 
Gnome explains saurfang
Gnome explains saurfangGnome explains saurfang
Gnome explains saurfangbazandar
 
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997 2003
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997   2003Unit Four Portfolio Final08 Office 1997   2003
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997 2003guest7083d9
 
Unit Five Portfolio1a
Unit Five Portfolio1aUnit Five Portfolio1a
Unit Five Portfolio1aguest7083d9
 
Organizzatori anticipati e quaderno dello studente
Organizzatori anticipati e quaderno dello studenteOrganizzatori anticipati e quaderno dello studente
Organizzatori anticipati e quaderno dello studenteVeronica Cavicchi
 
De transparante samenleving
De transparante samenlevingDe transparante samenleving
De transparante samenlevingValerie Frissen
 
Olga fiorini corso dsa
Olga fiorini corso dsaOlga fiorini corso dsa
Olga fiorini corso dsaattilio milo
 
Matematica medie-milo
Matematica medie-miloMatematica medie-milo
Matematica medie-miloattilio milo
 
La didattica per la scuola di tutti e di ciascuno - Luino
La didattica per la scuola di tutti e di ciascuno - LuinoLa didattica per la scuola di tutti e di ciascuno - Luino
La didattica per la scuola di tutti e di ciascuno - Luinoattilio milo
 
Gran quemado pediátrico Congreso Sociedad Chielna de Cirugía Pediátrica valdi...
Gran quemado pediátrico Congreso Sociedad Chielna de Cirugía Pediátrica valdi...Gran quemado pediátrico Congreso Sociedad Chielna de Cirugía Pediátrica valdi...
Gran quemado pediátrico Congreso Sociedad Chielna de Cirugía Pediátrica valdi...Sebastian Villegas
 
Discalculia e-mate-
Discalculia e-mate-Discalculia e-mate-
Discalculia e-mate-imartini
 

Destacado (14)

Biassono milo
Biassono miloBiassono milo
Biassono milo
 
Roguevgnome
RoguevgnomeRoguevgnome
Roguevgnome
 
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997 2003
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997   2003Unit Four Portfolio Final08 Office 1997   2003
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997 2003
 
Gnome explains saurfang
Gnome explains saurfangGnome explains saurfang
Gnome explains saurfang
 
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997 2003
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997   2003Unit Four Portfolio Final08 Office 1997   2003
Unit Four Portfolio Final08 Office 1997 2003
 
Unit Five Portfolio1a
Unit Five Portfolio1aUnit Five Portfolio1a
Unit Five Portfolio1a
 
Organizzatori anticipati e quaderno dello studente
Organizzatori anticipati e quaderno dello studenteOrganizzatori anticipati e quaderno dello studente
Organizzatori anticipati e quaderno dello studente
 
De transparante samenleving
De transparante samenlevingDe transparante samenleving
De transparante samenleving
 
corso RHO
corso RHOcorso RHO
corso RHO
 
Olga fiorini corso dsa
Olga fiorini corso dsaOlga fiorini corso dsa
Olga fiorini corso dsa
 
Matematica medie-milo
Matematica medie-miloMatematica medie-milo
Matematica medie-milo
 
La didattica per la scuola di tutti e di ciascuno - Luino
La didattica per la scuola di tutti e di ciascuno - LuinoLa didattica per la scuola di tutti e di ciascuno - Luino
La didattica per la scuola di tutti e di ciascuno - Luino
 
Gran quemado pediátrico Congreso Sociedad Chielna de Cirugía Pediátrica valdi...
Gran quemado pediátrico Congreso Sociedad Chielna de Cirugía Pediátrica valdi...Gran quemado pediátrico Congreso Sociedad Chielna de Cirugía Pediátrica valdi...
Gran quemado pediátrico Congreso Sociedad Chielna de Cirugía Pediátrica valdi...
 
Discalculia e-mate-
Discalculia e-mate-Discalculia e-mate-
Discalculia e-mate-
 

Similar a Pavia milo 11_3_11

Pof dsa ioce_1112
Pof dsa ioce_1112Pof dsa ioce_1112
Pof dsa ioce_1112iva martini
 
Appunti dalle Linee guida per il diritto allo studio dei DSA
Appunti dalle Linee guida per il diritto allo studio dei DSAAppunti dalle Linee guida per il diritto allo studio dei DSA
Appunti dalle Linee guida per il diritto allo studio dei DSAFranco Castronovo
 
Lazio: strumenti compensativi e dispensativi. Prof.ssa Gabrieli
Lazio: strumenti compensativi e dispensativi. Prof.ssa GabrieliLazio: strumenti compensativi e dispensativi. Prof.ssa Gabrieli
Lazio: strumenti compensativi e dispensativi. Prof.ssa GabrieliAssociazione Italiana Dislessia
 
Dott.ssa Ferretti
Dott.ssa Ferretti Dott.ssa Ferretti
Dott.ssa Ferretti manfredi5
 
Rapporti flipped eas
Rapporti flipped easRapporti flipped eas
Rapporti flipped easLaura Antichi
 
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...massuntacivi
 
Relazione tirocinio giorgio
Relazione tirocinio giorgioRelazione tirocinio giorgio
Relazione tirocinio giorgioGiorgio Cingari
 
Presentazione "Laboratorio delle Competenze"
Presentazione "Laboratorio delle Competenze"Presentazione "Laboratorio delle Competenze"
Presentazione "Laboratorio delle Competenze"WebinarPro srl
 
Dsa lingua straniera. 3
Dsa lingua straniera. 3Dsa lingua straniera. 3
Dsa lingua straniera. 3Chayn Italia
 
Dalla didattica per l'alunno con dsa a... gaggioli, toscana
Dalla didattica per l'alunno con dsa a... gaggioli, toscanaDalla didattica per l'alunno con dsa a... gaggioli, toscana
Dalla didattica per l'alunno con dsa a... gaggioli, toscanaAssociazione Italiana Dislessia
 
Progettare la formazione aif regione
Progettare la formazione aif regioneProgettare la formazione aif regione
Progettare la formazione aif regioneAIF Piemonte
 
Webquest: introduzione allo strumento
Webquest: introduzione allo strumentoWebquest: introduzione allo strumento
Webquest: introduzione allo strumentoMattia Davì
 
Disturbi Specifici di Apprendimento - come riconoscerli e come intervenire
Disturbi Specifici di Apprendimento - come riconoscerli e come intervenireDisturbi Specifici di Apprendimento - come riconoscerli e come intervenire
Disturbi Specifici di Apprendimento - come riconoscerli e come intervenireLiviana Da Re
 

Similar a Pavia milo 11_3_11 (20)

Pof dsa ioce_1112
Pof dsa ioce_1112Pof dsa ioce_1112
Pof dsa ioce_1112
 
Appunti dalle Linee guida per il diritto allo studio dei DSA
Appunti dalle Linee guida per il diritto allo studio dei DSAAppunti dalle Linee guida per il diritto allo studio dei DSA
Appunti dalle Linee guida per il diritto allo studio dei DSA
 
Lazio: strumenti compensativi e dispensativi. Prof.ssa Gabrieli
Lazio: strumenti compensativi e dispensativi. Prof.ssa GabrieliLazio: strumenti compensativi e dispensativi. Prof.ssa Gabrieli
Lazio: strumenti compensativi e dispensativi. Prof.ssa Gabrieli
 
Dott.ssa Ferretti
Dott.ssa Ferretti Dott.ssa Ferretti
Dott.ssa Ferretti
 
Misure
MisureMisure
Misure
 
Bergamo, 6 aprile 2013
Bergamo, 6 aprile 2013Bergamo, 6 aprile 2013
Bergamo, 6 aprile 2013
 
Rapporti flipped eas
Rapporti flipped easRapporti flipped eas
Rapporti flipped eas
 
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...
 
Relazione tirocinio giorgio
Relazione tirocinio giorgioRelazione tirocinio giorgio
Relazione tirocinio giorgio
 
Presentazione "Laboratorio delle Competenze"
Presentazione "Laboratorio delle Competenze"Presentazione "Laboratorio delle Competenze"
Presentazione "Laboratorio delle Competenze"
 
Qdr matematica 2018
Qdr matematica 2018Qdr matematica 2018
Qdr matematica 2018
 
Dsa lingua straniera. 3
Dsa lingua straniera. 3Dsa lingua straniera. 3
Dsa lingua straniera. 3
 
Dalla didattica per l'alunno con dsa a... gaggioli, toscana
Dalla didattica per l'alunno con dsa a... gaggioli, toscanaDalla didattica per l'alunno con dsa a... gaggioli, toscana
Dalla didattica per l'alunno con dsa a... gaggioli, toscana
 
Progettare la formazione aif regione
Progettare la formazione aif regioneProgettare la formazione aif regione
Progettare la formazione aif regione
 
Recupero In Rete (2007)
Recupero In Rete (2007)Recupero In Rete (2007)
Recupero In Rete (2007)
 
Gangi, rossi, bianchi legge 170 pdp
Gangi, rossi, bianchi legge 170 pdpGangi, rossi, bianchi legge 170 pdp
Gangi, rossi, bianchi legge 170 pdp
 
Webquest: introduzione allo strumento
Webquest: introduzione allo strumentoWebquest: introduzione allo strumento
Webquest: introduzione allo strumento
 
Disturbi Specifici di Apprendimento - come riconoscerli e come intervenire
Disturbi Specifici di Apprendimento - come riconoscerli e come intervenireDisturbi Specifici di Apprendimento - come riconoscerli e come intervenire
Disturbi Specifici di Apprendimento - come riconoscerli e come intervenire
 
Pc e-dsa
Pc e-dsaPc e-dsa
Pc e-dsa
 
Una scuol@ senza confini
Una scuol@ senza confiniUna scuol@ senza confini
Una scuol@ senza confini
 

Pavia milo 11_3_11

  • 1. La mancanza di autonomia nell’apprendimento è uno dei maggiori problemi da affrontare, in quanto è causa di disistima e spesso finisce per compromettere il successo formativo.
  • 2. autonomia nei ragazzi dislessici la possibilità di informarsi, apprendere e comunicare senza necessariamente dipendere da un mediatore
  • 3. Per raggiungere l’autonomia occorrono • Adeguati strumenti compensativi • Buona motivazione • Un ambiente favorevole
  • 4. L’informatica offre alcune risposte a tutti i livelli sopracitati am i ch ev ole tt i vo r a n te i e nt ca in st di an u gi ca n bi no le
  • 6.
  • 7.
  • 8. un sistema dinamico e interattivo che puo' essere facilmente integrato nella pratica didattica per migliorare l'insegnamento e l'apprendimento dell'algebra, degli www.alnuset.com insiemi numerici e delle funzioni
  • 9. WWW.GEOGEBRA.COM un'applicazione per lo studio di algebra e geometria. Permette di disegnare forme geometriche e grafici di funzioni e di modificarli in tempo reale
  • 13.
  • 15.
  • 16. C OO PE R AT IV E LE AR NIN G
  • 17. Per gli studenti con problemi di memorizzazione e che faticano a prendere appunti, fornite gli appunti o gli schemi delle lezioni già preparati e magari affiancate al ragazzo con DSA un compagno che possa scrivere gli appunti per lui (ma su sua indicazione e non al posto suo) Alternate fasi di concentrazione nel lavoro (sia scrittura sia lettura sia ascolto sia verbalizzazione) con fasi di “decompressione”. Questi suggerimenti, utili per tutti gli allievi, sono indispensabili per quelli cui viene richiesto uno sforzo supplementare di atten- zione e di concentrazione, come nel caso degli allievi con DSA.
  • 18. Supportate la comprensione dei testi con immagini specifiche, con grafici e schemi Supportate l’apprendimento dai libri con documentari, materiali multimediali, film, audiolibri, libri digitali, che possano fornire le medesime competenze Consentite che la restituzione della comprensione di un testo o di un apprendimento avvenga con modalità multisensoriali: una registrazione, una presentazione in power point, una tabella, un diagramma, una raccolta di foto, una mappa concettuale, ecc
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22. L’insegnante può…….  realizzare mappe per ... – programmare strutture di contenuti, percorsi disciplinari e interdisciplinari – definire obiettivi didattici – presentare una lezione – valutare la capacità di concettualizzazione degli studenti – verificare i livelli degli apprendimenti – valutare le competenze acquisite – sostenere efficacemente allievi con difficoltà di apprendimento (dislessia)
  • 23. VALUTAZIONE gli errori vanno segnalati ma • Non calcolare gli errori di calcolo • Non calcolare gli errori di trascrizione • Non correggere e non calcolare gli errori ortografici • Non calcolare il tempo impiegato • Tener conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti (progressi) • Premiare i progressi e gli sforzi (rinforzo autostima)
  • 24. LE VERIFICHE • Utilizzare esclusivamente o prevalentemente verifiche orali programmate e guidate con domande circoscritte e univoche (non domande con doppie negazioni) • Verifiche scritte in stampatello maiuscolo, se pare utile, corpo16 • Preferire le verifiche strutturate • Partire dalle richieste più facili aumentando gradualmente la difficoltà • Garantire tempi più lunghi al dislessico o/e verifiche più brevi • Preferire i test di riconoscimento, a quelli di produzione • Formulare le consegne sempre anche a voce (per es. “sbarrare le risposte giuste”, “non scrivete a matita”) • Esplicitare l’indicatore (dato osservativo che dà informazioni su di un dato fenomeno): VERIFICA di comprensione o di produzione?
  • 25. L'alunno dislessico non ha bisogno di sconti, ma di una valutazione formativa che sappia davvero verificare le competenze acquisite e far emergere gli apprendimenti che, nonostante le difficoltà, vengono raggiunti. 9 8 7
  • 26. La dislessia può essere Certificata Diagnosticata Diagnosticata formalmente da uno da uno come disabilità specialista specialista Tutele previste dalla Personalizzazione degli L.104/92, compreso interventi: insegnante di sostegno strum. compensativi misure dispensative
  • 27.
  • 28. ORDINANZA MINISTERIALE N. 40 Prot. n. 3744 Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2008/2009. VISTA la C.M. prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa agli alunni affetti da dislessia; •ART. 6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. 2. Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. •ART 12.7 La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno. Si richiama l’attenzione ricordando che i ragazzi segnalati per D.S.A, hanno diritto ad avere un allegato riservato relativo al loro percorso educativo personalizzato comprensivo degli strumenti di valutazione adottati in corso d’anno. Per quanto riguarda l’uso degli strumenti informatici si fa presente che le prove vengono inviate in cartaceo e potranno essere scannerizzate a scuola dopo l’apertura dei plichi.
  • 29. In data 19 agosto 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 contenente il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni L’articolo n. 10 riguarda direttamente gli alunni con DSA.
  • 30. Art. 10 – Valutazione degli alunni con DSA – Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.
  • 31. LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 (GU n. 244 del 18-10-2010) Salutata con entusiasmo da tutte le principali associazioni nazionali impegnate in questo settore, la Legge 170/10 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico") scolastico consta di nove articoli che danno un valore definitivo e di norma primaria a tutti i provvedimenti amministrativi precedentemente emanati. Purtroppo un punto debole la accomuna alla Legge quadro 104/92 sulla disabilità, ovvero non aver previsto come obbligatoria, per i docenti, la formazione iniziale e in servizio sulla materia trattata
  • 32. Sintesi delle questioni toccate dai vari articoli della Legge 170/10 - Articolo 1: nel fornire la definizione di dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia, pone l'accento sulla circostanza di fatto che tali disturbi vengono considerati dalla legge, purché non associati a minorazioni che diano origine a disabilità. - Articolo 2: indica le finalità incentrate su interventi precoci, sensibilizzazione delle famiglie e diritto all'inclusione scolastica e sociale. - Articolo 3: concerne l'individuazione precoce dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), che può essere operata anche dalla scuola previo avviso alle famiglie. Si prevede che le ASL debbano rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA e che il Ministero possa avviare degli screening nelle scuole per individuare i bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi. - Articolo 4: prevede che siano assicurate attività formative al personale dirigente e docente delle scuole di ogni ordine e grado, circa le strategie di individuazione precoce e di didattica adeguata.
  • 33.
  • 34. LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) ------------------------------------------------------------------------------------ La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. 2. Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura. 3. Ai fini della presente legge, si intende per disgrafia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica. 4. Ai fini della presente legge, si intende per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica. 5. Ai fini della presente legge, si intende per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri. 6. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. 7. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.
  • 35. Art. 2 Finalità 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Art. 3 Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
  • 36. Art. 4 Formazione nella scuola 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
  • 37. Art. 7 Disposizioni di attuazione 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. 3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso. Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel limite delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Art. 8 Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa. Art. 9 Clausola di invarianza finanziaria 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 ottobre 2010
  • 38. ”Non c’è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non sono”
  • 39. Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l'armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un'orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all'insieme. Siccome il piacere dell'armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica. "DIARIO DI SCUOLA“ Daniel Pennac - 2007