2. Cos’è il Cloud Computing
Broadband, E-Government e… Cloud Computing (ex. www.docs.net)
What is Cloud Computing - Why it will change our why of working
It will happen due to it’s economical convenience (it’s business driven)
The point is not when, but how legislators can govern this change (like it was for globalization)
The online world: what politics can do? What are the responsibility of regional, national and
European governments? What’s the role of international institutions?
Privacy and security (in house data or outside data, who is the owner? Is it a new debate?
Who can manage them? What are the technological choices for customers? Ex. Office365 vs
dedicated cloud)
Regional, national, European, international competences: where are the rules of the game?
Where came from decisions on cloud computing? Are they driven by politics, industries or
both? What is the role of Parliament and standardization bodies?
How to support economical returns for the territory going online?
How we will change our why of working (PS side, enterprises side)
How SMBs, professions and employees world will change
What services are already available online, what services will be available in the future
Do we still need IT infrastructure? What are paths for underdeveloped territory? Do they need to
create their infrastructure and data center, if they have broadband?
06 SETTEMBRE 2011SUMMER SCHOOL 2011 - GIAN LUCA PETRILLO
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3. Storia delle Comunicazioni
Elettroniche
Dalle reti a commutazione di circuito alle
reti a pacchetto
Le comunicazioni mobili in Italia: GSM per
tutti
L’innovazione: SMS e ricaricabili
Arriva la terza generazione?
Lo stato aveva già incassato. Come fare per
accompagnare l’industria se la tecnologia
non è ancora pronta? Il prolungamento delle
licenze, manovra equa, che da stabilità e a
costo zero.
Come dare stabilità: il Codice delle
Comunicazioni Elettroniche
Comitato di Alta Riflessione
Il digitale terrestre
La sicurezza delle reti
Codice Internet e Minori (P.S. è ancora valido)
Liberalizzazione del Wi-Fi
fine della minaccia di competizione con l’UMTS
Le DotCom, la «Internet Bubble» e Y2K
Scoppia alla fine degli anni 90 per un
eccesso di fiducia nella rete e la
sottovalutazione dei business plan
Qualcuno ha visto il «Millennium Bug»?
ICANN e i Governi
La strada dell’E-Commerce
Quale modello per il B2C (il B2B2C)
La Direttiva E-Commerce (2000/31/CE =>
Legge 70/2003)
La banda larga è un servizio universale?
Chi la paga? La task force.
Sostegno della domanda (il volano degli
incentivi)
Come sostenere le infrastrutture (classifiche
UE...)
L’uso dei media:
la «Libertà della Rete»
La liberalizzazione del Wi-Fi
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SUMMER SCHOOL 2011 - GIAN LUCA PETRILLO
TECNOLOGIA POLITICA
Mondi a confronto EU vs USA: alcune scelte che hanno determinato diversi percorsi di
sviluppo
• Chi definisce i piani di numerazione? Chi paga la mobilità? (tariffe flat)
• Chi sceglie la tecnologia? Chi assegna le frequenze? (telefoni brandizzati)
4. Politiche di innovazione
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Il ruolo delle leggi
Con i c.d. Codici è possibile raccogliere norme di un settore e semplificarne la comprensione e l’applicazione
Una legge per essere rispettata deve essere prima di tutto rispettabile
I codici di condotta
Le Co-Regolamentazioni servono quando il regolatore non può svolgere il suo compito da solo e, senza
perdere il suo ruolo di indirizzo, vuole lasciare agli stakeholders la possibilità di dotarsi di proprie regole (Es.
Codice «Internet e Minori», Codice «TV e Minori»)
Le difficoltà del legislatore
Il rischio di obsolescenza della norma, il rischio di eccessiva generalità, la capacità di visione e di indirizzo
politico del Governo
Il dialogo con l’industria e la visione del mercato (Es. 4° operatore GSM)
I comitati ministeriali e interministeriali (oltre le ricerche, gli indici, le pubblicazioni…)
Il mercato europeo e internazionale
Nessun paese può imporre delle scelte agli altri, ma è il potere di mercato a scegliere la soluzione migliore.
Quando un paese sceglie in anticipo deve essere pronto a riconsiderare le sue scelte in base alle dinamiche
globali
Spiegare le politiche di innovazione: il ruolo dei media (Es. Cos’è la c.d. libertà della rete?)
Chi fa cosa? (Regioni, Stato, UE, ONU) – Quanto possiamo permetterci ancora queste
diseconomie?
Quali scelte tecnologiche servono e quali no (SPC, CIE/CNS, posta certificata… costi o
opportunità?)
Serve veramente una nuova legge per il Cloud Computing? E’ importante avere la visione e fare
indirizzo.
5. Riferimenti normativi
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Codice delle Comunicazioni Elettroniche -
D.Leg. 259/2003
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03259dl.htm
Direttiva E-Commerce (2000/31/CE)
recepita dal D. Leg. 70/2003
http://www.interlex.it/testi/dlg0370.htm#17
Codice dell’Amministrazione Digitale -
D.Leg. 82/2005 e s.m.i. - Nuovo
CAD, D.Leg. 235/2010
http://www.digitpa.gov.it/amministrazione-digitale/CAD-testo-vigente
Codice della Privacy – D.Leg. 196/2003 e
s.m.i.
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248
Notas del editor
Cos’è il cloudcomputingI nostri documenti vengono elaborati sempre di più dalla rete e sempre meno dal nostro PC (es. Office365, docs.net, Google Docs)I nostri programmi funzionano nel web e non nel PC. Il browser (e HTML5) standardizza l’uso di applicazioni web (IE9).Quali vantaggi per le persone?Posso lavorare sui miei documenti da qualunque posto attraverso qualunque PC: mi basta un collegamento in rete e un browser.Il mio provider si occupa di gestire i miei dati: devo più fare backup, non rischio di perdere i miei documenti più impotanti.Posso condividere i miei documenti con amici e colleghi, che possono contribuire alla loro revisione, e pubblicarli sul web.[Es. 1 – Sincronizzazione contatti con piattaforme mobili – Hotmail, Live, Gmail… - e tutti i principali MobileOS come WP7][Es. 2 – Gli ordini professionali]Quali sono i vantaggi per le imprese?Non è più necessario gestire i propri CEDTendono a sparire i server e le informazioni vanno in reteNon è necessario manutenere la propria infrastrutturaNon ci sono più costi di rinnovo delle apparecchiature e non è più necessario gestire eventuali malfunzionamentiL’impresa si concentra sul proprio core business[Es. 3 – Il Governo Belga durante il Semestre di Presidenza della UE]Perché è possibile? Perché è conveniente creare grandi data center a livello mondiale?Negli ultimi anni sono nate alcune tecnologie di virtualizzazione che consentono di aggregare la capacità di elaborazione dei server.Senza banalizzare troppo: un server di solito aveva bisogno di un carico standard di lavoro del 10% della propria capacità di calcolo, in modo da poter gestire necessità meno frequenti che potevano alzare notevolmente la necessità di risorse. Unendo la capacità di calcolo di più elaboratori si può risparmiare molta della capacità di calcolo da destinare a circostanze meno frequenti.Quello che succede è che unendo la capacità di calcolo di 100 server ne bastano l’equivalente di 10 per garantire gli stessi livelli di servizioInoltre si possono creare importanti economie di scala nella gestione della mantenzione ordinaria degli apparati, del software, dei servizi…E si può ridondare l’accesso ad infrastrutture critiche come la rete elettrica, la rete Internet, i sistemi antiincendio… Tutto questo crea risparmi, che le imprese come Microsoft vogliono cogliere, vendendo servizi più convenienti e utili.Dove sta il trucco? Quali problemi ci sono?Se i dati non sono elaborati in casa dal proprio PC, vuol dire che qualche altro strumento tecnologico ha accesso alle stesse informazioni al fine di elaborarle.I dati vengono elaborati dai fornitori di servizi ed è giusto porsi il problema di quali misure di sicurezza vengono adottate.Le principali aree di criticità riguardano la privacy e la sicurezza ed è necessario verificare con i propri fornitori, di volta in volta, quali tipi di dati vengono condivisi e quali tipi di uso si vogliono autorizzare.[Es. 4 – Esistono servizi di condivisione dei documenti destinati a privati che per la loro stessa natura, essendo destinati a privati, non prevedono che il cliente amministri la sicurezza dei propri dati o si curi di farne il backup. Questo vuol dire che per il loro funzionamento si è autorizzato qualcun altro a farlo, in modo da poter usufruire di un servizio di ripristino delle proprie informazioni, nel caso di danneggiamento dei dati].[Es. 5 – Alcune aziende possono avere una esigenza molto molto spinta di controllare che non ci siano accessi abusivi ai propri dati. In questo caso sono disponibili soluzioni dedicate, dove viene assegnata una macchina a completa disposizione del cliente che ne è completamente padrone, fintanto di doversi curare della copia dei propri dati e del ripristino in caso di malfunzionamenti anche conseguenti a possibili errori umani. I dati nel server vengono cifrati con moderni sistemi di crittografia in modo che gli amministratori non possano leggerli].
Definizione Banda LargaPer larga banda si intende l’ambiente tecnologico che consente l’utilizzodelle tecnologie digitali ai massimi livelli di interattività.L’ambiente tecnologico è costituito da applicazioni, contenuti, servizi edinfrastrutture.Le applicazioni informatiche distribuite ed i servizi su rete evolvono inmodo tale da richiedere una capacità della banda di comunicazionesempre più elevata.Direttiva E-CommerceDirettiva 2000/31/CE - http://www.interlex.it/testi/00_31ce.htm Legge 70 del 2003 - http://www.interlex.it/testi/dlg0370.htm#17 Art. 17 (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è comunque tenuto:ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione; a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. 3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.