1. Dott. Marco Grondacci ricercatore in diritto e processi decisionali a rilevanza ambientale
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http://www.amministrativo.it/Ambiente/
NOTE
SULLA DIRETTIVA EUROPEA CHE ISTITUISCE UN QUADRO PER
L’AZIONE COMUNITARIA NEL CAMPO DELLA POLITICA PER
L’AMBIENTE MARINO E SUL DECRETO LEGISLATIVO DI
RECEPIMENTO
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino -
direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (GUE N. 164/L del 25.6.2008 )
Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.
(10G0212) (GU n. 270 del 18-11-2010 )
REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 30 novembre 2011 che istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore
sviluppo di una politica marittima integrata (GUE n. 321/L del 5/12/2011)
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Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno
2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica
per l’ambiente marino - direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino
(GUE N. 164/L del 25.6.2008 )
SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE
L’obiettivo finale della direttiva consiste nel raggiungimento di un buono stato ecologico
dell’ambiente marino europeo entro il 2021. La direttiva proposta si limiterà a stabilire obiettivi e
principi comuni a livello dell’UE e definirà una serie di regioni marine europee quali unità di
gestione ai fini dell’attuazione (vedi elenco all’articolo 3) . Gli Stati membri dovranno elaborare,
per le loro acque territoriali all’interno di ciascuna regione marina, strategie per la protezione
dell’ambiente marino articolate su diverse fasi. A questo scopo essi saranno chiamati a cooperare
attivamente fra di loro e con gli altri paesi terzi interessati. Infine, per tener conto del particolare
contesto di alcune regioni marine, la direttiva prevede che in situazioni o zone specifiche uno Stato
membra possa trovarsi nell’impossibilità di giungere al pieno conseguimento degli obiettivi
ambientali da esso fissati.
STATO ECOLOGICO
Ai fini della presente direttiva, per “stato ecologico” si intende lo stato generale dell’ambiente nelle
acque marine, tenuto conto della struttura, della funzione e dei processi degli ecosistemi marini che
lo compongono, nonché dei fattori fisiografici, geografici e climatici e delle condizioni fisico-
chimiche, comprese quelle risultanti dalle attività umane all’interno o all’esterno della zona
considerata
.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Direttiva si applica alla seguenti tipologie di acque marine (come definite dal paragrafo
1 dell’articolo 3) :
a) acque, compresi il fondale e il sottosuolo, situate al di là della linea di base che serve a
misurare l’estensione delle acque territoriali fino ai confini della zona su cui uno Stato
membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali, in conformità dell’UNCLOS, escluse le acque
adiacenti ai paesi e ai territori indicati nell’allegato II del trattato e ai dipartimenti e alle
collettività territoriali francesi d’oltremare; e
b) acque costiere quali definite nella direttiva 2000/60/CE, il loro fondale e sottosuolo, nella
misura in cui aspetti specifici dello stato ecologico dell’ambiente marino non siano già
trattati nella presente direttiva o in altra normativa comunitaria.
La Direttiva tiene conto degli effetti transfrontalieri sulla qualità dell’ambiente marino degli Stati
terzi situati nella stessa regione o sottoregione marina.
AMBITO DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA
La presente direttiva non si applica alle attività il cui unico fine è la difesa o la sicurezza nazionale.
Gli Stati membri si adoperano, tuttavia, per far sì che tali attività siano condotte in modo
compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva.
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STRUMENTI ELABORATI DAGLI STATI MEMBRI PER CONTRIBUIRE ALLE
STRATEGIE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO
1. VALUTAZIONE INIZIALE dello stato ecologico attuale delle acque considerate e
dell’impatto ambientale esercitato dalle attività umane su tali acque (articolo 8)
2. TRAGUARDI AMBIENTALI con i corrispondenti indicatori per le loro acque marine in
modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato ecologico
dell’ambiente marino (articolo 10)
3. PROGRAMMI DI MONITORAGGIO coordinati per la valutazione continua dello stato
ecologico delle loro acque marine, in funzione degli traguardi ambientali (articolo 11)
4. PROGRAMMI DI MISURE al fine di conseguire o mantenere nelle loro acque marine un
buono stato ecologico (articolo 13).
STRATEGIE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE MARINO
Ciascuno Stato membro elabora, per ogni regione marina considerata (vedi ripartizione ex articolo
4), una strategia per la protezione dell’ambiente marino nelle proprie acque marine in base ad un
piano d’azione che nel caso in cui le regioni e sottoregioni riguardino più stati membri dovrà avere
obiettivi coordinati. In particolare il piano di azione sarà così strutturato ed avrà i seguenti obiettivi
anche temporali.
a) Preparazione
i. entro il 15/7/2012 : valutazione iniziale ( dagli stati membri) dello stato ecologico attuale
delle acque considerate e dell’impatto ambientale esercitato delle attività umane su tali
acque, in conformità dell’articolo 8;
ii. entro il 15/7/2012: definizione (dagli stati membri) del “buono stato ecologico” delle acque
considerate, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1. Per buono stato ecologico ex punto 5
articolo 3 si intende stato ecologico delle acque marine tale per cui queste preservano la
diversità ecologica e la vitalità di mari ed oceani che siano puliti, sani e produttivi nelle
proprie condizioni intrinseche e l’utilizzo dell’ambiente marino resta ad un livello
sostenibile, salvaguardando in tal modo il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni
presenti e future . Il buono stato ecologico è determinato a livello di regione o sottoregione
marina (come definite dall’articolo 4) , in base alla considerazione da parte degli stati
membri di ognuno dei 11 descrittori qualitativi elencati dall’allegato I. Per conseguire un
buono stato ecologico, si applica la gestione adattativa basata sull’approccio eco sistemico.
iii. entro il 15/7/2012: definizione (dagli stati membri) di una serie di traguardi ambientali (sulla
base della valutazione iniziale di cui al punto i) con i corrispondenti indicatori per le loro
acque marine in modo da orientare gli sforzi verso il conseguimento di un buono stato
ecologico dell’ambiente marino, tenendo conto degli elenchi indicativi di pressioni e impatti
che figurano alla tabella 2 dell’allegato III e delle caratteristiche che figurano nell’allegato
IV.
iv. entro il 15/7/2014 : salvo diversa disposizione della pertinente legislazione comunitaria,
elaborazione e attuazione (dagli stati membri) programmi di monitoraggio coordinati per la
valutazione continua dei traguardi ambientali di cui al punto precedente iii). Tali programmi
sono elaborati, secondo l’articolo 11, sulla scorta degli elenchi indicativi di elementi che
figurano nell’allegato III (Elenchi indicativi di caratteristiche, pressioni e impatti) e
dell’elenco di cui all’allegato V (Contenuto programma di monitoraggio).
b) Programmi di misure:
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i) entro il 2015, elaborazione di un programma di misure (vedi articolo 13)
finalizzate al conseguimento di un buono stato ecologico. Tali misure sono
elaborate sulla base della valutazione iniziale vista sopra e in funzione dei
traguardi ambientali visti sopra e tenendo conto dei tipi di misure elencati
nell’allegato VI.
ii) entro il 2016, avvio del programma di cui al punto i).
iii) Sulla base delle notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, la
Commissione valuta per ogni Stato membro se i programmi di misure notificati
sono idonei a conseguire un buono stato ecologico quale definito ai sensi
dell’articolo 8, paragrafo 1. Entro sei mesi dal ricevimento della notifica dei
programmi di misure la Commissione può decidere di respingere, in tutto o in
parte, il programma presentato da uno Stato membro in quanto non conforme alla
direttiva (articolo 15) .
AVVIO ANTICIPATO DI PROGRAMMI DI MISURE
I programmi di misure sopra descritti interni al piano di azione possono essere anticipati ex
paragrafo 3 articolo5, qualora lo stato del mare sia talmente critico da richiedere un intervento
urgente. Ciò può essere fatto dagli Stati membri aventi confini nella stessa regione o sottoregione
marina contemplata dalla presente direttiva, purché ciò non impedisca il raggiungimento o il
mantenimento di un buono stato ecologico in un’altra regione o sottoregione marina.
AUTORITÀ COMPETENTI
Entro il 15 luglio 2010 gli Stati membri designano per ogni regione o sottoregione marina
interessata l’autorità o le autorità competenti per l’attuazione della presente direttiva nelle loro
acque marine.
Entro il 15 gennaio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle autorità
competenti designate, unitamente alle informazioni elencate nell’allegato II (indirizzo , competenze
, integrazione con altre istituzioni, modalità di coordinamento tra gli Stati membri le cui acque
marine appartengono alla stessa regione o sottoregione marina).
.
ZONE SPECIALI (ARTICOLO 13)
Qualora uno Stato membro individui una zona all’interno delle sue acque marine nella quale, per
una qualsiasi delle ragioni sotto elencate, gli obiettivi ambientali non possono essere conseguiti
attraverso le misure da esso adottate, tale Stato membro identifica chiaramente detta zona nel suo
programma di misure e fornisce alla Commissione le prove a sostegno della sua affermazione:
a. azione od omissione non imputabile allo Stato membro interessato;
b. cause naturali;
c. forza maggiore;
d. modifiche o alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine indotte da
provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore
agli effetti negativi sull’ambiente, incluso qualsiasi impatto transfrontaliero;
e. condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei
tempi richiesti.
Lo Stato membro interessato adotta tuttavia opportune misure ad hoc volte ad impedire l’ulteriore
degrado dello stato delle acque marine considerate e ad attenuare l’impatto negativo sulla regione
marina interessata.
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Nelle circostanze contemplate alla lettera d) di cui sopra , gli Stati membri si assicurano che le
eventuali modificazioni o alterazioni dell’ambiente marino non siano tali da escludere o
compromettere definitivamente il conseguimento di un buono stato ecologico nella regione marina
interessata.
CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO(ARTICOLO 18)
A norma della normativa vigente in materia ( si veda in particolare la direttiva 2003/35/CE sulla
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale ,
per un commento alla Voce VIA in data di pubblicazione sulla GUE 25/6/2003) gli Stati membri
provvedono affinché a tutti i soggetti interessati sia offerta la tempestiva ed effettiva possibilità di
partecipare all’attuazione della presente direttiva, associando, ove possibile, gli organi o le strutture
di gestione esistenti, compresi le convenzioni marittime regionali, i comitati consultivi scientifici e i
consigli consultivi regionali.
Gli Stati membri provvedono affinché sia pubblicata e sottoposta alle osservazioni del pubblico una
sintesi dei seguenti elementi delle loro strategie per la protezione dell’ambiente marino o dei relativi
aggiornamenti:
a) la valutazione iniziale e la definizione di un buono stato ecologico ai sensi rispettivamente
dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 1;
b) i traguardi ambientali stabiliti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1;
c) i programmi di monitoraggio elaborati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;
d) i programmi di misure definiti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2.
Conformemente alla direttiva 2007/2/CE (un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella
Comunità europea – Inspire per un esame vedi alla voce Informazione Partecipazione in data di
pubblicazione sulla GUE: 25/4/2007)), gli Stati membri conferiscono alla Commissione, ai fini
dell’espletamento delle sue funzioni in relazione alla presente direttiva, in particolare l’esame dello
stato dell’ambiente marino nella Comunità , diritti di accesso e di utilizzo dei suddetti dati e
informazioni, risultanti dalle valutazioni iniziali e dai programmi di monitoraggio .
ATTUAZIONE
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 luglio 2010.
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Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 Attuazione della direttiva
2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino. (10G0212) (GU n. 270 del 18-11-2010 )
TESTO DEL DLGS 190/2010
http://gazzette.comune.jesi.an.it/2010/270/1.htm
COMMENTO E TESTO DELLA DIRETTIVA 2008/56/CE
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1038&categoria=Mare
FINALITÀ GENERALE DEL DLGS (articolo 1)
Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, istituisce un quadro diretto
all'elaborazione di strategie per l'ambiente marino e all'adozione delle misure necessarie a
conseguire e a mantenere un buono stato ambientale entro il 2020. Per buono stato ambientale si
intende lo stato ambientale delle acque marine tale per cui le stesse preservano la diversità
ecologica e la vitalità di mari ed oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche
e tale per cui l'utilizzo dell'ambiente marino si svolge in modo sostenibile, salvaguardandone le
potenzialità per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future. Il buono stato ambientale é
definito in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base dei descrittori qualitativi
dell'allegato I al presente dlgs.
AMBITO DI APPLICAZIONE (articolo 2)
Il presente decreto si applica alle acque marine della regione del Mare Mediterraneo. Per regione
del Mare Mediterraneo si intendono le acque marine del Mare Mediterraneo propriamente intese,
inclusi i suoi golfi e mari, come delimitate a ovest dal meridiano passante attraverso il faro di
Capo Spartel, all'entrata dello Stretto di Gibilterra ed a est dal limite meridionale dello Stretto dei
Dardanelli tra Mehmetcik e Kumkale, della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino
e la regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona).
AMBITI DI NON APPLICAZIONE (articolo 2)
Il presente decreto non si applica alle attività il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare
dello Stato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato
Ministero dell'ambiente, individua, ove necessario, con decreto adottato di concerto con i Ministeri
della difesa, delle infrastrutture e trasporti, dell'economia e finanze e con le altre amministrazioni
competenti, apposite modalità per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto a tali
attività.
AUTORITÀ COMPETENTE (articolo 4 e 5)
Il Ministero dell'ambiente esercita la funzione di Autorità competente per il coordinamento delle
attività previste dal presente decreto. Per l'esercizio delle suddette attività di coordinamento,
l'Autorità competente si avvale di un apposito Comitato tecnico istituito presso il Ministero
dell'ambiente con apposito decreto. Nel Comitato sono rappresentati oltre che vari Ministeri anche
Regioni ed enti locali.
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AZIONI E FASI DELLA STRATEGIA PER L'AMBIENTE MARINO (articolo 7)
All'attuazione del presente decreto si procede sulla base delle seguenti fasi:
a) la valutazione iniziale dello stato ambientale, elaborata dal Ministero dell’Ambiente, delle
acque marine (articolo 8); comprensiva dello stato dell’ambiente marino, dei fattori di impatto e
pressione, di una analisi degli aspetti socio-economici dell'utilizzo dell'ambiente marino e dei costi
del suo degrado.
b) la determinazione dei requisiti del buono stato ambientale (articolo 9 che indica le precondizioni
per tale determinazione); entro il 15/7/2012 il Ministero dell’Ambiente determina i requisiti per tale
determinazione sulla base dei descrittori qualitativi di cui all'allegato I e tenuto conto delle
pressioni e degli impatti di cui all'allegato III al presente dlgs.
c) sulla base della valutazione iniziale vengono definiti, entro il 15/7/2012, da parte del Ministero
dell’Ambiente, i traguardi ambientali (articolo 10) nonché gli indicatori ad essi associati, al fine di
conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella
2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV. Detti
traguardi dovranno essere coordinati con i traguardi ambientali definiti in relazione alle acque
marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello
regionale, nazionale, comunitario o internazionale.
d) l'elaborazione e l’avvio, entro il 15/7/2014, dei programmi di monitoraggio (articolo 11) con
apposito decreto del Ministero dell’Ambiente. I programma sono determinati tenendo conto sia
degli allegati III e V al presente dlgs come pure delle attività di monitoraggio effettuate dal
Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, della salute, delle infrastrutture e
trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dei programmi di monitoraggio in
atto a livello regionale ed europeo per le acque marine.
e) l'elaborazione, entro il 31/12/2015, da parte del Ministero dell’Ambiente, dei programmi di
misure per il conseguimento e il mantenimento del buono stato ambientale (articolo 12).
Attuazione dei programmi entro 31/12/2016. In particolare i programma contengono
condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, da
inserire negli strumenti di pianificazione territoriale,nelle autorizzazioni e concessioni, nelle
ordinanze urgenti, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali.
Le suddette azioni sono aggiornate, successivamente all'elaborazione iniziale, ogni sei anni per
ciascuna regione o sottoregione marina, sulla base delle procedure previste dal presente dlgs.
ECCEZIONI PER IL NON RAGGIUNGIMENTO DI UN TRAGUARDO AMBIENTALE
O DI UN BUONO STATO AMBIENTALE (ARTICOLO 14)
Costituiscono cause di eccezione, per il non raggiungimento di un traguardo ambientale o di un
buono stato ambientale:
a) un'azione o un'omissione non imputabile all'Italia;
b) le cause naturali;
c) la forza maggiore;
d) le modifiche o le alterazioni delle caratteristiche fisiche delle acque marine causate da
provvedimenti adottati per motivi imperativi di interesse generale aventi rilevanza superiore
rispetto alla tutela contro gli effetti negativi sull'ambiente, incluso qualsiasi impatto
transfrontaliero;
e) le condizioni naturali che non consentano miglioramenti dello stato delle acque marine nei tempi
previsti dal presente decreto.
Le situazioni in cui si realizzano tali condizioni sono individuate, con adeguate motivazioni, nei
programmi di misure di cui all’articolo 12 del presente dlgs.
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CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
Il Ministero dell'ambiente assicura idonei strumenti e procedure affinché tutti i soggetti interessati
possano partecipare in modo effettivo e tempestivo all'esame degli aspetti rilevanti per
l'attuazione del presente decreto. A tal fine possono essere previste forme di diffusione delle
informazioni, sedi di confronto o inchieste pubbliche e possono essere promosse, ove possibile,
forme di raccordo tra autorità, enti e strutture interessati, inclusi i comitati consultivi scientifici
e gli organi direttivi delle convenzioni marittime regionali.
Il Ministero dell'ambiente assicura, con adeguate modalità operative, incluso l'uso del proprio
sito internet, che siano tempestivamente redatte, pubblicate e sottoposte alle osservazioni
del pubblico, anche in forma sintetica, informazioni relative a:
a) valutazione iniziale e determinazione del buon stato ambientale;
b) traguardi ambientali;
c) programmi di monitoraggio;
d) programmi di misure;
e) aggiornamenti di cui all'articolo 7, comma 2.
Ai fini dell'accesso del pubblico alle informazioni ambientali previste dal presente decreto si
applica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Per un commento di questo dlgs vedi:
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=16&categoria=Informazione
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REGOLAMENTO (UE) N. 1255/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 30 novembre 2011 che istituisce un programma di sostegno per
l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GUE n. 321/L del
5/12/2011)
TESTO REGOLAMENTO
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:321:0001:0010:IT:PDF
INDIRIZZI PRECEDENTI DELLA UE SULLA PIANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI
COSTIERI:
1. PROTOCOLLO sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1630&categoria=Mare
2. “Una politica marittima integrata per una migliore governance nel Mediterraneo”
http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_fisheries/maritime_affairs/pe0009_it.
htm
3. Tabella di marcia per la pianificazione dello spazio marittimo: definizione di principi
comuni nell'UE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0791:FIN:IT:PDF
Due sono gli indirizzi operativi che andrebbero affrontati, secondo la Commissione UE, per tutelare
nel futuro le nostre aree costiere:
1. superare la frammentazione delle competenze e delle scelte che non permette di affrontare
l’impatto cumulativo delle attività marittime persistenti sulla costa.
2. la partecipazione delle parti interessate, la trasparenza del processo decisionale e
l’attuazione di norme fissate di comune accordo
3. il miglioramento della governance dello spazio marino a livello sub-regionale (quindi
pensando al caso del waterfront spezzino ad un livello quanto meno interprovinciale).
Ma lo strumento principe individuato dalla Commissione UE per attuare i suddetti indirizzi
operativi è la pianificazione dello spazio marittimo (PSM).
La PSM costituisce uno strumento di governance efficace ai fini di una gestione basata sugli
ecosistemi che affronti l’impatto combinato delle attività marittime, i conflitti connessi alle diverse
utilizzazioni dello spazio e la preservazione degli habitat marini.
In particolare il terzo documento sopra elencato ha fissato i principi relativi all’elaborazione di
approcci PSM da parte degli Stati membri. Si tratta della Comunicazione COM (2008) 791.
I principi, tradotti in modo applicabile al caso spezzino, sono:
1. l’approccio eco sistemico quindi non limitato alla visione dello spazio da occupare da parte
del progetto/i
2. pianificazione a tre dimensioni. Come conseguenza del punto 1 la pianificazione deve
operare in tre dimensioni in quanto interessa attività che si svolgono a) sul fondale marino,
b) nella colonna d'acqua; e c) sulla superficie. Questo consente di utilizzare lo stesso spazio
per scopi diversi.
3. approccio strategico: il tempo, in quanto la compatibilità degli utilizzi e le esigenze di
gestione di una determinata area marittima potrebbero variare nel corso del tempo.
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4. approccio strategico: mettere insieme gli interessi settoriali in una stessa area marittima
attraverso obiettivi dettagliati e non linee generali da lasciare in mano nella fase attuativa ai
privati secondo la logica della peggiore finanza di progetto
5. approccio strategico: coerenza fra pianificazione dello spazio terrestre e di quello
marittimo - legame con la gestione integrata delle zone costiere
6. prescrizioni chiare di tutela preventiva. Per zone a forte densità di attività (come il caso del
waterfront spezzino) o particolarmente vulnerabili potrebbe essere necessario un piano di
gestione dello spazio più prescrittivo e quindi meno flessibile.
7. trasparenza. Tutti i documenti e le procedure relativi alla PSM devono essere trasparenti e
le diverse fasi della sua attuazione devono essere facilmente comprensibili per l'opinione
pubblica. In questo modo tutti gli interessati potranno essere pienamente informati, con un
conseguente miglioramento della prevedibilità e aumento del grado di accettazione.
8. partecipazione. Per garantire un'ampia accettazione del progetto, la sua appropriazione e il
sostegno alla sua attuazione è altrettanto importare coinvolgere fin dalle prime fasi del
processo di pianificazione tutte le parti interessate, in chiave di area vasta. La
partecipazione dei portatori di interesse è anche una fonte di conoscenze che possono
migliorare notevolmente la qualità della PSM.
9. monitoraggio. Il processo di pianificazione deve essere sufficientemente flessibile da
reagire a tali cambiamenti e consentire la revisione dei piani a tempo debito. Per soddisfare
questi due requisiti occorrerebbe integrare nella PSM un meccanismo trasparente di
monitoraggio e valutazione periodici.
10. pianificare conoscendo. Secondo la UE La PSM deve fondarsi su informazioni affidabili e
conoscenze scientifiche. È necessario che la pianificazione tenga il passo con l'evolversi
delle conoscenze (gestione adattiva). La Commissione ha posto in atto diversi strumenti
scientifici e per la raccolta dei dati destinati a coadiuvare la PSM in tale processo, fra cui
una rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino (EMODNET), una banca
dati integrata per le statistiche socioeconomiche marittime (attualmente in fase di
elaborazione da parte di ESTAT), l'Atlante europeo dei mari (previsto per il 2009) e il
Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Kopernicus).
11. sicurezza marittima. La rigorosa attuazione della normativa comunitaria in materia di
sicurezza marittima
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il nuovo Regolamento istituisce un programma destinato a sostenere misure intese a promuovere lo
sviluppo ulteriore e l’attuazione della politica marittima integrata dell’Unione («programma»).
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA
Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
a) promuovere lo sviluppo e l’attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e
costieri;
b) contribuire allo sviluppo di strumenti intersettoriali, segnatamente la pianificazione dello spazio
marittimo, il sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE) e le conoscenze
oceanografiche riguardo agli oceani, ai mari e alle regioni costiere all’interno e adiacenti
all’Unione, per sviluppare sinergie e sostenere le politiche che interessano il mare o le coste, in
particolare nei settori dello sviluppo economico, dell’occupazione, della protezione dell’ambiente,
della ricerca, della sicurezza marittima, dell’energia e dello sviluppo di tecnologie marittime verdi,
tenendo conto e muovendo dagli strumenti e dalle iniziative esistenti;
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c) promuovere la protezione dell’ambiente marino, in particolare della sua biodiversità, e l’uso
sostenibile delle risorse marittime e costiere e definire ulteriormente i limiti della sostenibilità delle
attività umane che hanno un impatto sull’ambiente marino, in particolare nell’ambito della direttiva
2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino), per il commento di questa vedi
qui
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1038&categoria=Mare
per l’attuazione nel nostro paese di questa Direttiva vedi qui
http://www.amministrativo.it/Ambiente/osservatorio.php?num=1647&categoria=Mare
d) sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strategie integrate dei bacini marittimi;
e) migliorare e accrescere la cooperazione e il coordinamento esterni con riguardo agli obiettivi
della PMI, sulla base di una discussione approfondita nelle sedi internazionali. A tale riguardo si
invitano i paesi terzi a ratificare ed attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare
(UNCLOS);
f) sostenere la crescita economica, l’occupazione, l’innovazione e le nuove tecnologie nei settori
marittimi e nelle regioni costiere, insulari e ultraperiferiche dell’Unione.
Per gli obiettivi operativi vedi articolo 3 del presente Regolamento.
AZIONI AMMISSIBILI
Il programma può concedere un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azioni:
a) progetti, compresi progetti pilota, studi, ricerche e programmi operativi di cooperazione, inclusi i
programmi di istruzione, formazione professionale e riqualificazione;
b) informazione del pubblico e condivisione di migliori pratiche, sensibilizzazione e relative attività
di comunicazione e divulgazione, inclusa l’organizzazione di campagne pubblicitarie ed eventi,
nonché lo sviluppo e l’aggiornamento di siti web e delle pertinenti basi di dati e reti sociali;
c) conferenze, seminari, workshop e forum delle parti interessate;
d) condivisione, sorveglianza e visualizzazione e accesso pubblico di un esteso volume di dati,
migliori pratiche e banche dati sui progetti regionali finanziati dall’Unione, se del caso tramite un
segretariato istituito per una o più di queste finalità, che faciliterà l’adozione di standard condivisi e
omogenei per la raccolta e l’elaborazione dei dati;
e) azioni relative a strumenti trasversali, inclusi i progetti pilota.
TIPO DI INTERVENTO FINANZIARIO
Il sostegno finanziario dell’Unione può assumere una delle seguenti forme giuridiche:
a) sovvenzioni, con un tasso massimo di cofinanziamento dell’Unione per azione dell’80 %;
b) contratti di appalto pubblico;
c) accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca.
BENEFICIARI
Il sostegno finanziario nell’ambito del programma può essere concesso, in via prioritaria, a persone
fisiche o a persone giuridiche disciplinate dal diritto pubblico o privato di ciascuno Stato membro o
dal diritto dell’Unione.
RISORSE DI BILANCIO
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma è fissata a 40 000 000 EUR per il periodo
compreso tra il 1/1/2011 e il 31/12/2013.
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