3. DIVORZIO BREVE SENZA FIGLI
Grazie al nuovo decreto legge 132/2014 promulgato il 6 Novembre le procedure per il divorzio sono
molto più semplici: quando i coniugi non hanno figli e sono d'accordo nel divorziare, la procedura
diventa molto facile ed economica; basterà presentarsi dal Sindaco del comune di residenza di uno
dei due. Marito e moglie dovranno fornire un documento in cui dichiarino di volersi dividere alle
condizioni elencate, per la cui stesura ci si può far aiutare da un avvocato, ma è facoltativo. I due
coniugi devono firmare accordo e dichiarazione davanti al sindaco, che li invita a ripresentarsi dopo
30 giorni per confermare la scelta. Se non dovessero tornare, restano a ogni effetto marito e
moglie. Se l'accordo viene stilato senza l'aiuto di un legale, l'intera procedura costa solo 16 euro,
corrispondenti ai diritti di pubblicazione di matrimonio, e richiede un'attesa di 30 giorni. Fermo
restando che devono intercorrere 3 anni tra la separazione e il divorzio. Lasciarsi davanti al sindaco
esclude divisioni patrimoniali di qualsiasi entità. Si potrebbe aggirare l'ostacolo con una scrittura
privata formulata con l'aiuto di un legale, che regoli gli accordi economici.
4. DIVORZIO BREVE CON FIGLI
Se ci sono figli, trasferimenti immobiliari, assegni e case coniugali serve l'avvocato. La novità è che non sarà
necessario finire in tribunale, ma si risolverà tutto nello studio del legale. "Con un mero controllo da parte
della Procura della Repubblica che potrà trasmettere gli atti al Tribunale se l'accordo conterrà clausole
strane o contrarie ai diritti e agli interessi dei figli, siano essi minorenni, portatori di handicap o
maggiorenni non ancora autosufficienti dal punto di vista economico. In tal caso il Tribunale convocherà la
coppia davanti a sé come è sempre stato e saranno rimesse in discussione alcune delle clausole che non
appaiono congrue. Chi si separa consensualmente, e presenta personalmente il ricorso, spende solo 43 euro.
Se si vuole un avvocato, si può risparmiare scegliendone uno anziché due, ma bisogna separarsi
consensualmente,nei divorzi, anche consensuali, sono obbligatori due avvocati. In questo caso la spesa può
aggirarsi intorno ai 2000 euro. Se prima del decreto legge dividersi in modo consensuale richiedeva in media
100 giorni, contro i 675 delle divisioni giudiziali, da adesso in poi i tempi potrebbero allungarsi per chi si
divide dall'avvocato. Questo infatti, nelle separazioni di coppie con figli e in certi casi anche di quelle senza
figli, deve aspettare il nullaosta del Pm. Ma non è indicata una scadenza entro la quale debba arrivare.
6. DIVORZIO SENZA ACCORDO
Se i coniugi non condividono la decisione di divorziare o non sono
d'accordo sulle condizioni, dovranno vedersela in tribunale, secondo le
regole già in vigore per la separazione e il divorzio giudiziale. Dividersi
senza accordo può costare caro: oltre al contributo unificato di 98 euro,
anche le parcelle degli avvocati, che possono raggiungere persino i 10000
euro quando l'accordo non si trova. Inoltre il coniuge cui venga addebitato
il divorzio dovrà pagare, oltre al suo avvocato, anche quello dell'ex, sia nei
processi per la separazione che per il divorzio.
7. DIVORZIO BREVE
Il decreto appena entrato in vigore non modifica
l'attesa di 3 anni che per legge deve intercorrere tra la
separazione e il divorzio. Vorrebbe ridurla un disegno di
legge, adesso all'esame della commissione Giustizia del
Senato, che prevede 6 mesi per i divorzi consensuali e
12 per quelli che non vedono d'accordo gli ex coniugi.
9. LE NUOVE NORME GIURIDICHE IN MATERIA
DI SEPARAZIONE
Con il Decreto Legge n. 132/2014 sono state introdotte nell’ordinamento
“disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso
civile, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di
procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria, d’altro lato, la
promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla
ordinaria risoluzione delle controversie nel processo”. In particolare,
la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale viene favorita
dall’introduzione di un nuovo istituto: la procedura di negoziazione assistita da
un avvocato.
La sua finalità è “risolvere in via amichevole” una controversia civile: si tratta
quindi a tutti gli effetti di uno strumento volto a veicolare la trattazione di
parte delle controversie destinate ad essere oggetto di un provvedimento
giurisdizionale fuori dalle aule giudiziarie.
10. NOZIONE
La procedura di negoziazione assistita consiste essenzialmente nella sottoscrizione
da parte delle parti in lite di un accordo mediante il quale esse convengono
di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia vertente su diritti
disponibili tramite l’assistenza degli avvocati, nonché nella successiva attività di
negoziazione vera e propria, la quale può portare al raggiungimento di
un accorso che, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono,
costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Due sono le ipotesi di negoziazione assistita previste dal nuovo intervento
normativo:
• procedura facoltativa o volontaria
• procedura obbligatoria
11. PROCEDIMENTO
• Informativa: all’atto del conferimento dell'incarico, ciascun avvocato deve informare il
proprio cliente della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;
• Invito alla negoziazione assistita: la parte sceglie di provare la nuova procedura e il
legale formula alla controparte un invito a stipulare una convenzione di negoziazione.
L’ oggetto dell’invito deve:
• indicare l’oggetto della controversia;
• contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla
ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di
quanto previsto dagli art. 96 e 642, c. 1, c.p.c.;
• contenere la certificazione dell’autografia della firma apposta all’invito ad opera
dell’avvocato che formula l’invito dal momento della comunicazione dell’invito (ovvero
della sottoscrizione della convenzione) si producono sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa data è impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se
l’invito è rifiutato o non è accettato entro 30 giorni, la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata
accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli
avvocati;
12. • Convenzione di negoziazione è l’accordo mediante il quale le parti
convengono di “cooperare in buona fede e con lealtà” per risolvere in via
amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati.
In particolare, quanto alla redazione della convenzione di negoziazione occorre
precisare che, norma dell’art. 2, essa:
deve indicare il termine concordato dalle parti per l’espletamento della
procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e, come aggiunto in sede di
conversione, non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su
accordo tra le parti, deve altresì indicare l’oggetto della controversia e al
riguardo si segnala che tale oggetto non deve riguardare diritti indisponibili,
né, come aggiunto in sede di conversione, vertere in materia di lavoro, i
difensori non possono essere nominati arbitri “nelle controversie aventi il
medesimo oggetto o connesse”, va redatta in forma scritta ciò a pena di nullità,
va sottoscritta dalla parti e dagli avvocati, i quali certificano l’autografia delle
sottoscrizioni; sul punto va sottolineato come l’assistenza degli avvocati sia,
quindi, obbligatoria e, d’altronde, tale requisito costituisce uno degli elementi
essenziali e caratterizzanti lo strumento in questione;
13. • Negoziazione vera e propria nell’attività volta a risolvere in via amichevole la
controversia, gli avvocati e le parti sono tenute a comportarsi con lealtà
eriservatezza; lo svolgimento della negoziazione può portare, come ovvio, ad
un risultato positivo o negativo;
• Esito della negoziazione: in caso di mancato accordo viene redatta
la dichiarazione di mancato accordo che gli avvocati designati certificano,
mentre se l’accordo viene raggiunto deve essere conforme alle norme
imperative e all’ordine pubblico e viene sottoscritto dalle parti e dagli
avvocati che le assistono costituendo così titolo esecutivo e per l’iscrizione di
ipoteca giudiziale;
• Esecutività dell’accordo su tale aspetto si segnala che la legge di
conversione ha precisato che l’accordo deve essere integralmente trascritto nel
precetto; se le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli
atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso, la
sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
15. NEGOZIAZIONE ASSISTITA OBBLIGATORIA
Il legislatore d’urgenza ha anche previsto un’ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria, sulla
scorta di quanto già previsto in tema di mediazione obbligatoria, replicando sostanzialmente
parte delle disposizioni ivi previste. Sussiste l’obbligo di invitare, tramite l’avvocato, l’altra parte a
stipulare una convenzione di negoziazione assistita per chi intenda esercitare in giudizio
un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, o proporre in
giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad
eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria.
In tali casi, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità
della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice, quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la
successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa per
la durata della procedura di negoziazione. Se invece la
negoziazione non è stata esperita, il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per la
comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa. La condizione
di procedibilità si considera avverata se l’invito non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto
entro 30 giorni dalla sua ricezione ovvero quando è decorso il periodo di tempo previsto dalle
parti nella convenzione per la durata della procedura di negoziazione.
16. ESCLUSIONI
Tale disciplina non trova applicazione:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi
all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell’azione civile esercitata nel processo penale.