2. Che cos’è un sistema di
autocontrollo dell’igiene?
• In primo luogo:
– Un sistema di gestione documentato delle
prescrizioni igieniche previste dal Reg. CE 852/2004
(ex D. Lgs. 155/97).
• In secondo luogo:
– Un sistema normatore, attraverso il metodo HACCP,
cioè capace di aggiungere prescrizioni ulteriori a
quelli esistenti, individuando dei punti critici e
prescrivendo delle misure di prevenzione non
previste dalla legge.
3. Come è strutturato un
sistema di autocontrollo
dell’igiene ed il relativo
MANUALE
4. Redazione del sistema e
gestione documentazione
• Tutta la documentazione prodotta dal gruppo
HACCP va organizzata sotto forma di MANUALE
che dovrà essere:
– Ben strutturato;
– Sintetico;
– Di facile lettura;
– Tenuto a disposizione delle autorità di controllo;
– Archiviato e conservato in modo idoneo.
5. Prima parte: presentazione del
sistema
• Si deve descrivere sinteticamente il sistema al
quale l’autocontrollo si applica;
• Si dovrà indicare:
– Ragione sociale;
– Responsabile dell’autocontrollo e gruppo HACCP;
– Schema o sommario dell’attività;
– Descrizione dei prodotti e destinazione d’uso;
– Quadro complessivo dei rischi;
– Elenco delle leggi.
6. Responsabile
dell’autocontrollo
• Il titolare della licenza o il rappresentante
legale dell’azienda (delega scritta);
• Dovrà:
• Garantire il corretto svolgimento delle attività;
• Predisporre i documenti dell’autocontrollo
secondo le istruzioni contenute nel Reg. CE
852/2004;
• Provvedere alla attuazione delle misure previste;
• Tenere i documenti a disposizione degli organi di
vigilanza.
7. Gruppo HACCP
• Rappresenta una delle fasi più delicate
del sistema;
• Consiste nel definire il gruppo, che
seguirà il documento
dell’autocontrollo;
• Le persone facenti parte di questo
gruppo devono essere formate e a
conoscenza del ciclo produttivo.
9. Descrizione del prodotto
• Individuazione di tutte le fonti di pericolo che
potrebbero venire a contatto con gli alimenti
lungo la filiera produttiva;
• Riportata in un ricettario per le vivande;
• Per i prodotti preconfezionati si farò riferimento
alle schede tecniche o alle etichette allegate;
• Relativa a:
– Composizione;
– Lavorazione;
– Imballaggio e Stoccaggio;
– Metodo di distribuzione, durata di conservazionee
Istruzioni per l’utilizzo.
10. Destinazione d’uso prodotto
• Identificazione :
– Si evidenzia l’utilizzo che il consumatore finale farà del prodotto;
– Il livello di sicurezza che si deve garantire;
– Se il prodotto viene fornito a categorie più vulnerabili (neonati,
anziani, etc).
• Diagramma di Flusso e Lay-Out
– Costruito in maniera sequenziale e schematica in modo da
evidenziare tutte le fasi significative;
– Lo schema d’impianto consiste nella rappresentazione grafica di
ambienti di produzione, del posizionamento delle
apparecchiature, della movimentazione delle merci e del
personale addetto.
11. Quadro complessivo dei rischi
• Rischi biologici;
• Rischi chimici;
• Rischi fisici;
• Allergeni ed sostanze
intolleranti.
12. Seconda parte: analisi dell’idoneità
strutturali
• Analisi da un punto di vista igienico tre tipi di
risorse:
– Le strutture edilizie:
• I servizi ausiliari, quali i servizi igienici;
• I sistemi di approvvigionamento idrico;
• I sistemi di condizionamento;
• Illuminazione dei locali.
• Analisi va effettuata in modo critico rendendosi
conto di ciò che può costituire un rischio igienico, in
quanto potenzialmente fonte diretta o indiretta di
contaminazione bio, fisica e chimica.
13. Devono essere presi in
esame
• Per le strutture edilizie:
– Gli elementi strutturali;
– La destinazione funzionale degli spazi;
– Le condizioni ambientali.
• Per gli impianti:
– I materiali e il disegno igienico;
– I sistemi automatici di controllo e di detergenza;
– La disposizione e i collegamenti.
• Per il personale:
– Il numero di addetti per attività o funzione;
– Il livello di professionalità.
14. Terza parte: procedure generali di
igiene
• Sono quelle procedure non
necessariamente connessi ad una fase
specifica del processo ma in grado di
esercitare il controllo su più fasi;
• Se correttamente applicate permettono
di tenere sotto controllo più fasi del
processo che potrebbero essere
considerate critiche per rischi quale la
contaminazione microbica.
15. Procedure generali di igiene
• Formazione operatori;
• Pulizia e disinfezione;
• Disinfestazione e derattizzazione;
• Referenziamento dei fornitori e controllo materie prime;
• Manutenzione locali ed attrezzature;
• Approvvigionamento idrico;
• Trattamento rifiuti e sottoprodotti;
• Igiene ed salute del personale;
• Controllo delle temperature;
• La gestione dei materiali destinati al contatto con gli alimenti;
• Rintracciabilità e Ritiro dal commercio;
• Additivi ed Aromi;
• Controllo Analitici.
16. Formazione del personale
• Riferimenti legislativi:
– Reg. CE 852/04 allegato II capitolo XII formazione;
– Accordo Conferenza Stato-Regioni “Linee guida
applicative del Reg. CE n. 852/2004/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei
prodotti alimentari.
• Scopo: evitare comportamenti che possano
compromettere la salubrità degli alimenti
manipolati, perseguire igiene e qualità prodotti e
formare ed aggiornare gli addetti.
17. Formazione operatori
• Modalità:
– La formazione del personale addetto alle attività produttive,
può avvenire avvalendosi di risorse interne o esterne
all’azienda;
– In considerazione del fatto che spesso si tratta di aziende a
conduzione famigliare comunque con un numero di addetti
limitato, la formazione può avvenire anche attraverso il
passaggio diretto delle informazioni dal titolare agli addetti.
• La guida DG SANOC riporta: “una formazione appropriata non
richiede necessariamente una partecipazione a corsi di
formazione ma bensì può essere ottenuta anche attraverso
campagne di informazione promosse dalle organizzazioni
professionali o dalle competenti autorità.
18. Formazione operatori
• Documentazione:
– Programmazione formazione (date incontri, argomenti
trattati, materiale rilasciato);
– Attestati di partecipazione a corsi.
• Registrazioni: non conformità ed azioni correttive;
• Controllo ufficiale:
– Sul campo: verifica che gli operatori siano a
conoscenza delle norme igieniche e coerenza dei
comportamenti;
– Documentale.
19. Formazione operatori
• Requisiti:
– Periodicità sufficiente a fornire agli operatori gli
aggiornamenti necessari per poter assolvere in
modo corretto alle attività lavorative;
– Per i titolari di esercizi pubblici (bar, ristoranti e
simili) e di negozi di vendita alimentari,
formazione specifica (ex Rec);
– Per i titolari di esercizi pubblici (bar e ristoranti)
formazione specifica (16 ore) ogni 3 anni.
20. Pulizia e disinfezione
• Riferimenti legislativi: Reg. CE n. 852/2004 allegato II
capitolo I (requisiti generali), capitolo II (requisiti locali
manipolazione), capitolo V (requisiti attrezzature);
• Scopo: eliminare i residui, la sporcizia o le muffe
derivanti dalla lavorazione;
• La frequenza degli interventi dipende dalla
classificazione dei rischi connessi alle lavorazioni;
• Documentazione:
– Elenco detergenti e disinfettanti utilizzati;
– Piano di pulizia e schede di controllo;
– Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati
nella pulizia.
21. Pulizia e disinfezione
• Controllo ufficiale:
– Documentale;
– Sul campo:
• Assenza di accumuli di residui di sostanze organiche e di
prodotto;
• Assenza di rifiuti nelle aree del prodotto edibile;
• Che materiale, apparecchiature ed attrezzature che vengono a
contatto degli alimenti siano privi di corrosione, ruggine,
rotture o altri difetti sulle loro superfici;
• Che i prodotti e gli attrezzi per la pulizia siano
adeguatamente riposti, in modo da evitare il contatto con gli
alimenti;
• Che i prodotti per la pulizia siano contenuti nelle confezioni
originali regolarmente etichettati.
22. Attrezzature critiche
• Si possono determinare in base a:
– Difficoltà di sanificazione: materiali,
smontaggio, manutenzione, etc;
– Criticità di contatto;
– Sensibilità dell’alimento.
23. Disinfestazione e
derattizzazione
• Riferimenti legislativi: Reg. Ce n.
852/2004 allegato II capitolo II (requisiti
locali manipolazione), capitolo IX
(requisiti applicabili);
• Scopo: attuare sistemi di contenimento
e di lotta di animali infestanti che
potrebbero provocare contaminazioni
delle superfici e dei prodotti in
lavorazione tramite il contatto;
24. Disinfestazione e
derattizzazione
• Documentazione:
– Schede tecniche e schede di sicurezza prodotti;
– Planimetria con l’ubicazione dei dispositivi per il controllo degli
infestanti;
– Contratto con ditta esterna.
• Controllo:
– Documentale;
– Sul campo:
• Assenza di rifiuti, attrezzature in disuso, cani e gatti, insetti,
fori e fessure;
• Presenza di protezione delle aperture esterne contro gli insetti;
• Corretta collocazione di erogatori di esca e/o trappole
meccaniche o non collanti.
25. Referenziamento dei fornitori e
controllo materie prime
• Riferimenti legislativi:
– Reg CE n. 852/2004 allegato II, capitolo IX (requisiti
applicabili ai prodotti alimentari.
• Scopo: assicurare l’acquisto e l’utilizzo di materie
prime prima che siano adatte alla trasformazione e
siano idonee a garantire la sicurezza alimentare del
successivo processo produttivo;
• Documentazione:
– Documenti di accompagnamento;
– Schede tecniche e documenti comprovanti il rispetto dei
requisiti specifici di legge;
– Schede di controllo materie prime in entrata.
26. Referenziamento dei fornitori e
controllo materie prime
• Controllo:
– Documentale;
– Sul campo:
• Che l’OSA:
– Controlli, al ricevimento delle merci, le caratteristiche
organolettiche, etichettatura, il rispetto delle temperature di
trasporto, integrità delle confezioni e la data di scadenza;
– Assicuri lo stoccaggio degli alimenti non protetti in modo tale
da evitare il contatto con stipiti, porte, pareti e pavimenti delle
celle;
– Eviti il contatto in cella o frigo tra prodotti sfusi e
confezionati;
– Metta in atto un sistema di corretta rotazione del magazzino;
– Verifichi il corretto grado di ventilazione e umidità interna
delle celle in modo da impedire la condensa.
27. Manutenzione locali e
attrezzature
• Riferimenti legislativi:
– Reg. CE n. 852/2004 allegato II capitolo I;
– DPGR 3.3.2008, n 2/R titolo II.
• Scopo: garantire l’utilizzo di strutture e attrezzature
sempre in buone condizioni di manutenzione.
Consentire di programmare gli interventi di
manutenzione più importanti durante i periodi di
fermo lavorativo.
• Documentazione: planimetria aggiornata locali ed
attrezzature e libretto di uso e manutenzione.
28. Manutenzione locali e
attrezzature
• Controllo:
– Documentale;
– Sul campo:
• Aree esterne pulite ed in buone condizioni;
• Linee produttive separate;
• Locali e frigoriferi con capacità adeguate e di
dimensioni sufficienti per evitare eccessivi accumuli di
prodotti/materiali;
• Vernice ed intonaco in buone condizioni;
• Assenza di residui secchi, polveri ed incrostazioni;
• Condotte di scarico raccordate in maniera idonea.
29. Approvvigionamento idrico
• Riferimenti legislativi:
– Reg. CE n. 852/2004 allegato II capitolo VII (rifornimento idrico);
– D.Lgs. 31 del 02/02/2001: attuazione della Dir. 98/83/CE relativa
alla qualità delle acque destinate al consumo umano;
– DGR 10 gennaio 2012, n. 2-3258, “Approvazione linee guida per il
controllo igienico-sanitario della qualità delle acque utilizzate
nelle imprese alimentari;
– DGR 30 luglio 2012, n. 59-4262: modifiche del DGR n. 2-3258
paragrafo 7.
• Scopo:
– In tutte le fasi di produzione, l’acqua utilizzata NON deve
costituire un rischio di contaminazione (chimica, fisica e
microbiologica);
– Perseguire l’igiene e la qualità dei prodotti.
30. Approvvigionamento idrico
• Documentazione:
– Planimetria con indicazione dei punti di erogazione
dell’acqua;
– Copia ANALISI microbiologiche e chimiche eseguite
in autocontrollo;
– Allacciamento all’acquedotto: copia contratto
fornitura o ultima bolletta;
– Allacciamento a pozzo privato:
• Giudizio di idoneità all’uso rilasciato dal SIAN;
• Documentazione tecnica impianti di
potabilizzazione.
31. Approvvigionamento idrico
• Controlli analitici:
– Non SONO OBBLIGATORI per le imprese di categoria 1:
• Chioschi e banchi di vendita fissi;
• Negozi alimentari al dettaglio;
• Esercizi di deposito senza manipolazione;
• Esercizi di deposito con lavaggio e cernita frutta e verdura;
• Centri imballaggio uova.
– Non SONO NECESSARI in quelle di categoria 2 (le altre attività), dove un
eventuale peggioramento della qualità dell’acqua rappresenti un rischio
trascurabile a seguito di specifica valutazione di fattori di rischio (PRISA
2013) quali:
• Limitata complessità della rete idrica di distribuzione interna (es.
attacco diretto all’acquedotto);
• Assenza di depositi ed accumuli;
• Presenza di processi di produzione che riducano il rischio negli
alimenti.
33. Approvvigionamento idrico
analisi acque
2/anno (verifica + parametri
rischio locale)
SIPozzo o sorgente
1/anno (verifica microbiologica e
chimica)
NOPozzo o sorgente
2/anno alternando tipo analisiSIAcquedotto con
accumulo
1/anno alternando tipo analisiSIAcquedotto senza
accumulo
MAINOAcquedotto
FrequenzaIngredienteProvenienza
34. Approvvigionamento idrico
Parametri da ricercare:
• Esame microbiologico:
– Parametri di routine: Coliformi 37°C e
Escherichia coli
– Parametri di verifica: Coliformi 37°C, Escherichia
coli e Enterococchi
• Esame chimico;
– Routine (ACQUEDOTTO): parametri organolettici, pH,
conducibilità, ferro e ammonio
– Verifica (POZZO): parametri organolettici, pH,
conducibilità, ferro, ammonio, nitriti, nitrati, nichel, cromo
e piombo
35. Approvvigionamento idrico
• Controlli documentali;
• Controlli sul campo:
– Esame visivo-olfattivo dell’acqua che deve essere priva di
odori, colori anomali e di tracce di ruggine o scorie;
– Valutazione funzionamento dell’eventuale potabilizzatore;
– Valutazione idonea segnalazione delle condutture di acqua
non potabile utilizzata per la lotta antincendio, per la
refrigerazione o per altri scopi analoghi;
– Valutazione condutture di acqua non potabile che non
devono essere raccordate a quelle di acqua potabile,
evitando qualsiasi possibilità di riflusso.
36. Trattamento rifiuti e
sottoprodotti
• Riferimenti legislativi:
– Reg. CE n. 852/2004 allegato II capitolo VI: rifiuti;
– Reg. CE n. 1069/2009: sottoprodotti di origine
animale;
– Reg. CE n. 142/2011 art. 21 punto 2.
• Scopo: evitare che i rifiuti ed i sottoprodotti
alimentari derivanti dalla lavorazione
possano erroneamente rientrare nel circuito
produttivo, attirare infestanti e contaminare
l’ambiente di lavorazione.
37. Trattamento rifiuti e
sottoprodotti
• Controllo:
– Documentale:
• Contratto con ditta specializzata al ritiro dei prodotti;
• Documenti ritiro sottoprodotti CAT. 3.
– Sul campo:
• Contenitori per i rifiuti siano lavabili, sanificabili, mantenuti in buone
condizioni ed evitino la dispersione di materiali;
• Corretto stoccaggio e modalità di rimozione che evitino la dispersione
di materiali;
• Per i resti alimentari non sottoprodotti verificare:
– La data di scadenza non sia superata;
– Sia rispettata la catena del freddo in fase di trasporto e
stoccaggio;
– Sia garantita la tracciabilità.
38. Igiene ed salute personale
• Scopo: evitare contaminazione del prodotto
da parte degli operatori durante le fasi di
lavorazione;
• Allegati:
– Linee guida per “buone pratiche di lavorazione”
inserite nel piano;
– Istruzioni da appendere nei locali;
– Registrazione delle non conformità e delle azioni
correttive su verifica visiva del titolare.
39. Igiene ed salute personale
• Controlli ufficiali sul campo;
– Presenza di abiti civili ed oggetti personali nelle
aree produttive;
– Presenza di gioielli addosso al personale durante
le operazioni di lavorazione;
– Utilizzo corretto dell’armadietto;
– Lavaggio delle mani corretto da parte del
personale;
– Protezione di tagli, foruncoli, ferite del personale.
40. Igiene ed salute personale
• Controlli ufficiali sul campo;
– In caso di sintomi riferibili a malattie gastrointestinali o ad
infezioni orofaringee e dell’albero respiratorio il personale
abbia preso opportune precausioni (es. uso di mascherine,
lavaggio delle mani dopo l’uso dei servizi igienici, etc);
– Non si consumino cibi o bevande e non si fumi all’interno
dei locali di lavorazione;
– Non sia presente spazzatura o rifiuti sul pavimento dei
locali in uso;
– I lavandini siano provvisti di acqua corrente calda e fredda,
sapone e asciugamani monouso.
41. Controllo delle temperature
• Riferimenti legislativi:
– Reg. CE n. 852/2004: capo I articolo 4 (requisiti generali e specifici in
materia di igiene), allegato II capitolo I (requisiti generali applicabili alle
strutture destinate agli alimenti, capitolo IV - trasporto - capitolo IX
(requisiti applicabili ai prodotti alimentari, capitolo XI (trattamento
termico);
– Reg CE n. 853/2004: nelle aziende che producono latte;
– DPR 327/80 allegato C.
• Scopo:
– Garantire il mantenimento della catena del freddo;
– Rispettare le temperature previste nelle varie fasi di lavorazione,
stoccaggio e trasporto.
• Documentazione: registro di controllo temperature e
planimetria della disposizione dei frigoriferi e congelatori.
42. Controllo delle temperature
• Controlli:
– Documentali:
• Verifica della corretta applicazione dei valori
tempo/temperatura riportati sulle schede utilizzate
dall’OSA nelle operazioni di
cottura/pastorizzazione/sterilizzazione;
• Verifica delle azioni correttive alle non conformità;
– Sul campo:
• Verifica della presenza dei termometri sui frigo e
congelatori;
• Verifica del corretto funzionamento dei sistemi di
rilevazione della temperatura e della relativa
documentazione (eventuale modalità di taratura: ghiaccio
o acqua bollente).
43. Materiali e oggetti contatto
alimenti - MOCA
• Riferimenti legislativi:
– Reg. CE n. 852/2004 allegato II capitolo X;
– Reg. CE n. 1935/2004;
– Linee guida per il controllo ufficiale MOCA- Piemonte D.D.
312 del 18/04/2011 - Rev. 2012.
• Cosa sono:
– Tutti i materiali ed oggetti a contatto con alimenti;
– Imballi, utensili ed attrezzature utilizzati relativamente
alla parte che viene direttamente a contatto con gli
alimenti.
44. Materiali e oggetti contatto
alimenti - MOCA
• Scopo:
– Garantire che i MOCA non determino un’inaccettabile modifica
dell’alimento né lo rendano pericoloso né ne deteriorino le
caratteristiche organolettiche;
– Garantire che gli alimenti che vengono a contatto con i MOCA
non rappresentino un rischio per la sicurezza alimentare dei
consumatori.
• Verificare che i MOCA utilizzati siano compatibili sia con la
tipologia dell’alimento, sia con le caratteristiche del ciclo
produttivo;
• Modalità: utilizzo corretto secondo schede tecniche.
45. Materiali e oggetti contatto
alimenti
• Documentazione;
– Dichiarazioni di conformità per gli acquisti all’ingrosso;
– Schede tecniche;
– Idoneità dell’etichetta o su cartellino espositivo o sul
materiale stesso per gli acquisti al dettaglio.
• Controllo:
– Documentale;
– Sul campo:
• Corretto utilizzo in relazione alle indicazioni del
fabbricante/distributore;
• Idoneo stato di manutenzione delle attrezzature e degli
utensili che vengono a contatto con gli alimenti.
46. Rintracciabilità e Ritiro dal
commercio
• Riferimenti legislativi:
– Reg. CE n. 178/2002: articoli 18 (rintracciabilità) e
articolo 19 (obblighi relativi agli alimenti)
– Reg. CE n. 1935/2004: articolo 17 (rintracciabilità).
• Scopo: identificazione del lotto per l’esclusione dal
commercio di prodotti non conformi. L’obiettivo del
ritiro e/o richiamo di un prodotto è quello di
proteggere la salute pubblica, attraverso una serie di
misure volte ad escludere che un determinato
alimento possa avere effetti dannosi ai consumatori.
47. Rintracciabilità e Ritiro dal
commercio
• Documentazione:
– Elenco fornitori (compresi trasportatori) ed elenco clienti
(escluso se sono consumatori finali) o schedario
informatizzato collegato alla fatturazione;
– Copia del DDT con indicazione dei prodotti conferiti e
relativo lotto;
– Documento di comunicazione ad ASL e clienti/fornitori per
la notifica di ritiro del prodotto clienti (escluso se sono
consumatori finali);
– Copia di eventuali informazioni fornite ai clienti e ai
consumatori in caso di attivazione del sistema di richiamo.
48. Rintracciabilità e Ritiro dal
commercio
• Controlli:
– Tracciabilità: presenza in uso di un sistema che consenta di identificare:
• L’origine delle materie prime ricevute;
• Le informazioni sul ciclo produttivo e sulla spedizione del prodotto
finito.
– Etichettatura (ove necessaria): ogni lotto omogeneo di prodotto finito sia
adeguatamente etichettato o identificato, per agevolarne la
rintracciabilità.
– Ritiro/richiamo. L’OSA deve essere in grado di:
• Individuare il lotto di produzione non conforme;
• Segregare ed identificare i prodotti a rischio ancora presenti nel
locale;
• Informare i propri clienti e le autorità competenti in caso di NC;
• Stabilire, in accordo con l’autorità competente, i provvedimenti da
adottare al lotto non conforme.
49. Additivi ed Aromi
• Riferimenti legislativi:
– Reg. CE n. 852/2004: allegato II capitolo IX (requisiti applicabili ai
prodotti alimentari;
– Reg. CE 1333/08 relativo agli additivi alimentari;
– Decreto Ministeriale 27 febbraio 1996, n. 109 e smi - Regolamento
concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;
– Decreto 27/02/2008 (… utilizzo di nitriti e di nitrati);
– Circolare Ministero della Salute del 10/07/2008.
• Scopo: assicurare l’utilizzo aromi ed enzimi secondo norme, affinché
non venga inficiata la sicurezza alimentare.
50. Additivi ed Aromi
• Modalità: il personale che procede alle operazioni di aggiunta di additivi,
enzimi ed aromi nei prodotti in cui è consentito l’uso, opera eseguendo le
indicazioni scritte relative all’uso di tali sostanze.
• Documentazione:
– Procedura utilizzo additivi, aromi ed enzimi;
– Documenti di accompagnamento;
– Schede tecniche dei prodotti riportanti gli additivi utilizzati;
– Referti delle eventuali analisi effettuate;
– Registro delle non conformità e azioni correttive.
• Registrazioni: registrare le NC relative ad un utilizzo improprio, errata
pesatura, errata miscela di gas.
• Strumenti di verifica:
– Corretta archiviazione della documentazione prevista;
– Assenza di non conformità non risolte nei tempi indicati nel registro NC;
– L’OSA deve prevedere, nel piano di campionamento, analisi relative al loro
corretto utilizzo nelle diverse lavorazioni.
51. Additivi e Aromii
• Controlli:
– Documentali;
• Presenza della documentazione relativa alla provenienza
degli additivi ed aromi usati;
• Valutazione della necessità tecnologica dell’uso di additivi e
aromi e delle dosi;
• In caso di “quantum satis”, valutare se esiste una procedura
che definisca la dose necessaria e le modalità di controllo;
• Valutazione dell’etichettatura, sia dell’additivo e aromi che
del prodotto finale.
– Sul campo:
• Condizioni ambientali e di stoccaggio che preservino gli
additivi da rischi di deterioramento e/o contaminazioni;
• Disponibilità di idonea bilancia tarata.
52. Controlli analitici
• Riferimenti legislativi:
– Reg. (CE) 852/2004, art. 4: requisiti generali e specifici in
materia di igiene;
– Reg. (CE) 2073/2005:
• Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
• La sicurezza dei prodotti alimentari è garantita principalmente da
misure di prevenzione (GMP);
• I criteri microbiologici possono essere applicati per la validazione e la
verifica delle procedure HACCP e di altre misure di controllo
dell’igiene.
– Reg. (CE) n. 365/2010;
– Reg. (CE) 178/2002, art. 14: requisiti di sicurezza degli
alimenti;
– Ord. MINISAN 11.10.78: limiti di cariche;
– Protocollo tecnico Regione - IZS allegato a PRISA 2012.
53. Controlli analitici
• Scopo:
– Valutazione dell’efficacia delle procedure di controllo
mediante la verifica:
• Dei criteri microbiologici indicati dalla normativa di
riferimento;
• Di altri parametri stabiliti sulla base della valutazione
del rischio.
– Garantire che gli alimenti prodotti soddisfino i requisiti di
sicurezza alimentare e di igiene del processo;
– Garantire il governo dei processi e salubrità del prodotti
finali posti in commercio.
54. Controlli analitici
• Modalità:
– In relazione alla tipologia produttiva, l’OSA decide con quale
frequenza eseguire le operazioni di campionamento ed analisi;
– Le verifiche analitiche devono essere effettuate da laboratori
certificati e in possesso di accreditamento per le prove analitiche
eseguite.
• Documentazione:
– Piano di campionamento indicante: matrice, frequenza,
parametri, numero di unità campionarie, limiti di riferimento,
fase del processo in cui si effettua il campionamento;
– Rapporti di prova del Laboratorio indicante in chiaro la matrice
esaminata, il lotto del prodotto prelevato e la metodica di analisi;
– Registro dei campionamenti.
55. Controlli analitici
• Frequenza dei campioni stabilita in rapporto a:
– Entità produttiva;
– Non conformità pregresse;
– Dati bibliografici e storici riferibili a produzioni simili a
quelle considerate;
– Alla validazione di fasi di processo;
– Alla presenza di un CCP.
• Piano dei controlli:
– Programmata su base annua rispettando le tempistiche,
l’idoneità dei referti analitici, NC ed azioni correttive;
– Verifica dell’accreditamento del laboratorio.
56. Controlli analitici
• Controllo:
– Documentale;
• Si verifica il piano di analisi;
• Si verifica il rispetto delle tempistiche dei
campionamenti programmati;
• Si verifica l’idoneità dei referti analitici e le eventuali
azioni correttive;
• Comunicazione all’Autorità Competente nel caso del
superamento dei limiti.
57. Quarta parte: procedure specifiche di
igiene
• Consentono all’azienda di prevenire la
contaminazione dei prodotti da fattori di rischio
biologici, chimici e particellari, gravi per la salute
del consumatore, critiche ai fini della specifica
contaminazione;
• Richiedono l’attuazione di schemi di controllo a
retroazione di: temperature, tempi, livelli di
umidità, etc.
• Nascono dall’analisi del rischio (HACCP).
58. Metodo HACCP
1. Analisi dei rischi associati a ogni fase del
processo;
2. Identificazione dei punti critici (CP);
3. Definizione dei limiti critici (tempo -T);
4. Pianificare dei controlli dei punti critici;
5. Definizione delle azioni correttive;
6. Determinazione delle procedure di verifica;
7. Redazione delle procedure specifiche.
59. 1. Analisi dei rischi associato a ogni
fase
• Ogni fase del processo produttivo va
analizzata per identificare i singoli pericoli;
• I rischi possono essere: Biologici - Chimici -
Fisici - Allergeni.
• Si raggiungono tre obiettivi:
– Identificazione dei pericoli del prodotto/processo;
– Classificazione dei pericoli in base al rischio;
– Individuazione delle misure preventive per
garantire la sicurezza del prodotto finito.
60. 2. Identificazione dei punti
critici
• Punto critico di controllo: qualsiasi
punto, passo o procedura in
corrispondenza del quale sia possibile
applicare un controllo per eliminare o
ridurre a un livello accettabile un
pericolo dovuto al consumo del
prodotto alimentare in esame;
61. 3. Definizione dei limiti
critici
• Identificati i punti critici all’interno del
processo/prodotto si definiscono i limiti
critici:
– Espressi in valori di minimo/massimo;
– Di ogni parametro da tenere sotto controllo.
• Il limite critico è rappresentato da un
intervallo di valori misurabili atti a garantire
la sicurezza del prodotto finito nel processo
di produzione;
• Parametri più utilizzati: T, aspetto, etc.
62. 4. Pianificazione dei
controlli
• Ogni punto critico va tenuto sotto
controllo attraverso:
– Procedure di controllo;
– Documenti dove registrare le attività di
monitoraggio, costruite in modo
consentire, una volta compilate,
l’individuazione tempestiva di un
eventuale scostamento dai valori di
sicurezza.
63. 5. Definizione delle azioni
correttive
• Azioni correttive sono gli interventi
che l’addetto al controllo deve mettere
in atto quando il sistema di
monitoraggio indica una perdita del
controllo;
• Le azioni da intraprendere devono
eliminare le cause che hanno generato
la NC e ripristinare le corrette
condizioni.
64. 6. Determinazione procedure
verifica
• Insieme di metodi e test supplementari
che determinano la conformità di tutto
il sistema di autocontrollo;
• Le verifiche devono essere supportate
da evidenze oggettive e devono
garantire che il sistema stia
funzionando correttamente.
65. 7. Procedure specifiche igiene
• Esempi per ristorazione:
– Accettazione delle materie prime;
– Produzione:
• Calda e fredda;
• Abbattimento/raffreddamento;
• Scongelamento
– Somministrazione.
66. Quinta parte: procedure di gestione del
sistema
• Parte essenziale e critica per la gestione
ottimale del documento di autocontrollo
tenendo conto:
– Delle prescrizioni derivanti dalle leggi (Reg. CE
852/2004);
– Sia dei concetti propri dei Sistemi Qualità
enunciati nelle norme della serie ISO 9000.
67. Procedure di gestione sistema
• Verifica dell’efficacia del sistema;
• Gestione delle Emergenze;
• Revisione del sistema: esplicita
richiesta del Reg. CE 852/2004, secondo
la quale il sistema deve essere rivisto
periodicamente e adeguato ogni volta
che si effettua una modifica;
• Gestione delle non conformità.
69. Responsabilità del
commerciante
• Individuazione nell’ambito della propria attività di
ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la
sicurezza degli alimenti, mediante l’individuazione,
l’applicazione, il mantenimento e l’aggiornamento
di adeguate procedure di sicurezza;
• Tenere a disposizione delle autorità competenti
(ASL, NAS..) tutte le informazioni concernenti la
natura, la frequenza ed i risultati relativi al
documento di autocontrollo;
70. Responsabilità del
commerciante
• Informare immediatamente l’autorità sanitaria
nel caso si presentassero dei prodotti a rischio
per la salute;
• Attenersi alle disposizioni igieniche presenti nel
Reg. CE 852/2004 (il documento
dell’autocontrollo non esclude a priori la
possibilità che le autorità di vigilanza effettuino
a loro volta dei controlli ufficiali sui prodotti
alimentari).
71. Sanzioni
• Amministrativa pecuniaria da MILLE a SEIMILA
euro, qualora il responsabile non tenesse a
disposizione o si rifiutasse di fornire alle autorità
competenti le informazioni concernenti il
sistema di autocontrollo, in vigore nella sua
attività;
• Amministrativa pecuniaria da MILLE a
NOVEMILA euro, per la mancata o non corretta
attuazione del sistema autocontrollo presso la
sua attività;
72. Sanzioni
• Amministrativa pecuniaria da CINQUEMILA a
TRENTAMILA euro, per la violazione degli
obblighi del ritiro dal commercio di prodotti
riconosciuti rischiosi per la salute pubblica
(tracciabilità/rintracciabilità);
• Ulteriore sanzione qualora il responsabile non
provveda ad eliminare le irregolarità del
sistema di autocontrollo, riscontrate dalle
autorità sanitarie, entro il termine prefissato.